PERSONE GIURIDICHE

26/10/1999

 

La persona giuridica è un soggetto di diritto pari a quello della persona fisica, ma non ha la materialità, la struttura fisica del soggetto-individuo, ma è un’organizzazione che agisce attraverso gli organi.

 

ES:

L’università è un organizzazione di elementi personali (Rettore, Preside della Facoltà, corpo docenti, corpo studenti), complesso di individui e di beni, organizzati ad esercitare un certo tipo di attività.

 

Le organizzazioni come le persone fisiche, hanno capacità giuridica, hanno cioè, una potenziale possibilità di essere soggetti di diritto, e quindi titolari di situazioni giuridiche attive o passive, però, non identica, non estesa alla capacità giuridica delle persone fisiche, cioè, rimangono necessariamente fuori determinati rapporti, specificatamente appartenenti ai Diritti di Famiglia (matrimonio, testamento).

 

ORGANI

Le persone giuridiche hanno capacità di agire che viene esercitata attraverso gli organi, che possono essere:

·                          INDIVIDUALI: se consistono di una sola persona fisica che agisce singolarmente (ad esempio, il Presidente e l’Amministratore delegato di una società, il Sindaco di un Comune);

·                          COLLEGIALI: se consistono di una pluralità di persone fisiche che agiscono congiuntamente (assemblea e consigli di amministrazione di un Associazione, o di una società, consiglio comunale).

 

ES:

Quando l’università commissiona un incarico, o assegna un appalto, o stipula un contratto, non interviene tutta l’università, ma interviene solo colui che (il Rettore) è il legale rappresentante dell’Ente.

 

Quindi le organizzazioni devono necessariamente agire attraverso organi deputati, che operano per conto e in nome dell’organizzazione che rappresentano.

 

ORG. Di DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO

L’ART. 11 e 12 del Codice Civile distinguono diverse categorie di organizzazioni:

 

ART. 11 Persone Giuridiche Pubbliche: Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

 

ART. 12 Persone Giuridiche Private: Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Capo dello Stato.ecc

 

·                          Org. Di Diritto Pubblico: sono le persone giuridiche dagli interessi pubblicistici: si distinguono in Enti Pubblici Territoriali (Stato, Regioni, Province; Comuni), e Enti Pubblici Non Territoriali quali gli Ordini ed i Collegi Professionali, le Camere di Commercio, le Università; siccome lo Stato non può da solo raggiungere molteplici finalità, sono state create queste categorie che nell’ambito dell’Ordinamento Statale seguono delle finalità di carattere pubblico.

·                          Org. Di Diritto Privato: secondo l’ART. 12 si intendono le Fondazioni e le Associazioni ed altre istituzioni alle quali l’Ordinamento Giuridico attribuisce la capacità giuridica di diritto privato.

 

Distinguere se un organizzazione è di natura pubblica o privata è importante, per le differenze di trattamento giuridico.

Mentre per la persona giuridica di pubblico la capacità giuridica è riconosciuta istituzionalmente dallo Stato; la persona giuridica di diritto privato acquista personalità giuridica, mediante riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica prima, adesso dai Presidenti delle Giunte Regionali.

Il riconoscimento è il presupposto, la condizione, cioè è l’atto giuridico con cui la Pubblica Autorità attribuisce la capacità giuridica all’Ente; per cui in attesa di questo riconoscimento, siamo in presenza di una persona giuridica di fatto non ancora pienamente capace.

Questo potere di riconoscibilità dello Stato è dovuto essenzialmente al fatto che mentre la libertà di associazione sancito dall’ART. 18 Cost. è un diritto inviolabile, lo Stato comunque controlla le modalità costitutive, i fini per i quali queste organizzazioni vengono a costituirsi; perché ci sono per converso altri principi costituzionalmente sanciti (ART. 18 2comma Cost.), quali la sicurezza dello Stato, dal punto di vista di ordine pubblico e ordine costituzionale, per cui lo Stato si deve tutelare.

 

ES.

Un’associazione Segreta, i cui fini potrebbero essere quelli di creare panico; un movimento armato atto a demolire l’organizzazione democratica dello Stato, non possono esistere, sono considerate Associazioni Illecite.

 

TIPI DI ORGANIZZAZIONI

Una seconda e fondamentale distinzione è quella relativa allo scopo, alla finalità che le organizzazioni perseguono:

·                          Org. Di Tipo Associativo: gruppi di uomini che si uniscono per finalità ed interessi comuni; cioè prevale l’elemento personale.

·                          Org. Di Tipo Non Associativo: complesso di mezzi patrimoniali destinati ad uno scopo; quindi prevale l’elemento patrimoniale, strumentale.

 

Poi distinguiamo le:

·                          Org. Di Tipo Lucrativo: sono quelle organizzazioni intente a realizzare un profitto, sono caratterizzate da un intento speculativo.

