Art. 1.
Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, sono
apportate le seguenti modificazioni:
...........................................................................................................................................
Art. 2.
Indicazione del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con
modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. - Negli articoli
3 e seguenti del presente decreto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, è
denominato <legge>.
Art. 3.
Rilascio dell'attestazione relativa allo stato del rischio.-
L'attestazione di cui all'art. 2 della legge deve essere rilasciata
dall'assicuratore in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi
derivante dalla circolazione di veicoli a motore, qualunque sia la forma di
tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato.
L'attestazione deve
essere rilasciata anche nel caso di proroga tacita del contratto.
Nel caso di
sospensione della garanzia nel corso del contratto l'attestazione deve
essere rilasciata alla scadenza del periodo di tempo per il quale il
contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.
Nel caso di veicoli
a motore assicurati con polizze amministrate con <libro matricola>
l'assicuratore non è tenuto a rilasciare l'attestazione per veicoli rimasti
in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli
l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità
assicurativa, con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal
giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina tre mesi prima
della scadenza dell'annualità assicurativa successiva.
Qualora l'obbligo
di assicurazione sia adempiuto mediante la stipulazione di un contratto con
ripartizione del rischio tra più assicuratori, l'attestazione deve essere
rilasciata dall'impresa delegataria.
L'attestazione non
deve essere rilasciata per contratti che abbiano avuto una durata inferiore
ad un anno e per quelli che coprono la responsabilità civile per i danni
causati in occasione della partecipazione dei veicoli a motore a gare o
competizioni sportive, anche in circuito chiuso, ed alle relative prove.
Art. 4.Modalità
di rilascio dell'attestazione. - L'assicuratore rilascia
l'attestazione mettendo la stessa, almeno tre giorni non festivi prima di
quello di scadenza del contratto, a disposizione del contraente presso
l'agenzia o l'ufficio presso il quale il contratto stesso è stato stipulato
o, se diverso, presso l'agenzia o l'ufficio al quale il contratto medesimo è
stato assegnato con il consenso del contraente.
Il contraente, il
quale non abbia ritirato l'attestazione entro la fine del secondo mese
successivo a quello di scadenza del contratto, può ugualmente ottenerne a
proprie spese il rilascio facendone richiesta all'assicuratore.
Art. 5.
Rilascio di duplicati dell'attestazione. -.Nel caso in cui
l'attestazione si sia accidentalmente deteriorata o comunque sia venuta a
mancare l'assicuratore è tenuto a rilasciare un duplicato su richiesta
scritta ed a spese del contraente ed entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 6.
Contenuto dell'attestazione. - L'attestazione deve contenere:
a) la denominazione
dell'impresa di assicurazione;
b).il nome - o la
denominazione o ragione sociale o ditta - del contraente;
c).il numero del
contratto di assicurazione;
d).la forma di
tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
e).la data di
scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
f).la classe di
merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità
successiva nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base
di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in
aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione
in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo
di tempo;
g).i dati della
targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di
identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione
il contratto è stato stipulato;
h).la firma
dell'assicuratore.
I dati di cui sopra
possono essere indicati anche in apposita distinta sezione del certificato
di assicurazione previsto dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
Art. 7.Consegna
dell'attestazione all'assicuratore. - Il contraente deve consegnare
all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della
stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si
riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con
lo stesso assicuratore che l'ha rilasciata.
Il contraente il
quale non consegni all'assicuratore l'attestazione, è tenuto, nel caso che
il nuovo contratto venga stipulato con clausola che preveda la variazione
del premio ad ogni scadenza annuale in relazione al verificarsi o meno di
sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, al pagamento del premio
previsto dalla tariffa per la classe di merito più elevata ed il contratto è
assegnato a quest'ultima classe.
La disposizione di
cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui il contraente
consegni un'attestazione rilasciata per un contratto scaduto da più di tre
mesi rispetto alla data di stipulazione del nuovo contratto, salvo che il
contraente stesso dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e
1893 del codice civile , di non aver circolato nel periodo di tempo
successivo alla data di scadenza del precedente contratto ed esibisca
all'assicuratore la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio
complementare. In presenza di detta dichiarazione, il nuovo contratto è
assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero a quella
di ingresso a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga,
rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale
l'attestazione è stata rilasciata o successivamente.
