PROPRIETA’
04/11/1999
L’importanza del diritto di proprietà, nel sistema del
diritto privato, è data dalla constatazione, cioè il libro terzo del Codice
Civile è intitolato alla proprietà; ed è l’unico caso in cui un particolare
diritto soggettivo dà nome a un libro del codice, mettendo in evidenza la
centralità di questo diritto soggettivo.
Il diritto di proprietà è un diritto reale.
DIRITTI REALI (CENNI)
I diritti reali sono caratterizzati dalla immediatezza e
dall’assolutezza degli stessi, perché essi attribuiscono al titolare una
posizione particolarmente attiva, di una posizione di Azione nei confronti del
bene, quindi attribuiscono al titolare il potere immediato e assoluto sul bene.
I diritti reali sono caratterizzati dal fatto di essere “TIPICI”,
cioè sono individuati specificatamente dal nostro Codice Civile, non vi è la
possibilità di una creazione arbitrale del Diritto Reale da parte
dell’Ordinamento Giuridico.
·
ASSOLUTEZZA: diritto reale caratterizzato da un
potere assoluto, cioè può far valere qualsiasi pretesa nei confronti del bene
verso il quale si esercita a differenza del diritto relativo di credito.
·
IMMEDIATEZZA: diritto reale caratterizzato dal
fatto che il suo titolare può ricavare dall’esercizio in suo potere qualsiasi
utilità sulla cosa.
·
DIRITTO di SEGUITO o di SEQUELA: attribuisce al
titolare qual potere di perseguire la cosa verso un soggetto che
occasionalmente la ha rubata.
L’immediatezza, l’assolutezza, il diritto di seguito,
sono le caratteristiche dei Diritti Reali, e in particolare del Diritto di
Proprietà.
CENNI STORICI
Nell’800 la Proprietà era la proprietà fondiaria, del
latifondo; ed era concepita come potere pieno ed esclusivo del proprietario,
che la legge riconosceva e garantiva contro gli attacchi esterni, senza
limitarlo e senza interferire nel suo esercizio, cioè libero da interventi e
condizionamenti del potere pubblico.
Nel 1942 con l’entrata in vigore del nostro Codice Civile,
da un lato ha ancorato la nozione di proprietà sulla matrice della proprietà
fondiaria, ma subito dopo al libro V ha disciplinato il lavoro dell’Impresa.
Tutela il diritto di proprietà, inteso come diritto di
proprietà fondiaria: con la disciplina del riordino della proprietà rurale, con
la disciplina delle distanze, delle luci, delle vedute, della bonifica; però
riconosce e tutela un altro tipo di proprietà che è quella dell’imprenditore:
titolare dell’azienda che è diretta alla produzione di beni o di servizi.
Proprietà quindi dei mezzi di produzione della
ricchezza.
Allora siamo in presenza di una proprietà fondiaria e
una proprietà “industriale”, cioè caratterizzata dallo sviluppo di una società
industrializzata.
I singoli beni su cui si esercita il diritto di proprietà,
a seconda dei casi determinano un mutamento di disciplina: accanto alla
proprietà terriera e accanto alla proprietà imprenditoriale (alla titolarità
della proprietà sull’Opificio che produce bottoni, o che fabbrica autovetture)
abbiamo anche la proprietà, sempre immobiliare, relativa alle abitazioni, quindi
proprietà Abitativa (diritto di proprietà sull’edificio costruito).
Ci sono altri tipi di proprietà che determinano un
mutamento della disciplina del diritto di proprietà, come gli edifici storici
considerati patrimonio vincolato artisticamente dalla sovrintendenza alle belle
arti, che avrà un regime giuridico diverso dalla proprietà dell’orto,
dell’autovettura, perché è una proprietà la cui disciplina è speciale rispetto
alla disciplina di ordine generale; così la proprietà dell’Azienda è diversa
perché l’alienazione o l’affitto dell’azienda deve comportare la tutela dei
lavoratori alle dipendenze dell’imprenditore ecc.
