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| Art.
1 -
Oggetto
dell'assicurazione |
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L'Impresa
assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i
rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria
l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le
somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di
risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla
circolazione del veicolo descritto in contratto. L'assicurazione copre
anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli in aree private. L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle
"Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa", i
rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali
condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i
massimali indicati nel contratto sono destinati anzitutto al risarcimenti
dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non
assorbita dal medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle
"Condizioni aggiuntive". Non sono assicurati i rischi della
responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a
gare o competizioni sportive ed alle relative prove
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| Art.
2 -
Esclusioni
e rivalsa |
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L'assicurazione
non è operante:
·
se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in
vigore;
·
nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida
dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere
le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
·
nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene
senza l'osservanza delle disposizioni dell’Art. 98 del D.L. 30 aprile
1992, n. 285;
·
nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio
sia effettuato senza la prescritta licenza ed il veicolo non sia guidato
dal proprietario o da suo dipendente;
·
nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti
dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità
alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
·
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile
l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le
somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità
di eccezioni previste dalla citata norma.
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| Art.
3 -
Estensione
territoriale |
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L'assicurazione
vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del
Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunità
Economica Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della
Norvegia, della Svezia, dell'Austria, dell'Islanda, della Repubblica Ceca
e della Repubblica Slovacca.
Per la circolazione sul territorio di Svizzera, Ungheria, Principato di
Monaco e Principato di Andorra l'assicurazione è operante a condizione
che sia stato rilasciato dall'Impresa assicuratrice il certificato
internazionale di assicurazione (carta verde) e ne sia stato pagato il
relativo premio: in difetto l'Impresa provvederà ugualmente al
risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni
caso, diritte di rivalsa verso l'Assicurato ed il Contraente per le somme
che abbia pagato a tale titolo, nonché per le spese inerenti alla
liquidazione del danno stesso. Per la circolazione sul territorio degli
altri Stati terzi rispetto alla C.E.E. ed indicati sul certificato
internazionale di assicurazione (carta verde) l'assicurazione è operante
a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con
incasso del relativo premio.
Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento
"EE" e "NATO" (AFI, FTASE e simili) l'assicurazione
vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della
Città del Vaticano, della Repubblica di San Marine e degli Stati della
C.E.E.; per la circolazione sul territorio degli Stati terzi rispetto alla
C.E.E. indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta
verde) l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato
dall'Impresa detto certificato con l'incasso del relativo premio. Nel
rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le
condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali
concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori
garanzie previste dalla polizza.
Resta fermo quanto disposto al precedente art.
2.
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| Art.
4 -
Pagamento
del premio |
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La
prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le
rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro
rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'impresa che devono
indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata
a riscuotere il premio.
il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è
assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il
certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.
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| Art.
5 -
Adeguamento
del premio |
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Qualora
l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le
condizioni di polizza, con condizioni di tariffa diverse da quelle
precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente la percentuale di
variazione del premio di tariffa (esclusa quella derivante dall'eventuale
applicazione della clausola bonus-malus), almeno novanta giorni prima
della scadenza del contratto stesso. nel caso in cui il Contraente non
comunichi, almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto, di
non accettare le modificazioni tariffarie proposte, il contratto si
intende rinnovato alle nuove condizioni di tariffa comunicate dall'Impresa
(in questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di
tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile).
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| Art.
6 -
Periodi
di osservazione della sinistrosità |
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Per
l'applicazione delle regole evolutive (Condizioni Speciali "F" e
"G") sono da considerare i seguenti periodi di effettiva
copertura:
1° periodo, inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e
termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione
corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi
hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo
precedente.
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| Art.
7 -
Attestazione
dello stato del rischio |
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In
occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve
rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:
·
la denominazione dell'impresa;
·
il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del
Contraente;
·
il numero del contratto di assicurazione;
·
la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il
contratto;
·
la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale
l'attestazione viene rilasciata;
·
la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del
contratto per l'annualità successiva nel caso che il contratto stesso sia
stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale,
la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto
della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel
corso del periodo di osservazione;
·
per i contratti relativi al veicoli a motore destinati al trasporto
di cose stipulati con tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosità
"Pejus", deve essere indicato il numero dei sinistri pagati o
posti a riserva nel periodo di osservazione considerato, nonché il
richiamo al Pejus qualora la maggiorazione sia maturata in relazione a
quanto previsto dalla Condizione speciale "G";
·
i dati della targa di riconoscimento del veicolo o, quando questa
non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore dei
veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
·
la firma dell'assicuratore.
L'Impresa
rilascia l'attestazione anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più
imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria".
L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:
·
sospensione della garanzia nel corso del contratto;
·
contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
·
contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il
mancato pagamento di una rata di premio;
·
contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla
scadenza annuale;
·
cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
·
furto del veicolo senza ritrovamento.
il
Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del
rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo
veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo
contratto è stipulato con la stessa Impresa che l'ha rilasciata. È fatto
salvo quanto disposto dalle Condizioni speciali "F".
