Art.
1882 Nozione
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di
un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del
danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una
rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Art. 1883 Esercizio
delle assicurazioni
L'impresa di assicurazione non può essere
esercitata che da un istituto di diritto pubblico o
da
una società per azioni
e con
l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.
Art. 1884
Assicurazioni mutue
Le assicurazioni mutue
sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con
la specialità del rapporto (2546 e seguenti).
Art. 1885
Assicurazioni contro i rischi della navigazione
Le assicurazioni
contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente
capo per quanto non è regolato dal codice della navigazione (Cod. Nav. 514 e
seguenti, 446 e seguenti).
Art. 1886
Assicurazioni sociali
Le assicurazioni
sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le
norme del presente capo.
Art. 1887 Efficacia
della proposta
La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma
(1329) per il termine di quindici
giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine
decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta
(1932).
Art. 1888 Prova del
contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto
(2725).
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di
assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del
contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la
presentazione o la restituzione dell'originale
(att. 187).
Art. 1889 Polizze
all'ordine e al portatore
Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo
trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore,
con gli effetti della cessione (2003 e seguenti).
Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la
prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche
se questi non è l'assicurato (1992).
In caso di
smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le
disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine (2016 e
seguenti; att. 187).
Art. 1890
Assicurazione in nome altrui
Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il
potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o
il verificarsi del sinistro (1399, 2031 seguente).
Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal
contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della
ratifica o del rifiuto di questa.
Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui
l'assicuratore ha avuto
notizia
(1335) del rifiuto della ratifica.
Art. 1891
Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui
o per conto di chi spetta, il contraente
deve
adempiere gli obblighi derivanti dal
contratto, salvi quelli che
per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I
diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza,
non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono
opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza
del contratto.
Per il rimborso dei
premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha
privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei
crediti per spese di conservazione (2756).
Art. 1892
Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a
circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non
lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato
delle cose, sono causa di annullamento (1441 e seguenti) del contratto quando il contraente ha
agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade (2964 e seguenti) dal
diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha
conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al
contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha
diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in
cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il
primo anno. Se il sinistro si verifica
prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è
tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido
per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la
dichiarazione inesatta o la reticenza
(1932).
Art. 1893
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni
inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma
l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da
farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto
l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la
reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia
dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in
proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe
stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894
Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in
nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle
dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore
dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 (1391,1932).
Art. 1895
Inesistenza del rischio
Il contratto è nullo (1418 e seguenti) se il
rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione
del contratto.
Art. 1896
Cessazione del rischio durante l'assicurazione
Il contratto si scioglie (1453 e
seguenti) se il rischio cessa di
esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha
diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia
comunicata o non venga
altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in
corso al momento della comunicazione o della conoscenza (1335) sono dovuti
per intero.
Qualora gli effetti
dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla
conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore
ha diritto al solo rimborso delle spese.
Art. 1897
Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una
diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della
conclusione del contratto, avrebbe portato
alla stipulazione di un premio minore,
l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza
del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta,
non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto
entro due mesi (2964)
dal giorno in
cui e stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di
recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (1932; att. 187).
Art. 1898
Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei
mutamenti che aggravano il rischio
in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse
stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del
contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe
consentita per un premio più elevato (1926).
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per
iscritto all'assicurato entro un mese (2964)
dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso
o ha avuto in altro modo conoscenza (1335) dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale
che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo
quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per
l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano
all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al
momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la
comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde
qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito
l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto;
altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il
premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il
maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (1932; att.
187).
Art. 1899 Durata
dell'assicurazione
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della
conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della
durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le
parti,
trascorso il decennio e nonostante patto contrario,
hanno facoltà di recedere dal contratto,
con preavviso di sei mesi, che può darsi anche mediante raccomandata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna
proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni
(1932; att. 187).
Le norme del presente
articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti).
Art. 1900 Sinistri
cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo
o da colpa grave del contraente,
dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi
di colpa grave.
L'assicuratore è
obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone
del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere (2047 e seguenti).
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri
conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario,
compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi
comuni all'assicuratore.
Art. 1901 Mancato
pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal
contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del
giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi,
l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno
dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste
dai due commi precedenti il contratto è
risoluto di diritto (1453 e seguenti)
se l'assicuratore, nel termine di sei mesi
dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la
riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del
premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle
spese. La presente norma non si applica
alle assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti, 1924,1932; att. 187).
