DEFINIZIONI

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La Norma per avere valore giuridico deve contenere elementi come:

·         La Positività: cioè deve esprimere un interesse considerato meritevole di tutela da parte dell’Ordinamento Giuridico.

·         La Coattività: l’ordinamento appresta gli strumenti affinché il precetto normativo sia eseguito anche contro la volontà del destinatario.

Deve possedere anche il Carattere della:

·         Generalità: che consiste nell’attitudine della norma a regolare categorie di fatti o di comportamenti senza riferimento a situazioni o soggetti determinati.

·         Astrattezza: proprio perché disciplina categorie e non casi concreti, per cui deve disporre in via preventiva ed ipotetica.

 

La Fonte è lo strumento tecnico, predisposto dall’ordinamento, che serve a produrre il diritto oggettivo (cioè le norme).

Fonti Atto: sono costituite da manifestazioni di volontà espresse da un organo dello Stato, e trovano la loro formulazione in un testo scritto.

Fonti Fatto: consistono in un comportamento oggettivo (consuetudine o uso) e sono riconducibili come fonti Non scritte.

 

La Consuetudine si caratterizza per un elemento di:

·         Fatto: cioè un comportamento reiterato e costante nel tempo;

·         Di Natura Psicologica: vale a dire il convincimento che tale comportamento sia giuridicamente obbligatorio.

 

La Delegificazione consiste nel Decongestionare il Parlamento da attività superflue e comunque non consone alle funzioni che esso dovrebbe svolgere, questo mediante il ricorso ad una legge, che dispone il trasferimento di certe discipline dalla sede legislativa a quella regolamentare.

La Deregulation consiste nella riduzione dell’intervento dei poteri pubblici nelle attività economiche.

 

Interpretazione Adeguatrice: si ha quando sia possibile trarre dallo stesso testo, in distinti periodo storici, norme in tutto od in parte diverse.

Interpretazione Evolutiva: il testo normativo, col passare del tempo, può essere interpretato e quindi applicato in diversa maniera, dato che il trascorrere del tempo può determinare un distacco fra il significato originario e quello dell’interprete al momento in cui deve applicare la norma.

L’Interpretazione Autentica: perché il testo normativo può ricevere varie e contrastanti interpretazioni, può intervenire il legislatore per chiarire e precisare con legge il suo significato.

 

Norme di Diritto Pubblico: sono quelle norme che tutelano un interesse che realizza in via immediata la Conservazione della Società.

Norme di Diritto Privato: sono quelle norme che tutelano in via diretta un interesse individuale e solo indirettamente un interesse pubblico.

 

Il Potere Giuridico è una situazione giuridica attiva Astratta, riconosciuta a tutti i soggetti in ordine al soddisfacimento di un interesse proprio o altrui, giuridicamente rilevante.Il Potere si Specifica nei

·         Diritti Soggettivi: che si sostanziano nella pretesa di un soggetto a che, al fine della realizzazione o della tutela di un interesse, gli altri soggetti pongano in essere un comportamento commissivo od omissivo.

·         Interesse Legittimo: si ha quando l’interesso protetto in capo ad un soggetto è connesso alla tutela di un interesse pubblico.

Il Dovere è la situazione giuridica passiva imputabile non a soggetti determinati, bensì ad una generalità di soggetti.

L’Obbligo è una situazione giuridica passiva in forza della quale un soggetto è tenuto ad osservare un determinato comportamento, nei confronti di un altro soggetto.

 

Gli Elementi costitutivi dello Stato sono:

·         Il Territorio: è costituito dalla terra ferma e dalle acque interne ed, inoltre, dallo spazio aereo sovrastante, dal sottosuolo e dal quel tratto di mare adiacente alle coste.

·         Il Popolo: costituito dalla comunità di tutti coloro ai quali l’ordinamento giuridico assegna la qualità di cittadino. Diversa è la Popolazione dello Stato, che indica l’insieme di tutti coloro, Cittadini Stranieri Apolidi, che in un dato momento risiedono stabilmente sul territorio dello Stato e sono sottoposti alle sue leggi.

·         La Sovranità: si identifica con la supremazia dell’Ordinamento Statale rispetto agli altri ordinamenti minori; e che caratterizza l’Ordinamento dello Stato come Originario e Indipendente.

 

Lo Stato Sociale: si caratterizza per l’azione dei Pubblici Poteri diretta a promuovere il benessere dei cittadini, mediante un intervento programmato sempre più esteso nelle attività economico sociali o nel campo della protezione sociale.

 

La Costituzione Italiana è:

·         Scritta: perché i valori fondamentali ed i principi organizzativi sui quali si regge lo Stato sono consacrati in un documento e perché è espressamente prevista la forma scritta per leggi che disciplinano la materia costituzionale (art. 138).

·         Rigida: perché alle norme in essa contenute è stata assegnata un efficacia superiore a quella delle leggi ordinarie, di modo che le leggi che modificano la Costituzione e le leggi in materia costituzionale devono essere adottate con procedura aggravata.

·         Votata: perché è stata redatta ed approvata dai rappresentanti del popolo eletti all’Assemblea Costituente.

·         Convenzionale: perché le forze politiche che la hanno redatta ed approvata erano fra loro in contrasto, per cui è stato necessario che procedessero a delle reciproche concessioni.

 

Costituzione Consuetudinaria: quando non esiste un apposito documento in cui viene racchiusa la massima parte delle norme materialmente costituzionali.

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