21/10/1999
Il soggetto del (di) diritto è colui che è titolare di
situazioni giuridiche attive o passive, che pone in essere delle manifestazioni
di volontà che producono effetti giuridici.
In
sostanza il soggetto del diritto è colui che dalle norme giuridiche, quindi
dall’Ordinamento Giuridico, è considerato titolare di situazioni soggettive,
che vengono create, modificate, estinte attraverso il compimento dell’Azione,
cioè attraverso il compimento di Atti Giuridici.
Il
soggetto del diritto è il protagonista della scena che può presentarsi in una
duplice veste:
·
PERSONA FISICA: Individuo; essere umano;
·
PERSONA GIURIDICA: Organizzazione; complesso di persone fisiche, di individui e di beni
(Università, Stato, S.P.A.).
Nell’Ordinamento
Giuridico la Persona Fisica è disciplinata dall’ART. 1 CC con riferimento alla
capacità giuridica.
La
Persona Fisica è l’individuo centro di imputazione di situazioni giuridiche
attive, o passive, cioè Soggetti di Diritto; quindi la Persona Fisica e il
Soggetto di Diritto sono due espressioni equipollenti.
La
Persona Fisica è l’essere umano che può essere destinatario e nel
contempo soggetto attivo o passivo di diritti e di doveri: di obblighi, di
facoltà, di potestà, di diritti potestativi, di interessi legittimi, di
aspettativa, di soggezioni, di oneri; quindi il nostro Ordinamento Giuridico
pone al centro della sua attenzione l’essere umano nella sua soggettività.
La
Persona Fisica, l’individuo, viene riconosciuto,tutelato dalla Carta
Costituzionale ART. 2, il quale recita che la Repubblica riconosce e tutela i
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo: diritto al nome, all’onere,
alla cittadinanza,alla riservatezza, sulla segretezza, libertà di circolazione;
sia dove il soggetto esplica la sua personalità nelle formazioni sociali:
lavoro, famiglia.
Sono
le Norme Giuridiche che fissano quando il soggetto diventa titolare: i limiti
alla titolarità delle situazioni soggettive, l’estinzione della propria
situazione; attraverso le varie CAPACITA’.
Non
è sufficiente la nozione di situazione giuridica, di atto giuridico, di soggetto
di diritto, ma il soggetto di diritto intanto può essere titolare di situazioni
in quanto egli è CAPACE.
La
capacità nel nostro Ordinamento Giuridico si distingue in:
·
CAPACITA’ GIURIDICA;
·
CAPACITA’ DI AGIRE.
Il
concetto di Capacità indica una nozione di ordine pratico, cioè indica
l’idoneità, l’attitudine di un soggetto sia Persona Fisica o Giuridica nel
mondo giuridico.
Quindi
la Capacità Giuridica è l’attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti
e doveri.
La
legge non può limitare la Capacità Giuridica secondo i criteri in contrasto con
il principio Costituzionale di Eguaglianza dei Cittadini (ART. 3, 22 Cost.).
L’Incapacità
Giuridica si ha quando l’incapace (a colui che manca la capacità) no può essere
sostituito da nessun altro soggetto nel compimento dell’atto.
L’Ordinamento
Giuridico non ci dà la definizione di capacità giuridica, bensì fissa l’età da
cui si acquista: recita l’ART. 1 CC, la Capacità Giuridica si acquista al
momento della nascita.
La
nascita è un fatto tipico che comporta l’attribuzione all’individuo vivente
della Capacità Giuridica.
Quindi
il soggetto di diritto è l’individuo capace giuridicamente, la sua capacità
giuridica deriva dall’evento della nascita.
Il
nascituro, l’individuo al momento della nascita, acquista in sé la piena
capacità di essere titolare di diritti e di potere assumere obbligazioni.
Continuando
l’ART. 1 CC trasferisce questa capacità oltre al nascituro anche al Concepito,
in quanto ci sono situazioni giuridiche come negli articoli del testamento in cui
si prevede la figura del concepito:
ART.687: Revocazione per
sopravvenienza di Figli: Le disposizioni a titolo universale o
particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di avere
figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la
sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del Testatore, benché
postumo, o legittimato o adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio
naturale. La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo
del testamento, e, trattandosi di figlio naturale legittimato, anche se già
stato riconosciuto dal Testatore prima del Testamento e soltanto in seguito
legittimato. Ecc.
ART.
715 Casi
d’impedimento alla divisione: Se tra i chiamati alla successione vi è
un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo.
Ecc. 3° Comma: La disposizione del comma precedente si applica anche se tra
chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti. Ecc.