Art. 1902 Fusione,
concentrazione e liquidazione coatta amministrativa
La fusione e la concentrazione di aziende tra più imprese assicuratrici non
sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto
continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che
incorpora le
imprese preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le
leggi speciali.
Nel caso di
liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il contratto
di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle
leggi speciali anche per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa
degli assicurati (att. 187).
Art. 1903 Agenti di
assicurazione
Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione
possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei
contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia
pubblicata nelle forme richieste dalla legge (1753).
Possono
inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome
dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti
nell'esecuzione del loro mandato, davanti
l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale e
stato concluso il contratto (1932; att. 187; Cod. Proc. Civ. 77).
SEZIONE II
Dell'assicurazione contro i danni
Art. 1904 Interesse
all'assicurazione
Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo
(1418 e seguenti) se, nel momento
in cui l'assicurazione deve avere inizio,
non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.
Art. 1905 Limiti
del risarcimento
L'assicuratore e tenuta a risarcire,
nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto,
il danno sofferto dall'assicurato in
conseguenza del sinistro.
L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e espressamente
obbligato.
Art. 1906 Danni
cagionati da vizio della cosa
Salvo patto contrario,
l'assicuratore
non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata,
che non gli sia stato denunziato.
Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore,
salvo patto contrario,
risponde del
danno nella misura in cui sarebbe stato a
suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.
Art. 1907
Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata
aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in
proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1908 Valore
della cosa assicurata
Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate
un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.
Il valore delle cose assicurate può essere
tuttavia stabilito
al tempo della
conclusione del contratto, mediante stima
accettata per iscritto dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate
contenuta nella polizza o in altri documenti.
Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione
al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o
al tempo in cui ordinariamente si
raccolgono.
Art. 1909
Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose
L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa
assicurata non è valida (1441 e seguenti) se vi e stato dolo da parte
dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del
periodo di assicurazione in corso.
Se non vi e stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino
alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha
diritto di ottenere per l'avvenire una
proporzionale riduzione del premio.
Art. 1910
Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni
presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le
assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non
sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel
caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a
norma dell'art. 1913, indicando a
ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun
assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le
somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri
per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo
i rispettivi contratti. Se un assicuratore
è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1911
Coassicurazione
Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle
stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate,
ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata
soltanto in proporzione della rispettiva quota,
anche se unico e il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.
Art. 1912
Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari
Salvo patto contrario,
l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti
tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
Art. 1913 Avviso
all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore
o all'agente autorizzato a concludere il contratto,
entro tre giorni da quello in cui il
sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è
necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla
conclusione del contratto
interviene entro il detto termine alle
operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso,
salvo patto contrario,
deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914 Obbligo
di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il
danno (1227).
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico
dell'assicuratore,
in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel
tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del
danno, supera la somma assicurata, e anche se non si e raggiunto lo scopo,
salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte
inconsideratamente (att. 187).
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose
assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i
danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati
inconsideratamente (1900-3).
L'intervento
dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro
conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che
interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le
spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915
Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del
salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette
colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre
l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (att. 187).
Art. 1916 Diritto
di surrogazione dell'assicuratore
L'asicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato
(1203), fino alla concorrenza dell'ammontare di essa,
nei diritti dell'assicurato verso i terzi
responsabili (1589).
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato
dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o a affini
dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici IL CONIUGE.
L'assicurato è
responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione (1589).
Le disposizioni di
questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni
sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
NOTA Il secondo comma
è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (21 maggio 1975,
n. 117) per ciò che riguarda il non annoverare , fra le persone nei
confronti delle quali non è ammessa la surrogazione, il coniuge
dell'assicurato.
Art. 1917
Assicurazione della responsabilità civile
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore e obbligato a
tenere indenne l'assicurato di quanto questi,
in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione,
deve pagare a un terzo, in
dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto (2952).
Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (2767).
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare
direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta,
ed e obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro
l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della
somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al
danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali
si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del
rispettivo interesse.
L'assicurato,
convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore (1932; Cod.
Proc. Civ. 196)
(Vedere anche Leggi
Speciali, Assicurazione obbligatoria).
Art. 1918
Alienazione delle cose assicurate
L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del
contratto di assicurazione.
