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CONVENZIONE
tra
ANIA
Associazione Nazionale
Imprese Assicuratrici
e
B.M.W. Italia
Ed. 2002
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PREMESSO
A) che
BMW Italia è Società che svolge attività di distribuzione e
commercializzazione sul territorio italiano di autoveicoli e telai BMW e
MINI nonché relative parti di ricambio (d'ora in poi tali prodotti: i
PRODOTTI);
B) che
BMW Italia vende e distribuisce i PRODOTTI alla propria rete di vendita ed
assistenza costituita dalle Concessionarie, Officine e Carrozzerie
Autorizzate BMW (d'ora in poi: il/i Riparatore/i), le quali - in via
autonoma - rivendono, da un lato, questi ultimi ad utilizzatori finali e
prestano, dall'altro, il relativo servizio di assistenza (d'ora in poi tale
servizio di assistenza: il SERVICE);
C) che
BMW Italia ha interesse ad assicurare agli utilizzatori finali dei PRODOTTI
un adeguato ed efficiente SERVICE, nel rispetto dei principi ispiratori
della politica della BMW Italia rivolti essenzialmente alla salvaguardia
dell'elevato livello qualitativo di cui godono i PRODOTTI ed il SERVICE
stesso;
D) che
ANIA - Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici – attraverso a
presente Convenzione intende realizzare una procedura di accertamento,
quantificazione, riparazione e pagamento dei danni, ad autoveicoli BMW e
MINI e derivanti da sinistri che interessino una garanzia assicurativa
prestata da Compagnie di Assicurazione (d'ora in poi: la Compagnia) aderenti
alla Convenzione;
E) che
BMW Italia intende presentare la Convenzione ai Riparatori, in funzione di
una eventuale loro adesione che non può né potrà comportare per essa BMW
Italia alcuna, anche indiretta, obbligazione di qualsiasi natura, ad
eccezione di quelle espressamente previste a suo carico negli artt. 12 e 14
della presente scrittura.
PREMESSO QUANTO SOPRA
BMW e
ANIA stipulano pertanto la presente Convenzione, che avrà effetto per quelle
Compagnie e quei Riparatori che - dopo averne preso visione - dovessero
aderire a quest'ultima. Resta inteso che le obbligazioni ivi nascenti
saranno assunte da tali soggetti in assoluta autonomia, senza alcun
coinvolgimento giuridico della BMW e/o ANIA. |
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ACCERTAMENTO E PAGAMENTO DEL DANNO |
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Art. 1 Avviso del Riparatore alla Compagnia
Il
Riparatore deve avvisare la struttura aziendale indicata nell’apposito
elenco ANIA delle Compagnie assicuratrici quale unità competente per
territorio, o altra struttura indicata nel caso specifico dalla Compagnia,
il giorno stesso in cui riceve dall’utente l’incarico di procedere alla
riparazione di un veicolo danneggiato anche a seguito di canalizzazione
diretta della Compagnia.
L'avviso deve essere effettuato utilizzando il modulo di cui all’allegato n.
1, compilato in tutte le sue parti e trasmesso via fax. |
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Art. 2 Tempi per l'accertamento del danno
La
Compagnia procede all’accertamento del danno entro 5 giorni decorrenti dalle
ore 24 della data di messa a disposizione del veicolo indicata nel fax di
cui all’allegato n. 1, esclusi in ogni caso sabato e festivi; nel frattempo
il Riparatore si astiene da ogni intervento sul veicolo.
Qualora la compagnia avvisata non sia contrattualmente impegnata, ne deve
dare comunicazione via fax al Riparatore entro gli stessi 5 giorni
utilizzando il modulo di cui all’allegato n. 2 punto 1. In tale ipotesi il
Riparatore si asterrà da ogni intervento sul veicolo salvo che il cliente
intenda saldare i lavori eseguiti a prescindere dai rapporti con le
Compagnie, che saranno regolati senza alcun coinvolgimento del Riparatore.
Trascorso tale termine senza che la Compagnia abbia provveduto agli
adempimenti di cui sopra, il Riparatore può procedere alla riparazione del
veicolo sulla base dei parametri previsti dalla presente Convenzione, avendo
riguardo di documentare le varie fasi della lavorazione (prima e durante la
riparazione) con una loro descrizione analitica e con chiare fotografie
specificando le ore necessarie per la riparazione ed i materiali impiegati.
