LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE

  INDICE

La Funzione Giurisdizionale è l’attività svolta da organi specifici dello Stato, ai quali è affidata la funzione di risolvere le controversie fra i Privati o fra i Privati e i Pubblici Poteri.

La Funzione Giurisdizionale è distribuita:

·         La Giurisdizione Civile è esercitata:

q       Dai Giudici di Pace,

q       Dal Pretore,

q       Dal Tribunale,

q       Dalla Corte di Appello,

q       Dalla Corte di cassazione.

·        La Giurisdizione Penale è esercitata:

q       Dai Giudici di Pace;

q       Dal Pretore;

q       Dal Tribunale;

q       Dalla Corte di Assise di Primo Grado e di Appello;

q       Dalla Corte di Cassazione;

q       Dai Tribunali Militari;

q       Dalle Camere in seduta comune in sede di promovimento delle Accuse nei confronti del Presidente della Repubblica;

q       Dalla Corte Costituzionale nei Giudizi sulle Accuse promosse nei confronti del Presidente della Repubblica.

·        La Giurisdizione Amministrativa è esercitata:

q       Dal Consiglio di Stato;

q       Dalla Corte dei Conti;

q       Dai Tribunali Amministrativi Regionali;

q       Dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

·        La Giurisdizione Costituzionale è esercitata dalla Corte Costituzionale in sede di Giudizi di Legittimità Costituzionale delle Leggi e degli Atti aventi Forza di Legge e sull’Ammissibilità del Referendum Abrogativo.

 

PROCESSO CIVILE

Il Processo Civile ha come Oggetto un Diritto Soggettivo che si vuole tutelare e per cui sia nata controversia.

Il Processo Civile si svolge in Contraddittorio fra le parti, che sono l’Attore (chi instaura il giudizio per la tutela o il riconoscimento di un diritto soggettivo); il Convenuto (la controparte, chi si oppone o lede il diritto che si vuole tutelare); ed i Liticonsorti (coloro che per legge sono chiamati ad integrare il contraddittorio).

Il Processo si svolge in Una o Più Fasi, in caso ci sia Appello alla Sentenza di Primo Grado.

Il Primo Grado si svolge innanzi al Giudice di Pace, al Pretore od al Tribunale a seconda del Valore, della Materia, e dell’Ambito Territoriale di cui è oggetto la richiesta del giudizio.

Qualora la Parte Soccombente proponga Appello avverso alla Sentenza, i giudici di Appello sono il Tribunale in ordine alle sentenze del Giudice di Pace e del Pretore e la Corte di Appello per quelle del Tribunale.

La Parte Soccombente nel Giudizio di Appello può proporre Ricorso alla Corte di cassazione per Motivi che non possono attenere al Merito, cioè all’oggetto della controversia, bensì soltanto ad eventuali errori di diritto in cui è incorso il Giudice.

La Sentenza diviene definitiva e, come tale, passa in Giudicato, quando contro la sentenza non si è proposto Appello o Ricorso per Cassazione, e quindi non è più possibile alcun rimedio giurisdizionale.

 

PROCESSO PENALE

Il Processo Penale è diretto a punire coloro che hanno infranto l’ordine giuridico compiendo un determinato reato.

Al codice di procedura Penale sono state apportate delle modifiche per cui oggi nel Processo Penale

·         Il Pubblico Ministero ha la parola per primo per esporre sommariamente i fatti ed indicare le prove di cui chiede l’ammissione. Poi intervengono i difensori i quali indicano i fatti sui quali intendono parlare e spiegato quali prove vogliono addurre. Spetta al Giudice decidere quali elementi di Prova ammettere e quali escludere.

·         È stata creata la figura del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), il quale ha funzioni di controllo sulle indagini svolte dal Pubblico Ministero e controlla la durata delle inchieste, autorizzando eventuali proroghe. Alla fine decide l’Archiviazione o il Rinvio a Giudizio.

·         Le Indagini Preliminari sostituiscono la Fase Istruttoria prevista nel vecchio codice e sono svolte dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria. Il Pubblico Ministero dirige le Indagine e dispone direttamente della Polizia Giudiziaria.

·         Le Udienze Preliminari, previste soltanto per i casi di competenza del Tribunale e della Corte d’Assise. Serve a valutare gli elementi raccolti e ed eliminare quelli ritenuti non utili. Alla fine della discussione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo procedere o decreto che dispone il giudizio. È stata stabilita dal parlamento l’Incompatibilità tra il GIP e il GUP

·         Giudizio Abbreviato: è uno dei nuovi procedimenti speciali. L’Imputato può chiedere, con il consenso del Pubblico Ministero, che il processo sia definito nell’Udienza Preliminare.

·         Patteggiamento: l’Imputato e il Pubblico Ministero possono chiedere al Giudice l’applicazione di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino ad 1/3.

 

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Ha per Oggetto la Tutela di Interesse Legittimo che si presume leso da un atto o da un comportamento della Pubblica Amministrazione e mira ad ottenere l’annullamento dell’atto.

Il Processo si svolge innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali ed, in Grado di Appello, innanzi al Consiglio di Stato.

Le Parti nel giudizio innanzi al TAR sono il Ricorrente (il soggetto che lamenta la lesione di un Interesse Legittimo), il Resistente (l’amministrazione che ha emanato l’atto).

Il TAR decide sui ricorsi per Incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi:

·         Dagli Organi Centrali e Periferici dello Stato;

·         Dagli Enti Pubblici Territoriali;

·         Enti Pubblici Non Territoriali.

Il TAR è competente a decidere sui ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per le Elezioni dei Consigli Comunali, Provinciali, Regionali.

Il Ricorso deve essere notificato, entro 60 giorni da quello in cui l’interessato avuto notificato l’atto che lo lede; e ne può chiedere la Sospensione.

Il TAR, ove ritenga Irricevibile o Inammissibile il Ricorso, lo dichiara con Sentenza; se riconosce che il Ricorso è infondato lo Rigetta con Sentenza; se lo accoglie per motivi di Incompetenza, annulla l’Atto e rimette l’affare all’autorità competente.

Contro le Sentenze del TAR è ammesso il Ricorso al Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale, da proporre nel termine di 60 giorni dalla ricevuta notificazione.

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