OBBLIGAZIONI

23/11/1999

 

Obbligazione e Credito sono sostanzialmente sinonimi: parlare di obbligazioni significa parlare dei Diritti di credito.

Il Rapporto è Giuridico in quanto ad essa l’Ordinamento Giuridico attribuisce determinati effetti, determinate conseguenze; quindi il Rapporto è Giuridico quando è una Relazione disciplinata dall’Ordinamento Giuridico.

Il Rapporto Giuridico si distingue in:

·                           Rapporto Giuridico di Natura REALE: Proprietà; Diritti Reali Minori; Possesso.

·                           Rapporto Giuridico OBBLIGATORIO: vincolo che intercorre tra due o più parti, caratterizzato da un lato dalla Pretesa della parte Creditrice; dall’altro lato l’Obbligo all’Adempimento della Prestazione da parte della parte Debitrice.

Mentre i Rapporti di natura Reale prevedono la figura del Proprietario, solitaria, perché esercita il suo potere di disposizione e di godimento indipendentemente dalla partecipazione di un altro soggetto; nei Rapporti Giuridici di Natura Obbligatoria si presuppone la COOPERAZIONE tra il soggetto che Pretende: il CREDITORE; e il soggetto che soddisfa: il DEBITORE.

Nel Rapporto Obbligatorio il Creditore realizza il proprio Interesse non da solo, ma ha bisogno della partecipazione dell’altro soggetto, il Debitore.

Gli elementi che costituiscono in maniera ineccepibile il Rapporto Obbligatorio sono:

·                           Il DEBITO (o elemento Passivo): inteso come Subordinazione del Soggetto Passivo nei confronti della Pretesa del Creditore; quindi il Debito sostanzia una posizione Soggettiva Passiva rappresentata dall’Obbligo Giuridico.

·                           CREDITO (o elemento Attivo): rappresentato dalla Pretesa, dalla Posizione Soggettiva Attiva, consistente nel Diritto Soggettivo.

·                           PRESTAZIONE: che è l’Oggetto del Rapporto Obbligatorio (mentre i Diritti Reali hanno per oggetto la posizione del proprietario nei confronti della RES), è l’elemento che collega il Debito e il Credito.

·                           Altrettanto Importante è l’INTERESSE delle parti all’esecuzione del Rapporto stesso. Se il Creditore non ha più interesse alla Prestazione a cui è tenuta l’altra parte, perché il Rapporto giuridico, pur essendo presente nei suoi elementi costitutivi (Debito, Credito, Prestazione), ha bisogno dell’Interesse (in special modo del Creditore), se no, non si realizzerebbe pienamente il Rapporto.

Interesse che deve essere LECITO, meritevole di tutela, se no, il Rapporto è Illecito, perché se consideriamo il Rapporto Giuridico formalmente ineccepibile, e cioè, il Debito,il Credito, l’Oggetto (la Prestazione), ed evidenziamo in Interesse, un Fine Illecito, il Rapporto non è Valido.

 

Se non c’è attraverso il Bene o il Servizio, il soddisfacimento di un Interesse; il Bene o il Servizio ha perso della sua Utilità Economica: la detta SOGLIA DELLA UTILITA’ MARGINALE non si realizza.

Quindi se viene a mancare l’Interesse, e soprattutto la Liceità dello stesso (da parte del Creditore, in special modo), l’Ordinamento Giuridico commina la Sanzione della Invalidità del rapporto Giuridico Obbligatorio, perché il fine perseguito è un fine Illecito.  

Nei Diritti di Credito ha importanza centrale la figura del Debitore, la cui attività è richiesta per attuare il diritto del creditore, quindi il termine OBBLIGAZIONE fa riferimento alla posizione del Debitore OBBLIGATO a tenere un certo comportamento nell’interesse del Creditore.

 

TIPI DI OBBLIGAZIONI

Oggetto dell’Obbligazione è la PRESTAZIONE, cioè il Comportamento Dovuto dal Debitore nell’Interesse del Creditore.

La Prestazione può avere i Contenuti più vari ed Eterogenei, essendo legati - a differenza dei diritti reali – al criterio dell’ATIPICITA’, quindi essere liberamente determinati dai soggetti al di fuori degli schemi legali.