·                          Org. Di Tipo Non Lucrativo: sono le organizzazioni i cui scopi sono ideali, politi, religiosi, culturali, professionali, o di altra natura, quindi non atti a dividere gli utili; c’è sempre l’esercizio di una attività economica, però il ricavato, il profitto, viene reinvestito nell’adempimento delle finalità delle organizzazioni

 

Lo Stato dà la possibilità di porre in essere le organizzazioni a scopo di profitto o a scopo non lucrativo, soprattutto per evitare di dare la possibilità alle organizzazioni di tipo speculativo di esercitare un’attività lucrativa per poi essere dichiarate fallite.

 

Terza fondamentale distinzione è:

·                          Org Dotate di Personalità Giuridica (Persone Giuridiche);

·                          Org Non Dotate di Personalità Giuridica (Soggettività Giuridica).

 

Per individuare il tipo di organizzazione dotata o no di personalità giuridica si fa riferimento all’Autonomia Patrimoniale delle organizzazioni.

Tutte le organizzazioni hanno un’Autonomia Patrimoniale: ce la hanno sia le Persone Giuridiche, sia quelle che non hanno personalità giuridica; ma a seconda del tipo di organizzazione l’Autonomia Patrimoniale può essere Perfetta o Imperfetta.

Premesso che ogni organizzazione ha un suo patrimonio distinto dal patrimonio delle persone fisiche sottostanti (cioè i beni della società appartengono alla società, non ai soci; i debiti e i crediti della società sono debiti e crediti di questa e non dei soci) si individua:

·                          Autonomia Patrimoniale Perfetta (è la caratteristica delle organizzazioni con personalità giuridica): le vicende delle organizzazioni toccano esclusivamente queste e incidono esclusivamente sul patrimonio di queste; non toccano in nessun modo le posizioni e il patrimonio delle persone fisiche sottostanti; allo stesso modo  ciò che accade alle persone fisiche non si ripercuote sulle loro organizzazioni.

 

ES:

Un’organizzazione dotata di autonomia patrimoniale perfetta che ha contratto un mutuo bancario non paga; l’Istituto Bancario (il creditore) si soddisfa sul patrimonio dell’organizzazione, ma non può intaccare il patrimonio dei singoli associati.

 

·                          Autonomia Patrimoniale Imperfetta (caratterizza le organizzazioni senza personalità giuridica): gli atti o fatti dell’organizzazione producono effetti giuridici che toccano, oltre al patrimonio dell’organizzazione, anche il patrimonio delle persone fisiche sottostanti; per cui nell’ipotesi che questo patrimonio dovesse risultare insufficiente alle richieste creditorie i singoli associati pagano di tasca propria.

 

Da qui si evince che un’organizzazione con personalità giuridica gode di un vantaggio che non è concesso ad un’organizzazione senza personalità giuridica, e cioè quello di limitare la responsabilità per le attività che il soggetto esercita ad una parte soltanto del suo patrimonio: al massimo rischia di perdere, a causa dei debiti fatti dall’organizzazione, la parte di patrimonio direttamente impegnata nell’organizzazione stessa, mentre il resto del suo patrimonio non può essere toccato.

 

ACQUISTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA

L’acquisto della personalità giuridica si lega allo scopo dell’organizzazione:

·                          Org. A Scopo di Profitto: ottengono la personalità giuridica in modo più semplice ed automatico, l’acquisto della qualità di persona giuridica si determina automaticamente con l’adempimento di una formalità, rappresentata dall’iscrizione nel Registro delle Imprese. Tale iscrizione è preceduta da un controllo pubblico, che è un semplice controllo di legittimità, con cui il Tribunale si limita a verificare che l’atto costitutivo e lo Statuto non contengano previsioni contrarie a norme di legge.

·                          Org. A Scopo Non di Profitto: ottengono la personalità giuridica per effetto di un riconoscimento dato caso per caso, dopo un controllo pubblico che presenta notevoli differenze rispetto a quello esercitato sulle organizzazioni a scopo di profitto: infatti è un controllo amministrativo. E’ in qualche misura un controllo di Merito che può spingersi a valutare profili di opportunità dell’iniziativa, sindacando su questa base modalità organizzative, mezzi e fini del nuovo soggetto che si vuole  creare.

 

ORGANIZZAZIONI RICONOSCIUTE

Secondo l’ART: 12 le organizzazioni di diritto privato sono le Associazioni e le Fo dazioni.

·                          Associazioni Riconosciute: sono organizzazioni formate da un complesso di persone, che si costituiscono per porre in essere un’attività non speculativa che hanno lo scopo di realizzare un fine ludico, culturale, sportivo, religioso, morale e senza fini di lucro. L’associato può sempre recedere dall’associazione, se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un certo tempo determinato (ART. 24). L’impegno di partecipare all’associazione per tutta la vita è nullo, per la tutela della libertà del singolo. Se si tratta di un’associazione di carattere religioso o politico, l’impegno di farne parte per un tempo determinato sarà sempre nullo, perché in contrasto con principi costituzionali di libertà (ART. 19, 21 Cost.; 1418, 1343 C.C.): da questo tipo di Associazioni si deve poter sempre recedere con effetto immediato.