La disposizione di
cui al secondo comma non si applica qualora il contraente provi di aver
stipulato il contratto precedente presso un'impresa alla quale sia stata
vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione
coatta amministrativa e di aver fatto richiesta dell'attestazione
all'impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il contraente è tenuto
a dichiarare all'assicuratore, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1892 e 1893 del codice civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere
indicati nell'attestazione, se il contratto ha avuto durata non inferiore ad
un anno, o la classe di merito alla quale il precedente contratto era stato
assegnato dall'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi
affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, se il
contratto ha avuto durata inferiore ad un anno. Il contratto è assegnato
alla classe di merito di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
Il contraente che,
alla scadenza di un contratto di durata inferiore all'anno, chieda la
stipulazione di un contratto che preveda la variazione del premio ad ogni
scadenza annuale in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di
un certo periodo di tempo, deve esibire all'assicuratore il precedente
contratto di durata inferiore all'anno. Il contraente è tenuto al pagamento
del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui era stato
assegnato il precedente contratto temporaneo ed il contratto è assegnato a
quest'ultima classe. Nel caso in cui il precedente contratto di durata
temporanea sia stato stipulato con la clausola di <franchigia fissa ed
assoluta> il contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la
classe di ingresso.
Si applica la
disposizione di cui al terzo comma del presente articolo qualora il
contraente esibisca un contratto di durata temporanea non stipulato con
clausola di <franchigia fissa ed assoluta> scaduto da più di tre mesi
rispetto alla data di stipulazione del nuovo contratto.
Il contraente che
consegni l'attestazione in un momento successivo a quello della stipulazione
del contratto, ma non oltre il termine di sei mesi dalla data della
stipulazione stessa, ha diritto di ottenere l'assegnazione alla classe di
merito prevista dall'attestazione ed al rimborso dell'eventuale differenza
di premio risultante a suo credito. Detta differenza di premio sarà
rimborsata dall'impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso
di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per
la nuova annualità.
Art. 8.
Denuncia di sinistro da allegare alla richiesta di risarcimento del
danno. -Nel caso di sinistri che abbiano causato solamente danni
alle cose e di sinistri che, insieme ai danni alle cose, o anche senza
provocare danni alle cose, abbiano causato lesioni personali, non aventi
carattere permanente, guarite entro quaranta giorni da quello del sinistro,
il danneggiato che chiede all'assicuratore del responsabile il risarcimento
del danno ai sensi dell'art. 3 della legge, deve inoltrare la richiesta a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Alla richiesta deve
essere allegata copia del modulo di denuncia previsto dall'art. 5 della
legge o, in mancanza di detto modulo, dettagliata descrizione, redatta
secondo il modulo stesso, delle circostanze nelle quali il sinistro si è
verificato, nonchè delle relative conseguenze.
Art. 9.
Requisiti della richiesta di risarcimento. - La richiesta di
risarcimento per danni a cose conseguenti ai sinistri di cui all'art. 8 deve
indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono
disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. I
giorni in numero non inferiore a otto, devono essere non festivi e
successivi a quello del ricevimento da parte dell'assicuratore della
richiesta di risarcimento; le ore debbono essere quelle dedicate
ordinariamente allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Per i sinistri di
cui al secondo comma dell'art. 3 della legge il danneggiato che intenda
chiedere il risarcimento deve dare sollecita comunicazione dell'esistenza
delle lesioni e, all'atto della richiesta, indicare la durata della
inabilità temporanea, l'età, l'attività di lavoro svolta ed il relativo
reddito netto; deve inoltre indicare se abbia diritto a percepire
l'indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale. Alla richiesta
di risarcimento deve essere acclusa la documentazione idonea a provare la
durata della inabilità, l'intervenuta guarigione e la entità del reddito.
Art. 10.Uffici
dell'assicuratore presso i quali deve essere indirizzata la richiesta di
risarcimento. -.La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata
all'assicuratore presso l'ufficio incaricato della liquidazione dei sinistri
nel luogo di domicilio del danneggiato ovvero presso l'agenzia presso la
quale è stato concluso il contratto o alla quale quest'ultimo è stato
assegnato ovvero presso la sede sociale.
Art. 11.Comunicazione
al danneggiato dei motivi della mancata offerta di risarcimento. -
L'assicuratore che ritiene di non poter fare offerta di risarcimento è
tenuto a comunicarne al danneggiato in modo analitico e circostanziato i
motivi. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui alla richiesta di
risarcimento non sia stata allegata la denuncia di sinistro di cui all'art.
8, purchè la richiesta stessa contenga le indicazioni previste dallo stesso
art. 8 e dall'art. 9.
Art. 12.
Pagamento della somma offerta nel caso di accettazione da parte del
danneggiato.
