"Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli
articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59."
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visti gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e
integrazioni, recante: "Riforma sulla vigilanza delle assicurazioni";
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89,
convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 10 luglio 1998;
Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo
5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 1 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Trasferimento di funzioni
1. Sono trasferite all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP) le competenze attribuite al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalle leggi 7 febbraio
1979, n. 48, 28 novembre 1984, n. 792, e 17 febbraio 1992, n. 166.
2. Dal completamento delle procedure di assunzione previste dal comma 3 e
comunque non oltre sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le commissioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 7
febbraio 1979, n. 48, 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, 7 e 8 della
legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono soppresse e le relative funzioni sono
svolte dall'ISVAP. Le procedure per le prove concorsuali, concernenti
l'iscrizione agli albi previsti dalle leggi di cui al presente comma, in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono espletate
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. L'ISVAP, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995,
n. 186, e successive modificazioni, anche al fine di svolgere le funzioni di
cui al presente articolo puo' assumere, previa selezione concorsuale, il
personale di ruolo statale che ne faccia domanda, in servizio, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici competenti in
materia assicurativa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Art. 2.
Pubblicita' degli atti
1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati gli
atti principali dell'ISVAP nonche' il bilancio preventivo e il rendiconto
della gestione finanziaria, il quale e' soggetto al controllo della Corte
dei conti.
2. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del
Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione
sulla attivita' svolta.
3. La pubblicita' degli atti e dei provvedimenti dell'ISVAP e' assicurata
anche attraverso la redazione di un apposito bollettino.
Art. 3.
Revoca e liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta
dell'ISVAP, provvede, con proprio decreto, a revocare l'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' assicurativa e ad autorizzare la procedura di
liquidazione coatta amministrativa.
2. I casi di cui all'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174, ovvero all'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175, si intendono nel senso che l'ISVAP, ove rilevi che la
situazione aziendale puo' pregiudicare gli interessi degli assicurati e dei
terzi aventi diritto a prestazioni assicurative, in luogo della
dichiarazione di decadenza, propone al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione
coatta amministrativa dell'impresa.
3. L'ISVAP adotta tutti i provvedimenti concernenti la liquidazione coatta
amministrativa dell'impresa e, con provvedimento da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nomina uno o piu' commissari
liquidatori e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due
o quattro membri. Nelle stesse forme puo' essere disposta la revoca o la
sostituzione dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza.
4. Per gli atti previsti dall'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, in deroga a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, del
medesimo regio decreto, i commissari acquisiscono previamente il parere del
comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle prescrizioni
generali deliberate dall'ISVAP.
5. La proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, puo' essere presentata dall'impresa anche durante la
procedura di accertamento del passivo.
Art. 4.
Razionalizzazione di norme concernenti l'ISVAP e il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
1. All'articolo 6, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, dopo le
parole: "commi 1 e 2" sono inserite le seguenti: "e quelle di cui
all'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni e integrazioni,".
2. L'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e' sostituito
dal seguente: " 2. A integrazione di quanto disposto dal decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, l'ISVAP stabilisce in via generale criteri,
modalita' e vincoli, coerenti con gli indirizzi della propria attivita' di
regolazione del settore assicurativo, per l'applicazione della norma di cui
al comma 1.".
3. Nella lettera a) del terzo comma dell'articolo 8 della legge 28 novembre
1984, n. 792, le parole: "al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"alla quota, determinata in via generale dall'ISVAP,".
4. L'articolo 2 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 385, e' sostituito dal seguente: " 1. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza sulla
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (Consap). All'ISVAP sono
trasferite le funzioni e le competenze gia' attribuite al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia assicurativa.".
5. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 385, dopo le parole: "che le esercita in piena autonomia"
sono inserite le seguenti: "giuridica, patrimoniale, contabile,
organizzativa e gestionale".
6. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni e integrazioni, le parole "in conformita' agli
indirizzi fissati dal CIPE e alle direttive del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato," sono sostituite dalle seguenti: "in
conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e
nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo,".
7. Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni e integrazioni, alla fine del primo periodo, dopo
le parole "dell'attivita' assicurativa", sono inserite le seguenti: ", anche
nel caso di enti e organizzazioni che in forma singola, associata o
consortile svolgano funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle
imprese si assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi.".
8. Alla fine del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n.
576, e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunta la seguente
lettera: "cbis) all'adozione di ogni provvedimento ritenuto utile o
necessario alla tutela delle imprese e degli utenti".
9. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576,
e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: "L'ISVAP
svolge attivita' consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e
del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e il controllo
del settore assicurativo.".
10. All'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni e integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Ferma restando la competenza propria del Governo, ai fini dell'esercizio
delle proprie funzioni l'ISVAP intrattiene i rapporti con i competenti
organi dell'Unione europea. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, formulata successivamente agli
adempimenti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, applica le sanzioni con provvedimento motivato.".