Oltre
alla figura del concepito il nostro Ordinamento Giuridico prende in
considerazione anche il NON CONCEPITO, come letto nell’ART.715, e
previsto negli articoli per successione a causa di morte ART. 462,643; o
con un Atto di liberalità come la donazione ART. 784.
ART.
462, Capacità delle persone Fisiche: Sono Capaci di succedere
tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della
successione. 2°: Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo della
apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della
persona della cui successione si tratta. 3°: Possono inoltre ricevere per
testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del
Testatore, benché non ancora concepiti.
ART.
643, Amministrazione in caso di eredità: Le disposizioni dei due
articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere
un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. Ecc.
ART.
784, Donazione a nascituri: La donazione può essere fatta anche a
favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una
determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora
concepiti. 2°: L’accettazione della donazione a favore dei nascituri, benché
non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli articoli 320, 321. Ecc.
ES:
Durante la gestazione il nascituro ha solo un’aspettativa ,tutelata mediante
un’amministrazione dei beni nel suo interesse. Al momento della nascita
l’aspettativa diventa diritto perfetto. E poco importa che il nato sia vitale,
o invece viva soli pochi attimi. Anche quei pochi attimi sono sufficienti a
consolidare l’acquisto, con la conseguenza che il bene si trasmetterà ai suoi
eredi legittimi, i quali non l’acquisterebbero se egli fosse nato morto.
In
sostanza possiamo dire, che, nonostante la Capacità Giuridica si acquisti con
la nascita, l’Ordinamento Giuridico ha riconosciuto che il concepito e il non
concepito (ART. 462, 784, 715, 687), hanno la possibilità di essere titolari di
diritti: MORTISCAUSA nell’ipotesi di Testamento; o per Atto di Liberalità
nell’ipotesi della Donazione; comunque sempre subordinato al momento della
nascita.
Un
bambino ha la Capacità Giuridica, quindi di essere titolare non di situazioni
che lo possono vedere come parte attiva, che agisce, in quanto non ha la
Capacità di Agire, per cui vi è una limitazione del soggetto del diritto; ma
che comunque non include gli aspetti basilari della persona garantiti dalla
Costituzione, la titolarità dei diritti della Personalità (al Nome,
all’Integrità Fisica), e può essere titolare di un Patrimonio, ma come abbiamo
detto non può agire personalmente sul Patrimonio e quindi stipulare contratti,
cioè quando viene richiesta la manifestazione di volontà, e dunque provvede,
nel suo interesse, un rappresentante legale: il genitore o un tutore.
IL
NOME DELLA PERSONA
Ogni
persona è identificata da un nome, che consente o agevola l’individuazione
della persona stessa nelle relazioni sociali. Il nome è composto da due
elementi:
·
NOME:
nome di battesimo, o nome in senso stretto;
·
COGNOME.
La
determinazione del nome della persona avviene no per libera scelta
dell’interessato, ma sulla base di criteri fissati dalla legge: ART. 6 C.C.
SEDE
DELLA PERSONA
Luogo
che costituisce il punto di riferimento per lo svolgimento di numerosi rapporti
giuridici.
La
legge distingue:
·
DIMORA:
luogo in cui la persona si trova attualmente, anche per breve tempo.
·
RESIDENZA: luogo in cui la persona ha la dimora abituale; ogni comune ha un
ufficio di anagrafe della popolazione residente, al quale ciascuna persona deve
comunicare il luogo della propria residenza nel Comune e gli eventuali
mutamenti di questa. Se la residenza viene trasferita ad altro Comune, la
comunicazione va fatta a entrambi i Comuni. Chi non abbia fatta le
comunicazioni prescritte non può opporre il mutamento di residenza ai terzi di
buona fede (ART. 44 C.C.), cioè non può lamentarsi che taluno gli abbia per
esempio notificato un atto nella vecchia residenza, a meno che non provi che
costui, malgrado l’omessa denuncia all’anagrafe, era comunque a conoscenza
dell’avvenuto mutamento.
·
DOMICILIO: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi
affari e interessi.
CITTADINANZA
La
cittadinanza è l’elemento essenziale per collegare un individuo a un
determinato Ordinamento Giuridico.
La
disciplina della cittadinanza riguarda tre aspetti:
·
L’ACQUISTO: della cittadinanza può avvenire:
§
Per diritto di sangue: è cittadino italiano chi, ovunque nasca, sia figlio
di padre o madre italiana
§
Per diritto di suolo: è cittadino italiano chi nasce nel territorio italiano da genitori
ignoti o apolidi,
o da genitori stranieri.
