Istituzione e funzionamento del ruolo
nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai
veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24
dicembre 1969, n° 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall'incendio degli stessi.
La Camera dei Deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 - Istituzione, tenuta e pubblicazione del
ruolo
1.
E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il ruolo nazionale dei periti assicurativi per
l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione,
dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla
disciplina della legge 24 dicembre 1969, n° 990.
2.
La tenuta del ruolo è affidata alla Direzione generale delle
assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3.
La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse
collettivo cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno
e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4.
Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di
nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la
data di iscrizione, l'indirizzo della sede operativa e il tribunale
territorialmente competente presso il quale gli iscritti svolgono le
funzioni di consulenti del giudice o di periti di ufficio.
Art. 2 - Iscrizione nel ruolo
1.
Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano
l'attività in proprio e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.
5.
2.
L'iscrizione del ruolo è disposta dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, previo
accertamento dei requisiti di cui all'art. 5 da parte della commissione
nazionale di cui all'art. 7. Si applicano le norme di cui all'art. 18 della
legge 7 agosto 1990, n° 241.
Art. 3 - Accertamento dei danni da parte delle
imprese di assicurazione
1.
Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente
l'accertamento e la stima dei danni alle cose e proporre la liquidazione
all'assicurato che ha la facoltà di accettarla oppure di ricorrere
all'accertamento ed alla stima dei medesimi tramite un perito assicurativo
iscritto nel ruolo di cui all'art. 1.
Art. 4 - Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo
1.
L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e
la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina
della legge 24 dicembre 1969, n° 990, non può essere esercitata da chi non
sia iscritto nel ruolo.
Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione nel ruolo
1.
Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei
seguenti requisiti:
a.
sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della
Comunità economica europea o straniero residente nel territorio della
Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei
Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;
b.
abbia il godimento dei diritti civili;
c.
non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede
pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il
patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la
pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a
cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante
l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici
di durata superiore a tre anni;
d.
sia fornito di diploma di scuola media secondaria superiore o di
laurea;
e.
abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale
vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio
dell'attività, salvo coloro che risultano forniti di diploma di perito
industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti
nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresì
esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico che deve risultare
da idonea documentazione anche fiscale.
2.
Non possono esercitare l'attività di perito assicurativo gli enti
pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono esercitare
l'attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli agenti e
i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti
coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, salvo le deroghe già
concesse allo scopo di aggiornare la qualità professionale.
3.
Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i
programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della
commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalità per la
partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi,
per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data
della sua entrata in vigore.
4.
Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata
l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di lire
150.000 ai sensi del n° 117, lettera b), della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 641, e
successive modificazioni. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio
del registro di Roma.
5.
Si applicano le norme di cui agli articoli 2, 18, 19 e 20 della legge
7 agosto 1990, n° 241.
Art. 6 - Cancellazione dal ruolo e reiscrizione
1.
La cancellazione dal ruolo è disposta dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, sentita la
commissione nazionale di cui all'art. 7, in caso di:
a.
rinuncia all'iscrizione;
b.
perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere
a) e b);
c.
sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 5, comma 2;
d.
condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui all'art. 5, comma
1, lettera c);
e.
radiazione;
f.
dichiarazione di fallimento.
2.
La reiscrizione nel ruolo può essere richiesta senza alcun limite in
caso di rinuncia; dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato
la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di
cui alle lettere b) e c) del comma 1; dopo intervenuta
l'estinzione della pena quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno
dei casi di cui alla lettera d) del comma 1; dopo intervenuta la
riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei
casi di cui alla lettera f) del comma 1; decorsi cinque anni in caso
di radiazione. Per la reiscrizione si segue lo stesso procedimento previsto
per l'iscrizione. Resta valido l'esame sostenuto in sede di prima
iscrizione.
Art. 7 - Commissione nazionale per i periti
assicurativi
1.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
è istituita la commissione nazionale per i periti assicurativi per
l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione,
dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla
disciplina della legge 24 dicembre 1969, n°990.
