PERSONE FISICHE

21/10/1999

 

Il soggetto del (di) diritto è colui che è titolare di situazioni giuridiche attive o passive, che pone in essere delle manifestazioni di volontà che producono effetti giuridici.

In sostanza il soggetto del diritto è colui che dalle norme giuridiche, quindi dall’Ordinamento Giuridico, è considerato titolare di situazioni soggettive, che vengono create, modificate, estinte attraverso il compimento dell’Azione, cioè attraverso il compimento di Atti Giuridici.

Il soggetto del diritto è il protagonista della scena che può presentarsi in una duplice veste:

·                           PERSONA FISICA: Individuo; essere umano;

·                           PERSONA GIURIDICA: Organizzazione; complesso di persone fisiche, di individui e di beni (Università, Stato, S.P.A.).

Nell’Ordinamento Giuridico la Persona Fisica è disciplinata dall’ART. 1 CC con riferimento alla capacità giuridica.

La Persona Fisica è l’individuo centro di imputazione di situazioni giuridiche attive, o passive, cioè Soggetti di Diritto; quindi la Persona Fisica e il Soggetto di Diritto sono due espressioni equipollenti.

 

La Persona Fisica è l’essere umano che può essere destinatario e nel contempo soggetto attivo o passivo di diritti e di doveri: di obblighi, di facoltà, di potestà, di diritti potestativi, di interessi legittimi, di aspettativa, di soggezioni, di oneri; quindi il nostro Ordinamento Giuridico pone al centro della sua attenzione l’essere umano nella sua soggettività.

La Persona Fisica, l’individuo, viene riconosciuto,tutelato dalla Carta Costituzionale ART. 2, il quale recita che la Repubblica riconosce e tutela i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo: diritto al nome, all’onere, alla cittadinanza,alla riservatezza, sulla segretezza, libertà di circolazione; sia dove il soggetto esplica la sua personalità nelle formazioni sociali: lavoro, famiglia.

Sono le Norme Giuridiche che fissano quando il soggetto diventa titolare: i limiti alla titolarità delle situazioni soggettive, l’estinzione della propria situazione; attraverso le varie CAPACITA’.

Non è sufficiente la nozione di situazione giuridica, di atto giuridico, di soggetto di diritto, ma il soggetto di diritto intanto può essere titolare di situazioni in quanto egli è CAPACE.

La capacità nel nostro Ordinamento Giuridico si distingue in:

·                           CAPACITA’ GIURIDICA;

·                           CAPACITA’ DI AGIRE.

Il concetto di Capacità indica una nozione di ordine pratico, cioè indica l’idoneità, l’attitudine di un soggetto sia Persona Fisica o Giuridica nel mondo giuridico.

Quindi la Capacità Giuridica è l’attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e doveri.

La legge non può limitare la Capacità Giuridica secondo i criteri in contrasto con il principio Costituzionale di Eguaglianza dei Cittadini (ART. 3, 22 Cost.).

L’Incapacità Giuridica si ha quando l’incapace (a colui che manca la capacità) no può essere sostituito da nessun altro soggetto nel compimento dell’atto.

L’Ordinamento Giuridico non ci dà la definizione di capacità giuridica, bensì fissa l’età da cui si acquista: recita l’ART. 1 CC, la Capacità Giuridica si acquista al momento della nascita.

La nascita è un fatto tipico che comporta l’attribuzione all’individuo vivente della Capacità Giuridica.

Quindi il soggetto di diritto è l’individuo capace giuridicamente, la sua capacità giuridica deriva dall’evento della nascita.

Il nascituro, l’individuo al momento della nascita, acquista in sé la piena capacità di essere titolare di diritti e di potere assumere obbligazioni.

Continuando l’ART. 1 CC trasferisce questa capacità oltre al nascituro anche al Concepito, in quanto ci sono situazioni giuridiche come negli articoli del testamento in cui si prevede la figura del concepito:

ART.687: Revocazione per sopravvenienza di Figli: Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di avere figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del Testatore, benché postumo, o legittimato o adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio naturale. La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento, e, trattandosi di figlio naturale legittimato, anche se già stato riconosciuto dal Testatore prima del Testamento e soltanto in seguito legittimato. Ecc.

 

 

 

ART. 715 Casi d’impedimento alla divisione: Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Ecc. 3° Comma: La disposizione del comma precedente si applica anche se tra chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti. Ecc.

