PERSONE GIURIDICHE
26/10/1999
La persona giuridica è un soggetto di diritto pari a
quello della persona fisica, ma non ha la materialità, la struttura fisica del
soggetto-individuo, ma è un’organizzazione che agisce attraverso gli organi.
ES:
L’università
è un organizzazione di elementi personali (Rettore, Preside della Facoltà,
corpo docenti, corpo studenti), complesso di individui e di beni, organizzati
ad esercitare un certo tipo di attività.
Le organizzazioni come le persone fisiche, hanno capacità
giuridica,
hanno cioè, una potenziale possibilità di essere soggetti di diritto, e quindi
titolari di situazioni giuridiche attive o passive, però, non identica, non
estesa alla capacità giuridica delle persone fisiche, cioè, rimangono
necessariamente fuori determinati rapporti, specificatamente appartenenti ai
Diritti di Famiglia (matrimonio, testamento).
Le
persone giuridiche hanno capacità di agire che viene esercitata attraverso gli
organi, che possono essere:
·
INDIVIDUALI: se consistono di una sola persona
fisica che agisce singolarmente (ad esempio, il Presidente e l’Amministratore
delegato di una società, il Sindaco di un Comune);
·
COLLEGIALI: se consistono di una pluralità di
persone fisiche che agiscono congiuntamente (assemblea e consigli di
amministrazione di un Associazione, o di una società, consiglio comunale).
ES:
Quando
l’università commissiona un incarico, o assegna un appalto, o stipula un
contratto, non interviene tutta l’università, ma interviene solo colui che (il
Rettore) è il legale rappresentante dell’Ente.
Quindi le organizzazioni devono necessariamente agire
attraverso organi deputati, che operano per conto e in nome dell’organizzazione
che rappresentano.
L’ART.
11 e 12 del Codice Civile distinguono diverse categorie di organizzazioni:
ART. 11 Persone Giuridiche Pubbliche: Le province
e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche
godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.
ART. 12 Persone Giuridiche Private: Le
associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato
acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con
decreto del Capo dello Stato.ecc
·
Org. Di Diritto Pubblico: sono le persone giuridiche
dagli interessi pubblicistici: si distinguono in Enti Pubblici Territoriali
(Stato, Regioni, Province; Comuni), e Enti Pubblici Non Territoriali quali gli
Ordini ed i Collegi Professionali, le Camere di Commercio, le Università;
siccome lo Stato non può da solo raggiungere molteplici finalità, sono state
create queste categorie che nell’ambito dell’Ordinamento Statale seguono delle
finalità di carattere pubblico.
·
Org. Di Diritto Privato: secondo l’ART. 12 si intendono
le Fondazioni e le Associazioni ed altre istituzioni alle quali l’Ordinamento
Giuridico attribuisce la capacità giuridica di diritto privato.
Distinguere se un organizzazione è di natura pubblica o
privata è importante, per le differenze di trattamento giuridico.
Mentre
per la persona giuridica di pubblico la capacità giuridica è riconosciuta
istituzionalmente dallo Stato; la persona giuridica di diritto privato
acquista personalità giuridica, mediante riconoscimento da parte del Presidente
della Repubblica prima, adesso dai Presidenti delle Giunte Regionali.
Il
riconoscimento è il presupposto, la condizione, cioè è l’atto giuridico con cui
la Pubblica Autorità attribuisce la capacità giuridica all’Ente; per cui in
attesa di questo riconoscimento, siamo in presenza di una persona giuridica di
fatto non ancora pienamente capace.
Questo
potere di riconoscibilità dello Stato è dovuto essenzialmente al fatto che
mentre la libertà di associazione sancito dall’ART. 18 Cost. è un diritto
inviolabile, lo Stato comunque controlla le modalità costitutive, i fini per i
quali queste organizzazioni vengono a costituirsi; perché ci sono per converso
altri principi costituzionalmente sanciti (ART. 18 2comma Cost.), quali la
sicurezza dello Stato, dal punto di vista di ordine pubblico e ordine
costituzionale, per cui lo Stato si deve tutelare.
ES.
Un’associazione
Segreta, i cui fini potrebbero essere quelli di creare panico; un movimento
armato atto a demolire l’organizzazione democratica dello Stato, non possono
esistere, sono considerate Associazioni Illecite.
Una
seconda e fondamentale distinzione è quella relativa allo scopo, alla finalità
che le organizzazioni perseguono:
·
Org. Di Tipo Associativo: gruppi di uomini che si
uniscono per finalità ed interessi comuni; cioè prevale l’elemento personale.
·
Org. Di Tipo Non Associativo: complesso
di mezzi patrimoniali destinati ad uno scopo; quindi prevale l’elemento
patrimoniale, strumentale.
Poi
distinguiamo le:
·
Org. Di Tipo Lucrativo: sono quelle organizzazioni
intente a realizzare un profitto, sono caratterizzate da un intento
speculativo.
