GLI ENTI TERRITORIALI

  INDICE

Le Regioni sono state istituite in Italia con la Costituzione Repubblicana, in modo che alcuni complessi problemi inerenti alle specifiche realtà locali possano essere meglio risolte, cosa che lo Stato nel suo apparato centrale avrebbe avuto difficoltà a fare.

La Regione è un Ente Pubblico Territoriale, perché il territorio è il centro di riferimento degli interessi che vuole tutelare.

La Regione è un Soggetto di Diritto perché è dotato di Poteri e Funzioni proprie che si specificano nell’autonomia Normativa (di produzione di leggi) Organizzatoria  e Finanziaria (autosufficienza finanziaria per lo svolgimento della loro attività, l’art. 119 elenca le loro Entrate), un Autonomia Politica vale a dire di darsi un proprio Indirizzo Politico, ovviamente nei limiti prefissati dalla Costituzione, in quanto subordinata.

L’Ordinamento Costituzionale prevede 2 tipi di Regioni:

·         A Statuto Ordinario: trovano la loro disciplina uniforme nel Titolo V della Costituzione.

·         A Statuto Speciale: a cui è affidata una Autonomia Maggiore, a causa delle loro peculiarità di carattere Geografico, Politico, Etnico; e il loro Ordinamento è contenuto in Statuti Speciali adottati con Legge Costituzionale, che possono apportare deroghe alle norme del Titolo V della Costituzione.

Gli Statuti Regionali contengono (art.123) la determinazione della forma di Governo e dei Principi Fondamentali di Organizzazione e Funzionamento della Regione.

A norma del nuovo art. 123 lo Statuto delle Regioni di Diritto Comune è deliberato e modificato dal Consiglio Regionale con Legge Approvata a Maggioranza Assoluta dei suoi componenti, con deliberazione successive adottate ad intervallo non minore di 2 mesi. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di Legittimità Costituzionale sugli Statuti Regionali dinanzi alla Corte Costituzionale entro 30 giorni dalla loro Pubblicazione.

Mentre per le Regioni ad Autonomia Differenziata sono adottati, secondo l’art. 116 con Leggi Costituzionali. Dalla natura di Legge Costituzionale degli Statuti Speciali discende che le loro norme non possono essere modificate, se non con Procedura di Revisione Costituzionale prevista nell’art. 138, mentre per le Regioni a Statuto Ordinario basterà seguire lo stesso procedimento previsto per la formazione dello Statuto stesso.

 

CONSIGLIO REGIONALE

Organi direttivi della Regione sono il Consiglio Regionale; la Giunta; il Presidente della Regione.

Il Corpo Elettorale prende parte attiva al Governo della Regione mediante l’esercizio del Diritto di Voto per la Formazione del Consiglio Regionale; presenta proposte di Legge e di Regolamento al Consiglio Regionale; può richiedere il Referendum Abrogativo di Leggi e di provvedimenti Amministrativi della Regione.

Il Consiglio Regionale è il massimo organo deliberativo-rappresentativo dell’Ente, ed è eletto dal Corpo Elettorale Regionale.

Il nuovo articolo 122 fa riferimento ad una Legge Regionale (che rispetti i principi Costituzionali) la deliberazione del Sistema Elettorale.

Alcune caratteristiche del vecchio sistema elettorale sono:

·         L’Elezione avviene a suffragio Universale, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

·         L’Elettore ha disposizione 2 voti: 1) il primo, per concorrere all’attribuzione proporzionale dei seggi; 2) il secondo per scegliere il Presidente della Regione e per l’attribuzione del premio di maggioranza.

Anche nelle Regioni a Statuto Speciale la Competenza ad emanare le norme sui sistemi elettorali è attribuita alla Regione.

Il Consiglio Regionale è composto:

·         Di 80 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

·         Di 60 per popolazione superiore a 4 milioni;

·         50 per 3 milioni;

·         40 pe 1 milione;

·         30 nelle altre Regioni.

Quanto alla durata in carica, è fissata in 5 anni, e il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data delle elezioni.

Lo Status di Consigliere Regionale è disciplinato sia nella Costituzione che nei singoli Statuti. A norma dell’art 122, i consiglieri Regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni; comunque non Godono delle Guarentigie previste neo confronti dei soli Parlamentari.

I Consigli esercitano varie funzioni a seconda anche alla previsione dei vari Statuti, le più importanti sono:

·         Ha Potere Legislativo e Regolamentare;

·         Può fare Proposte di Legge alle Camere;

·         Possono Presentare alle camere voti e Petizioni;

·         Partecipano alla Elezione del Presidente della Repubblica, ciascuna con 3 delegati, che vengono eletti, per ogni Regione, dal Consiglio;

·         La Deliberazione dei Tributi Regionali;

·         L’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Regionali.

 

LA GIUNTA REGIONALE

La Giunta Regionale è l’Organo Esecutivo della Regione, ed è composta dal Presidente della Regione e da un numero di Assessori fisso o variabile a seconda degli statuti.

A norma del nuovo articolo 122, è il Presidente della Regione eletto direttamente a turno unico, che spetta la Nomina e la Revoca dei Componenti la Giunta, quando invece prima, spettava al Consiglio la Nomina del residente e degli Assessori.

