FORMAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA

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CONVENZIONE

tra

ANIA

Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici

e

B.M.W. Italia

Ed. 2002

 

 

PREMESSO

A) che BMW Italia è Società che svolge attività di distribuzione e commercializzazione sul territorio italiano di autoveicoli e telai BMW e MINI nonché relative parti di ricambio (d'ora in poi tali prodotti: i PRODOTTI);

B) che BMW Italia vende e distribuisce i PRODOTTI alla propria rete di vendita ed assistenza costituita dalle Concessionarie, Officine e Carrozzerie Autorizzate BMW (d'ora in poi: il/i Riparatore/i), le quali - in via autonoma - rivendono, da un lato, questi ultimi ad utilizzatori finali e prestano, dall'altro, il relativo servizio di assistenza (d'ora in poi tale servizio di assistenza: il SERVICE);

C) che BMW Italia ha interesse ad assicurare agli utilizzatori finali dei PRODOTTI un adeguato ed efficiente SERVICE, nel rispetto dei principi ispiratori della politica della BMW Italia rivolti essenzialmente alla salvaguardia dell'elevato livello qualitativo di cui godono i PRODOTTI ed il SERVICE stesso;

D) che ANIA - Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici – attraverso a presente Convenzione intende realizzare una procedura di accertamento, quantificazione, riparazione e pagamento dei danni, ad autoveicoli BMW e MINI e derivanti da sinistri che interessino una garanzia assicurativa prestata da Compagnie di Assicurazione (d'ora in poi: la Compagnia) aderenti alla Convenzione;

E) che BMW Italia intende presentare la Convenzione ai Riparatori, in funzione di una eventuale loro adesione che non può né potrà comportare per essa BMW Italia alcuna, anche indiretta, obbligazione di qualsiasi natura, ad eccezione di quelle espressamente previste a suo carico negli artt. 12 e 14 della presente scrittura.

PREMESSO QUANTO SOPRA

BMW e ANIA stipulano pertanto la presente Convenzione, che avrà effetto per quelle Compagnie e quei Riparatori che - dopo averne preso visione - dovessero aderire a quest'ultima. Resta inteso che le obbligazioni ivi nascenti saranno assunte da tali soggetti in assoluta autonomia, senza alcun coinvolgimento giuridico della BMW e/o ANIA.

 

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ACCERTAMENTO E PAGAMENTO DEL DANNO

 

Art. 1 Avviso del Riparatore alla Compagnia

Il Riparatore deve avvisare la struttura aziendale indicata nell’apposito elenco ANIA delle Compagnie assicuratrici quale unità competente per territorio, o altra struttura indicata nel caso specifico dalla Compagnia, il giorno stesso in cui riceve dall’utente l’incarico di procedere alla riparazione di un veicolo danneggiato anche a seguito di canalizzazione diretta della Compagnia.

L'avviso deve essere effettuato utilizzando il modulo di cui all’allegato n. 1, compilato in tutte le sue parti e trasmesso via fax.

 

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Art. 2 Tempi per l'accertamento del danno

La Compagnia procede all’accertamento del danno entro 5 giorni decorrenti dalle ore 24 della data di messa a disposizione del veicolo indicata nel fax di cui all’allegato n. 1, esclusi in ogni caso sabato e festivi; nel frattempo il Riparatore si astiene da ogni intervento sul veicolo.

Qualora la compagnia avvisata non sia contrattualmente impegnata, ne deve dare comunicazione via fax al Riparatore entro gli stessi 5 giorni utilizzando il modulo di cui all’allegato n. 2 punto 1. In tale ipotesi il Riparatore si asterrà da ogni intervento sul veicolo salvo che il cliente intenda saldare i lavori eseguiti a prescindere dai rapporti con le Compagnie, che saranno regolati senza alcun coinvolgimento del Riparatore.

Trascorso tale termine senza che la Compagnia abbia provveduto agli adempimenti di cui sopra, il Riparatore può procedere alla riparazione del veicolo sulla base dei parametri previsti dalla presente Convenzione, avendo riguardo di documentare le varie fasi della lavorazione (prima e durante la riparazione) con una loro descrizione analitica e con chiare fotografie specificando le ore necessarie per la riparazione ed i materiali impiegati.