·
Org. Di Tipo Non Lucrativo: sono le organizzazioni i cui
scopi sono ideali, politi, religiosi, culturali, professionali, o di altra
natura, quindi non atti a dividere gli utili; c’è sempre l’esercizio di una
attività economica, però il ricavato, il profitto, viene reinvestito
nell’adempimento delle finalità delle organizzazioni
Lo Stato dà la possibilità di porre in essere le
organizzazioni a scopo di profitto o a scopo non lucrativo, soprattutto per
evitare di dare la possibilità alle organizzazioni di tipo speculativo di
esercitare un’attività lucrativa per poi essere dichiarate fallite.
Terza
fondamentale distinzione è:
·
Org Dotate di Personalità Giuridica (Persone Giuridiche);
·
Org Non Dotate di Personalità Giuridica (Soggettività
Giuridica).
Per
individuare il tipo di organizzazione dotata o no di personalità giuridica si
fa riferimento all’Autonomia Patrimoniale delle organizzazioni.
Tutte
le organizzazioni hanno un’Autonomia Patrimoniale: ce la hanno sia le Persone
Giuridiche, sia quelle che non hanno personalità giuridica; ma a seconda del
tipo di organizzazione l’Autonomia Patrimoniale può essere Perfetta o
Imperfetta.
Premesso
che ogni organizzazione ha un suo patrimonio distinto dal patrimonio delle
persone fisiche sottostanti (cioè i beni della società appartengono alla
società, non ai soci; i debiti e i crediti della società sono debiti e crediti
di questa e non dei soci) si individua:
·
Autonomia Patrimoniale Perfetta (è la
caratteristica delle organizzazioni con personalità giuridica): le vicende
delle organizzazioni toccano esclusivamente queste e incidono esclusivamente
sul patrimonio di queste; non toccano in nessun modo le posizioni e il
patrimonio delle persone fisiche sottostanti; allo stesso modo ciò che accade alle persone fisiche non si
ripercuote sulle loro organizzazioni.
ES:
Un’organizzazione
dotata di autonomia patrimoniale perfetta che ha contratto un mutuo bancario
non paga; l’Istituto Bancario (il creditore) si soddisfa sul patrimonio
dell’organizzazione, ma non può intaccare il patrimonio dei singoli associati.
·
Autonomia Patrimoniale Imperfetta
(caratterizza le organizzazioni senza personalità giuridica): gli atti o fatti
dell’organizzazione producono effetti giuridici che toccano, oltre al
patrimonio dell’organizzazione, anche il patrimonio delle persone fisiche
sottostanti; per cui nell’ipotesi che questo patrimonio dovesse risultare
insufficiente alle richieste creditorie i singoli associati pagano di tasca
propria.
Da
qui si evince che un’organizzazione con personalità giuridica gode di un
vantaggio che non è concesso ad un’organizzazione senza personalità giuridica,
e cioè quello di limitare la responsabilità per le attività che il soggetto
esercita ad una parte soltanto del suo patrimonio: al massimo rischia di
perdere, a causa dei debiti fatti dall’organizzazione, la parte di patrimonio
direttamente impegnata nell’organizzazione stessa, mentre il resto del suo
patrimonio non può essere toccato.
L’acquisto
della personalità giuridica si lega allo scopo dell’organizzazione:
·
Org. A Scopo di Profitto: ottengono la personalità
giuridica in modo più semplice ed automatico, l’acquisto della qualità di
persona giuridica si determina automaticamente con l’adempimento di una
formalità, rappresentata dall’iscrizione nel Registro delle Imprese. Tale
iscrizione è preceduta da un controllo pubblico, che è un semplice controllo di
legittimità, con cui il Tribunale si limita a verificare che l’atto costitutivo
e lo Statuto non contengano previsioni contrarie a norme di legge.
·
Org. A Scopo Non di Profitto: ottengono
la personalità giuridica per effetto di un riconoscimento dato caso per caso,
dopo un controllo pubblico che presenta notevoli differenze rispetto a quello
esercitato sulle organizzazioni a scopo di profitto: infatti è un controllo
amministrativo. E’ in qualche misura un controllo di Merito che può spingersi a
valutare profili di opportunità dell’iniziativa, sindacando su questa base
modalità organizzative, mezzi e fini del nuovo soggetto che si vuole creare.
Secondo
l’ART: 12 le organizzazioni di diritto privato sono le Associazioni e le Fo
dazioni.
·
Associazioni Riconosciute: sono organizzazioni formate da
un complesso di persone, che si costituiscono per porre in essere un’attività
non speculativa che hanno lo scopo di realizzare un fine ludico, culturale,
sportivo, religioso, morale e senza fini di lucro. L’associato può sempre
recedere dall’associazione, se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un
certo tempo determinato (ART. 24). L’impegno di partecipare all’associazione
per tutta la vita è nullo, per la tutela della libertà del singolo. Se si
tratta di un’associazione di carattere religioso o politico, l’impegno di farne
parte per un tempo determinato sarà sempre nullo, perché in contrasto con
principi costituzionali di libertà (ART. 19, 21 Cost.; 1418, 1343 C.C.): da
questo tipo di Associazioni si deve poter sempre recedere con effetto
immediato.
