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Condizioni Generali di Assicurazione R.C.A.

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Auto

Definizioni
Art. 1 Oggetto dell'assicurazione
Art. 2 Esclusioni e rivalsa
Art. 3 Estensione territoriale
Art. 4 Pagamento del premio
Art. 5 Adeguamento del premio
Art. 6 Periodi di osservazione della sinistrosità
Art. 7 Attestazione dello stato del rischio
Art. 8 Sostituzione del certificato e del contrassegno
Art. 9 Trasferimento della proprietà del veicolo
Art. 10 Sospensione delle garanzie in corso di contratto
Art. 11 - Variazione della residenza del proprietario assicurato
Art. 12 - Modalità per la denuncia dei sinistri
Art. 13 Gestione delle vertenze
Art. 14 Rinnovo del contratto
Art. 15 Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
Art. 16 Cessazione di rischio per distruzione o demolizione ed esportazione definitiva del veicolo assicurato
Art. 17 Competenza territoriale
Art. 18 -  Imposte e tasse
Art. 19 - Rinvio alle norme di legge
 

 

 

 

 

 

 
Definizioni

Nel testo che segue si intendono:

·         per "Legge": la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;

·         per "regolamento": il Regolamento di esecuzione della predetta Legge;

·         per "Impresa": l'impresa assicuratrice;

·         per "Contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;

·         per "Assicurato": la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;

·         per "Tariffa": la Tariffa dell'Impresa, approvata ai sensi dell’Art. 11 della Legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

 

 

 

 

 

 

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Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel contratto sono destinati anzitutto al risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dal medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive". Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove

 

 

 

 

 

 

 

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Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

·         se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

·         nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;

·         nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell’Art. 98 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285;

·         nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza ed il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;

·         nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

·         Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

 

 

 

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Art. 3 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunità Economica Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, dell'Austria, dell'Islanda, della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca.
Per la circolazione sul territorio di Svizzera, Ungheria, Principato di Monaco e Principato di Andorra l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa assicuratrice il certificato internazionale di assicurazione (carta verde) e ne sia stato pagato il relativo premio: in difetto l'Impresa provvederà ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritte di rivalsa verso l'Assicurato ed il Contraente per le somme che abbia pagato a tale titolo, nonché per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla C.E.E. ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso del relativo premio.
Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento "EE" e "NATO" (AFI, FTASE e simili) l'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marine e degli Stati della C.E.E.; per la circolazione sul territorio degli Stati terzi rispetto alla C.E.E. indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con l'incasso del relativo premio. Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
Resta fermo quanto disposto al precedente art. 2.

 

 

 

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Art. 4 - Pagamento del premio
La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Art. 5 - Adeguamento del premio
Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di tariffa diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente la percentuale di variazione del premio di tariffa (esclusa quella derivante dall'eventuale applicazione della clausola bonus-malus), almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto stesso. nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare le modificazioni tariffarie proposte, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di tariffa comunicate dall'Impresa (in questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Art. 6 - Periodi di osservazione della sinistrosità
Per l'applicazione delle regole evolutive (Condizioni Speciali "F" e "G") sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
1° periodo, inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Art. 7 - Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

·         la denominazione dell'impresa;

·         il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Contraente;

·         il numero del contratto di assicurazione;

·         la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;

·         la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;

·         la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva nel caso che il contratto stesso sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione;

·         per i contratti relativi al veicoli a motore destinati al trasporto di cose stipulati con tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosità "Pejus", deve essere indicato il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel periodo di osservazione considerato, nonché il richiamo al Pejus qualora la maggiorazione sia maturata in relazione a quanto previsto dalla Condizione speciale "G";

·         i dati della targa di riconoscimento del veicolo o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore dei veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;

·         la firma dell'assicuratore.

L'Impresa rilascia l'attestazione anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria". L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

·         sospensione della garanzia nel corso del contratto;

·         contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;

·         contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;

·         contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;

·         cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;

·         furto del veicolo senza ritrovamento.

il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l'ha rilasciata. È fatto salvo quanto disposto dalle Condizioni speciali "F".

 

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Art. 8 - Sostituzione del certificato e del contrassegno
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento dell'eventuale differenza di premio. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Art. 9 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Il trasferimento della proprietà del veicolo importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà:

    1. Sostituzione con altro veicolo di sua proprietà
      Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.
    2. Cessione dal contratto
      Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti. Il cedente é tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.
    3. Risoluzione del contratto
      Quando non si verifichino le ipotesi di cui al precedenti punti a) e b) il contratto si risolve senza restituzione del premio dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno. Per i contratti con frazionamento di premio l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

 

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Art. 10 - Sospensione delle garanzie in corso di contratto
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato ed il contrassegno. Non é ammessa la sospensione in caso di furto del veicolo; il contratto si risolve ai sensi dell'art. 15. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno. Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Impresa.
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi.
Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. La riattivazione del contratto - invariato il proprietario assicurato - avviene prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi l'Impresa non procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; l'Impresa rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per i contratti stipulati nella forma Bonus/Malus o che prevedono l'applicazione del Pejus il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).
Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno, nonché per quelli relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozzette. Nel caso di distruzione, demolizione ed esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'Impresa della cessazione del rischio. L'Impresa non procede alla restituzione dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

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Art. 11 - Variazione della residenza del proprietario assicurato
Considerato che il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario assicurato, il proprietario e/o il Contraente sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Impresa del cambiamento di residenza del proprietario assicurato intervenuto in corso di contratto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Art. 12 - Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Art. 13 - Gestione delle vertenze
L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sine ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe ed ammende né delle spese di giustizia penali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Art. 14 - Rinnovo del contratto
Salvo quanto previsto dall'art. 5, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, e così successivamente.
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma. In mancanza di esplicita richiesta del Contraente inoltrata all'Impresa nella stessa forma e nello stesso termine di cui al primo comma, il contratto si intende rinnovato con la stessa formula tariffaria in corso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Art. 15 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Art. 16 - Cessazione di rischio per distruzione o demolizione ed esportazione definitiva del veicolo assicurato
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione ed esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.
Per i contratti di durata inferiore all'anno l'Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Art. 17 - Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azione diretta à sensi dell'art. 18 della Legge, l'Autorità Giudiziaria adita dal danneggiato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Art. 18 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Art. 19 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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