PROPRIETA’

04/11/1999

 

L’importanza del diritto di proprietà, nel sistema del diritto privato, è data dalla constatazione, cioè il libro terzo del Codice Civile è intitolato alla proprietà; ed è l’unico caso in cui un particolare diritto soggettivo dà nome a un libro del codice, mettendo in evidenza la centralità di questo diritto soggettivo.

Il diritto di proprietà è un diritto reale.

 

DIRITTI REALI (CENNI)

I diritti reali sono caratterizzati dalla immediatezza e dall’assolutezza degli stessi, perché essi attribuiscono al titolare una posizione particolarmente attiva, di una posizione di Azione nei confronti del bene, quindi attribuiscono al titolare il potere immediato e assoluto sul bene.

I diritti reali sono caratterizzati dal fatto di essere “TIPICI”, cioè sono individuati specificatamente dal nostro Codice Civile, non vi è la possibilità di una creazione arbitrale del Diritto Reale da parte dell’Ordinamento Giuridico.

·                           ASSOLUTEZZA: diritto reale caratterizzato da un potere assoluto, cioè può far valere qualsiasi pretesa nei confronti del bene verso il quale si esercita a differenza del diritto relativo di credito.

·                           IMMEDIATEZZA: diritto reale caratterizzato dal fatto che il suo titolare può ricavare dall’esercizio in suo potere qualsiasi utilità sulla cosa.

·                           DIRITTO di SEGUITO o di SEQUELA: attribuisce al titolare qual potere di perseguire la cosa verso un soggetto che occasionalmente la ha rubata.

L’immediatezza, l’assolutezza, il diritto di seguito, sono le caratteristiche dei Diritti Reali, e in particolare del Diritto di Proprietà.

 

CENNI STORICI

Nell’800 la Proprietà era la proprietà fondiaria, del latifondo; ed era concepita come potere pieno ed esclusivo del proprietario, che la legge riconosceva e garantiva contro gli attacchi esterni, senza limitarlo e senza interferire nel suo esercizio, cioè libero da interventi e condizionamenti del potere pubblico.

 

Nel 1942 con l’entrata in vigore del nostro Codice Civile, da un lato ha ancorato la nozione di proprietà sulla matrice della proprietà fondiaria, ma subito dopo al libro V ha disciplinato il lavoro dell’Impresa.

Tutela il diritto di proprietà, inteso come diritto di proprietà fondiaria: con la disciplina del riordino della proprietà rurale, con la disciplina delle distanze, delle luci, delle vedute, della bonifica; però riconosce e tutela un altro tipo di proprietà che è quella dell’imprenditore: titolare dell’azienda che è diretta alla produzione di beni o di servizi.

Proprietà quindi dei mezzi di produzione della ricchezza.

Allora siamo in presenza di una proprietà fondiaria e una proprietà “industriale”, cioè caratterizzata dallo sviluppo di una società industrializzata.

 

I singoli beni su cui si esercita il diritto di proprietà, a seconda dei casi determinano un mutamento di disciplina: accanto alla proprietà terriera e accanto alla proprietà imprenditoriale (alla titolarità della proprietà sull’Opificio che produce bottoni, o che fabbrica autovetture) abbiamo anche la proprietà, sempre immobiliare, relativa alle abitazioni, quindi proprietà Abitativa (diritto di proprietà sull’edificio costruito).

Ci sono altri tipi di proprietà che determinano un mutamento della disciplina del diritto di proprietà, come gli edifici storici considerati patrimonio vincolato artisticamente dalla sovrintendenza alle belle arti, che avrà un regime giuridico diverso dalla proprietà dell’orto, dell’autovettura, perché è una proprietà la cui disciplina è speciale rispetto alla disciplina di ordine generale; così la proprietà dell’Azienda è diversa perché l’alienazione o l’affitto dell’azienda deve comportare la tutela dei lavoratori alle dipendenze dell’imprenditore ecc.

 

Quindi è la qualificazione giuridica del bene su cui cade il Diritto di Proprietà a determinare il mutamento di disciplina.

 

Da quanto detto si può dedurre che non esiste più una nozione unitaria di Diritto di Proprietà, ma di vari diritti di proprietà, perché siamo in presenza di una creazione di nuovi bene, e l’utilizzazione di diversi servizi dovuti al mutamento economico e tecnologico della nostra società.

 

La proprietà immobiliare è una proprietà che pur modellata sulla nozione di cui l’ART: 832 C.C., è una proprietà che comporta una disciplina tutta particolare, in relazione al bene.

E’ interesse dello Stato e quindi della collettività che l’esercizio dei vari diritti di proprietà venga sempre tenuto in movimento, perché il dinamismo, l’esercizio dei vari diritti di proprietà determina creazione di nuova ricchezza, nuovi beni.