·
La FONDAZIONE è sempre un complesso, ma questa volta
non di individui, ma un complesso organizzato di beni. I suoi beni sono
strumentali in quanto destinati da uno o più soggetti chiamati Fondatori, per
il raggiungimento di uno scopo generalmente altruistico, di interesse
scientifico, culturale, comunque non lucrativo.
ES:
Le
Fondazioni bancarie sono persone giuridiche di diritto privato, costituite da
uno o più Istituti di Credito, allo scopo non di erogare crediti, ma di
utilizzare i mezzi per attività scientifiche, culturali, per beneficenza.
La
nascita delle Associazioni e delle Fondazioni, non può prescindere dall’Atto
Pubblico, cioè l’Atto Costitutivo delle Associazioni e delle Fondazioni
devono essere fatte secondo la forma solenne dell’Atto Pubblico, davanti
ad un Notaio (ART. 14).
Le
Fondazioni possono essere create anche per Atto Mortiscausa e cioè per
Testamento (ART.14).
Insieme
all’Atto Costitutivo, per il riconoscimento da parte dell’Autorità di personalità
giuridica, bisogna presentare la Statuto (che è la forma organizzativa
interna), esse devono contenere la denominazione dell’Ente, l’indicazione dello
scopo, del patrimonio e della sede.
Inoltre
devono determinare, per le Associazioni, i diritti e gli obblighi degli
associati e le condizioni della loro ammissione; per le Fondazioni, i criteri e
le modalità di erogazione delle rendite.
Sia le Associazioni Riconosciute, che le Fondazioni sono
sottoposte a un regime di Pubblicità, i loro estremi vanno indicati nel
Pubblico Registro delle Persone Giuridiche istituito in ogni Provincia (ART.
33).
Così
come succede per le Persone Fisiche anche per le Persone Giuridiche si verifica
il fenomeno dell’estinzione, quando la Persone Giuridiche ha raggiunto il suo
scopo, cioè quando si sono verificate delle cause previste dall’Ordinamento
Giuridico all’ART. 27.
La Persona Giuridica si estingue sempre per provvedimento
dell’autorità Amministrativa, in quanto, come l’Autorità Amministrativa ha
elargito il riconoscimento, così quando si verifica il caso di estinzione,
provvede ad estinguerla.
·
Altre Organizzazioni riconosciute dallo Stato e quindi
dotate di personalità giuridica sono le Società di Capitali, sono di
tipo associativo, che a differenza dalle Associazioni e le Fondazioni, sono a
scopo Lucrativo, quindi atte a dividere gli utili (ART. 2247).
Le
organizzazioni non dotate di personalità giuridica si possono rappresentare
nelle:
·
Associazioni Non Riconosciute (ART. 36):
sono Enti di tipo associativo e quindi costituite da un complesso di individui
diretti al conseguimento di uno scopo non lucrativo; non è riconosciuta
dall’Autorità Amministrativa, perché non lo ha chiesto o perché le è stato
negato. Sono costituite dunque da un Autonomia Patrimoniale Imperfetta che è
rappresentato dal Fondo Comune, costituito sia con i contributi degli
Associati, sia da beni acquistati con questi contributi. La differenza sta
nell’Autonomia patrimoniale, per cui nel caso di Associazioni Non Riconosciute,
si ha una responsabilità Personale e Solidale di tutti gli associati,
per il pagamento di eventuali debiti nei confronti dei creditori (ART. 38).
Per costituire un Associazione Non
Riconosciuta non sono necessarie formalità particolari. E’ sufficiente
l’accordo, comunque manifestato (oralmente o per scrittura privata), sugli
elementi essenziali per l’esistenza dell’Associazione.
·
I Comitati sono gruppi di persone che raccolgono
presso terzi (attraverso pubblica sottoscrizione) fondi destinati a finalità di
interesse collettivo, dello stesso tipo di quelle che possono caratterizzare le
Fondazioni, quindi di tipo Non Associativo.
In
assenza del riconoscimento manca il beneficio della limitazione di
responsabilità e quindi (ART. 40): delle obbligazioni assunte risponde non solo
il Fondo raccolto, ma rispondono anche , Personalmente e Solidalmente; i
componenti del Comitato.
Lo
scopo annunciato costituisce un vincolo di destinazione che grava sui fondi
raccolti, e che i componenti del comitato non possono successivamente
modificare.
·
Le
Società di Persone sono della famigli delle Società, e quindi hanno in
comune di essere organizzazioni di tipo
·
Associativo,
di tipo Lucrativo, però senza personalità giuridica, e quindi con un’Autonomia
Patrimoniale Imperfetta.
Org. Persone Giuridiche |
Org. di tipo Associativo |
Org. di tipo NON
Associativi |
Org. di tipo Lucrativo |
Org. di tipo NON lucrativo |
Org. dotate di Personalità
Giuridica |
Org. NON dotate di
Personalità Giuridica |
Associazioni Riconosciute |
|
|
|
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|
Associazioni NON
Riconosciute |
|
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Fondazioni |
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|
Società di Capitali |
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Società di Persone |
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Comitati |
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