PROVVEDIMENTO N. 1362
G. DEL 1 DICEMBRE 1999
Designazione delle imprese di assicurazione tenute a provvedere alla
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime
della strada nel prossimo triennio.
VISTA la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti ed in particolare l'art. 20 in ordine alla
designazione, per ogni regione, o per gruppi di regioni, del territorio
nazionale delle imprese che debbono provvedere a liquidare agli aventi
diritto le somme loro dovute per i sinistri a carico del "Fondo di
garanzia per le vittime della strada"; VISTO il regolamento di
esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, integrato con il
decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;
VISTO il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con
modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza
sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385
con il quale è stato approvato il "Regolamento recante
semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di
assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del
Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato";
VISTO il provvedimento ISVAP 2 ottobre 1996 con il quale sono state
designate le imprese per il triennio decorrente dal 9 ottobre 1996, data
di pubblicazione del predetto provvedimento nella Gazzetta Ufficiale;
VISTA la delibera in data 22 novembre 1999 del consiglio di
amministrazione della CONSAP S.p.A. che, in conformità al parere reso
nella seduta del 28 ottobre 1999 dal comitato del "Fondo di garanzia
per le vittime della strada", ha espresso, ai sensi dell'art. 45 del
citato D.P.R. 973/70, il proprio avviso favorevole alla designazione, per
il triennio 1999-2002, delle imprese di seguito specificate;
Dispone:
Sono designate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della legge
24 dicembre 1969, n.990. a provvedere per il triennio decorrente dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana alla liquidazione, agli aventi diritto, delle
somme ad essi dovute per i sinistri a carico del "Fondo di garanzia
per le vittime della strada", le seguenti imprese, per la regione o
gruppo di regioni del territorio nazionale a fianco di ciascuna impresa
indicato:
|
Impresa
designata |
Sede |
Regione o
gruppi di regione |
| Riunione Adriatica
di Sicurtà |
Milano |
Marche, Puglia |
| Assitalia-Le
Assicurazioni d'Italia S.p.A. |
Roma |
Lazio, Basilicata,
Calabria |
| Assicurazioni
Generali S.p.A. |
Trieste |
Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Campania, Lombardia |
| La Fondiaria
Assicurazioni S.p.A. |
Firenze |
Toscana, Trentino
Alto-Adige |
| Società Reale
Mutua di Assicurazioni |
Torino |
Piemonte, Valle
d'Aosta |
| S.A.I.-Società
Assicuratrice Industriale S.p.A. ovvero SAI |
Torino |
Emilia-Romagna,
Repubblica di San Marino, Abruzzo, Molise, Sicilia |
| SARA Assicurazioni
S.p.A. |
Roma |
Umbria |
| TORO Assicurazioni
S.p.A. |
Torino |
Liguria, Sardegna |
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