IL GOVERNO

  INDICE

Il Governo è un Organo Costituzionale che rappresenta il Potere Esecutivo, svolge l’attività amministrativa dello Stato e ne determina l’Indirizzo Politico in quanto espressione di una determinata maggioranza Parlamentare.

A norma dell’art. 92 il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il numero dei Ministri a norma dell’art 95 dovrebbe essere determinato per Legge.

Nel Governo possono far parte anche uno o più Vice Presidenti del Consiglio e Ministri Senza Portafoglio, quest’ultimi si caratterizzano per il fatto che non sono titolari di un Ministero e svolgono funzioni a loro delegate dal Presidente, che svolgono utilizzando l’apparato ministeriale del Presidente.

 

FORMAZIONE DEL GOVERNO

Il Procedimento di Formazione del Governo inizia ogni qualvolta un Governo presenti le dimissioni e queste vengano accolte dal Presidente della Repubblica, per cui si rende necessario nominarne uno nuovo.

A Norma dell’art. 92 il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, e su proposta di questo, i ministri.

Però per arrivare a questo c’è una fase di preparazione volta a verificare i presupposti della formazione di una maggioranza che possa dare la fiducia al nuovo Governo.

Per questo il Presidente della Repubblica svolge delle consultazioni con alcune personalità, vale a dire i Capi dei Gruppi Parlamentari, con Segretari e i Presidenti dei Partiti, i Presidenti delle Camere, e gli Ex Presidenti della Repubblica. Le Personalità consultate esprimono al Capo dello Stato il loro parere sulla situazione politica generale; cosicché alla chiusura delle Consultazioni, il Presidente della Repubblica avrà degli elementi di valutazione in base ai quali procederà al conferimento dell’incarico a quella personalità che egli ritenga abbia le maggiori probabilità di formare il Governo.

L’Incaricato, di regola, non accetta semplicemente ma si riserva di accettare, ed inizia, a sua volta, una serie di piccole consultazione, dirette ad accertare in concreto quali possibilità vi siano di formare una maggioranza che faccia proprio un programma concordato fra i partiti che presumibilmente entreranno a comporla, verificato positivamente questa possibilità, scioglie la riserva accettando l’incarico, e procede alla formazione del Governo.

Il Procedimento si conclude con la Nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri con Decreto del Presidente della Repubblica.

Nominati il Presidente del Consiglio ed i Ministri, il Governo è formato ma, prima di assumere le funzioni, i membri del Governo dovranno prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica (art. 93). Infine, entro 10 giorni dal Giuramento, il Governo dovrà presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia, esponendo, a mezzo del Presidente del Consiglio, il suo programma.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha una posizione di Preminenza nell’esercizio della funzione di Direzione Politica.

A norma dell’art. 95 il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la Politica Generale del Governo e ne è Responsabile. Mantiene l’unità di Indirizzo Politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei ministri.

Questo significa che è l’Organo a cui spetta di assicurare che il programma che il Governo ha enunciato innanzi alle Camere venga effettivamente realizzato.

Quindi il Presidente del Consiglio è Responsabile Politicamente dell’attività svolta dal Governo, sia nel suo complesso che dai singoli Ministri i quali non sono esenti da Responsabilità Politica.

Responsabilità Politica che si specifica con la controfirma degli Atti Presidenziali e che si fonda sul rapporto fiduciario che lega il Governo alle Camere , di modo che , qualora queste ultime ritengano che il Governo od un Ministro abbiano posto in essere atti o comportamenti politicamente non opportuni, o contrari all’indirizzo politico e amministrativo concordato, possono colpirli con un voti di sfiducia, facendo così sorgere l’obbligo giuridico delle dimissioni.

Per quanto riguarda la Responsabilità Giuridica dei Ministri e del Presidente può essere distinta in

·         Responsabilità Civile: sono direttamente responsabili per danni arrecati a terzi nell’esercizio delle loro funzioni (art. 28).

·         Responsabilità Penale: per reati ministeriali (ad esempio: i reati contro la Pubblica Amministrazione, peculato, malversazione, omissione o rifiuto di atti di ufficio), e sono sottoposti per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla magistratura ordinaria, previa autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza che può negarla.

