La Giustizia nelle materie Penali e Civili è amministrata:
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Dal Giudice di Pace;
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Dal Pretore;
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Dal Tribunale Ordinario;
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Dalla Corte di Appello9;
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Dalla Corte di Cassazione;
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Dal Tribunale per i Minorenni;
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Dal Magistrato di Sorveglianza;
· Dal Tribunale di Sorveglianza.
Poi ci sono altri organi che esercitano la funzione Giurisdizionale, ma in casi specifici come:
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La Corte Costituzionale in materia Costituzionale e Penale per
le Accuse mosse al Presidente della Repubblica;
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Le Camere in seduta comune, alle quali spetta di promuovere il
giudizio contro il Presidente della Repubblica;
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I Tribunali Militari per la particolare qualità dei soggetti
attivi del reato;
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Il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e il TAR in materia
Amministrativa e Contabile;
· Le Corti di Assise di I° e II° grado, in quei casi che la Costituzione ammette la partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia.
I GIUDICI godono di una posizione di Autonomia e Indipendenza nei confronti degli altri Poteri dello Stato, in particolar modo sono sottratti ad ogni forma di dipendenza dal Ministro di Giustizia.
L’Organo sotto il quale dipendono è il Consiglio Superiore della Magistratura a cui spetta deliberare tutti i Provvedimenti relativi allo stato giuridico dei Magistrati (Art. 105).
Al CSM spetta:
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La Nomina e la Revoca dei Vice-Pretori onorari, dei Giudici di
Pace;
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La Designazione per la Nomina a magistrato di Corte Cassazione,
per meriti insigni, di Professori Ordinari di Università in materie giuridiche
e di Avvocati che abbiano 15 anni d’esercizio;
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La Nomina delle Commissioni per le Assunzioni i Magistratura,
per le Promozioni dei Magistrati;
· Può dare pareri al Ministro sui Disegni di Legge concernenti l’Ordinamento Giudiziario.
Invece al Ministro sono attribuite funzioni residue quali:
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Può formulare richieste in ordine ai provvedimenti inerenti
allo stato giuridico dei magistrati (assunzioni, assegnazioni di sedi e di
funzioni);
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Esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla Legge
riguardante l’Organizzazione e il Funzionamento dei servizi relativi alla
Giustizia;
· Ha la facoltà di promuovere Azioni Disciplinari.
L’Autonomia e l’Indipendenza della Magistratura sono assicurate anche in via diretta, da alcune disposizioni Costituzionali:
· L’art. 101 dispone che i giudici sono soggetti soltanto alla Legge, nel senso che essi devono godere di un assoluta autonomia di giudizio.
· L’art. 107 prevede che non esistano gerarchie fra i magistrati, ma che si distinguano per le funzioni che svolgono.
· Ancora l’art. 107 dispone che il PM non esercita più le sue funzioni sotto la direzione del Ministro di Giustizia, bensì sotto la sua sorveglianza.
· Ancora l’art 107 dispone che i magistrati non possono essere trasferiti ad altre sedi o destinati ad altre funzioni se non col loro consenso, se non in casi di incompatibilità.
· L’art. 106 prevede che nomine dei magistrati hanno luogo per concorso pubblico, in modo da assicurare la selezione dei migliori, e di sottrarre i magistrati ad influenze che potrebbero da altri sistemi di designazione.
· L’art. 109 a norma del quale l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, indipendentemente dagli organi del potere esecutivo, dai quali le autorità continuano a dipendere sotto l’aspetto organizzativo e disciplinare.
Le Responsabilità dei Giudici sono ristrette ad alcune situazioni:
· Quanto alla Responsabilità Penale, non esistono norme che configurino reati o sanzioni tipiche per i magistrati, tuttavia ci sono articoli del codice penale 328 e 329, che puniscono i Giudici per omissione o ritardo di un atto del suo ufficio quando concorrono le condizioni richieste per esercitare contro di essi l’azione civile; e reati che ricomprende i magistrati come pubblici ufficiali.
· Per quanto riguarda la Responsabilità Civile c’è una Legge che dispone, che chi ha subito un danno ingiusto per effetto del comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni; può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dai danni patrimoniali e non che derivino da privazione della libertà personale.
· L’Azione Disciplinare promossa dal Ministro o dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione quando manchino ai loro doveri.