Perché la coltivazione, la circolazione, l’utilizzazione dei vari beni determina nuova ricchezza, che significa lavoro per l’impresa, e quindi per i cittadini.

Il consumismo è caratterizzato dalla necessità di produrre, perché se ad esempio la fabbrica di sigarette chiude, il produttore di sigarette licenzia gli operai.

 

ESERCIZIO DELLA PROPRIETA’

ART. 832 (CONTENUTO DEL DIRITTO): Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’Ordinamento Giuridico.

 

Il contenuto del diritto di proprietà è l’insieme delle facoltà che spettano al proprietario per l’utilizzazione del bene, così come risultano delimitate dalle norme che regolano le diverse categorie di beni.

·                           Facoltà di Godimento: è qualsiasi modo di impiegare la cosa e ricavarne utilità, che il proprietario possa attuare senza rinunciare alla proprietà della cosa stessa, cioè realizza il valore d’uso. ES: chi ha la proprietà di un appartamento ne gode sia abitandolo, sia usandolo come ufficio, sia prestandolo a un amico, sia dandolo in locazione, sia anche tenendolo vuoto in attesa di decidere cosa farci.

·                           Facoltà di Disposizione: è quella con cui il proprietario realizza il valore di scambio della cosa: cioè ne ricava utilità, che può ottenere solo rinunciando alla proprietà o alla piena proprietà della cosa stessa. ES: il proprietario tipicamente dispone della cosa se la vende, o la dà in usufrutto. Ma ne dispone, anche se la regala: in questo caso, l’utilità del proprietario non consiste in un corrispettivo economico, ma nella soddisfazione del suo spirito di liberalità.

Dall’ART. 832 si evince anche che l’esercizio del diritto di proprietà è un diritto pieno ed esclusivo, ciò significa che il proprietario ha la facoltà di eludere ogni altro soggetto dal godimento della cosa, e di impedire interferenze altrui nel suo godimento.

 

Necessariamente bisogna coniugare la nozione enunciata all’ART: 832 del Codice Civile con l’ART. 42 della Costituzione.

 

ART. 42: La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad Enti a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la FUNZIONE SOCIALE e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.

 

“La proprietà privata è riconosciuta e garantita dallo Stato”, quindi la costituzione esprime una garanzia a favore dei proprietari, ma questo significa che la proprietà privata non acquista la sua dignità, come il nascituro acquista la capacità giuridica al momento della nascita, ma abbisogna di un riconoscimento da parte della legge che la riconosce come legittima e la tutela con le varie forme di garanzia; vi è una tendenza quindi ad eludere provvedimenti diretti ad abolire la proprietà privata.

 

“..ne determina il modo di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”, questa seconda parte è molto importante in quanto individua la funzione sociale della proprietà privata.

Funzione Sociale del Diritto Proprietà: significa che il proprietario esercitando il suo diritto, deve perseguire un interesse personale ed egoistico, ma in questo perseguimento deve anche raggiungere l’interesse della collettività, dell’interesse pubblico.

Questo costituisce un limite ma soprattutto individua la funzione sociale.

La Funzione Sociale è espressione del Principio di Solidarietà Sociale sancito all’ART. 2 Cost. : ogni cittadino deve comportarsi al fine del raggiungimento di un interesse comune.

 

“La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”, la proprietà può essere tolta al proprietario anche contro la sua volontà, e trasferirla a un ente pubblico interessato ad averla e utilizzarla. Questa possibilità, che gioca contro i proprietari, è accompagnata da tre garanzie a favore degli stessi.

·                           Motivi di Interesse Generale: l’espropriazione può avvenire non per arbitrio o capriccio dell’Autorità Pubblica, ma solo se si fonda su motivi di interesse generale ad esempio, una strada, un aeroporto, una scuola, un ospedale.

·                           Principio della Riserva di legge: l’espropriazione può avvenire solo nei casi preveduti dalla legge: significa che no è possibile espropriare una proprietà privata se tale espropriazione non rientra in una categoria di espropriazioni prevista da qualche legge o atto avente forza di legge.

·                           L’INDENNIZZO: al proprietario espropriato spetta una contropartita economica che lo ripaghi della perdita subita, che consiste in una somma di denaro.

Un’espropriazione che violi anche una sola di queste garanzie è illegittima, e il proprietario vi si può legalmente opporre.

 

DIVIETO DI ATTI EMULATIVI

Specifica applicazione indiretta della funzione sociale è il Divieto di Atti Emulativi:

 

ART. 833 (Atti di Emulazione): Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.