Quindi è la qualificazione giuridica del bene su cui
cade il Diritto di Proprietà a determinare il mutamento di disciplina.
Da quanto detto si può dedurre che non esiste più una
nozione unitaria di Diritto di Proprietà, ma di vari diritti di proprietà,
perché siamo in presenza di una creazione di nuovi bene, e l’utilizzazione di
diversi servizi dovuti al mutamento economico e tecnologico della nostra
società.
La proprietà immobiliare è una proprietà che pur
modellata sulla nozione di cui l’ART: 832 C.C., è una proprietà che comporta
una disciplina tutta particolare, in relazione al bene.
E’ interesse dello Stato e quindi della collettività che
l’esercizio dei vari diritti di proprietà venga sempre tenuto in movimento,
perché il dinamismo, l’esercizio dei vari diritti di proprietà determina
creazione di nuova ricchezza, nuovi beni.
Perché la coltivazione, la circolazione, l’utilizzazione
dei vari beni determina nuova ricchezza, che significa lavoro per l’impresa, e
quindi per i cittadini.
Il consumismo è caratterizzato dalla necessità di
produrre, perché se ad esempio la fabbrica di sigarette chiude, il produttore
di sigarette licenzia gli operai.
ESERCIZIO DELLA
PROPRIETA’
ART. 832 (CONTENUTO DEL DIRITTO): Il
proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed
esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti
dall’Ordinamento Giuridico.
Il contenuto del diritto di proprietà è l’insieme delle
facoltà che spettano al proprietario per l’utilizzazione del bene,
così come risultano delimitate dalle norme che regolano le diverse categorie di
beni.
·
Facoltà di Godimento: è qualsiasi modo di
impiegare la cosa e ricavarne utilità, che il proprietario possa attuare senza
rinunciare alla proprietà della cosa stessa, cioè realizza il valore d’uso. ES:
chi ha la proprietà di un appartamento ne gode sia abitandolo, sia usandolo
come ufficio, sia prestandolo a un amico, sia dandolo in locazione, sia anche
tenendolo vuoto in attesa di decidere cosa farci.
·
Facoltà di Disposizione: è quella con cui il
proprietario realizza il valore di scambio della cosa: cioè ne ricava utilità,
che può ottenere solo rinunciando alla proprietà o alla piena proprietà della
cosa stessa. ES: il proprietario tipicamente dispone della cosa se la vende, o
la dà in usufrutto. Ma ne dispone, anche se la regala: in questo caso,
l’utilità del proprietario non consiste in un corrispettivo economico, ma nella
soddisfazione del suo spirito di liberalità.
Dall’ART. 832 si evince anche che l’esercizio del
diritto di proprietà è un diritto pieno ed esclusivo, ciò significa che il
proprietario ha la facoltà di eludere ogni altro soggetto dal godimento della
cosa, e di impedire interferenze altrui nel suo godimento.
Necessariamente bisogna coniugare la nozione enunciata
all’ART: 832 del Codice Civile con l’ART. 42 della Costituzione.
ART. 42: La proprietà è pubblica o privata. I beni
economici appartengono allo Stato, ad Enti a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla
legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo
di assicurarne la FUNZIONE SOCIALE e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla
legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
“La proprietà privata è riconosciuta e garantita dallo
Stato”, quindi la costituzione esprime una garanzia a favore dei proprietari,
ma questo significa che la proprietà privata non acquista la sua dignità, come
il nascituro acquista la capacità giuridica al momento della nascita, ma
abbisogna di un riconoscimento da parte della legge che la riconosce come
legittima e la tutela con le varie forme di garanzia; vi è una tendenza quindi
ad eludere provvedimenti diretti ad abolire la proprietà privata.