-.L'assicuratore, entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la
comunicazione dell'accettazione della somma offerta per il risarcimento del
danno, provvede al pagamento della somma stessa inviando al danneggiato,
all'indirizzo da questi indicato nella denuncia del sinistro allegata alla
richiesta di risarcimento, vaglia postale od assegno di pari importo.
L'assicuratore può,
dandone comunicazione al danneggiato, provvedere al pagamento anche mediante
accredito della somma dovuta sul conto corrente postale o bancario del
danneggiato stesso.
Il danneggiato può,
con la comunicazione di accettazione, chiedere di riscuotere la somma
direttamente presso gli uffici dell'assicuratore.
Art. 13.
Pagamento della somma offerta nel caso di non accettazione della stessa da
parte del danneggiato e nel caso di silenzio del danneggiato stesso.
-.L'assicuratore, entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la
comunicazione che la somma offerta non è stata accettata, corrisponde la
somma stessa con le modalità previste dal precedente articolo ovvero
mettendo la medesima a disposizione del danneggiato presso una dipendenza di
una azienda di credito ubicata nel comune indicato dal danneggiato stesso
nella denuncia del sinistro allegata alla richiesta di risarcimento, o, in
mancanza, nel capoluogo di provincia, e ne dà comunicazione al danneggiato.
L'assicuratore,
decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'offerta senza che il
danneggiato abbia fatto pervenire alcuna risposta, deve, entro i quindici
giorni successivi, corrispondere la somma offerta secondo le modalità
indicate al comma precedente.
Se il danneggiato
non riscuote nel termine di un anno la somma messa a sua disposizione presso
l'azienda di credito, la stessa potrà essere ritirata dall'assicuratore.
Le disposizioni del
presente articolo e di quello precedente si applicano anche nel caso in cui
l'assicuratore abbia fatto offerta in presenza di una richiesta di
risarcimento non conforme al disposto dei precedenti articoli 8 e 9.
L'inosservanza da
parte dell'assicuratore delle disposizioni del presente articolo e di quello
precedente può essere denunciata dal danneggiato al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3 della legge.
Art. 14.Consegna
da parte dell'assicuratore del modulo di denuncia di sinistro. -L'assicuratore
deve consegnare al contraente, in occasione della stipulazione o del rinnovo
del contratto e di ogni denuncia di sinistro, unitamente al certificato di
assicurazione ed al contrassegno, un esemplare del modulo di denuncia di cui
all'art. 5 della legge.
Art. 15.
Efficacia dei contratti di assicurazione obbligatoria in corso con
impresa posta in liquidazione coatta amministrativa. - In caso di
liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio
dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti, i contratti di assicurazione
obbligatoria in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione
continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria
l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del periodo di tempo
per il quale sono stati rilasciati il certificato ed il contrassegno.
Art. 16.Autorizzazione
a procedere alla liquidazione dei danni. - L'autorizzazione prevista
dall'art. 9 della legge non può essere data al commissario liquidatore che
con il decreto con cui è promossa la liquidazione coatta amministrativa.
Art. 17.Liquidazione
dei danni da parte del commissario liquidatore autorizzato ai sensi
dell'art. 9 della legge. -.Il commissario liquidatore nell'assolvimento
dei compiti di cui all'art. 9 della legge accerta l'esistenza e la
risarcibilità del danno e ne determina l'ammontare.
Il commissario
liquidatore trasmette all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione
autonoma del <Fondo di garanzia per le vittime delle strada>, l'atto di
liquidazione sottoscritto anche dal creditore.
Nel caso in cui non
sia stato possibile concordare la liquidazione del danno con il creditore,
il commissario liquidatore ne dà comunicazione all'Istituto nazionale delle
assicurazioni, gestione autonoma del <Fondo di garanzia per le vittime della
strada>, indicando i motivi del disaccordo e l'ammontare del danno da lui
accertato.
Art.18
Pagamento del danno da parte della CONSAP, gestione autonoma del
<Fondo di garanzia per le vittime della strada>, in caso di accordo del
creditore. - L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione
autonoma del <Fondo di garanzia per le vittime della strada>, provvede, nei
limiti previsti dagli articoli 19, secondo comma, e 21, ultimo comma, della
legge 24 dicembre 1969, n.990, al pagamento della somma a suo carico
indicata nell'atto di liquidazione trasmessogli dal commissario liquidatore
ai sensi dell'art. 17, secondo comma, inviando al creditore vaglia postale
od assegno di pari importo ovvero accreditando la somma dovuta sul conto
corrente postale o bancario del creditore stesso.