Classificando le Obbligazioni, sulla base dei possibili contenuti della prestazione, si distinguono tre grandi categorie:

·                           LE OBBLIGAZIONI DI DARE: sono quelle in cui la prestazione consiste nel CONSEGNARE la cosa; in questa categoria appartengono le obbligazioni Pecuniarie, in cui la cosa da consegnare è una Somma di Denaro.

·                           LE OBBLIGAZIONI DI FARE: sono quelle in cui la Prestazione consiste in un comportamento attivo del Debitore, diverso dalla consegna di una cosa, il comportamento può riferirsi a una cosa tipo: RESTAURARE UN QUADRO; COSTRUIRE UN EDIFICIO; TENERE IN CUSTODIA UN’AUTOMOBILE. Oppure può prescindere da qualsiasi riferimento ad una cosa tipo: CURARE UN MALATO; DIFENDERE UN IMPUTATO; AMMINISTRARE UNA SOCIETA’; LAVORARE COME DIPENDENTE DI UN IMPRESA.

·                           LA OBBLIGAZIONI DI NON FARE O NEGATIVE: sono quelle in cui la Prestazione consiste in un comportamento di ASTENSIONE del Debitore, Obbligato a Non Compiere determinati Atti o a Non Svolgere determinate attività, tipo: NON FARE CONCORRENZA AL CREDITORE; NON ALIENARE UNA CERTA COSA; NON LAVORARE PER UNA CERTA IMPRESA.

 

L’ART. 1174 evidenzia un Requisito essenziale della Prestazione, e cioè che l’Obbligazione è lo strumento giuridico che serve a Realizzare l’INTERESSE DEL CREDITORE: interesse ad ottenere la prestazione.

Inoltre l’ART. 1174 precisa che questo Interesse può essere PATRIMONIALE, MA ANCHE NON PATRIMONIALE: chi prende un taxi per andare a trovare un amico ammalato, cerca la prestazione del taxista per un interesse che non è certo Economico, bensì affettivo o caritatevole.

 

 

REQUISITI DELLA PRESTAZIONE

La Prestazione deve possedere altri requisiti, senza i quali non può esserci Obbligazione:

·                           Deve essere POSSIBILE, perché non avrebbe senso un’Obbligazione che imponga al debitore di REALIZZARE UN’AZIONE O UN RISULTATO OBBIETTIVAMENTE NON REALIZZABILI: per esempio A si impegna con B ad attribuirgli la carica di Presidente degli Stati Uniti.

·                           Deve essere LECITA, perché non sarebbe AMMISSIBILE un’Obbligazione che imponga al debitore un COMPORTAMENTO O UN RISULTATO VIETATI DALLA LEGGE: per esempio A si impegna con B a uccidere sua moglie, della quale B vuole liberarsi.

·                           Deve essere DETERMINATA O DETERMINABILE, perché sarebbe assurda una Obbligazione in cui NON SI CAPISCE , E NON C’E’ MODO DI CAPIRE, QUAL E’ IL COMPORTAMENTO DOVUTO DAL DEBITORE, E QUAL E’ LO SPECIFICO RISULTATO ATTESO DAL CREDITORE: per esempio A si impegna con B a fare tutto il possibile per rendere B ricco e felice.

·                           Deve essere PATRIMONIALE, cioè SUSCETTIBILE DI VALUTAZIONE ECONOMICA (art. 1174).

 

 

PATRIMONIALITA’  DELLA PRESTAZIONE

Quindi la prestazione deve avere un suo valore traducibile economicamente, cioé in un valore monetario, questo perché il requisito della PATRIMONIALITA’ DELLA PRESTAZIONE si fonda su una duplice ragione:

·                           Una Ragione IDEALE: cioè comportamenti che per la loro natura o per scelta degli interessati appartengono alla sfera dei SENTIMENTI, DEI GUSTI, DELL’EDUCAZIONE PERSONALE, NON VANNO SOTTOPOSTI ALLA LOGICA DEL VINCOLO E DELLA COERCIZIONE LEGALE, che è la logica pratica delle Obbligazioni.