“..ne determina il modo di acquisto, di godimento e i
limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile
a tutti”, questa seconda parte è molto importante in quanto individua la
funzione sociale della proprietà privata.
Funzione Sociale del Diritto Proprietà: significa
che il proprietario esercitando il suo diritto, deve perseguire un interesse
personale ed egoistico, ma in questo perseguimento deve anche raggiungere
l’interesse della collettività, dell’interesse pubblico.
Questo costituisce un limite ma soprattutto individua la
funzione sociale.
La Funzione Sociale è espressione del
Principio di Solidarietà Sociale sancito all’ART. 2 Cost. : ogni cittadino deve
comportarsi al fine del raggiungimento di un interesse comune.
“La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla
legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse
generale”, la proprietà può essere tolta al proprietario anche contro la sua
volontà, e trasferirla a un ente pubblico interessato ad averla e utilizzarla. Questa
possibilità, che gioca contro i proprietari, è accompagnata da tre garanzie a
favore degli stessi.
·
Motivi di Interesse Generale: l’espropriazione
può avvenire non per arbitrio o capriccio dell’Autorità Pubblica, ma solo se si
fonda su motivi di interesse generale ad esempio, una strada, un aeroporto, una
scuola, un ospedale.
·
Principio della Riserva di legge:
l’espropriazione può avvenire solo nei casi preveduti dalla legge: significa
che no è possibile espropriare una proprietà privata se tale espropriazione non
rientra in una categoria di espropriazioni prevista da qualche legge o atto
avente forza di legge.
·
L’INDENNIZZO: al proprietario espropriato spetta
una contropartita economica che lo ripaghi della perdita subita, che consiste
in una somma di denaro.
Un’espropriazione che violi anche una sola di queste
garanzie è illegittima, e il proprietario vi si può legalmente opporre.
DIVIETO DI ATTI EMULATIVI
Specifica applicazione indiretta della funzione sociale è
il Divieto di Atti Emulativi:
ART. 833 (Atti di Emulazione): Il
proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di
nuocere o recare molestia ad altri.
Per ricadere nel divieto occorre:
·
Che l’atto rechi danno o disturbo a un altro
soggetto;
·
Che l’atto non corrisponda a nessun apprezzabile
interesse del proprietario che lo compie; se invece tale interesse esiste,
l’atto è lecito anche se l’utilità che procura al proprietario è minore
rispetto al danno o al disturbo che reca.
·
Che l’atto sia sorretto dall’intento elusivo di
recare danno o disturbo ad altri: nell’impossibilità di un vero e proprio
accertamento psicologico, l’esistenza di questo elemento si ricava, con un
giudizio obbiettivo, dall’assenza di interesse del proprietario.
L’ACQUISTO
DELLA PROPRIETA’
05/11/1999
La Proprietà, può acquistarsi in
vari modi:
·
Acquisti a Titolo Derivativo: che avvengono
sulla base di un rapporto fra colui che acquista e il precedente titolare del
diritto, che lo trasmette;
·
Acquisto a Titolo Originario: che prescindono
dal rapporto con un precedente titolare; cioè, il Modo D’Acquisto a Titolo
originario determinano in capo al proprietario il diritto soggettivo di proprietà
in maniera “immacolata”, poiché, non vi è stato prima nessun titolare del bene.
Quindi chi acquista a Titolo Originario, acquista un
diritto di proprietà pieno e libero dai vincoli che in ipotesi limitavano il
diritto del proprietario precedente; inoltre fa un acquisto stabile, che non
può essere messo in discussione da eventuali irregolarità presenti
nell’acquisto del proprietario precedente. Esattamente il contrario di quanto
succede negli acquisti a Titolo Derivativo.