Art. 19.Spese
di liquidazione dei danni di cui all'art. 9 della legge. - Le spese
sostenute dal commissario liquidatore per la liquidazione dei danni di cui
all'art. 9 della legge che sono direttamente imputabili alla liquidazione di
ciascun danno, sono, in caso di insufficienza dell'attivo, integralmente a
carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del
<Fondo di garanzia per le vittime della strada>. Le spese per la
liquidazione di danni diversi da quelli di cui all'art. 9 della legge che
sono direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno restano
integralmente a carico della liquidazione.
Le spese inerenti
alla liquidazione dei danni, diverse da quelle indicate al precedente comma,
ivi comprese quelle per il personale riassunto a norma dell'art. 10 della
stessa legge, sono a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni,
gestione autonoma del <Fondo di garanzia per le vittime della strada> nella
misura determinata dal rapporto in cui si trovano nell'ultimo bilancio
approvato della società posta in liquidazione coatta amministrativa i premi
del ramo <assicurazione responsabilità civile autoveicoli> rispetto
all'ammontare complessivo dei premi risultanti dal bilancio stesso.
Art. 20.Anticipazione
o rimborso delle spese di liquidazione dei danni. - Le modalità per
l'anticipazione al commissario liquidatore delle somme occorrenti per far
fronte alle spese di liquidazione a carico dell'Istituto nazionale delle
assicurazioni, gestione autonoma del <Fondo di garanzia per le vittime della
strada> a norma del precedente art. 19 ovvero per il rimborso delle spese
stesse, sono stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra
commissario liquidatore e l'Istituto predetto e da approvarsi dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 21.Modalità
dell'assistenza tecnica dell'impresa designata al commissario liquidatore e
rimborso delle spese dalla stessa sostenute. - Le modalità di
prestazione dell'assistenza tecnica da parte dell'impresa incaricata di tale
compito ai sensi dell'art. 9 della legge e i criteri per il rimborso delle
spese sostenute dall'impresa stessa nell'assolvimento di tale compito sono
fissati con convenzione, soggetta all'approvazione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da stipularsi tra
l'impresa, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del
<Fondo di garanzia per le vittime della strada> e il commissario
liquidatore.
Art. 22.Pagamento
da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del
<Fondo di garanzia per le vittime della strada>, del danno in caso di
accordo del creditore con l'impresa cessionaria del portafoglio a norma del
decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella
legge 24 novembre 1978, n. 738 - L'impresa cessionaria del
portafoglio che provvede alla liquidazione dei danni a norma dell'art. 4 del
decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella
legge 24 novembre 1978, n. 738, trasmette all'Istituto nazionale delle
assicurazioni, gestione autonoma del <Fondo di garanzia per le vittime della
strada>, l'atto di liquidazione sottoscritto anche dal creditore.
L'Istituto
nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del <Fondo di garanzia per
le vittime della strada>, provvede, nei limiti previsti dagli articoli 19,
secondo comma, e 21, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, al
pagamento della somma a suo carico indicata nell'atto di liquidazione di cui
al comma precedente, inviando al creditore vaglia postale od assegno di pari
importo ovvero accreditando la somma dovuta sul conto corrente postale o
bancario del creditore stesso.
Art 23.Riassunzione
da parte del commissario liquidatore del personale dell'impresa posta in
liquidazione coatta amministrativa. -Il commissario liquidatore
autorizzato a norma dell'art. 9 della legge provvede, entro il mese
successivo a quello di pubblicazione del decreto di cui all'art. 16, a
riassumere direttamente il personale già dipendente dall'impresa al momento
in cui la stessa è stata posta in liquidazione coatta, con esclusione del
personale dirigente.
Il personale
riassunto è inquadrato sulla base delle norme del contratto collettivo
nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese di assicurazione
vigente al momento della riassunzione, tenuto conto della qualifica
attribuitagli, e retribuito con i minimi previsti dal contratto stesso.
Art. 24.Composizione
e attribuzioni del comitato previsto per i dirigenti dell'impresa posta in
liquidazione coatta amministrativa. - Il comitato previsto dall'art.
10, prima comma, della legge è composto:
· dal dirigente
generale preposto alla Direzione generale delle assicurazioni private e di
interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, o da chi ne fa le veci, che lo presiede e lo convoca;
· da un
funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con
qualifica non inferiore a dirigente, designato dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale;
· da un
rappresentante dei dirigenti delle imprese di assicurazione designato
dall'associazione sindacale di categoria maggiormente rappresentativa sul
piano nazionale;
· da un
rappresentante dell'impresa cessionaria del portafoglio nell'ipotesi
prevista dall'art. 5, primo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n.