2.
La commissione è composta:
a.
da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che la presiede;
b.
dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse
collettivo, con funzioni di vice presidente;
c.
da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni
private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo
dirigente;
d.
da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non
inferiore a primo dirigente;
e.
da quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo, di cui
almeno due iscritti nei rispettivi albi professionali;
f.
da un rappresentante delle imprese di assicurazione;
g.
da un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
3.
Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario con la
qualifica non inferiore all'ottavo livello funzionale in servizio presso la
Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.
4.
Tutti i componenti della commissione, nonché i supplenti per ciascuno
dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d), e) e
f), ad eccezione del presidente e del vice presidente, nonché i
segretari ed i relativi supplenti, sono nominati, per la durata di tre anni,
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5.
I componenti di cui al comma 2, lettere e) ed f) ,
nonché i relativi supplenti sono nominati su designazione delle rispettive
organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non
provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla
data della richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai componenti ed
ai segretari compete, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1956, n° 5 ed al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n° 748, un compenso per ogni seduta che viene stabilito con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6.
I supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettera c) e
d), sono rispettivamente nominati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, su designazione effettuata dalla Direzione
generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal
Ministro del tesoro.
7.
La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di
parità di voti prevale quello del presidente.
8.
La commissione è organo consultivo del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la
formazione e la tenuta del ruolo. La commissione ha inoltre il compito di
promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli
iscritti nel ruolo e di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare.
Art. 8 - Commissioni provinciali per i periti
assicurativi
1.
Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
è istituita una commissione provinciale per periti assicurativi per
l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione,
dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla
disciplina della legge 24 dicembre 1969, n° 990.
2.
Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte:
a.
dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
b.
da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, che assolve le funzioni di segretario;
c.
da tre rappresentanti dei periti iscritti al ruolo, nominati dal
presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
di cui almeno uno iscritto nel rispettivo albo professionale, designati tra
gli iscritti nel ruolo dalle rispettive organizzazioni sindacali e
professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
3.
Le commissioni provinciali, oltre ad adempiere a tutti gli altri
compiti loro demandati dalla presente legge:
a.
esercitano le funzioni inerenti alla custodia del ruolo;
b.
controllano la legittimazione degli esercenti l'attività di perito
assicurativo;
c.
esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli
iscritti nel ruolo e vigilano sul corretto esercizio della attività di
perito assicurativo comunicando alla commissione nazionale le eventuali
infrazioni riscontrate;
d.
promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e
l'aggiornamento professionale dei periti assicurativi.
Art. 9 - Funzionamento della commissione
nazionale e delle commissioni provinciali
1.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigiano, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono dettate le norme per la costituzione ed il
funzionamento della commissione nazionale di cui all'art. 7 e delle
commissioni provinciali di cui all'articolo 8.
Art. 10 - Tassa annuale
1.
A decorrere dall'anno 1991 gli iscritti nel ruolo sono tenuti al
pagamento della tassa annuale di lire 150.000 da versarsi in modo ordinario
entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione. La attestazione
relativa al suddetto pagamento deve essere inviata alla competente
commissione provinciale entro trenta giorni dalla data del versamento.
2.
La misura della tassa annuale è modificata con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 7, in modo da
assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dalla presente legge.
3.
Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono
iscritte in apposito capitolo all'uopo istituito nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 11 - Sanzioni disciplinari
1.
L'iscritto nel ruolo che nell'esercizio della propria attività tenga
una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignità e al decoro
professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a.
richiamo;
b.
censura;
c.
radiazione dal ruolo.
2.
Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale; è
motivato ed è inflitto per lievi violazioni. Viene notificato all'iscritto
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3.
La censura è disposta per rilevanti violazioni. Viene notificata
all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data
comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa.
4.
La radiazione è inflitta per violazioni di particolare gravità e
comporta la cancellazione del ruolo. Essa viene notificata all'iscritto con
le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione con le stesse
modalità di cui al comma 3 alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa e a
tutte le imprese di assicurazione operanti nel territorio nazionale.