L’ART. 922 specifica i modi di acquisto a titolo
originario:
·
Occupazione (ART. 923): è l’impossessamento di una cosa che
attualmente non ha proprietario. Può trattarsi di una cosa mobile, perché gli
immobili che non risultano proprietà di nessuno spettano automaticamente al
patrimonio dello Stato (ART. 827)
·
L’Invenzione (ART: 927): che in questo caso
significa ritrovamento. E’ un modo di acquisto che riguarda le cose mobili
smarrite dal proprietario. Se il ritrovamento riguarda oggetti di interesse
storico o artistico, questi spettano allo Stato (ART. 826)
·
L’Accessione (ART. 934): si ha accessione quando
una cosa accessoria si incorpora o si unisce a una cosa principale: il
proprietario di quest’ultima acquista allora anche la proprietà della prima.
·
L’Accessione Invertita (ART.938): mentre per
l’accessione prevaleva il proprietario del suolo che diventa proprietario della
costruzione; con l’accessione invertita chi fa una costruzione sul suolo altrui
ne tiene la proprietà, e anzi acquista anche la proprietà del terreno su cui la
costruzione è fatta.
·
Unione e Commistione (ART. 939): questo modo di
acquisto risponde alla stessa concezione dell’accessione, ma riguarda, anziché
terreni, cose mobili. Ricorre quando più cose mobili appartenenti a diversi
proprietari sono state unite o mescolate così da formare una cosa unica, e non
sono separabili: ad esempio il proprietario di una barca la dipinge impiegando
vernici altrui (unione).
·
La Specificazione (ART. 940):è l’attività di chi
crea qualcosa con il proprio lavoro, utilizzando materiali altrui; in ogni
caso, la nuova cosa spetta a chi la ha creata, salvo il pagamento del prezzo
della materia al proprietario di questa. Naturalmente queste regole non si
applicano, quando chi crea nuovi prodotti con materiali altrui lo fa in base ad
un accordo con il proprietario dei materiali.
·
USUCAPIONE.
I Modi di Acquisto a Titolo Derivativo sempre secondo
l’ART. 922 sono:
·
Il Contratto
·
La Successione Causa di Morte.
ART. 1376 Contratto con Effetti Reali: Nei
contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa
determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il
trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e
si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Nella stipula di un contratto con effetti reali
l’alienante è consapevole di trasferire il diritto di proprietà e l’acquirente
di riceverlo. In questo modo il neo-proprietario se non è stato parte
diligente, può acquistare tutte le situazioni che gravano sul bene. Nasce un
vero e proprio rapporto obbligatorio.
Il contratto con effetti reali rappresenta un modo di
acquisto a titolo derivativo della proprietà.
I Modi di Acquisto a Titolo Derivativo per
Successione a causa di morte: colui che muore, è come se trasferisse le sue
proprietà , chi riceve, acquista in sé tutti i diritti facenti capo al
proprietario precedente.
TUTELA DELLA
PROPRIETA’
Siccome il Diritto di Proprietà può essere violato o
minacciato in tanti modi, viene tutelato dall’Ordinamento Giuridico dalle Azioni
Petitorie: sono rimedi giudiziari attraverso i quali il proprietario
ingiustamente privato della possibilità di utilizzare la sua cosa, o comunque
disturbato nel godimento di essa, può recuperare il pieno e tranquillo
godimento della cosa stessa.
Sul Codice Civile fa riferimento al CAPO IV del LIBRO III:
·
L’Azione di Rivendicazione (ART. 948);
·
L’Azione Negatoria (ART. 949);
·
L’Azione di Regolamento dei Confini (ART. 950);
·
L’azione di Opposizione dei Termini (ART. 951).
Hanno due elementi in comune:
·
Le può esercitare solo chi ha, e dimostra di avere, il
Diritto di proprietà sulla cosa;
·
Sono Imprescrittibili: per cui il proprietario non
perde mai la possibilità esercitarle, anche se lascia passare molto tempo senza
reagire.