 

Oltre alla figura del concepito il nostro Ordinamento Giuridico prende in considerazione anche il NON CONCEPITO, come letto nell’ART.715, e previsto negli articoli per successione a causa di morte ART. 462,643; o con un Atto di liberalità come la donazione ART. 784.

 

ART. 462, Capacità delle persone Fisiche: Sono Capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione. 2°: Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo della apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. 3°: Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del Testatore, benché non ancora concepiti.

 

ART. 643, Amministrazione in caso di eredità: Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. Ecc.

 

ART. 784, Donazione a nascituri: La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti. 2°: L’accettazione della donazione a favore dei nascituri, benché non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli articoli 320, 321. Ecc.

 

ES:
Durante la gestazione il nascituro ha solo un’aspettativa ,tutelata mediante un’amministrazione dei beni nel suo interesse. Al momento della nascita l’aspettativa diventa diritto perfetto. E poco importa che il nato sia vitale, o invece viva soli pochi attimi. Anche quei pochi attimi sono sufficienti a consolidare l’acquisto, con la conseguenza che il bene si trasmetterà ai suoi eredi legittimi, i quali non l’acquisterebbero se egli fosse nato morto.

 

In sostanza possiamo dire, che, nonostante la Capacità Giuridica si acquisti con la nascita, l’Ordinamento Giuridico ha riconosciuto che il concepito e il non concepito (ART. 462, 784, 715, 687), hanno la possibilità di essere titolari di diritti: MORTISCAUSA nell’ipotesi di Testamento; o per Atto di Liberalità nell’ipotesi della Donazione; comunque sempre subordinato al momento della nascita.

 

Un bambino ha la Capacità Giuridica, quindi di essere titolare non di situazioni che lo possono vedere come parte attiva, che agisce, in quanto non ha la Capacità di Agire, per cui vi è una limitazione del soggetto del diritto; ma che comunque non include gli aspetti basilari della persona garantiti dalla Costituzione, la titolarità dei diritti della Personalità (al Nome, all’Integrità Fisica), e può essere titolare di un Patrimonio, ma come abbiamo detto non può agire personalmente sul Patrimonio e quindi stipulare contratti, cioè quando viene richiesta la manifestazione di volontà, e dunque provvede, nel suo interesse, un rappresentante legale: il genitore o un tutore.

 

 

 

 

 

IL NOME DELLA PERSONA

 

Ogni persona è identificata da un nome, che consente o agevola l’individuazione della persona stessa nelle relazioni sociali. Il nome è composto da due elementi:

·                           NOME: nome di battesimo, o nome in senso stretto;

·                           COGNOME.

La determinazione del nome della persona avviene no per libera scelta dell’interessato, ma sulla base di criteri fissati dalla legge: ART. 6 C.C.

 

SEDE DELLA PERSONA

Luogo che costituisce il punto di riferimento per lo svolgimento di numerosi rapporti giuridici.

La legge distingue:

·                           DIMORA: luogo in cui la persona si trova attualmente, anche per breve tempo.

·                           RESIDENZA: luogo in cui la persona ha la dimora abituale; ogni comune ha un ufficio di anagrafe della popolazione residente, al quale ciascuna persona deve comunicare il luogo della propria residenza nel Comune e gli eventuali mutamenti di questa. Se la residenza viene trasferita ad altro Comune, la comunicazione va fatta a entrambi i Comuni. Chi non abbia fatta le comunicazioni prescritte non può opporre il mutamento di residenza ai terzi di buona fede (ART. 44 C.C.), cioè non può lamentarsi che taluno gli abbia per esempio notificato un atto nella vecchia residenza, a meno che non provi che costui, malgrado l’omessa denuncia all’anagrafe, era comunque a conoscenza dell’avvenuto mutamento.

·                           DOMICILIO: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

 

CITTADINANZA

La cittadinanza è l’elemento essenziale per collegare un individuo a un determinato Ordinamento Giuridico.

La disciplina della cittadinanza riguarda tre aspetti:

·                           L’ACQUISTO: della cittadinanza può avvenire:

§         Per diritto di sangue: è cittadino italiano chi, ovunque nasca, sia figlio di padre o madre italiana

§         Per diritto di suolo: è cittadino italiano chi nasce nel territorio italiano da genitori ignoti o                       apolidi, o da genitori stranieri.

§         Per adozione: diventa cittadino italiano il minorenne straniero adottato da un cittadino italiano

§         Per matrimonio: il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, se ne fa domanda,quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della repubblica italiana ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio.

