LA GIURISDIZIONE COSTITUZIONALE

  INDICE

La Corte Costituzionale è l’Organo nato al fine di garantire che i Pubblici Poteri non contravvengano alle disposizioni della Carta Costituzionale Repubblicana.

A norma dell’Art. 134, la Corte Costituzionale giudica:

·         Sulle Controversie relative alla Legittimità Costituzionale delle Leggi e degli Atti aventi Forza di Legge, dello Stato e delle Regioni e delle Leggi Costituzionali.

·         Sui Conflitti di Attribuzione fra i Poteri dello Stato e su quelli fra lo Stato e le regioni e fra le Regioni;

·         Sulle Accuse promosse contro il Presidente della Repubblica;

·         I Giudizi di Ammissibilità del Referendum Abrogativo.

I Vizi di Legittimità possono distinguersi in:

·         Vizi Formali: quando la Legge è approvata dal Parlamento violando una delle norme sul procedimento di formazione delle Leggi contenute nella Costituzione o secondo un procedimento diverso da quello prescritto.

·         Vizi Materiali: quando la norma contenuta in una Legge Ordinaria od in un Atto ad essa equiparato è in contrasto con una Norma Costituzionale o con un Principio Costituzionale.

L’Illegittimità Costituzionale delle Leggi e degli Atti equiparati può farsi valere secondo due distinti procedimenti:

·         Il Procedimento in Via Incidentale (o D’Eccezione): la questione di legittimità può essere sollevata mediante apposita istanza, nel corso di un giudizio innanzi ad una Autorità Giurisdizionale:

q       Da una delle Parti (compreso il Pubblico Ministero);

q       D’Ufficio dall’Autorità Giurisdizionale innanzi al quale verte il giudizio.

In sintesi ciò significa che per il procedimento in via incidentale è il ricorso alla corte tramite una Autorità Giurisdizionale e in occasione e nel corso di un giudizio.

·        Il Procedimento in Via D’Azione (o Principale) art. 127: la questione può essere sollevata soltanto nel caso sia o:

q       Lo Stato ad impugnare una Legge Regionale o Provinciale;

q       La Regione ad impugnare una Legge o un Atto avente forza di Legge dello Stato o di un’altra Regione.

La Corte giudica in Via Definitiva con SENTENZA. Tutti gli altri Provvedimenti di sua competenza sono adottati con Ordinanza. Le Sentenze sono Pronunciate in Nome del Popolo Italiano e devono contenere:

·        Le Indicazioni dei motivi di Merito e di Diritto;

·        Il dispositivo;

·        La Data della Decisione;

·        La Sottoscrizione del Presidente e del Giudice che le ha redatte.

Le Sentenze in via definitiva della Corte possono essere:

·         Di Accoglimento (art. 136): con cui può Dichiarare l’Illegittimità Costituzionale della Disposizione Legislativa. L’Efficienza di tali sentenze ha valore per l’Avvenire, ma sarebbe assurdo dato che se la perdita dell’efficacia valesse per l’avvenire e non anche per il passato nessuna parte in giudizio solleverebbe la questione di Legittimità Costituzionale, per il semplice motivo che non ne avrebbe interesse. Per cui le Sentenze di Accoglimento della Corte acquistano il valore di Sentenze di Accertamento Costitutivo, con l’Effetto di annullare le norme dichiarate Illegittime. Diversa è l’Efficacia delle Sentenze di Accoglimento pronunciate nel giudizio in Via Principale, poiché, il ricorso alla Corte è proposto prima che le leggi Regionali o Provinciali acquistino efficacia, per cui la Sentenza della Corte varrà a impedire la loro entrata in vigore.

·         Di Rigetto: con le quali la Corte dichiara Infondata la Questione. La Sentenza di Rigetto vale ad escludere la sussistenza dei Vizi di Legittimità così come formulati nella questione, e denunciati nell’Ordinanza di Rimessione o nel Ricorso. Le sentenze di Rigetto non hanno Efficacia su Tutto, bensì il giudizio si attiene all’oggetto della questione, per cui gli stessi vizi od altri vizi possono essere denunciati dalle stesse parti o da altre nel corso di un altro giudizio. Se oggetto del giudizio era una legge regionale o provinciale impugnata in Via di Azione, allora l’Efficacia della Sentenza si spiegherà nel senso di rendere possibile la loro entrata in vigore.

·         Interpretative: chi fa ricorso per vizi di legittimità di una legge, in cui la manifestazione dell’infondatezza costituzionale è stata desunta dalle parti in maniera interpretativa dal testo legislativo, la Corte può produrre una sentenza che Reinterpreti il testo oggetto del suo giudizio, con una Sentenza Interpretativa in cui, la desumibilità fatta può essere Accolta o Rigettata:

q       Interpreativa di Rigetto: si ha quando la Corte, avendo tratto dal testo legislativo una norma in tutto o in parte diversa da quella tratta dalle parti o dal Giudice, dichiara che, rispetto a questa norma, non sussistono vizi di Legittimità Costituzionale, facendo in tal modo salvo il testo legislativo.

q       Interpretativa di Accoglimento: si ha quando la Corte dichiara l’Illegittimità Costituzionale di un testo se ed in quanto si ricavi da esso una determinata norma. Oggi la Corte preferisce ricorrere a Sentenze di Accoglimento Parziale che si hanno quando, pur lasciando immutato il testo, la Corte dichiara la Illegittimità Costituzionale di norme da esso desumibili in via interpretativa.

·        Additive: con le quali la Corte dichiara la Illegittimità di un testo nella parte in cui non dice qualcosa che invece dovrebbe dire per essere conforme a Costituzione.