·                           Una Ragione PRATICA: se la Prestazione non fosse Monetizzabile, sarebbe impossibile determinare il RISARCIMENTO che il Debitore deve quando non esegue o esegue male la Prestazione stessa: e il risarcimento è la situazione perché scatta quando l’Obbligazione viene violata; una sanzione senza la quale l’Obbligazione non avrebbe senso e valore. Quindi a fondamento delle Obbligazioni, ciò che spinge il Debitore ad eseguire la prestazione è proprio il Risarcimento che scatterebbe all’inadempimento della stessa.

 

TUTTI QUEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO, PRESTAZIONI DOVUTE DA UN SOGGETTO A UN ALTRO, CHE NON HANNO CARATTERE  PATRIMONIALE NON SONO OBBLIGAZIONI.

Ciò non significa che non hanno degli Obblighi di tipo LEGALE: per esempio gli Obblighi reciproci di Coabitazione, Fedeltà e Assistenza fra Coniugi, in quanto la loro violazione determina CONSEGUENZE GIURIDICHE diverse da quelle previste per la violazione delle Obbligazioni come il risarcimento dei danni.

 

 

RAPPORTO NON OBBLIGATORI O DI CORTESIA

In conseguenza a quanto detto, quei rapporti in cui non vi è una Prestazione Patrimoniale, fondamento per cui sussiste l’Obbligazione, sono Rapporti Non Obbligatori.

L’Obbligazione è un Obbligo Legale, cioè chi esegue la relativa prestazione, sa di essere vincolato legalmente a farlo, ed esposto a sanzioni legali in caso di mancata esecuzione.

Invece la Prestazione che un soggetto compie per semplice cortesia, amicizia o benevolenza, va considerato che non sono DOVUTE per Obbligo Giuridico, questo si chiama Prestazione o Rapporto di Cortesia.

La Prestazione di Cortesia è sempre gratuita, non è vero il contrario, cioè non ogni prestazione gratuita è di Cortesia: prestazioni gratuite possono formare oggetto di Obbligazioni.

 

 

VALORE DELL’OBBLIGAZIONE

Le Obbligazioni legali (dette perfette, o civili) hanno un doppio valore, a cui corrispondono due distinti effetti giuridici:

·                           Valgono come GIUSTA CAUSA DELLA PRESTAZIONE ESEGUITA, e del conseguente trasferimento di ricchezza del Debitore.

Il Debitore, una volta eseguita la prestazione, non può chiederne la restituzione; il Trasferimento di Ricchezza realizzato a vantaggio del creditore rimane fermo, perché risulta giustificato proprio dall’Obbligazione: se A paga 100 milioni a B, da cui li aveva ricevuti in prestito un anno prima con l’impegno di restituirli entro un anno, il pagamento si giustifica proprio perché A aveva un’Obbligazione verso B.

·                           L’Obbligazione dà al Creditore il potere di AZIONE IN GIUDIZIO CONTRO IL DEBITORE: se il Debitore non paga spontaneamente, il Creditore può agire contro di lui rivolgendosi al Giudice, per ottenere la realizzazione del suo credito attraverso i meccanismi del processo.

 

OBBLIGAZIONI NATURALI

Le Obbligazioni Naturali sono situazioni soggettive in cui si manifesta solo l’effetto del criterio della Giusta Causa dalla Prestazione Eseguita, mentre manca il secondo.

Le Obbligazioni Naturali sono definite dalla legge come DOVERI MORALI O SOCIALI, quindi Non Obbligano Legalmente il Debitore a pagare, e correlativamente non danno al creditore azione per ottenere la prestazione non eseguita; hanno però la forza di impedire al debitore di ottenere la restituzione della prestazione stessa, se egli la ha adempiuta di sua spontanea volontà (ART. 2034).

 

ES:

Tipico esempio di Obbligazione Naturale è il debito di gioco: il giocatore che ha perso può rifiutarsi di pagare, e il vincitore non ha mezzi legali per costringerlo al pagamento; ma se lo paga, non può pentirsi e chiedere la restituzione della somma pagata (ART. 1933).

 

 

 

ES:

Il Debito Prescritto (ART. 2940): il debito del cliente verso il libero professionista che ha lavorato per lui senza essere regolarmente iscritto all’albo; oppure il dovere di mantenimento fra l’uomo e la donna che convivono come marito e moglie senza essere sposati.

 

L’effetto Giuridico delle Obbligazioni Naturali consiste nell’impossibilità di ripeter la prestazione eseguita, cioè chiederne la restituzione, benché chi la ha fatta non vi fosse legalmente obbligato.