L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione
e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione,
rimane obbligato a pagare i premi
che scadono posteriormente alla data dell'alienazione.
I
diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi,
avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione
entro dieci giorni dalla scadenza del
primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore,
mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto.
Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di
assicurazione in corso.
L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia
dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di
quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.
Se è stata emessa una polizza all'ordine (2008)
o al portatore (2003, 1889),
nessuna notizia dell'alienazione deve
essere data all'assicuratore, e così quest'ultimo come l'acquirente non
possono recedere dal contratto.
SEZIONE III
Dell'assicurazione sulla vita
Art. 1919
Assicurazione sulla vita propria o di un terzo
L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un
terzo.
L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se
questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione
del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto
(2725).
Art. 1920
Assicurazione a favore di un terzo
E' valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo
(1411 e seguenti).
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di
assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta
comunicata all'assicuratore, o per testamento (587 e seguente, 649); essa e
efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale
a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a
favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai
vantaggi dell'assicurazione (1411, 1923).
Art. 1921 Revoca
del beneficio
La designazione del beneficiario è revocabile
con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente.
La revoca non può tuttavia farsi dagli
eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il
beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio (1411).
Se il contraente ha
rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che
il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del
beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario
devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore (att. 188).
Art. 1922 Decadenza
dal beneficio
La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto
qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato
(801).
Se la designazione e
irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere
revocata nei casi previsti dall'art. 800 (att. 188).
Art. 1923 Diritti
dei creditori e degli eredi
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non
possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare
(Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti, 670 e seguenti).
Sono salve, rispetto
ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti
compiuti in pregiudizio dei creditori (2901 e seguenti) e quelle relative
alla collazione (737 e seguenti), all'imputazione (747) e alla riduzione
(555 e seguenti) delle donazioni.
Art. 1924 Mancato
pagamento dei premi
Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore
può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno
in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è
ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'art.
1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.
Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza
previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla
scadenza, il contratto è risoluto di diritto
(1453 e seguenti), e i premi pagati
restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le
condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma
assicurata.
Art. 1925 Riscatto
e riduzione della polizza
Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di
riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in
grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o
di riduzione dell'assicurazione.
Art. 1926
Cambiamento di professione dell'assicurato
I
cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato non fanno cessare
gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il rischio
in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del
contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione (1898).
Qualora i cambiamenti siano di tale natura
che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto,
l'assicuratore avrebbe consentito l'assicurazione per un premio più elevato,
il pagamento della somma assicurata
è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di
quello che sarebbe stato stabilito.
Se l'assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore,
questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli
effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio.
Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due
sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni successivi, deve
dichiarare se intende accettare la proposta.
Se l'assicurato
dichiara di non accettare, il contratto e risoluto, salvo il diritto
dell'assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e
salvo il diritto dell'assicurato al riscatto.
Il silenzio dell'assicurato vale come
adesione alla proposta dell'assicuratore.
Le comunicazioni e
dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante
raccomandata (att. 187).
Art. 1927 Suicidio
dell'assicurato
In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due
anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al
pagamento delle somme assicurate,
salvo patto contrario.
L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del
contratto per mancato pagamento dei premi
(1901), non sono decorsi due anni dal
giorno in cui la sospensione e cessata.
SEZIONE IV
Della riassicurazione
Art. 1928 Prova
I
contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti
assicurativi devono essere provati per iscritto
(2725).
I rapporti di
riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di
riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole
generali (2697 e seguenti, 2952).
Art. 1929 Efficacia
del contratto
Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il
riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio
a favore della massa degli assicurati.
Art. 1930 Diritto
del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il
riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato,
salva la compensazione con i premi e gli altri crediti (1241 e seguenti;
att. 187).
Art. 1931
Compensazione dei crediti e debiti
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del
riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti
che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti
relativi a più contratti di riassicurazione,
si compensano di diritto (1241 e seguenti; att. 187).
SEZIONE V
Disposizioni finali
Art. 1932 Norme
inderogabili
Le disposizioni
degli artt.
1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899 secondo comma, 1901, 1903 secondo
comma, 1914 secondo comma, 1915 secondo comma, 1917 terzo e quarto comma e
1926 non possono essere derogate se
non in senso più favorevole all'assicurato.
Le clausole che
derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto
dalle corrispondenti disposizioni di legge (1339, 1419).