5.
Contro il provvedimento di radiazione dal ruolo può essere proposta
impugnazione, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della
deliberazione di cui al comma 4, con ricorso al tribunale nella cui
circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in
camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
6.
I provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo adottati nei
confronti di coloro che risultino iscritti ad albi professionali devono
essere comunicati ai rispettivi albi. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n° 241.
7.
I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta della
commissione nazionale di cui all'art. 7.
Art. 12 - Procedimento disciplinare
1.
Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione nazionale
di cui all'art. 7, anche su segnalazione delle commissioni provinciali di
cui all'art. 8. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 7
agosto 1990, n° 241.
2.
Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari
accertamenti e ordina la comunicazione all'interessato dell'apertura del
procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta
per la trattazione orale.
3.
La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che
gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della
ricezione, a sua disposizione presso la Direzione generale delle
assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per
l'interessato di estrarne copia. Deve contenere, altresì, l'invito
all'interessato a far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima
della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e
documenti.
4.
L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere
oralmente la propria difesa.
5.
Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti
il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta,
adotta le proprie deliberazioni.
Art. 13 - Sanzioni amministrative
1.
Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto sia previsto
dalla legge come reato e delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 11,
l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di
lire 500.000 a un massimo di lire 5 milioni.
2.
Al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione
amministrativa si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n°
689. Competente ad emettere la ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18
della stessa legge è il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria,
del commercio e dell'artigianato del luogo in cui è stato commesso
l'illecito amministrativo.
Art. 14 - Tariffa delle prestazioni
1.
La tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi, prevista dalla
presente legge, per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti
dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei
natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n° 990, è
determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentite la commissione nazionale di cui all'art. 7 e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei periti
assicurativi iscritti nel ruolo nonché l'associazione rappresentativa delle
imprese di assicurazione.
2.
Per le prestazioni rese ad imprese o enti assicurativi la tariffa è
determinata di intesa dalle associazioni dei periti maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e dall'associazione rappresentativa
delle imprese di assicurazione ed è approvata con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di mancata intesa
la tariffa è determinata a norma del comma 1.
3.
Per la determinazione delle tariffe a norma del comma 1, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiama a partecipare alle
riunioni della commissione nazionale di cui all'art. 7 esperti nella
particolare materia.
4.
Resta fermo quanto previsto dalla normativa per le prestazioni
effettuate dagli iscritti nel ruolo quali consulenti del giudice o quali
periti d'ufficio.
Art. 15 - Oneri finanziari
1.
A decorrere dall'anno 1991, agli oneri derivanti dalla presente legge
si fa fronte con le entrate derivanti dalla tassa annuale stabilita
dall'art. 10 e dai successivi decreti ministeriali di variazione.
Art. 16 - Disposizioni transitorie
1.
Entro il termine previsto dal comma 3 sono esonerati dalla prova di
idoneità necessaria per l'iscrizione nel ruolo coloro che, essendo in
possesso dei requisiti previsti all'art. 5, comma 1, lettere a),
b) e c), abbiano esercitato senza soluzione di continuità
l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima di danni
alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei
veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24
dicembre 1969, n° 990, nei cinque anni precedenti la data di entrata in
vigore della presente legge.
2.
Possono partecipare alla prova di idoneità necessaria per
l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), abbiano
esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo
per l'accertamento e la stima di danni alle cose derivanti dalla
circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti,
soggetti alla disciplina della citata legge n° 990 del 1969, nei due anni
precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Con decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato adotta le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n°
241.
4.
Le disposizioni di cui all'art. 4 hanno effetto a decorrere da un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5.
Le associazioni di cui all'art. 14, comma 2, determinano la tariffa
entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 17 - Ampliamento del ruolo delle
assicurazioni private e di interesse collettivo
1.
Le dotazioni organiche del ruolo delle assicurazioni private e di
interesse collettivo di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n° 315, sono sostituite da quelle
di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI