IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  INDICE

Il Presidente della Repubblica è il Potere Neutro, in quanto non entra nel gioco politico, e non svolge alcuna funzione attiva nella determinazione nella attuazione dell’Indirizzo Politico.

Ed in questo senso il Presidente della Repubblica è il rappresentante della unità nazionale e ne è simbolo (Art. 87).

Il Presidente della Repubblica, nell’esercizio delle sue attribuzione, vigila sul funzionamento del meccanismo costituzionale ed interviene nel momento in cui le regole che lo disciplinano non vengono osservate, al fine di assicurare il rispetto, formale e sostanziale, della Costituzione.

Da qui nasce l’Irresponsabilità Politica degli Atti Presidenziali, in quanto assunti dai Ministri proponenti, che li controfirmano, e in certi casi, indicati dalla Legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio; tale procedimento è richiesto oltre che per far assumere la responsabilità ai Ministri, anche come requisito di validità degli stessi atti.

Diversamente è la Irresponsabilità Giuridica del Presidente della Repubblica: non è responsabile sia Civilmente che Penalmente, per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per Alto Tradimento, che si concretizza in un comportamento doloso di violazione del Giuramento di Fedeltà alla Repubblica; e per Attentato alla Costituzione, che si concretizza in un comportamento doloso, diretto a violare la Costituzione.

Le Attribuzioni Presidenziali previste dalla Costituzione sono:

In Relazione al Potere Legislativo:

·         Indice le Elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione (art. 87) e può convocare ciascuna Camera in via straordinaria (art. 62).

·         Può Inviare Messaggi alle Camere (art. 87).

·         Autorizza con suo decreto la Presentazione alle Camere dei Disegni di Legge di Iniziativa Governativa (art. 87).

·         Può prima di promulgare una Legge, chiedere con messaggio motivato alle Camere una nuova deliberazione (art.74).

·         Può Nominare 5 Senatori a vita (art. 59).

·         Può Sciogliere le Camere sentiti i loro Presidenti, salvo che negli ultimi 6 mesi del suo mandato (art.88).

·         Promulga le Leggi ed Emana i Decreti aventi valore di Legge e i Regolamenti (art.87).

·         Indice il Referendum Abrogativo e il referendum Costituzionale (art.87).

In Relazione al Potere Esecutivo e alla funzione Amministrativa:

·         Nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, e su proposta di questi, i Ministri (art.92); nomina anche i Sottosegretari di Stato e i Commissari straordinari del Governo.

·         Nomina, nei casi indicati dalla Legge, i Funzionari dello Stato (art.87).

·         Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici (art.87).

·         Ratifica i Trattati Internazionali, previa, autorizzazione delle camere (art. 87).

·         Ha il Comando delle Forze Armate e Presiede il Consiglio Supremo di Difesa (art. 87).

·         Dichiara lo Stato di Guerra deliberato dalle Camere (art.87).

·         Conferisce Onorificenze della Repubblica (art.87).

·         Concede la Cittadinanza Italiana;

·         Rimuove i Sindaci dalla carica;

·         Scioglie i Consigli Regionali, Provinciali e Comunali.

In Relazione al Potere Giudiziario:

·         Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura ed emana i decreti relativi allo stato giuridico dei magistrati (art.87).

·         Concede la Grazia e commuta le Pene (art.87).

·         Spetta al Presidente la Nomina di 5 Giudici della Corte Costituzionale (art. 135).

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

A norma dell’art. 83 il Presidente è eletto dal Parlamento i Seduta Comune integrato da 3 delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio Regionale, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

L’Elezione ha luogo a scrutinio Segreto ed a Maggioranza di 2/3 dell’Assemblea. Solo quando al terzo scrutinio non sia raggiunta tale maggioranza, è sufficiente per l’elezione la maggioranza assoluta.

Per essere eletto Presidente è sufficiente essere cittadino italiano, aver compiuto 50 anni di età e godere dei diritti civili e politici.

Il Presidente della Repubblica dura in carica 7 anni, che cominciano a decorrere dal giorno in cui egli presta Giuramento di Fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione innanzi al Parlamento in Seduta Comune.

La Costituzione non pone alcun divieto alla Rieleggibilità del Presidente della Repubblica.

A norma dell’art 84 l’ufficio di Presidente è Incompatibile con qualsiasi altra carica.

La Cessazione dell’Ufficio può avvenire:

·         Per Impedimento permanente, nel caso in cui il Presidente sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni.

·         Per Morte o Dimissioni.

·         Per decadenza dalla carica (in seguito per esempio alla perdita dei diritti civili e politici).

Qualora il Presidente sia permanentemente o temporaneamente impedito ad esercitare le sue funzioni, queste vengono svolte, non esistendo nel nostro ordinamento l’istituto del Vice-Presidente, dal Presidente del Senato, che acquista la carica automaticamente, senza bisogno di un atto di investitura e senza che debba prestare giuramento.

I Poteri sono quelli propri del Presidente della Repubblica.

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