 

Per ricadere nel divieto occorre:

·                           Che l’atto rechi danno o disturbo a un altro soggetto;

·                           Che l’atto non corrisponda a nessun apprezzabile interesse del proprietario che lo compie; se invece tale interesse esiste, l’atto è lecito anche se l’utilità che procura al proprietario è minore rispetto al danno o al disturbo che reca.

·                           Che l’atto sia sorretto dall’intento elusivo di recare danno o disturbo ad altri: nell’impossibilità di un vero e proprio accertamento psicologico, l’esistenza di questo elemento si ricava, con un giudizio obbiettivo, dall’assenza di interesse del proprietario.

 

L’ACQUISTO DELLA PROPRIETA’

05/11/1999

 

La Proprietà, può acquistarsi in vari modi:

·                           Acquisti a Titolo Derivativo: che avvengono sulla base di un rapporto fra colui che acquista e il precedente titolare del diritto, che lo trasmette;

·                           Acquisto a Titolo Originario: che prescindono dal rapporto con un precedente titolare; cioè, il Modo D’Acquisto a Titolo originario determinano in capo al proprietario il diritto soggettivo di proprietà in maniera “immacolata”, poiché, non vi è stato prima nessun titolare del bene.

 

Quindi chi acquista a Titolo Originario, acquista un diritto di proprietà pieno e libero dai vincoli che in ipotesi limitavano il diritto del proprietario precedente; inoltre fa un acquisto stabile, che non può essere messo in discussione da eventuali irregolarità presenti nell’acquisto del proprietario precedente. Esattamente il contrario di quanto succede negli acquisti a Titolo Derivativo.

 

L’ART. 922 specifica i modi di acquisto a titolo originario:

·                           Occupazione (ART. 923):  è l’impossessamento di una cosa che attualmente non ha proprietario. Può trattarsi di una cosa mobile, perché gli immobili che non risultano proprietà di nessuno spettano automaticamente al patrimonio dello Stato (ART. 827)

·                           L’Invenzione (ART: 927): che in questo caso significa ritrovamento. E’ un modo di acquisto che riguarda le cose mobili smarrite dal proprietario. Se il ritrovamento riguarda oggetti di interesse storico o artistico, questi spettano allo Stato (ART. 826)

·                           L’Accessione (ART. 934): si ha accessione quando una cosa accessoria si incorpora o si unisce a una cosa principale: il proprietario di quest’ultima acquista allora anche la proprietà della prima.

·                           L’Accessione Invertita (ART.938): mentre per l’accessione prevaleva il proprietario del suolo che diventa proprietario della costruzione; con l’accessione invertita chi fa una costruzione sul suolo altrui ne tiene la proprietà, e anzi acquista anche la proprietà del terreno su cui la costruzione è fatta.

·                           Unione e Commistione (ART. 939): questo modo di acquisto risponde alla stessa concezione dell’accessione, ma riguarda, anziché terreni, cose mobili. Ricorre quando più cose mobili appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate così da formare una cosa unica, e non sono separabili: ad esempio il proprietario di una barca la dipinge impiegando vernici altrui (unione).

·                           La Specificazione (ART. 940):è l’attività di chi crea qualcosa con il proprio lavoro, utilizzando materiali altrui; in ogni caso, la nuova cosa spetta a chi la ha creata, salvo il pagamento del prezzo della materia al proprietario di questa. Naturalmente queste regole non si applicano, quando chi crea nuovi prodotti con materiali altrui lo fa in base ad un accordo con il proprietario dei materiali.

·                           USUCAPIONE.

 

I Modi di Acquisto a Titolo Derivativo sempre secondo l’ART. 922 sono:

·                           Il Contratto

·                           La Successione Causa di Morte.

 

ART. 1376 Contratto con Effetti Reali: Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

 

Nella stipula di un contratto con effetti reali l’alienante è consapevole di trasferire il diritto di proprietà e l’acquirente di riceverlo. In questo modo il neo-proprietario se non è stato parte diligente, può acquistare tutte le situazioni che gravano sul bene. Nasce un vero e proprio rapporto obbligatorio.

Il contratto con effetti reali rappresenta un modo di acquisto a titolo derivativo della proprietà.

 

I Modi di Acquisto a Titolo Derivativo per Successione a causa di morte: colui che muore, è come se trasferisse le sue proprietà , chi riceve, acquista in sé tutti i diritti facenti capo al proprietario precedente.

 

TUTELA DELLA PROPRIETA’

 

Siccome il Diritto di Proprietà può essere violato o minacciato in tanti modi, viene tutelato dall’Ordinamento Giuridico dalle Azioni Petitorie: sono rimedi giudiziari attraverso i quali il proprietario ingiustamente privato della possibilità di utilizzare la sua cosa, o comunque disturbato nel godimento di essa, può recuperare il pieno e tranquillo godimento della cosa stessa.