Il nuovo articolo 124 prevede che il Consiglio possa esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno 1/5 dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta, questo fa si che in caso di rimozione o di dimissioni volontarie conseguono sia lo scioglimento delle Giunta che lo scioglimento del Consiglio stesso.

Nelle Regioni a Statuto Speciale gli Assessori assumono la figura di Organi Esterni della Regione. Hanno Competenze proprie, a differenza degli Assessori delle Regioni Ordinarie che sono Organi Interni alla Giunta.

Funzioni spettanti alla Giunta sono:

·         L’Amministrazione del Patrimonio della Regione;

·         Il Controllo della Gestione dei Servizi pubblici Regionali;

·         La Predisposizione dei Piani di Sviluppo Regionale;

·         Predispone il Bilancio Preventivo e Presenta il Bilancio Consuntivo.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

A norma del nuovo articolo 121, il Presidente della Giunta:

·         Rappresenta la Regione;

·         Dirige la Politica della Giunta e ne è Responsabile;

·         Nomina e Revoca la Nomina di Assessore ai componenti della Giunta;

·         Come Presidente di un organo collegiale, spetta al Presidente della Giunta di convocarla e di fissarne l’ordine del giorno;

·         Spetta al Presidente della Giunta di Promuovere innanzi alla Corte Costituzionale, previa deliberazione della Giunta, la questione di legittimità Costituzionale di una Legge o di un Atto avente forza di Legge dello Stato o di altra Regione che si ritenga abbia violato la sfera di Competenza assegnata alla Regione dalla Costituzione o dallo Statuto Speciale.

I Presidenti delle Regioni a Statuto Speciale, inoltre, per espressa disposizione degli statuti, partecipano alle sedute del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, quando il Consiglio tratti questioni che riguardino particolarmente la loro Regione.

 

CONFERENZA STATO-REGIONI

È l’organo che permette il coordinamento delle attività dello Stato e delle Regioni, è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed ha compiti di Informazione, Consultazione, e Raccordo.

La Conferenza viene consultata:

·         Sulle Linee generali dell’attività normativa che interessa direttamente le Regioni;

·         Sulla determinazione degli Obiettivi di Programmazione Economica Nazionale e della Politica Finanziaria e di Bilancio;

·         Sui Criteri Generali relativi all’esercizio funzioni statali di indirizzo e coordinamento inerenti ai rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

·         Sugli altri Argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire i parere della Conferenza.

La Conferenza è composta dai Presidenti delle Regioni a Statuto Speciale e Ordinario e dai Presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Il Presidente del Consiglio, che la presiede, può invitare alle sue riunioni i ministri interessati agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

 

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO

A norma del nuovo articolo 126 lo scioglimento del consiglio regionale può avvenire:

·         Quando il Consiglio o il Presidente della Regione compiano atti contrari alla Costituzione o gravi violazione di Legge;

·         Per approvazione della mozione di Sfiducia nei confronti del Presidente della regione, nonché sue dimissioni o sua morte;

·         Per Ragioni di Sicurezza Nazionale;

Lo scioglimento è disposto con Decreto del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di Deputati e Senatori per le questioni regionali (che sostituisce la fase Preparatoria, in cui il decreto rappresenta la fase costitutiva).

Nel decreto di scioglimento è nominata una Commissione di 3 cittadini, che indice le elezioni entro 3 mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta.

 

AUTONOMIA FINANZIARIA

Per raggiungere i fini per i quali sono state istituite, alle regioni è stata concessa una Autonomia Finanziaria.

Dall’art. 119 della Costituzione risulta che la finanza delle regioni di diritto comune si basa sulle seguenti entrate:

·         Entrate Originarie derivanti dai propri beni demaniali e patrimoniali;

·         Tributi Autonomi, per le materie e nei limiti fissati dalle Leggi dello Stato;

·         Quote di partecipazione ai tributi erariali, fissate da Leggi dello Stato;

·         Eventuali Contributi speciali per provvedere a scopi determinati e, particolarmente, per valorizzare il Mezzogiorno.

 

PROVINCIA E COMUNE

La Provincia e il Comune sono Enti Territoriali, nei quali il territorio rappresenta il centro di riferimento degli interessi della collettività su di esso stanziata con potere Regolamentare e Statutario, ma non legislativo.

La Provincia si pone come unico ente intermedio fra Comuni e Regione

Il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Sono Organi della Provincia:

1.             Il Consiglio Provinciale;

2.             La Giunta;

3.             Il Presidente.

Sono organi del Comune:

1.             Il Consiglio Comunale;

2.             La Giunta;

3.             Il Sindaco.

1) Il Consiglio è l’organo di Indirizzo e di Controllo Politico-Amministrativo. Spetta al Consiglio deliberare:

·        Lo Statuto dell’Ente, i Regolamenti, l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

·        I Programmi ed i Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti Consuntivi, i Piani Territoriali e Urbanistici;

·        La Disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;

·        L’Istituzione e l’ordinamento dei Tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

2) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la Presiede e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto dell’ente.

     La Giunta Provinciale è composta dal Presidente che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto dell’ente.

     La GIUNTA compie tutti gli Atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio.

3) Il Sindaco e il Presidente della Provincia sono eletti, contestualmente alla elezione dei Consigli Comunale e Provinciale, con suffragio Universale e Diretto.

Rappresentano l’Ente, convocano e presiedono la Giunta,; Esercitano le funzioni loro attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

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