Detta
descrizione deve essere redatta sulla base di uno dei software di società
autorizzate all’utilizzo della banca dati tempario prezzario edita da
Ed.Ass.
Il
costo della riparazione non potrà essere contestato dalla Compagnia che non
abbia provveduto all’accertamento del danno, in quanto effettivamente
impegnata ed avvisata ai sensi dell’Art.1,
salvo errata applicazione dei parametri della convenzione.
Nel
caso in cui le riparazioni siano state iniziate prima del termine di cui al
1° comma del presente articolo, nonostante il divieto in esso contenuto, il
perito incaricato dalla Compagnia esegue comunque una stima dei danni, sulla
base dei parametri previsti dalla presente Convenzione, che non potrà essere
contestata dal Riparatore se non per errata applicazione dei parametri
stessi.
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Art. 3
Modalità dell'accertamento del danno
Il
perito, incaricato dalla Compagnia, procede, congiuntamente al Riparatore,
all’accertamento del danno e alla sua quantificazione e sottoscrive in
duplice copia, nella stessa occasione, l’accordo conservativo (Sez. A
dell’allegato n. 3) senza limiti di importo, ove non sussistano divergenze
tecniche.
Il
danno è determinato sulla base dei parametri previsti dalla presente
Convenzione e, per quanto non previsto, sulla base della comune esperienza e
professionalità.
Qualora non sia possibile valutare in via preventiva qualche elemento del
danno, il perito ed il Riparatore concordano ulteriori verifiche in sede di
riparazione.
Qualora invece nel corso delle riparazioni si evidenzino danni non previsti,
il Riparatore avverte tempestivamente il perito per le opportune immediate
verifiche. |
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Art. 4
Pagamento del danno al Riparatore
La
Compagnia, qualora rilevi che il Riparatore sia stato autorizzato dal
danneggiato ad essere pagato direttamente (Sez. B dell’allegato. n. 3) o
comunque intenda chiedere al danneggiato di esserne autorizzato, deve
provvedere a corrispondergli entro 5 giorni dall’acquisizione di detta
autorizzazione l’importo concordato in via conservativa (Sez. A
dell’allegato n. 3), o altro da essa offerto (Sez. C dell’allegato n. 3),
fermo restando il pagamento diretto del cliente per le eventuali somme
relative ai lavori fatturati e non corrisposti dalla Compagnia. |
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Art. 5
Danni
non superiori a Euro 750
Il
Riparatore può non attivare la procedura di accertamento del danno, prevista
dal presente accordo, qualora abbia stabilito che l'importo della
riparazione non superi euro 750 IVA esclusa.
In tal
caso, invierà via e-mail e/o fax alla Compagnia il preventivo delle
riparazioni e le foto del veicolo danneggiato prima dell’intervento
riparativo. |
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Art. 6
Metodologie e criteri di riparazione
Il
Riparatore effettuerà i lavori di riparazione del veicolo attenendosi
rigorosamente alla metodologia ed agli elevati livelli qualitativi di BMW.
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Art. 7
Tipologia delle carrozzerie
La
tipologia delle Carrozzerie interne ai Riparatori, con riferimento alla
dotazione di attrezzature ed impianti, al numero degli addetti ed alla
superficie, è quella rispondente allo standard BMW. |
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Art. 8
Tempi
di riparazione
I
tempi di lavorazione verranno calcolati, secondo il tempario BMW dal
Riparatore, e secondo il tempario Ania, dal perito dell’impresa sul
presupposto che il monte ore complessivo della riparazione determini lo
stesso risultato.
Qualora i due sistemi di calcolo evidenziassero divergenze significative nei
preventivi(maggiori del 20%), Riparatore ed impresa assicuratrice sono
tenute a segnalarlo a BMW ed ANIA per un’analisi congiunta delle divergenze
(Commissione Paritetica Permanente). |
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Art. 9
Parti
di ricambio
Il
costo dei ricambi è determinato sulla base del "Listino dei prezzi delle
parti di ricambio" pubblicato da Ed.Ass. S.r.l..
I
prezzi del Listino sono quelli dei ricambi forniti da BMW in quanto
effettivamente utilizzati nella riparazione.