 

Sul Codice Civile fa riferimento al CAPO IV del LIBRO III:

·                           L’Azione di Rivendicazione (ART. 948);

·                           L’Azione Negatoria (ART. 949);

·                           L’Azione di Regolamento dei Confini (ART. 950);

·                           L’azione di Opposizione dei Termini (ART. 951).

 

Hanno due elementi in comune:

·                           Le può esercitare solo chi ha, e dimostra di avere, il Diritto di proprietà sulla cosa;

·                           Sono Imprescrittibili: per cui il proprietario non perde mai la possibilità esercitarle, anche se lascia passare molto tempo senza reagire.

 

L’AZIONE DI RIVENDICAZIONE

Con l’Azione di Rivendicazione, il proprietario di una cosa si rivolge contro chiunque possiede quella cosa senza titolo, per ottenerne la riconsegna (ART. 948, c. 1)

Il possessore o il detentore, chiamato in giudizio dal proprietario Rivendicante, potrebbero cercare di liberarsi della cosa, per esempio abbandonandola o affidandola a terzi: Ma la norma stabilisce che l’Azione può essere proseguita contro di lui anche se, dopo la domanda giudiziale, abbia cessato per fatto proprio di possedere o detenere la cosa. Egli è tenuto a recuperarla a proprie spese, o, in mancanza, a rifonderne il valore al proprietario (ART.948,c1)

Il proprietario può agire anche contro il nuovo possessore o detentore: in tal caso, se recupera la cosa da quest’ultimo, deve restituire al possessore o al detentore precedente quanto ha ricevuto da lui (ART. 948, c. 2).

 

Presupposto per esercitare l’Azione con successo, è fornire la PROVA di essere proprietario della cosa; il possessore o il detentore , per parte sua, non è tenuto a provare alcunché: l’ONERE di provare il proprio diritto spetta al Rivendicante; se non ci riesce l’Azione è respinta

 

L’AZIONE NEGATORIA

Con l’Azione Negatoria, il proprietario reagisce contro le altrui molestie di diritto e di fatto che disturbano o limitano ingiustamente la sua proprietà.

 

ART. 949 AZIONE NEGATORIA: Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.

Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre che la condanna al risarcimento del danno.

 

·                           Le Molestie Legali sono le pretese legali con cui qualcuno afferma, infondatamente, di avere diritti sulla cosa del proprietario

·                           Le Molestie di Fatto si hanno quando chi accampa il diritto sulla cosa altrui fa seguire concreti comportamenti a danno del proprietario

 

Il proprietario che esercita quest’Azione deve semplicemente dimostrare di avere la proprietà del bene: data questa prova, è l’altra parte che, se non vuole perdere la causa, ha l’Onere di dimostrare l’esistenza dei diritti che afferma di avere su quel bene altrui.

 

AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI

ART. 950 Azioni di Regolamento dei Confini: Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.

Ogni mezzo di prova è ammesso.

In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato delle mappe catastali.

 

L’azione di regolamento dei confini presuppone che il confine fra due fondi sia incerto. In tal caso, ciascuno dei proprietari interessati può chiedere che sia stabilito dal Giudice. La prova dell’effettiva posizione del confine può essere data con ogni mezzo dall’uno e dall’altro proprietario. Se nessuno dei due riesce a dare la prova, il giudice decide in base alle mappe catastali.

 

 

L’AZIONE PER OPPOSIZIONE DI TERMINI

ART. 951 L’Azione per Opposizione dei termini: Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.

 

L’azione per opposizione dei termini a differenza dell’azione di regolamento di confini, presuppone che il confine sia certo: semplicemente, i segni che lo marcano no esistono o sono diventati irriconoscibili. Ciascuno dei proprietari confinanti può allora chiedere che siano apposti, a spese comuni.

 

Altri Rimedi a Tutela della Proprietà Privata

Oltre all’azioni petitorie, il sistema giuridico offre altri rimedi per proteggere il proprietario contro gli attacchi portati al suo diritto.

 

Se la proprietà viene distrutta o danneggiata per fatti di cui qualcun altro è responsabile, il proprietario può chiedere a costui il Risarcimento del Danno in base alle regole della responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

 

Se è in corso una lite circa la proprietà di una cosa, e in attesa che si risolva è opportuno provvedere alla custodia o alla gestione temporanea della cosa stessa, chi sostiene di essere il proprietario ne può chiedere il Sequestro Giudiziario.

 

Inoltre la proprietà è protetta anche dalle norme penali: Violazione di Domicilio; Furto; Rapina; Danneggiamento; Appropriazione Indebita; Ricettazione.