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| Art.
8 -
Sostituzione
del certificato e del contrassegno |
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Qualora si debba
procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, l'Impresa
provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento
dell'eventuale differenza di premio. Per il rilascio di duplicati si
osserva quanto disposto dal Regolamento.
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| Art.
9 -
Trasferimento
della proprietà del veicolo |
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Il
trasferimento della proprietà del veicolo importa la cessione del
contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto,
stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di
sua proprietà:
- Sostituzione con
altro veicolo di sua proprietà
Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante,
previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al
veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo
sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una
variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.
- Cessione dal
contratto
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che
importi la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è
tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, previa
restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno,
prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice
rilasciando i predetti nuovi documenti. Il cedente é tenuto al
pagamento dei premi successivi fino al momento di detta
comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio
successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si
estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello
stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
L'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.
- Risoluzione del
contratto
Quando non si verifichino le ipotesi di cui al precedenti punti a) e
b) il contratto si risolve senza restituzione del premio dal giorno
in cui venga restituito il certificato di assicurazione ed il
contrassegno. Per i contratti con frazionamento di premio l'Impresa
rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di
scadenza del certificato di assicurazione.
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| Art.
10 -
Sospensione
delle garanzie in corso di contratto |
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Qualora il
Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto
a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato ed il
contrassegno. Non é ammessa la sospensione in caso di furto del veicolo;
il contratto si risolve ai sensi dell'art. 15. La sospensione ha
decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e
del contrassegno. Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il
Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto
si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Impresa.
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con
premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi.
Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve
essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia
però, da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio, ancorché di
frazionamento. La riattivazione del contratto - invariato il proprietario
assicurato - avviene prorogando la scadenza per un periodo pari a quello
della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto
durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo
intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come
sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non
goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della
sospensione.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi
l'Impresa non procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del
premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione;
l'Impresa rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento
della sospensione. Per i contratti stipulati nella forma Bonus/Malus o che
prevedono l'applicazione del Pejus il periodo di osservazione rimane
sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal
momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la
sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).
Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore
all'anno, nonché per quelli relativi a ciclomotori, motocicli e
motocarrozzette. Nel caso di distruzione, demolizione ed esportazione
definitiva del veicolo successiva alla sospensione il premio corrisposto e
non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per
giorno di garanzia dalla data di richiesta all'Impresa della cessazione
del rischio. L'Impresa non procede alla restituzione dell'eventuale
integrazione richiesta al momento della sospensione.
All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un'appendice che deve essere
sottoscritta dal Contraente.
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| Art.
11 -
Variazione
della residenza del proprietario assicurato |
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Considerato
che il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede
legale del proprietario assicurato, il proprietario e/o il Contraente sono
tenuti a dare immediata comunicazione all'Impresa del cambiamento di
residenza del proprietario assicurato intervenuto in corso di contratto
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| Art.
12 -
Modalità
per la denuncia dei sinistri |
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La denuncia del
sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato ai sensi dell'art. 5 del
decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella
legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i
dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo
stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile,
le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
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| Art.
13 -
Gestione
delle vertenze |
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L'Impresa assume,
fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione
stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale
si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o
tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato
in sede penale, sine ad esaurimento del grado di giudizio in corso
all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'Impresa non riconosce le
spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da
essa designati e non risponde di multe ed ammende né delle spese di
giustizia penali.
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| Art.
14 -
Rinnovo
del contratto |
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Salvo
quanto previsto dall'art. 5, in mancanza di disdetta data da una delle
parti con lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della
scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato
per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, e
così successivamente.
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale
e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore
all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo
comma. In mancanza di esplicita richiesta del Contraente inoltrata
all'Impresa nella stessa forma e nello stesso termine di cui al primo
comma, il contratto si intende rinnovato con la stessa formula tariffaria
in corso.
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| Art.
15 -
Risoluzione
del contratto per il furto del veicolo |
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In caso di furto
del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del
certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'Impresa
fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità
competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla
data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto
a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio
successiva alla data del furto stesso. L'Impresa rinuncia ad esigere le
eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.
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| Art.
16 -
Cessazione
di rischio per distruzione o demolizione ed esportazione definitiva del
veicolo assicurato |
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Nel caso di
cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione ed esportazione
definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione
all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione
della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. L'Impresa
restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di
1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della
restituzione del certificato e del contrassegno.
Per i contratti di durata inferiore all'anno l'Impresa non procede alla
restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della
stipulazione del contratto.
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| Art.
17 -
Competenza
territoriale |
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Per le
controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è
esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'autorità
Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di
quello dove ha sede l'agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato
concluso il contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azione diretta à
sensi dell'art. 18 della Legge, l'Autorità Giudiziaria adita dal
danneggiato.
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| Art.
18 -
Imposte
e tasse |
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Le imposte, le
tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri,
relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a
carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato
dall'Impresa.
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| Art.
19 -
Rinvio
alle norme di legge |
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Per quanto non
espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative
e regolamentari vigenti.
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