§
Per adozione: diventa cittadino italiano il minorenne straniero adottato da un
cittadino italiano
§
Per matrimonio: il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, se ne fa
domanda,quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della repubblica
italiana ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio.
§
Per beneficio di legge: può diventare cittadino italiano, straniero o
apolide, che abbia un genitore o un nonno italiani per diritto di sangue o di
suolo, e si trovi nella condizione di:
1.
avere
fatto il servizio militare in Italia;
2.
avere
assunto un impiego alle dipendenze dello Stato italiano;
3.
risiede
in Italia da almeno due anni al compimento della maggiore età;
Inoltre può
acquistare la cittadinanza italiana, lo straniero che sia nato in Italia e vi
abbia
risieduto
ininterrottamente fini alla maggiore età.
§
Per naturalizzazione: è concessa allo straniero o all’apolide che si trovi in determinate situazioni,
legate soprattutto alla residenza in Italia protratta per un certo periodo, più
o meno lungo a seconda dei casi.
La PERDITA della cittadinanza italiana
colpisce chi:
§
Ha
assunto un impiego pubblico o una carica pubblica o ha fatto servizio militare
per uno stato estero, e non ha obbedito all’intimazione del Governo italiano di
abbandonarli;
§
Si
trovi ad avere anche una cittadinanza straniera, risiede all’estero e dichiara
di rinunciare alla cittadinanza italiana;
La condizione giuridica dello straniero è definita dall’ART. 10
Cost. e dall’ART. 16, da cui si ricava:
§
Che
lo straniero ha la capacità di diritto privato uguale a quella del cittadino
italiano, a condizione di reciprocità;
§
Che
lo straniero non ha di regola, capacità di diritto pubblico;
§
Che
lo straniero ha i diritti fondamentali e inviolabili che la Costituzione
riconosce ad ogni uomo.
SESSO
Opera
anch’esso come segno di identificazione del soggetto nella vita di relazione.
Rispetto
al sesso indicato nell’atto di nascita, è possibile che sopravvenga un mutamento
del sesso.
Ciò
si verifica , in genere, quando il sesso psicologico non corrisponde a quello
anatomo-fisiologico: cioè attraverso un apposito trattamento medico-chirurgico,
si può allora riportare il secondo a coincidere con il primo; è il fenomeno del
transessualismo.
Il
fenomeno del transessualismo non era riconosciuto dal diritto, ma con la legge
n. 164/1982, è stata ammessa la liceità di tali interventi, previa
autorizzazione del tribunale: eseguito l’intervento, lo stesso tribunale emana
una sentenza con cui dichiara la rettificazione del sesso attribuito al
soggetto, e la variazione è registrata negli atti dello stato civile
(variazione che riguarda anche il prenome).
CAPACITA’ DI AGIRE
Se
con l’ART. 1 il Codice Civile ha disciplinato il sorgere della capacità
giuridica al momento della nascita, e la ha anticipata anche al concepimento
purché l’evento nascita si verifichi; L’ART.2 CC prevede il 2° tipo di
CAPACITA’:
·
Capacità di Agire: è la completa possibilità attribuita al soggetto di operare nel mondo
giuridico, ponendo in essere effettivamente degli Atti Giuridici, diretti a
modificare la posizione personale e patrimoniale del soggetto.
Mentre
la Capacità Giuridica è l’astratta possibilità del soggetto di diritto di
diventare titolare di situazioni soggettive; la Capacità di Agire è la concreta
possibilità del soggetto di manifestare effettivamente questa sua idoneità.
ES:
Colui
che è nato è titolare della Capacità Giuridica, perché è nato; e a suo favore
secondo l’ART. 784, il Nonno gli ha attribuito con un Atto di Liberalità la
villa al mare. Il Nonno ha fatto questo Atto di Donazione; il Nipotino è nato,
quindi ha acquistato la Capacità Giuridica, e quindi è diventato idoneo a
essere titolare del diritto di proprietà, però non ha la Capacità di Agire, che
acquisterà al compimento del suo 18° anno di età, quindi non concretamente
avere pieni poteri.
Intervengono
in sua sostituzione i genitori che esercitano la Patria Potestà, quando il
minore compirà 18 anni potrà godere a pieni poteri il bene in quanto avrà
acquisito anche la Capacità di Agire; quindi potrà assumere obbligazioni ed
esercitare diritti ponendo in essere Atti,manifestazioni di volontà con i quali
il soggetto muterà la propria condizione patrimoniale.