Dall’ART. 2034 si deduce che per che produrre effetti, occorrono due condizioni, mancando le quali chi ha pagato può ripetere il pagamento fatto senza obbligo legale; quindi la prestazione deve essere:

·                           ESEGUITA SPONTANEAMENTE;

·                           ESEGUITA DA UN SOGGETTO CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE.

 

 

 

OBBLIGAZIONI COMPLESSE

Nella sua forma più semplice il Rapporto Obbligatorio prevede che un solo Debitore sia obbligato a una sola prestazione verso un solo Creditore.

Però possono esserci:

·                           OBBLIGAZIONI SOGGETTIVAMENTE COMPLESSE: la complessità può riguardare sia la parte Passiva del Rapporto Obbligatorio con una Pluralità di Debitori; che la parte Attiva con una Pluralità di Creditori:

v      PARTE PASSIVA: quando in un rapporto obbligatorio, la parte passiva è formata da una pluralità di Debitori, l’Obbligazione può essere:

 

q       PARZIARIA: la Prestazione è frazionata fra i diversi Debitori; il Creditore deve chiedere a ciascun Debitore la sua quota; e se qualcuno di essi è INSOLVENTE, il Creditore PERDE la quota corrispondente perché non può chiederla agli altri (ART. 1314).

q       SOLIDALE: CONSISTE IN UNA DISCIPLINA DIVERSA, CHE RAFFORZA IL CREDITO E AVVANTAGGIA IL CREDITORE: il Creditore può chiedere l’intera somma a uno qualsiasi dei CONDEBITORI.

Ciò gli porta un doppio beneficio:

Ø       Per Realizzare il Credito, non è costretto a rivolgersi a tutti i debitori;

Ø       Se qualcuno dei Debitori non è in grado di pagare, ciò non pregiudica l’integrale soddisfacimento del suo Credito, perché può chiedere a UNO dei rimanenti debitori l’intera prestazione; e soprattutto “il pagamento eseguito da uno dei Condebitori libera tutti gli altri” (ART. 1292).

La SOLIDARIETA’ è la regola generale, ciò significa che la solidarietà è esclusa, e l’Obbligazione si configura come Parziaria, nei casi in cui, detta esclusione, sia previsto per volontà delle parti o da una norma di legge.

ES: tipico è il caso che riguarda i debiti del DEFUNTO: i Coeredi che subentrano tutti insieme nel patrimonio del defunto, come regola non rispondono ai suoi debiti in solido, ma ciascuno in proporzione della sua quota (ART. 1295).

Nella DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI si distinguono i:

 

Ø       RAPPORTI FRA CREDITORE E CONDEBITORI: esiste un Criterio generale che disciplina, quando le vicende di un singolo Condebitore producono effetti solo rispetto a lui, o invece si estendono a tutti gli altri; e cioè il criterio individua che: gli EFFETTI FAVOREVOLI per la PARTE PASSIVA giovano a tutti i Condebitori; mentre gli EFFETTI SFAVOREVOLI colpiscono solo il Condebitore direttamente toccato; in applicazione a questo criterio si evidenzia:

§               Se il Creditore rimette il debito a favore di uno solo dei Condebitori, la REMISSIONE di regola libera anche tutti gli altri (ART. 1301).

§               La TRANSAZIONE fatta da un condebitore con il Creditore non impegna gli altri Condebitori; produce effetti nei loro confronti solo se questi, ritenendola vantaggiosa, dichiarano di volerne profittare (ART: 1304).

§               La RINUNCIA alla PRESCRIZIONE, fatta da un Condebitore, non pregiudica gli altri (ART. 1310).

Il Criterio fa un eccezione, perché c’è una vicenda Sfavorevole che estende i suoi effetti: Se il Creditore fa un Atto di INTERRUZIONE della PRESCRIZIONE nei confronti di un Condebitore, la Prescrizione è interrotta  nei confronti di tutti (ART. 1310).

Il Creditore può rivolgersi a chi crede, senza osservare alcun ordine di Precedenza.

Ma per Accordo delle parti o, in casi particolari, per legge, può essere stabilito che i Condebitori abbiano il BENEFICIO DI ESCUSSIONE: il Creditore deve rivolgersi prima a uno o ad alcuni Condebitori; e che solo se Non ottiene il pagamento da questi possa chiederlo all’altro o agli altri che appunto hanno il Beneficio di Escussione.