·        Riduttive: con le quali la Corte dichiara l’Illegittimità Costituzionale di un testo nella parte in cui dice alcunché.

·        Sostitutive: che si hanno quando la Corte sostituisce ad una parte del testo, un’altra parte, dalla Corte stessa formulata in via d’Interpretazione.

·        Paralegislative o Sentenze-Delega: la Corte rileva la mancanza in una determinata legge di disposizioni che, invece, dovrebbero esserci perché ritenute essenziali al fine di assicurare il rispetto della Costituzione, si indirizza al Legislatore e detta la Corte stessa i criteri ai quali dovrà uniformarsi per adeguare la disciplina della materia ai precetti Costituzionali.

La Corte Costituzionale risolve anche i Conflitti fra I Poteri dello Stato; presupposto è che deve trattarsi di un conflitto fra organi appartenenti a poteri diversi che hanno per oggetto l’attribuzione di una competenza. La Corte risolve il Conflitto dichiarando il Potere al quale spettano le attribuzione in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato di incompetenza, lo annulla.

La Corte Costituzionale risolve i Conflitti fra Stato e Regioni e Fra Regioni: perché possa sorgere il Conflitto fra Stato e Regioni, la lesione della sfera delle Competenze non deve essere operata da una legge o da un atto avente forza di Legge; perché, in tal caso, rientreremmo nella ipotesi di Controversie di Legittimità Costituzionale, risolte dalla Corte in Via Principale. Ne consegue che l’Atto che dà luogo al Conflitto può essere:

1)      Un Atto Formalmente e Materialmente Amministrativo;

2)      Un Atto Formalmente Amministrativo e Sostanzialmente Normativo cioè un Regolamento.

Il Ricorso è proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio o da un Ministro da lui delegato, e per la Regione dal Presidente della Giunta in seguita a deliberazione della stessa Giunta.

Nella Sentenza con la quale risolve il Conflitto la Corte Costituzionale dichiara a quale dei due Enti spetti la Competenza e, se è stato emanato un Atto viziato da Incompetenza, lo Annulla.

La Corte decide anche sull’Ammissibilità della Richiesta del Referendum Abrogativo: è un procedimento Non Contenzioso, cioè non esistono parti. È ammesso soltanto che i delegati dei Consigli Regionali che hanno chiesto il Referendum Abrogativo, i Presentatori della Richiesta (nel caso fosse avanzata da 500.000 elettori) ed il Governo possono depositare alla Corte memorie sulla Legittimità Costituzionale della richiesta. La Sentenza che dichiara l’Inammissibilità della richiesta del Referendum ha efficacia limitata al caso deciso; pertanto, qualora fosse successivamente richiesto un Referendum Abrogativo della medesima Legge, la Corte dovrà nuovamente pronunciarsi.

 

LA COMPOSIZIONE

La Corte è composta per giudicare la Legittimità delle Leggi, sul Conflitto di Attribuzioni e sull’Ammissibilità del Referendum Abrogativo, da 15 Giudici nominati:

·         Per 1/3 dal Presidente della Repubblica, con suo decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio.

·         Per 1/3 dal Parlamento in Seduta Comune, sono eletti a scrutinio segreto e con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri nei primi 3 scrutini e dei 3/5 dei componenti negli scrutini successivi al terzo.

·         Per 1/3 dalle Supreme Magistrature, Ordinaria e Amministrativa: 3 sono eletti da un collegio composto dai magistrati della Corte di Cassazione; 1 da un collegio composto dai magistrati del Consiglio di Stato; 1 da un collegio composto dai magistrati della Corte dei Conti.

I Giudici sono scelti fra:

Ø       I Magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori;

Ø       I Professori Ordinari di Università in materie giuridiche;

Ø       Gli Avvocati dopo 20 anni di esercizio professionale.

I Giudici Ordinari della Corte sono nominati per 9 anni, alla scadenza del termine, il giudice cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.

Prima di assumere le funzioni, prestano Giuramento di osservare la Costituzione e le Leggi nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti delle 2 Camere.

Inoltre Godono di un determinato Status, in parte assimilabile a quello di Parlamentare al fine di Garantire la loro Indipendenza.

Nei Giudizi sulle Accuse contro il Presidente della Repubblica, la composizione Ordinaria della Corte viene Integrata con l’aggiunta di altri 16 membri. Tali Giudici, a norma dell’art.135, vengono tratti a sorte da un elenco di persone, compilato mediante elezione, con le stesse modalità stabilite per l’elezione dei 5 Giudici Ordinari.

 

IL PRESIDENTE

 Il Presidente è eletto dalla Corte a maggioranza assoluta; nel caso in cui nessuno riporti la maggioranza, si procede ad una nuova votazione e dopo di questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio fra i canditati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza. In caso di parità, è proclamato eletto il più anziano di carica, e in mancanza, il più anziano di età.

Il Presidente rappresenta la Corte, la convoca, ne presiede le sedute, sovrintende all’attività delle Commissioni ed esercita gli altri poteri che gli sono attribuiti per Legge e dai Regolamenti.

Inoltre il Presidente:

·         Nomina, nei giudizi di Legittimità Costituzionale, un giudice per la istruzione e la relazione e convoca la corte per la discussione.

·         Fissa con decreto il giorno dell’Udienza pubblica.

·         Regola la discussione e può determinare i punti più importanti sui quali la discussione deve svolgersi.

·         Nella Deliberazione delle Ordinanze e delle Sentenze vota per ultimo, in caso di parità, prevale quello del Presidente, tranne che nei casi di Accusa nei quali prevale l’opinione più favorevole all’accusato.

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