Limitatamente ai pezzi dei ricambi originali BMW sarà applicato dai
Riparatori uno sconto non inferiore al
5 %
sui
prezzi del listino ufficiale BMW. |
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Art.10
Elenchi delle Compagnie e dei Riparatori
La
Convenzione è operante per i Riparatori e per le Compagnie che, dopo averne
preso visione e aver manifestato la volontà di aderirvi secondo le modalità
fissate dalle Parti, compaiano nei rispettivi elenchi compilati e scambiati
tra BMW ed ANIA.
Gli
elenchi saranno aggiornati ogni trimestre ove siano intervenuti nuove
adesioni e/o recessi. |
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Art.
11
Strutture aziendali
L'ANIA
comunica a BMW le informazioni ricevute dalle Compagnie aderenti in ordine
alle loro strutture locali di liquidazione danni alle quali i Riparatori
possono fare riferimento per gli adempimenti di cui all'Art. 1. |
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Art.
12
Commissione paritetica ANIA/ BMW
E'
istituita una commissione paritetica con le competenze appresso indicate:
•
proporre modifiche della Convenzione;
•
valutare soluzioni sempre più innovative del collegamento telematico;
•
promuovere iniziative a sostegno delle finalità della Convenzione;
•
verificare eventuali divergenze del sistema di calcolo dei tempi Ania
rispetto a quello BMW.
La
Commissione si impegna ad incontrarsi ogni volta che una delle Parti ne
faccia esplicita richiesta e comunque con cadenza minima semestrale. |
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Art.
13
Durata
della Convenzione
La
Convenzione ha valore sperimentale ed entra in vigore alla data della sua
sottoscrizione e resta valida sino al
30/09/2003.
Successivamente a tale data le parti si incontreranno per verificare la
validità della Convenzione e per valutare se sussistano i presupposti per
apportarvi condizioni migliorative. |
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Art.
14
Comunicazioni e documenti
ANIA e
BMW provvedono all'inoltro di documenti e comunicazioni, inerenti alla
Convenzione, unicamente e rispettivamente alle Compagnie e ai Riparatori
interessati. |
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At. 15
Condizioni particolari
Relativamente alla tariffa oraria di manodopera ed allo sconto sulle parti
di ricambio, la presente Convenzione non impedisce - in considerazione dei
flussi di lavoro - eventuali condizioni di miglior favore, concordate tra le
singole Compagnie e i Riparatori.
Di
tale eventuale e successivo accordo le Compagnie e i Riparatori daranno - a
solo fine informativo - conoscenza rispettivamente a ANIA e BMW. |
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Art.
16
Trattamento dei dati personali degli aderenti
Le
Compagnie e i Riparatori, con l’adesione alla presente Convenzione mediante
le modalità di cui al successivo art. 17, dichiarano di aver preso visione
dell’informativa di cui all’allegato n.5, relativamente al trattamento e
alla comunicazione dei loro dati personali da parte di ANIA e BMW, in
funzione della più ampia applicazione della presente Convenzione. |
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Art.
17
Responsabilità
Resta
espressamente inteso e convenuto che ciascun Riparatore e ciascuna Compagnia
aderenti alla presente Convenzione, essendo soggetti giuridicamente distinti
ed indipendenti rispetto a BMW e ANIA, eseguiranno le obbligazioni nascenti
dal presente Convenzione con organizzazione e gestione autonoma, con piena
sopportazione del rischio economico e giuridico e con esclusione di
qualsiasi dipendenza/collegamento/subordinazione - sia proprio che del
proprio personale - rispetto a BMW e/o ANIA. Pertanto, ciascun Riparatore e
ciascuna Compagnia si accolleranno in via piena, diretta ed esclusiva
qualsiasi responsabilità nascente dal presente Convenzione e ad essi
ascrivibile, con ampia manleva di BMW e/o ANIA.
Nessuna pretesa potrà quindi essere avanzata nei confronti della BMW e/o
dell’ANIA per eventuali inadempienze commesse dai Riparatori e/o dalle
Compagnie. |
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Art.
18
Premessa ed Allegati
La
premessa e gli allegati alla presente Convenzione sono parte integrante e
sostanziale dello stesso e ne hanno pari valore. |
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Elenco Allegati
n. 1
Avviso del Riparatore all’assicuratore
n. 2
Comunicazione dell’Impresa assicuratrice
n. 3
Convenzione conservativo e pagamento diretto
n. 4
Modulo per identificazione dell’impresa assicuratrice
n. 5
Informativa ai sensi dell’art.10 della legge n. 675/96 |
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