 

Ø       RAPPORTI INTERNI FRA CONDEBITORI: nei Rapporti Interni, il Debito si Divide fra i diversi Condebitori (ART 1298).

Il Condebitore che ha pagato l’intero debito può chiedere che ciascuno degli altri lo rimborsi in proporzione della sua quota: l’AZIONE per far valere questa PRETESA si chiama AZIONE DI REGRESSO (art 1299).

 

Questo non vale se l’Obbligazione è stata assunta nell’interesse elusivo di un solo Condebitore. Ad esempio, il DEBITORE e il FIDEIUSSORE che garantisce per lui, sono coobbligati in solido, ma l’obbligazione è nata solo nell’interesse del primo: perciò se il creditore è stato pagato interamente dal Debitore, questi non può esercitare alcun REGRESSO verso il Fideiussore; se invece è il Fideiussore che ha pagato, ha diritto di ottenere dal Debitore il rimborso integrale.

 

Ø       OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI: nel caso di Obbligazioni Indivisibili: che sono quelle che Non Possono Eseguirsi Frazionatamene, sia per la natura stessa della prestazione, sia per il modo in cui le parti contraenti la hanno considerata; e che per questa loro natura se fanno capo a PIU’ DEBITORI, sarebbe impossibile Frazionarla secondo il modello dell’Obbligazione Parziaria, quindi si applica una disciplina ANALOGA A QUELLA DELLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI (ART. 1316).

 

 

 

v      PARTE ATTIVA: nel caso in cui ci sia una Pluralità di Creditori, parliamo di:

q       SOLIDARIETA’ ATTIVA, quando nel Rapporto Obbligatorio, a fronte di un Debitore sta una Pluralità di Creditori, la Regola essenziale, è che ciascun con creditore ha diritto di chiedere l’intera prestazione; e il pagamento ottenuto da qualunque dei con creditori libera il debitore verso tutti gli altri (ART. 1292).

A differenza della Solidarietà Passiva, la Solidarietà Attiva costituisce un IPOTESI ECCEZIONALE: opera solo se prevista dalle parti o dalla legge; è il caso delle OBLLIGAZIONI INDIVISIBILI (ART. 1317); è il caso della cassetta di sicurezza intestata a più persone: ciascuno di esse ha diritto di presentarsi singolarmente alla banca e chiederne l’apertura (ART. 1840).

q       Criterio della PARZIALITA’: si applica nei casi non previsti dalla Solidarietà Attiva: CIASCUN CREDITORE PUO’ CHIEDERE SOLO LA SUA PARTE (art. 1314).

 

 

·                           OBBLIGAZIONI OGGETTIVAMENTE COMPLESSE: la complessità riguarda la PRESTAZIONE, anziché un’unica prestazione, si prevedono Più Prestazioni Diverse.

Distinguiamo in questo caso le:

v      OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE: hanno per oggetto due Prestazioni poste sullo stesse piano: in esse il debitore si libera eseguendo una delle due (ART. 1285).

Di regola la scelta spetta al Debitore; ma la legge o la volontà delle parti possono stabilire diversamente, e affidare la scelta al Creditore o a un terzo (ART. 1286)

Fatta la scelta, l’Obbligazione Non è più Complessa, e il suo oggetto si identifica esclusivamente con la prestazione scelta:

Ø        Se in seguito la Prestazione diventa Impossibile, l’Obbligazione si Estingue.

Ø        Se una delle Prestazioni risultava Impossibile già prima della scelta, l’Obbligazione resta ferma, avendo come oggetto l’altra Prestazione (ART. 1288, 1289).

 

v      OBBLIGAZIONI FACOLTATIVE: hanno per oggetto una sola Prestazione: ma il Debitore ha la Facoltà di Liberarsi Eseguendo una Prestazione Diversa, che sostituisce quella Originale.

A differenza delle Obbligazioni Alternative, le due Prestazioni Non sono poste sul Medesimo piano: infatti se la Prestazione Originale diventa Impossibile, l’Obbligazione si Estingue, e il creditore non può pretendere quella sostitutiva.