L’AZIONE DI RIVENDICAZIONE
Con l’Azione di Rivendicazione, il proprietario di una
cosa si rivolge contro chiunque possiede quella cosa senza titolo, per
ottenerne la riconsegna (ART. 948, c. 1)
Il possessore o il detentore, chiamato in giudizio dal
proprietario Rivendicante, potrebbero cercare di liberarsi della cosa, per
esempio abbandonandola o affidandola a terzi: Ma la norma stabilisce che
l’Azione può essere proseguita contro di lui anche se, dopo la domanda
giudiziale, abbia cessato per fatto proprio di possedere o detenere la cosa.
Egli è tenuto a recuperarla a proprie spese, o, in mancanza, a rifonderne il
valore al proprietario (ART.948,c1)
Il proprietario può agire anche contro il nuovo possessore
o detentore: in tal caso, se recupera la cosa da quest’ultimo, deve restituire
al possessore o al detentore precedente quanto ha ricevuto da lui (ART. 948, c.
2).
Presupposto per esercitare l’Azione con successo, è
fornire la PROVA di essere proprietario della cosa; il possessore o il
detentore , per parte sua, non è tenuto a provare alcunché: l’ONERE di provare
il proprio diritto spetta al Rivendicante; se non ci riesce l’Azione è respinta
L’AZIONE NEGATORIA
Con l’Azione Negatoria, il proprietario reagisce contro le
altrui molestie di diritto e di fatto che disturbano o limitano ingiustamente
la sua proprietà.
ART. 949 AZIONE NEGATORIA: Il proprietario
può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla
cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.
Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario
può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre che la condanna al
risarcimento del danno.
·
Le Molestie Legali sono le pretese legali con
cui qualcuno afferma, infondatamente, di avere diritti sulla cosa del
proprietario
·
Le Molestie di Fatto si hanno quando chi accampa
il diritto sulla cosa altrui fa seguire concreti comportamenti a danno del
proprietario
Il proprietario che esercita quest’Azione deve
semplicemente dimostrare di avere la proprietà del bene: data questa prova, è
l’altra parte che, se non vuole perdere la causa, ha l’Onere di dimostrare
l’esistenza dei diritti che afferma di avere su quel bene altrui.
AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI
ART. 950 Azioni di Regolamento dei Confini:
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può
chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al
confine delineato delle mappe catastali.
L’azione di regolamento dei confini presuppone che il
confine fra due fondi sia incerto. In tal caso, ciascuno dei proprietari
interessati può chiedere che sia stabilito dal Giudice. La prova dell’effettiva
posizione del confine può essere data con ogni mezzo dall’uno e dall’altro
proprietario. Se nessuno dei due riesce a dare la prova, il giudice decide in
base alle mappe catastali.
L’AZIONE PER OPPOSIZIONE DI TERMINI
ART. 951 L’Azione per Opposizione dei termini:
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili,
ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o
ristabiliti a spese comuni.
L’azione per opposizione dei termini a differenza
dell’azione di regolamento di confini, presuppone che il confine sia certo:
semplicemente, i segni che lo marcano no esistono o sono diventati
irriconoscibili. Ciascuno dei proprietari confinanti può allora chiedere che
siano apposti, a spese comuni.
Altri Rimedi a Tutela della Proprietà Privata
Oltre all’azioni petitorie, il sistema giuridico offre
altri rimedi per proteggere il proprietario contro gli attacchi portati al suo
diritto.
Se la proprietà viene distrutta
o danneggiata per fatti di cui qualcun altro è responsabile, il proprietario
può chiedere a costui il Risarcimento del Danno in base alle regole
della responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
Se è in corso una lite circa
la proprietà di una cosa, e in attesa che si risolva è opportuno provvedere
alla custodia o alla gestione temporanea della cosa stessa, chi sostiene di
essere il proprietario ne può chiedere il Sequestro Giudiziario.
Inoltre la proprietà è
protetta anche dalle norme penali: Violazione di Domicilio; Furto;
Rapina; Danneggiamento; Appropriazione Indebita; Ricettazione.