·         Responsabilità Amministrativa: sono responsabili, come tutti i funzionari, innanzi alla Corte dei Conti per danni arrecati alla Pubblica Amministrazione.

 

I MINISTRI

Sono Organi individuali che compongono il Governo ed assumono la duplice veste di Organi di Direzione Politica, ed Organi di Vertice dell’Apparato Amministrativo.

La corrispondenza fra Ministero e Ministro Non si ha nel caso di nomina di VicePresidenti del Consiglio e Ministri senza Portafoglio.

I Primi partecipano alla determinazione della Politica Generale del Governo in quanto componenti del consiglio; i secondi sono nominati presso la Presidenza del Consiglio e non sono posti a capo di alcun ramo della Pubblica Amministrazione organizzato in ministeri, e per lo svolgimento delle funzioni loro delegate, si avvalgono dell’organico della Presidenza del Consiglio.

I SottoSegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare.

Non Hanno Funzioni Proprie e non entrano a comporre il Governo ma coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti a loro delegati dallo stesso.

Il Consiglio di Gabinetto: è un comitato composto dai Ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei Ministri, al fine di esserne coadiuvato.

I Comitati di Ministri: possono essere istituiti con decreto del Presidente del Consiglio, con il compito di esaminare, in via preliminare, questioni di comune competenza e di esprimere parere su direttive dell’attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio.

I Comitati Interministeriali: sono costituiti da più Ministri ed, alcuni di essi, anche da funzionari ed esperti. Loro compito è quello di preparare e coordinare l’attività del Consiglio dei Ministri in relazione a determinati settori dell’attività politico-amministrativa e della gestione economica dello Stato e degli Enti Pubblici. Fra i comitati più importanti ci sono:

Il CIPE (comitato interministeriale per la programmazione economica): al quale spetta di predisporre gli indirizzi della politica economica nazionale.CIPA (comitato interministeriale per l’ambiente.CICR (comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

 

CAUSE DI CESSAZIONE DEL GOVERNO

Il Governo non è un Organo a termine, rimane in carica, fino a quando non gli revocano la fiducia o non decida di dimettersi. La Cessazione del Governo in seguito al venir meno della maggioranza può essere determinata:

·         Da un voto di Sfiducia delle Camere che è l’atto formale che sanziona l’inizio della crisi ponendo il Governo in minoranza. L’obbligo delle dimissioni non è espressamente previsto nella nostra Costituzione, ma si desume dall’art. 94.

·         Dal Ritiro dell’appoggio al Governo da parte di uno o più gruppi parlamentari, qualora ciò comporti che il Governo non possa più contare su una maggioranza.

·         Dalla Decisione del Governo di dimettersi quando, dall’andamento di una discussione o dai risultati di una votazione, riporti il convincimento di non godere più della fiducia della maggioranza.

Queste ultime ipotesi determinano una Crisi di tipo ExtraParlamentare, perché non trovano la loro espressione formale nel Parlamento cioè attraverso il voto do fiducia.

In caso di crisi Extraparlamentare, il Presidente della Repubblica potrebbe subordinare l’accettazione delle dimissioni del Governo allo svolgimento di un dibattito innanzi alle Camere, fermo restando che se il Governo rifiuta di presentarsi alle camere, il Capo di stato deve accettarne le dimissioni.

Quando il Presidente del Consiglio si presenta alle Camere, prima di rassegnare le dimissioni, per tracciare il bilancio dell’attività svolta e da svolgere e che, su tali dichiarazioni si apra un dibattito, la crisi si Parlamentarizza.

Altre ipotesi di dimissioni sono:

·         Per la morte del Presidente del Consiglio.

·         Per l’elezione di un nuovo Presidente della Repubblica, secondo una norma di correttezza costituzionale il Presidente della Repubblica entrante respingerà, però, le dimissioni.

·         In seguito ad Elezioni Generali, al fine di accertare le permanenza del rapporto fiduciario.

Il Rimpasto si ha quando, fermo restando il rapporto fiduciario fra il Governo e Parlamento, il Presidente del Consiglio proceda alla sostituzione di qualcuno dei Ministri.

Il Governo dimissionario rimane in carica fino alla nomina dei nuovi ministri per il disbrigo degli affari correnti

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