L’Ordinamento
Giuridico nel 2° comma ha previsto la possibilità di una deroga, quindi di una
anticipazione della Capacità di Agire come per esempio nei rapporti di lavoro:
con la contrattazione collettiva, nel mondo del lavoro si è anticipata la
Capacità di Agire (sotto limitati aspetti) al 14° anno di età.
Quindi
la capacità di agire è la capacità di disporre dei propri diritti e di assumere
impegni mediante manifestazioni di volontà.
Le
cause principali per cui la capacità di agire può essere esclusa o limitata
attengono alla mancanza o a una riduzione della capacità di intendere e di
volere.
Le
cause che possono limitare o escludere la capacità di intendere e di volere
sono la minore età, l’alterazione delle facoltà mentali, e altre minorazioni.
·
La Minore Età: sono incapaci di agire coloro che non hanno raggiunto il 18° anno
(ART. 2 C.C.):
·
Il Minore Emancipato: è colui che è minore di 18 anni, ma maggiore di 16 anni (ART. 16
C.C.), che eccezionalmente sia stato autorizzato a sposarsi,acquisisce una
capacità parziale, pur non divenendo pienamente capace.
·
L’abituale
infermità di mente (ART. 414) che rende incapace di provvedere ai propri
interessi, dà luogo ad una sentenza di Interdizione. L’interdetto è
privo della capacità di agire ed è affidato ad un tutore. La sentenza va
annotata a margine dell’atto di nascita (ART. 423).
·
Se
l’infermità no è così grave (ART. 415) da giustificare la privazione totale
della capacità di agire, si può pronunciare una sentenza di Inabilitazione,
che non esclude, ma solitamente limita la capacità di agire, e attribuisce
all’inabilitato l’assistenza di un curatore. Anche in questo caso la sentenza
va annotata a margine dell’atto di nascita.
L’incapacità
del minore, dell’interdetto, dell’inabilitato, si definiscono Incapacità
Legali.
La
caratteristica è quella di risultare in modo ufficiale: cioè di poter sempre
essere accertata in modo oggettivo e in equivoco da chiunque sia interessato
alle condizioni del soggetto, la situazione del soggetto stesso.
Per
verificare se un soggetto è minorenne, interdetto, inabilitato, basta
consultare il suo atto di nascita nei registri dello stato civile (ART. 450).
Questo
spiega la regola per cui gli atti compiuti da un incapace legale sono sempre e
comunque invalidi, annullabili (ART. 322 per i minori; ART. 396 per gli
inabilitati).
Per
questo chi ha contratto con un minore non può opporsi all’annullamento del
contratto, affermando che costui aveva tutta l’aria di un maggiorenne, dato che
il problema non si sarebbe neppure posto se l’interessato non avesse trascurato
l’elementare precauzione di consultare l’atto di nascita di controparte;
peraltro secondo l’ART. 1426 il contratto non è annullabile, se il minore ha
con raggiri occultato la sua minore età.
I
minori, e gli interdetti sono in uno stato di incapacità legale Assoluta,
cioè non possono stipulare validamente nessun negozio giuridico.
L’inabilitato,
e il minore emancipato si trovano in una situazione di incapacità legale
Relativa, i quali hanno una limitata capacità di agire; fra i quali
distinguiamo:
·
Atti Familiari e Personali (matrimonio, e testamento): possono essere fatti
dall’inabilitato
·
Atti di Ordinaria Amministrazione(atti rivolti alla conservazione dei beni compresi
nel patrimonio): possono essere fatti sia dall’inabilitato che dal minore
emancipato, e possano compierli da soli (ART. 394).
·
Atti di Straordinaria Amministrazione (atti che possono intaccare il patrimonio):
l’incapace può compierli da sé, ma solo con l’assistenza del curatore, il cui
ruolo no e come quella del genitore o del tutore che si sostituisce
completamente all’incapace, bensì si limita a integrare la volontà
dell’incapace, che partecipa insieme a lui al compimento dell’atto.
·
Atti di Esercizio di un Impresa Commerciale: il minore emancipato può
essere autorizzato dal tribunale a
esercitare in impresa commerciale anche senza l’assistenza del curatore (ART.
397); l’inabilitato riceve un trattamento più rigido: può essere autorizzato
solo a continuare l’esercizio di un impresa già esistente, non ad avviarne una
nuova (ART. 425).
Per
il minore e l’interdetto e l’inabilitato vi è un incapacità detta di Protezione,
perché non è intesa a colpire i soggetti, bensì a tutelarli contro la
possibilità che essi si danneggino inconsapevolmente con le loro stesse mani.
Mentre
altre volte l’incapacità di agire è disposta no già per proteggere ma per Punire,
ed è il caso del Condannato a più di 5 anni di reclusione, che
automaticamente soggiace (subisce) la pena accessoria dell’interdizione legale.