§         Per beneficio di legge: può diventare cittadino italiano, straniero o apolide, che abbia un genitore o un nonno italiani per diritto di sangue o di suolo, e si trovi nella condizione di:

1.       avere fatto il servizio militare in Italia;

2.       avere assunto un impiego alle dipendenze dello Stato italiano;

3.       risiede in Italia da almeno due anni al compimento della maggiore età;

  Inoltre può acquistare la cittadinanza italiana, lo straniero che sia nato in Italia e vi abbia

  risieduto ininterrottamente fini alla maggiore età.

§         Per naturalizzazione: è concessa allo straniero o all’apolide che si trovi in determinate situazioni, legate soprattutto alla residenza in Italia protratta per un certo periodo, più o meno lungo a seconda dei casi.

La PERDITA della cittadinanza italiana colpisce chi:

§         Ha assunto un impiego pubblico o una carica pubblica o ha fatto servizio militare per uno stato estero, e non ha obbedito all’intimazione del Governo italiano di abbandonarli;

§         Si trovi ad avere anche una cittadinanza straniera, risiede all’estero e dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana;

La condizione giuridica dello straniero è definita dall’ART. 10 Cost. e dall’ART. 16, da cui si ricava:

§         Che lo straniero ha la capacità di diritto privato uguale a quella del cittadino italiano, a condizione di reciprocità;

§         Che lo straniero non ha di regola, capacità di diritto pubblico;

§         Che lo straniero ha i diritti fondamentali e inviolabili che la Costituzione riconosce ad ogni uomo.

 

SESSO

Opera anch’esso come segno di identificazione del soggetto nella vita di relazione.

Rispetto al sesso indicato nell’atto di nascita, è possibile che sopravvenga un mutamento del sesso.

Ciò si verifica , in genere, quando il sesso psicologico non corrisponde a quello anatomo-fisiologico: cioè attraverso un apposito trattamento medico-chirurgico, si può allora riportare il secondo a coincidere con il primo; è il fenomeno del transessualismo.

Il fenomeno del transessualismo non era riconosciuto dal diritto, ma con la legge n. 164/1982, è stata ammessa la liceità di tali interventi, previa autorizzazione del tribunale: eseguito l’intervento, lo stesso tribunale emana una sentenza con cui dichiara la rettificazione del sesso attribuito al soggetto, e la variazione è registrata negli atti dello stato civile (variazione che riguarda anche il prenome).

 

CAPACITA’ DI AGIRE

 

Se con l’ART. 1 il Codice Civile ha disciplinato il sorgere della capacità giuridica al momento della nascita, e la ha anticipata anche al concepimento purché l’evento nascita si verifichi; L’ART.2 CC prevede il 2° tipo di CAPACITA’:

·                           Capacità di Agire: è la completa possibilità attribuita al soggetto di operare nel mondo giuridico, ponendo in essere effettivamente degli Atti Giuridici, diretti a modificare la posizione personale e patrimoniale del soggetto.                                                                                                                                                                           

Mentre la Capacità Giuridica è l’astratta possibilità del soggetto di diritto di diventare titolare di situazioni soggettive; la Capacità di Agire è la concreta possibilità del soggetto di manifestare effettivamente questa sua idoneità.

 

ES:

Colui che è nato è titolare della Capacità Giuridica, perché è nato; e a suo favore secondo l’ART. 784, il Nonno gli ha attribuito con un Atto di Liberalità la villa al mare. Il Nonno ha fatto questo Atto di Donazione; il Nipotino è nato, quindi ha acquistato la Capacità Giuridica, e quindi è diventato idoneo a essere titolare del diritto di proprietà, però non ha la Capacità di Agire, che acquisterà al compimento del suo 18° anno di età, quindi non concretamente avere pieni poteri.

Intervengono in sua sostituzione i genitori che esercitano la Patria Potestà, quando il minore compirà 18 anni potrà godere a pieni poteri il bene in quanto avrà acquisito anche la Capacità di Agire; quindi potrà assumere obbligazioni ed esercitare diritti ponendo in essere Atti,manifestazioni di volontà con i quali il soggetto muterà la propria condizione patrimoniale.

 

L’Ordinamento Giuridico nel 2° comma ha previsto la possibilità di una deroga, quindi di una anticipazione della Capacità di Agire come per esempio nei rapporti di lavoro: con la contrattazione collettiva, nel mondo del lavoro si è anticipata la Capacità di Agire (sotto limitati aspetti) al 14° anno di età.