·                          La FONDAZIONE è sempre un complesso, ma questa volta non di individui, ma un complesso organizzato di beni. I suoi beni sono strumentali in quanto destinati da uno o più soggetti chiamati Fondatori, per il raggiungimento di uno scopo generalmente altruistico, di interesse scientifico, culturale, comunque non lucrativo.

 

 

 

 

ES:

Le Fondazioni bancarie sono persone giuridiche di diritto privato, costituite da uno o più Istituti di Credito, allo scopo non di erogare crediti, ma di utilizzare i mezzi per attività scientifiche, culturali, per beneficenza.

 

NASCITA

La nascita delle Associazioni e delle Fondazioni, non può prescindere dall’Atto Pubblico, cioè l’Atto Costitutivo delle Associazioni e delle Fondazioni devono essere fatte secondo la forma solenne dell’Atto Pubblico, davanti ad un Notaio (ART. 14).

Le Fondazioni possono essere create anche per Atto Mortiscausa e cioè per Testamento (ART.14).

Insieme all’Atto Costitutivo, per il riconoscimento da parte dell’Autorità di personalità giuridica, bisogna presentare la Statuto (che è la forma organizzativa interna), esse devono contenere la denominazione dell’Ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede.

Inoltre devono determinare, per le Associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; per le Fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

Sia le Associazioni Riconosciute, che le Fondazioni sono sottoposte a un regime di Pubblicità, i loro estremi vanno indicati nel Pubblico Registro delle Persone Giuridiche istituito in ogni Provincia (ART. 33).

 

ESTINZIONE

Così come succede per le Persone Fisiche anche per le Persone Giuridiche si verifica il fenomeno dell’estinzione, quando la Persone Giuridiche ha raggiunto il suo scopo, cioè quando si sono verificate delle cause previste dall’Ordinamento Giuridico all’ART. 27.

La Persona Giuridica si estingue sempre per provvedimento dell’autorità Amministrativa, in quanto, come l’Autorità Amministrativa ha elargito il riconoscimento, così quando si verifica il caso di estinzione, provvede ad estinguerla.

 

·                          Altre Organizzazioni riconosciute dallo Stato e quindi dotate di personalità giuridica sono le Società di Capitali, sono di tipo associativo, che a differenza dalle Associazioni e le Fondazioni, sono a scopo Lucrativo, quindi atte a dividere gli utili (ART. 2247).

 

ORGANIZZAZIONI NON RICONOSCIUTE

Le organizzazioni non dotate di personalità giuridica si possono rappresentare nelle:

·                          Associazioni Non Riconosciute (ART. 36): sono Enti di tipo associativo e quindi costituite da un complesso di individui diretti al conseguimento di uno scopo non lucrativo; non è riconosciuta dall’Autorità Amministrativa, perché non lo ha chiesto o perché le è stato negato. Sono costituite dunque da un Autonomia Patrimoniale Imperfetta che è rappresentato dal Fondo Comune, costituito sia con i contributi degli Associati, sia da beni acquistati con questi contributi. La differenza sta nell’Autonomia patrimoniale, per cui nel caso di Associazioni Non Riconosciute, si ha una responsabilità Personale e Solidale di tutti gli associati, per il pagamento di eventuali debiti nei confronti dei creditori (ART. 38).

Per costituire un Associazione Non Riconosciuta non sono necessarie formalità particolari. E’ sufficiente l’accordo, comunque manifestato (oralmente o per scrittura privata), sugli elementi essenziali per l’esistenza dell’Associazione.

 

·                          I Comitati sono gruppi di persone che raccolgono presso terzi (attraverso pubblica sottoscrizione) fondi destinati a finalità di interesse collettivo, dello stesso tipo di quelle che possono caratterizzare le Fondazioni, quindi di tipo Non Associativo.

In assenza del riconoscimento manca il beneficio della limitazione di responsabilità e quindi (ART. 40): delle obbligazioni assunte risponde non solo il Fondo raccolto, ma rispondono anche , Personalmente e Solidalmente; i componenti del Comitato.

 

 

Lo scopo annunciato costituisce un vincolo di destinazione che grava sui fondi raccolti, e che i componenti del comitato non possono successivamente modificare.

 

 

·                           Le Società di Persone sono della famigli delle Società, e quindi hanno in comune di essere organizzazioni di tipo

·                           Associativo, di tipo Lucrativo, però senza personalità giuridica, e quindi con un’Autonomia Patrimoniale Imperfetta.

 

 

 

 

 

 

 

Org. Persone Giuridiche

Org. di tipo Associativo

Org. di tipo NON Associativi

Org. di tipo Lucrativo

Org. di tipo NON lucrativo

Org. dotate di Personalità Giuridica

Org. NON dotate di Personalità Giuridica

Associazioni Riconosciute

 

 

 

 

 

 

Associazioni NON Riconosciute

 

 

 

 

 

 

Fondazioni

 

 

 

 

 

 

Società di Capitali

 

 

 

 

 

 

Società di Persone

 

 

 

 

 

 

Comitati