576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738.
Spetta al comitato
di accertare, per ciascun dirigente che abbia fatto domanda di riassunzione,
le funzioni svolte dallo stesso presso l'impresa posta in liquidazione, di
valutare i risultati dell'attività svolta, le qualità personali e
professionali, nonchè ogni altro elemento utile alla valutazione della
posizione del dirigente.
Il commissario
liquidatore o l'impresa cessionaria, tenuto conto delle esigenze della
liquidazione o di quelle dell'impresa, nonchè della valutazione del
comitato, provvede all'eventuale assunzione del predetto personale,
determinandone l'inquadramento ai minimi contrattuali.
I compiti di
segreteria del comitato sono svolti da un funzionario della Direzione
generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 25.
.Trasferimento da parte del comitato del <Fondo di garanzia per le
vittime della strada> del portafoglio di imprese poste in liquidazione
coatta amministrativa. - Il commissario liquidatore, qualora
constati l'impossibilità di procedere al trasferimento del portafoglio
dell'impresa posta in liquidazione ai sensi del primo e secondo comma
dell'art. 11 della legge, è tenuto a darne comunicazione al comitato del
<Fondo di garanzia per le vittime della strada>, fornendo l'elenco dei
contratti di assicurazione che gli risultano ancora in corso.
Il comitato entro i
trenta giorni successivi a quello di comunicazione dell'elenco di cui sopra
delibera la ripartizione dei contratti fra le altre imprese che si trovano
nelle condizioni previste dall'art. 88 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in proporzione ai
premi acquisiti da ciascuna di esse nel ramo responsabilità civile
autoveicoli e risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Dell'avvenuta
ripartizione deve essere data comunicazione a ciascuna impresa ed a ciascun
contraente.
I rischi inerenti
ai contratti come sopra ripartiti sono a carico del nuovo assicuratore a
decorrere dalla scadenza del periodo di tempo indicato all'art. 15 sempre
che sia stato pagato il premio per il nuovo periodo di assicurazione.
Art. 26..Trasferimento
da parte del comitato del <Fondo di garanzia per le vittime della strada>
del personale di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.
- Il comitato del <Fondo di garanzia per le vittime della strada>, sulla
base dei criteri di cui al precedente articolo, delibera la ripartizione fra
le imprese alle quali sono stati assegnati i contratti, in proprorzione
all'ammontare dei premi dei contratti a ciascuna di esse assegnati, del
personale riassunto dal commissario liquidatore dell'impresa posta in
liquidazione, fatta eccezione per quello indicato dall'art. 11, ultimo
comma, della legge.
Le imprese
provvedono all'assunzione del personale gradualmente secondo un programma
concordato con il commissario liquidatore in relazione alle esigenze della
liquidazione.
Art. 27..Anticipazioni
al commissario liquidatore per le spese del procedimento di liquidazione.
- Il commissario liquidatore che per mancanza o insufficienza di liquidità
richiede all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del
<Fondo di garanzia per le vittime della strada>, anticipazioni ai sensi
dell'art. 12 della legge, deve, nell'indicarne l'ammontare, motivare la
richiesta con riferimento alla presumibile entità delle spese del
procedimento di liquidazione dell'impresa, ivi comprese quelle relative al
personale utilizzato per le esigenze della liquidazione stessa.
Il commissario
liquidatore che, esaurite le somme anticipategli, rinnova la richiesta di
cui al primo comma è tenuto a trasmettere all'Istituto nazionale delle
assicurazioni, gestione autonoma del <Fondo di garanzia per le vittime della
strada> un rendiconto delle spese effettuate con utilizzazione delle
anticipazioni ricevute. Eguale rendiconto deve essere presentato per le
spese effettuate in ciascun anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
Art. 28..Comunicazione
da parte del commissario liquidatore e dell'impresa cessionaria del
portafoglio del presumibile importo dei danni ancora da liquidare per conto
dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del <Fondo di
garanzia per le vittime della strada>. - Entro il 31 maggio di
ciascun anno il commissario liquidatore autorizzato a norma dell'art. 9
della legge trasmette all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione
autonoma del <Fondo di garanzia per le vittime della strada>, un prospetto
dal quale deve risultare l'ammontare presumibile dei danni non ancora
liquidati per conto del predetto Fondo alla fine dell'anno precedente.
La disposizione di
cui al primo comma si applica anche all'impresa cessionaria del portafoglio
a norma del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con
modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738 per i danni di cui
all'art. 4 dello stesso decreto-legge.