11. Per i procedimenti di cui al sesto comma dell'articolo 4 della legge 12
agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto l'ISVAP, ai fini della
proposta, si avvale degli adempimenti istruttori gia' effettuati dagli
uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
12. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola "ISVAP" sono
inserite le seguenti parole: ", in particolare,".
13. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni e integrazioni, le parole ", ad eccezione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite
dalle seguenti: ". La Banca d'Italia, la Consob, l'Autorta' garante della
concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
non possono opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio.".
14. Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576,
e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti, in fine, i
seguenti: "Il presidente, i componenti del consiglio e i funzionari
dell'ISVAP nell'esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali e sono
tenuti al segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali di cui alla
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' consentito per losvolgimento delle
funzioni di cui al presente articolo. All'ISVAP non si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. Fatta
salva la riserva al presidente e all'organo collegiale di adottare i
provvedimenti nelle materie di propria competenza, per garantire la
responsabilita' e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del
responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione tra
funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e
quelli concernenti le funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti.".
15. Al primo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: "di propria iniziativa
o" sono abrogate.
16. All'articolo 7-bis, comma 3, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2,
sono stabiliti, sentiti l'ISVAP" sono sostituite dalle seguenti: "Con il
medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabiliti".
17. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Sono
organi dell'ISVAP il presidente e il consiglio.".
18. Agli articoli 11, 13, 14, 19, 20 e 21 della legge 12 agosto 1982, n.
576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "di
amministrazione" sono abrogate.
19. Le lettere d) e i) del primo comma dell'artico1o 14 della legge 12
agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, sono
sostituite dalle seguenti: " d) provvede alla gestione delle spese per il
funzionamento dell'Istituto nei limiti del contributo determinato ai sensi
dell'articolo 25, deliberando le spese di importo superiore all'uno per
cento del bilancio preventivo;". " i) esprime parere al presidente in
materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa,
trasferimenti di portafogli, piani di risanamento e di finanziamento a
breve, fusioni, anche mediante incorporazione, di societa' esercenti imprese
sottoposte alla regolazione e al controllo dell'ISVAP, comprese le modalita'
della fusione e le nuove norme statutarie;".
20. L'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 17
(Autonomia organizzativa). - 1. L'ISVAP delibera le norme concernenti
l'organizzazione, il funzionamento e il personale dell'Istituto alle cui
spese provvede con autonoma gestione, nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 23 della presente legge.".
21. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "personale" sono
inserite le seguenti: ", che non puo' eccedere le quattrocento unita',".
22. Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e'
sostituito dal seguente: "Il personale in servizio, anche se in forza di
contratto a tempo determinato, non puo' assumere altro impiego ne'
esercitare altra attivita' professionale, commerciale o industriale ne'
assumere incarichi di qualunque genere nelle imprese del settore. La
violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed e'
punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa
prevista dalla legge.".
23. Il primo e il secondo comma dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982,
n. 576, sono sostituiti dai seguenti: "L'assunzione del personale e'
effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami. L'ISVAP puo'
organizzare, secondo modalita' determinate dal consiglio, corsi di
formazione e aggiornamento professionale in materia assicurativa.".
24. Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate le seguenti parole:
"e sono presiedute dal vice direttore generale o da un suo delegato".
25. Al quarto comma dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni e integrazioni, la parola "dieci" e' sostituita
dalla parola "venti" e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Il
presidente dell'ISVAP puo' stipulare, previo parere favorevole del
consiglio, contratti di lavoro a tempo determinato, disciplinati dalle norme
di diritto privato e rinnovabili piu' volte, con i dipendenti di cui al
presente comma, nel limite massimo di dieci unita', ove essi abbiano
effettivamente svolto funzioni dirigenziali nell'Istituto e abbiano lavorato
alle sue dipendenze senza soluzione di continuita' per almeno un
quinquennio.".
26. Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dai seguenti: "Il
contributo e' versato direttamente all'ISVAP, entro il 31 luglio di ogni
anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
delle finanze emanato, sentito l'ISVAP, entro il 30 giugno. Il Ministro
delle finanze e' autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli
oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP. Le
somme di cui al comma 2, per la parte eventualmente non utilizzata
all'ISVAP,confluiscono nell'avanzo di amministrazione di cui si tiene conto
per la determinazione del contributo di cui al comma 2 per il periodo
successivo.".
Art. 5.
Abrogazione di norme
1. Gli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, gli
articoli 1, 4, secondo comma, lettere f), g) e h), 12, 14, terzo comma, 15,
16, 18, 22, 24, 26, 27 e 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni e integrazioni, gli articoli 9, primo comma, terzo e quarto
periodo, e 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792,
gli articoli 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 166,
l'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, nonche' gli articoli 51, comma 3, e 52,
commi 2 e 3, 66, commi 2 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
e gli articoli 62, comma 3, 63, commi 2 e 3, e 77, commi 2 e 5, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono abrogati. E' altresi abrogata ogni
altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.