 

Quindi la capacità di agire è la capacità di disporre dei propri diritti e di assumere impegni mediante manifestazioni di volontà.

Le cause principali per cui la capacità di agire può essere esclusa o limitata attengono alla mancanza o a una riduzione della capacità di intendere e di volere.

Le cause che possono limitare o escludere la capacità di intendere e di volere sono la minore età, l’alterazione delle facoltà mentali, e altre minorazioni.

·                           La Minore Età: sono incapaci di agire coloro che non hanno raggiunto il 18° anno (ART. 2 C.C.):

·                           Il Minore Emancipato: è colui che è minore di 18 anni, ma maggiore di 16 anni (ART. 16 C.C.), che eccezionalmente sia stato autorizzato a sposarsi,acquisisce una capacità parziale, pur non divenendo pienamente capace.

·                           L’abituale infermità di mente (ART. 414) che rende incapace di provvedere ai propri interessi, dà luogo ad una sentenza di Interdizione. L’interdetto è privo della capacità di agire ed è affidato ad un tutore. La sentenza va annotata a margine dell’atto di nascita (ART. 423).

·                           Se l’infermità no è così grave (ART. 415) da giustificare la privazione totale della capacità di agire, si può pronunciare una sentenza di Inabilitazione, che non esclude, ma solitamente limita la capacità di agire, e attribuisce all’inabilitato l’assistenza di un curatore. Anche in questo caso la sentenza va annotata a margine dell’atto di nascita.

 

L’incapacità del minore, dell’interdetto, dell’inabilitato, si definiscono Incapacità Legali.

La caratteristica è quella di risultare in modo ufficiale: cioè di poter sempre essere accertata in modo oggettivo e in equivoco da chiunque sia interessato alle condizioni del soggetto, la situazione del soggetto stesso.

Per verificare se un soggetto è minorenne, interdetto, inabilitato, basta consultare il suo atto di nascita nei registri dello stato civile (ART. 450).

Questo spiega la regola per cui gli atti compiuti da un incapace legale sono sempre e comunque invalidi, annullabili (ART. 322 per i minori; ART. 396 per gli inabilitati).

Per questo chi ha contratto con un minore non può opporsi all’annullamento del contratto, affermando che costui aveva tutta l’aria di un maggiorenne, dato che il problema non si sarebbe neppure posto se l’interessato non avesse trascurato l’elementare precauzione di consultare l’atto di nascita di controparte; peraltro secondo l’ART. 1426 il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età.

I minori, e gli interdetti sono in uno stato di incapacità legale Assoluta, cioè non possono stipulare validamente nessun negozio giuridico.

L’inabilitato, e il minore emancipato si trovano in una situazione di incapacità legale Relativa, i quali hanno una limitata capacità di agire; fra i quali distinguiamo:

·                           Atti Familiari e Personali (matrimonio, e testamento): possono essere fatti dall’inabilitato

·                           Atti di Ordinaria Amministrazione(atti rivolti alla conservazione dei beni compresi nel patrimonio): possono essere fatti sia dall’inabilitato che dal minore emancipato, e possano compierli da soli (ART. 394).

·                           Atti di Straordinaria Amministrazione (atti che possono intaccare il patrimonio): l’incapace può compierli da sé, ma solo con l’assistenza del curatore, il cui ruolo no e come quella del genitore o del tutore che si sostituisce completamente all’incapace, bensì si limita a integrare la volontà dell’incapace, che partecipa insieme a lui al compimento dell’atto.

·                           Atti di Esercizio di un Impresa Commerciale: il minore emancipato può essere autorizzato  dal tribunale a esercitare in impresa commerciale anche senza l’assistenza del curatore (ART. 397); l’inabilitato riceve un trattamento più rigido: può essere autorizzato solo a continuare l’esercizio di un impresa già esistente, non ad avviarne una nuova (ART. 425).

 

Per il minore e l’interdetto e l’inabilitato vi è un incapacità detta di Protezione, perché non è intesa a colpire i soggetti, bensì a tutelarli contro la possibilità che essi si danneggino inconsapevolmente con le loro stesse mani.

Mentre altre volte l’incapacità di agire è disposta no già per proteggere ma per Punire, ed è il caso del Condannato a più di 5 anni di reclusione, che automaticamente soggiace (subisce) la pena accessoria dell’interdizione legale.