Detta descrizione deve essere redatta sulla base di uno dei software di società autorizzate all’utilizzo della banca dati tempario prezzario edita da Ed.Ass.

Il costo della riparazione non potrà essere contestato dalla Compagnia che non abbia provveduto all’accertamento del danno, in quanto effettivamente impegnata ed avvisata ai sensi dell’Art.1, salvo errata applicazione dei parametri della convenzione.

Nel caso in cui le riparazioni siano state iniziate prima del termine di cui al 1° comma del presente articolo, nonostante il divieto in esso contenuto, il perito incaricato dalla Compagnia esegue comunque una stima dei danni, sulla base dei parametri previsti dalla presente Convenzione, che non potrà essere contestata dal Riparatore se non per errata applicazione dei parametri stessi.

 

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Art. 3 Modalità dell'accertamento del danno

Il perito, incaricato dalla Compagnia, procede, congiuntamente al Riparatore, all’accertamento del danno e alla sua quantificazione e sottoscrive in duplice copia, nella stessa occasione, l’accordo conservativo (Sez. A dell’allegato n. 3) senza limiti di importo, ove non sussistano divergenze tecniche.

Il danno è determinato sulla base dei parametri previsti dalla presente Convenzione e, per quanto non previsto, sulla base della comune esperienza e professionalità.

Qualora non sia possibile valutare in via preventiva qualche elemento del danno, il perito ed il Riparatore concordano ulteriori verifiche in sede di riparazione.

Qualora invece nel corso delle riparazioni si evidenzino danni non previsti, il Riparatore avverte tempestivamente il perito per le opportune immediate verifiche.

 

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Art. 4 Pagamento del danno al Riparatore

La Compagnia, qualora rilevi che il Riparatore sia stato autorizzato dal danneggiato ad essere pagato direttamente (Sez. B dell’allegato. n. 3) o comunque intenda chiedere al danneggiato di esserne autorizzato, deve provvedere a corrispondergli entro 5 giorni dall’acquisizione di detta autorizzazione l’importo concordato in via conservativa (Sez. A dell’allegato n. 3), o altro da essa offerto (Sez. C dell’allegato n. 3), fermo restando il pagamento diretto del cliente per le eventuali somme relative ai lavori fatturati e non corrisposti dalla Compagnia.

 

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Art. 5 Danni non superiori a Euro 750

Il Riparatore può non attivare la procedura di accertamento del danno, prevista dal presente accordo, qualora abbia stabilito che l'importo della riparazione non superi euro 750 IVA esclusa.

In tal caso, invierà via e-mail e/o fax alla Compagnia il preventivo delle riparazioni e le foto del veicolo danneggiato prima dell’intervento riparativo.

 

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Art. 6 Metodologie e criteri di riparazione

Il Riparatore effettuerà i lavori di riparazione del veicolo attenendosi rigorosamente alla metodologia ed agli elevati livelli qualitativi di BMW.

 

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Art. 7 Tipologia delle carrozzerie

La tipologia delle Carrozzerie interne ai Riparatori, con riferimento alla dotazione di attrezzature ed impianti, al numero degli addetti ed alla superficie, è quella rispondente allo standard BMW.

 

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Art. 8 Tempi di riparazione

I tempi di lavorazione verranno calcolati, secondo il tempario BMW dal Riparatore, e secondo il tempario Ania, dal perito dell’impresa sul presupposto che il monte ore complessivo della riparazione determini lo stesso risultato.

Qualora i due sistemi di calcolo evidenziassero divergenze significative nei preventivi(maggiori del 20%), Riparatore ed impresa assicuratrice sono tenute a segnalarlo a BMW ed ANIA per un’analisi congiunta delle divergenze (Commissione Paritetica Permanente).

 

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Art. 9 Parti di ricambio

Il costo dei ricambi è determinato sulla base del "Listino dei prezzi delle parti di ricambio" pubblicato da Ed.Ass. S.r.l..

I prezzi del Listino sono quelli dei ricambi forniti da BMW in quanto effettivamente utilizzati nella riparazione.

Limitatamente ai pezzi dei ricambi originali BMW sarà applicato dai Riparatori uno sconto non inferiore al 5 % sui prezzi del listino ufficiale BMW.