Poi
ci sono incapacità a titolo di Prevenzione, ed è il caso del Fallito
che è privato della capacità di agire in relazione ai suoi beni, a garanzia dei
creditori.
L’incapacità
di questi soggetti (il condannato, e il fallito), riguarda solo atti
patrimoniali: cioè non possono fare atti per comprare e vendere beni, assumere
debiti o crediti, ma possono sposarsi, riconoscere figli naturali, fare
testamento.
CESSAZIONE
L’incapacità
di agire cessa, e il soggetto diventa capace di agire, quando vengono meno le
cause che la determinano:
·
Per
i minori, il compimento del 18° anno di età;
·
Per
l’interdetto e l’inabilitato, occorre che la guarigione del soggetto sia
accertata con apposito procedimento, e dichiarata con una sentenza di revoca;
·
Il
fallito riacquista piena capacità di disporre dei suoi beni con la chiusura del
fallimento; l’interdetto legale quando è cessata la pena.
INCAPACITA’
NATURALE
Mentre
l’incapacità legale mette in rilievo una situazione stabilita dalla legge, è da
distinguere dall’incapacità naturale che è la condizione d’incapacità di
intendere e di volere in cui di fatto venga trovarsi il soggetto che non sia un
incapace legale.
La
differenza è, che mentre, l’incapacità legale è sempre facilmente accertabile
in modo obbiettivo, perché risulta dai documenti ufficiali, l’incapacità
naturale non è mai ufficialmente documentata, e quindi è difficile da
accertare.
Di
qui le varie regole, applicabili ai diversi tipi di atti compiuti dall’incapace
naturale, per stabilire quando l’atto è annullabile:
·
I Negozi del Diritto di Famiglia (matrimonio, riconoscimento figlio naturale),
compiuti da chi si trovi in stati di incapacità naturale di intendere e di
volere possono senz’altro essere annullati
(ART.120);
·
L’incapacità
Naturale rende senz’altro annullabili il testamento (ART. 591), la donazione
(ART.775), e per analogia qualsiasi atto di liberalità.
·
Gli
Atti Unilaterali sono annullabili se gravemente dannosi per l’incapace
(ART. 428);
·
I
Contratti, in cui, trattandosi di Atti Bilaterali, vi è una
controparte, sono annullabili solo se si prova la malafede della controparte
(ART. 428). Malafede significa, consapevolezza che quanto si sta compiendo
danneggia ingiustamente un’altra persona, in questo caso significa
consapevolezza di contrarre con persona priva della capacità di intendere e di
volere.
MORTE
E SCOMPARSA DELLA PERSONA FISICA
La
fine della persona fisica, cioè la morte, è un fatto da cui derivano importanti
conseguenze giuridiche, come ad esempio lo scioglimento del suo matrimonio,
l’apertura della sua successione, l’estinzione del diritto di usufrutto di cui
fosse titolare.
La
legge n. 578/1993, stabilisce che la morte si identifica con la cessazione
irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.
Dopo
la morte il soggetto cessa di essere un soggetto di diritto; ma non per questo
il suo corpo diventa un oggetto di diritto,l la legge pone limiti e vincoli
alla possibilità di utilizzare il cadavere, come le norme sul prelievo di
organi a fini di trapianto della legge n. 301/1993, in tema di prelievo e
innesto di cornee.
E’
importante stabilire se una persona è morta prima di un'altra, o viceversa,
specialmente ai fini della successione; nel caso in cui non fosse possibile
riuscire a fornire la prova dell’effettivo ordine cronologico delle morti, le
persone coinvolte si considerano <<tutte…morte nello stesso
momento>> (ART. 4): Presunzione di Commorienza.
La
persona può trovarsi in altre condizioni diverse dalla morte come la Scomparsa.
La
scomparsa è la situazione della persona allontanatasi dal suo ultimo domicilio
o residenza, senza che se ne abbiano più notizie.
Trascorsi
due anni dall’ultima notizia che si ha dello scomparso, il tribunale può, su
richiesta di chi a titolo a succedergli, dichiararne l’assenza, costoro
verrebbero ammessi al godimento temporaneo dei beni dell’assente.
La
morte presunta del soggetto viene dichiarata dal tribunale, quando sono
trascorsi 10 anni dall’ultima notizia di lui (ART. 58); i successori vengono
immessi nei suoi beni, con facoltà di disporne liberamente (ART. 63); il
coniuge può risposarsi (ART. 65).
Se
però il soggetto ritorna, o c’è la prova che è vivo, tali effetti vengono meno.