Poi ci sono incapacità a titolo di Prevenzione, ed è il caso del Fallito che è privato della capacità di agire in relazione ai suoi beni, a garanzia dei creditori.

L’incapacità di questi soggetti (il condannato, e il fallito), riguarda solo atti patrimoniali: cioè non possono fare atti per comprare e vendere beni, assumere debiti o crediti, ma possono sposarsi, riconoscere figli naturali, fare testamento.

 

CESSAZIONE

L’incapacità di agire cessa, e il soggetto diventa capace di agire, quando vengono meno le cause che la determinano:

·                           Per i minori, il compimento del 18° anno di età;

·                           Per l’interdetto e l’inabilitato, occorre che la guarigione del soggetto sia accertata con apposito procedimento, e dichiarata con una sentenza di revoca;

·                           Il fallito riacquista piena capacità di disporre dei suoi beni con la chiusura del fallimento; l’interdetto legale quando è cessata la pena.

 

INCAPACITA’ NATURALE

Mentre l’incapacità legale mette in rilievo una situazione stabilita dalla legge, è da distinguere dall’incapacità naturale che è la condizione d’incapacità di intendere e di volere in cui di fatto venga trovarsi il soggetto che non sia un incapace legale.

La differenza è, che mentre, l’incapacità legale è sempre facilmente accertabile in modo obbiettivo, perché risulta dai documenti ufficiali, l’incapacità naturale non è mai ufficialmente documentata, e quindi è difficile da accertare.

Di qui le varie regole, applicabili ai diversi tipi di atti compiuti dall’incapace naturale, per stabilire quando l’atto è annullabile:

·                           I Negozi del Diritto di Famiglia (matrimonio, riconoscimento figlio naturale), compiuti da chi si trovi in stati di incapacità naturale di intendere e di volere possono senz’altro essere annullati     (ART.120);

·                           L’incapacità Naturale rende senz’altro annullabili il testamento (ART. 591), la donazione (ART.775), e per analogia qualsiasi atto di liberalità.

·                           Gli Atti Unilaterali sono annullabili se gravemente dannosi per l’incapace (ART. 428);

·                           I Contratti, in cui, trattandosi di Atti Bilaterali, vi è una controparte, sono annullabili solo se si prova la malafede della controparte (ART. 428). Malafede significa, consapevolezza che quanto si sta compiendo danneggia ingiustamente un’altra persona, in questo caso significa consapevolezza di contrarre con persona priva della capacità di intendere e di volere.

 

MORTE E SCOMPARSA DELLA PERSONA FISICA

La fine della persona fisica, cioè la morte, è un fatto da cui derivano importanti conseguenze giuridiche, come ad esempio lo scioglimento del suo matrimonio, l’apertura della sua successione, l’estinzione del diritto di usufrutto di cui fosse titolare.

La legge n. 578/1993, stabilisce che la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.

Dopo la morte il soggetto cessa di essere un soggetto di diritto; ma non per questo il suo corpo diventa un oggetto di diritto,l la legge pone limiti e vincoli alla possibilità di utilizzare il cadavere, come le norme sul prelievo di organi a fini di trapianto della legge n. 301/1993, in tema di prelievo e innesto di cornee.

E’ importante stabilire se una persona è morta prima di un'altra, o viceversa, specialmente ai fini della successione; nel caso in cui non fosse possibile riuscire a fornire la prova dell’effettivo ordine cronologico delle morti, le persone coinvolte si considerano <<tutte…morte nello stesso momento>> (ART. 4): Presunzione di Commorienza.

 

La persona può trovarsi in altre condizioni diverse dalla morte come la Scomparsa.

La scomparsa è la situazione della persona allontanatasi dal suo ultimo domicilio o residenza, senza che se ne abbiano più notizie.

Trascorsi due anni dall’ultima notizia che si ha dello scomparso, il tribunale può, su richiesta di chi a titolo a succedergli, dichiararne l’assenza, costoro verrebbero ammessi al godimento temporaneo dei beni dell’assente.

La morte presunta del soggetto viene dichiarata dal tribunale, quando sono trascorsi 10 anni dall’ultima notizia di lui (ART. 58); i successori vengono immessi nei suoi beni, con facoltà di disporne liberamente (ART. 63); il coniuge può risposarsi (ART. 65).

Se però il soggetto ritorna, o c’è la prova che è vivo, tali effetti vengono meno.