 

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Art.10 Elenchi delle Compagnie e dei Riparatori

La Convenzione è operante per i Riparatori e per le Compagnie che, dopo averne preso visione e aver manifestato la volontà di aderirvi secondo le modalità fissate dalle Parti, compaiano nei rispettivi elenchi compilati e scambiati tra BMW ed ANIA.

Gli elenchi saranno aggiornati ogni trimestre ove siano intervenuti nuove adesioni e/o recessi.

 

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Art. 11 Strutture aziendali

L'ANIA comunica a BMW le informazioni ricevute dalle Compagnie aderenti in ordine alle loro strutture locali di liquidazione danni alle quali i Riparatori possono fare riferimento per gli adempimenti di cui all'Art. 1.

 

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Art. 12 Commissione paritetica ANIA/ BMW

E' istituita una commissione paritetica con le competenze appresso indicate:

• proporre modifiche della Convenzione;

• valutare soluzioni sempre più innovative del collegamento telematico;

• promuovere iniziative a sostegno delle finalità della Convenzione;

• verificare eventuali divergenze del sistema di calcolo dei tempi Ania rispetto a quello BMW.

La Commissione si impegna ad incontrarsi ogni volta che una delle Parti ne faccia esplicita richiesta e comunque con cadenza minima semestrale.

 

Art. 13 Durata della Convenzione

La Convenzione ha valore sperimentale ed entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e resta valida sino al 30/09/2003.

Successivamente a tale data le parti si incontreranno per verificare la validità della Convenzione e per valutare se sussistano i presupposti per apportarvi condizioni migliorative.

 

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Art. 14 Comunicazioni e documenti

ANIA e BMW provvedono all'inoltro di documenti e comunicazioni, inerenti alla Convenzione, unicamente e rispettivamente alle Compagnie e ai Riparatori interessati.

 

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At. 15 Condizioni particolari

Relativamente alla tariffa oraria di manodopera ed allo sconto sulle parti di ricambio, la presente Convenzione non impedisce - in considerazione dei flussi di lavoro - eventuali condizioni di miglior favore, concordate tra le singole Compagnie e i Riparatori.

Di tale eventuale e successivo accordo le Compagnie e i Riparatori daranno - a solo fine informativo - conoscenza rispettivamente a ANIA e BMW.

 

Art. 16 Trattamento dei dati personali degli aderenti

Le Compagnie e i Riparatori, con l’adesione alla presente Convenzione mediante le modalità di cui al successivo art. 17, dichiarano di aver preso visione dell’informativa di cui all’allegato n.5, relativamente al trattamento e alla comunicazione dei loro dati personali da parte di ANIA e BMW, in funzione della più ampia applicazione della presente Convenzione.

 

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Art. 17 Responsabilità

Resta espressamente inteso e convenuto che ciascun Riparatore e ciascuna Compagnia aderenti alla presente Convenzione, essendo soggetti giuridicamente distinti ed indipendenti rispetto a BMW e ANIA, eseguiranno le obbligazioni nascenti dal presente Convenzione con organizzazione e gestione autonoma, con piena sopportazione del rischio economico e giuridico e con esclusione di qualsiasi dipendenza/collegamento/subordinazione - sia proprio che del proprio personale - rispetto a BMW e/o ANIA. Pertanto, ciascun Riparatore e ciascuna Compagnia si accolleranno in via piena, diretta ed esclusiva qualsiasi responsabilità nascente dal presente Convenzione e ad essi ascrivibile, con ampia manleva di BMW e/o ANIA.

Nessuna pretesa potrà quindi essere avanzata nei confronti della BMW e/o dell’ANIA per eventuali inadempienze commesse dai Riparatori e/o dalle Compagnie.

 

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Art. 18 Premessa ed Allegati

La premessa e gli allegati alla presente Convenzione sono parte integrante e sostanziale dello stesso e ne hanno pari valore.

 

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Elenco Allegati

n. 1 Avviso del Riparatore all’assicuratore

n. 2 Comunicazione dell’Impresa assicuratrice

n. 3 Convenzione conservativo e pagamento diretto

n. 4 Modulo per identificazione dell’impresa assicuratrice

n. 5 Informativa ai sensi dell’art.10 della legge n. 675/96

 

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