 

 

 

LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

Le Fonti delle Obbligazioni servono a capire perché e da cosa nascono le Obbligazioni.

Come le situazioni di natura Reale hanno una loro Fonte di produzione (modi di acquisto della proprietà), così le Obbligazioni hanno delle Fonti di Produzione, che sono TIPICHE, cioè sono tipicamente indicate nel Codice Civile all’ART. 1173.

TIPICITA’ perché l’Ordinamento Giuridico deve valutare preventivamente la Liceità del Rapporto Obbligatorio che si è instaurato, e quindi prevedendo le tre ipotesi (Contratto, Fatto Illecito, altro Fatto o Atto Idoneo a Produrre) ha già fatto una valutazione a priori, è il famoso numero chiuso dei Fatti costituenti le Fonti del Rapporto Obbligatorio.

Le Fonti delle Obbligazioni sono gli  ATTI O FATTI GIURIDICI CHE PRODUCONO OBBLIGAZIONI, cioè producono un Rapporto Obbligatorio: la Pretesa del Creditore e l’Obbligo del Debitore.

 

L’ART.1173 elenca le fonti delle obbligazioni:

·                           Il CONTRATTO: Accordo con cui due o più soggetti costituiscono, modificano, estinguono un Rapporto Giuridico, avente contenuto Patrimoniale: ad esempio, dal contratto di lavoro deriva l’obbligazione del lavoratore di prestare la propria attività, e l’obbligazione del datore di lavoro di pagare la retribuzione.

·                           Il FATTO ILLECITO: se un soggetto danneggia ingiustamente un altro (ad esempio, il calcio del cavallo che provoca lesioni fisiche), ne nasce per il Danneggiante l’obbligazione di risarcire il danno (art. 2043).

·                           Ogni altro ATTO o FATTO CONSIDERATO DALLE NORME IDONEO A PRODURRE OBBLIGAZIONI: sono altre ipotesi che sfuggono dalla Regolamentazione Contrattuale o da Fatto Illecito. Ad esempio, tipico atto idoneo a produrre un Obbligazione è una Promessa UNILATERALE: come la Promessa di Matrimonio; o un Titolo di Credito (rilascio di una Cambiale).

 

L’Obbligazione da quando nasce, fino alla sua estinzione vive delle vicende che sono gli ATTI O FATTI che Incidono sul Funzionamento, sul Modo di Essere e sulla stessa esistenza del Rapporto Obbligatorio.

 

 

CORRETTEZZA E OBBLIGHI DI PROTEZIONE

A fronte dell’ART. 1175, nel Rapporto Obbligatorio “il Debitore e il Creditore devono Comportarsi secondo le regole della Correttezza”. Questo significa:

·                           Il Debitore deve Fare quanto è Ragionevolmente possibile per massimizzare l’utilità che il creditore riceve dalla Prestazione.

·                           Il Creditore deve Fare quanto è Ragionevolmente possibile per minimizzare i sacrifici che la Prestazione impone al debitore.

 

Quindi il Debitore non solo deve eseguire quanto è Obbligato a titolo del rapporto, ma deve realizzare anche delle Prestazioni Accessorie, Strumentali, tendenti al raggiungimento dell’Interesse del creditore.

Perché non la semplice esecuzione della Prestazione realizza l’Interesse del creditore, ma l’Interesse del Creditore si Realizza attraverso una Prestazione Leale e Corretta.

Nel Contempo, il Creditore deve fare in modo di Cooperare con il Debitore, affinché questi possa eseguire la Prestazione in maniera meno vessatoria, meno gravosa; cioè, il Creditore non deve stare a porre ostacoli al debitore nell’Adempimento della Prestazione, ma deve agevolare, cooperare: perché c’è un Requisito Fondamentale dell’obbligo di Cooperazione da parte di entrambe le parti nell’Adempimento delle Obbligazioni.

 

Questo principio trova applicazione negli OBBLIGHI DI PROTEZIONE che gravano sul Debitore: cioè, il Debitore deve una Prestazione Principale; ma affinché questa sia fatta al meglio nell’interesse del Creditore, può essere necessario che il Debitore compia anche delle Prestazioni Accessorie, strumentali al massimo rendimento della Prestazione Principale.

 

ES: chi deve consegnare una cosa ha anche l’obbligo di custodirla fino alla consegna (ART. 1177).