L’INADEMPIMENTO

30/11/1999

 

L’Inadempimento dell’Obbligazione si ha quando il Debitore non esegue Esattamente e Tempestivamente la Prestazione dovuta.

L’Inadempimento può essere:

·                           Radicale e Definitivo: quando il Debitore non esegue per nulla la Prestazione.

·                           Inesatto: quando il Debitore esegue la Prestazione, ma secondo standard Qualitativi inadeguati, o sul piano Quantitativo, quando esegue la Prestazione in misura inferiore al dovuto.

·                           Ritardo nell’Adempimento: quando il Debitore esegue la Prestazione oltre il Termine fissato per il suo Adempimento.

 

Cosa deriva dall’Inadempimento?

Fa scaturire la Sanzione del Risarcimento del Danno, che consiste nella sanzione scritta al Debitore, attribuendogli un ulteriore Obbligo, consistente nel dover ricompensare il Patrimonio del Creditore, il quale è stato danneggiato, dal mancato Adempimento della Prestazione, oppure dal Tardivo, Inesatto,Irregolare Adempimento.

 

RIMEDI PER L’INADEMPIMENTO

Quando si verifica l’Inadempimento, il problema fondamentale consiste nel Tutelare il Creditore Insoddisfatto, compatibilmente con la giusta considerazione delle Ragioni del debitore.

Quando sussistono tutti i presupposti di ciascun rimedio, i diversi rimedi possono Cumularsi fra loro.

 

 

 

Per la tutela del Creditore, i rimedi offerti sono:

-)Quando l’Obbligazione Inadempiuta nasce da un Contratto e si inserisce perciò in un Rapporto Contrattuale, dove si intreccia con una Contro Obbligazione, per cui il Creditore figura a sua volta come Debitore: in tal caso i rimedi a favore del Creditore-Contraente che subisce l’Inadempimento di Controparte sono:

·                           L’Eccezione d’Inadempimento: in base a cui egli può Legittimamente Rifiutarsi di eseguire la contro prestazione che deve alla contro parte (ART. 1460).

·                           La Risoluzione del Contratto: che ha l’Effetto di cancellare le Obbligazioni e gli altri effetti nati dal Contratto stesso.

 

-)MORA DEL DEBITORE: è la situazione Giuridica che può determinarsi quando il Debitore non esegue la Prestazione nel termine stabilito per l’Adempimento, quindi, quando si ha RITARDO.

La Mora del Debitore Presuppone che la Prestazione non fatta entro il Termine possa essere eseguita.

Quindi Non ha senso parlare di Mora del Debitore:

·                           Quando il Ritardo nell’Inadempimento si Identifica con un Inadempimento Definitivo, perché la Prestazione non può più essere fatta, o perde ogni valore.

·                           Riguardo le Obbligazioni di Non Fare: per queste è concettualmente impossibile parlare di Ritardo, giacché qualsiasi fatto compiuto in violazione di esse costituisce Inadempimento Definitivo (ART. 1222).

 

LA COSTITUZIONE IN MORA

Gli Effetti della Mora del Debitore Non si producono Automaticamente a vantaggio del creditore per il fatto del Ritardo, bensì solo se il Creditore prende l’Iniziativa: cioè secondo l’ART. 1219 il Creditore Costituisce in Mora il Debitore; ciò consiste nell’Intimazione o Richiesta di Adempimento, rivolta per Iscritto dal Creditore al Debitore Ritardatario.

Senza questo Atto Non c’è Mora del debitore, né perciò si hanno gli Effetti della Mora.

 

N.B. La regola ha una precisa ragione: in Assenza di un Atto così Energico e Formale, il Debitore potrebbe essere Autorizzato a pensare che il Creditore non è particolarmente Interessato al rispetto del Termine, e Tollera il suo Ritardo; quindi per un Esigenza di Certezza del diritto.

 

La regola fa tre eccezioni, che corrispondono a casi in cui gli Effetti della Mora si Producono Automaticamente, senza bisogno di Intimazione Scritta, quindi parliamo di Mora Automatica (ART. 1219):

·                           Quando l’Obbligazione deriva da Fatto Illecito Extracontrattuale (Obbligazione di Risarcimento), perché la vittima dell’Illecito, non ha alcuna Intenzione di manifestare Tolleranza verso l’Autore dell’Illecito, che la deve risarcire (ES tipico è l’Incidente stradale, per cui il Danneggiato avrà il risarcimento dopo che sarà passato tutto l’iter per accertare le colpe, e quindi non vi è una scadenza precisa del Termine).In questo caso non si ha una vero e proprio Ritardo nell’Adempimento, perché questa Obbligazione nel momento in cui nasce, non è Liquida.

·                           Quando il Debitore ha Dichiarato per Iscritto di Non Voler Adempiere, perché a questo punto una sollecitazione del Creditore sarebbe superflua.

·                           Quando l’Obbligazione aveva un Termine che è Scaduto, e doveva essere Adempiuta al Domicilio del Creditore (nel caso di Debiti Pecuniari). Questo perché l’Adempimento è rimesso completamente all’Iniziativa del debitore, mentre il Creditore ha un ruolo Passivo, di semplice Attesa.

 

CGLI EFFETTI DELLA MORA

Una volta avvenuta la Costituzione in Mora del debitore, si producono fondamentalmente due Effetti:

·                           INTERESSI MORATORI: è un Effetto che opera nei riguardi delle sole Obbligazioni Pecuniarie (ART. 1224): quando il Debitore pagherà, dovrà pagare, oltre la Somma Capitale, anche gli Interessi sulla Somma stessa, calcolati dal giorno della Mora fino al giorno del Pagamento.

Gli Interessi possono essere calcolati al Tasso Legale del 10%; oppure al Tasso Convenzionale, cioè calcolati sulla base di un precedente accordo delle parti su un eventuale Ritardo di Pagamento.

Nel secondo Comma dell’Art. 1224, se, il Ritardo gli Causa Danni Superiori all’ammontare degli Interessi moratori: la legge gli consente di ottenere il Risarcimento anche di questo danno ulteriore, se riesce a provarlo.

·                            CLO SPOSTAMENTO SUL DEBITORE DEL RISCHIO DI IMPOSSIBILITA’ DELLA PRESTAZIONE A LUI NON IMPUTABILE: se la Prestazione diventa Impossibile per causa non Imputabile al Debitore, la regola è che l’Obbligazione si Estingue e il debitore è Liberato (ART. 1256).

 

Nel Secondo Comma dell’ART. 1256, se l’Impossibilità è solo temporanea, il Debitore, finché l’Impossibilità perdura, non è responsabile del Ritardo.

Continuando, però, se questa Impossibilità Temporanea perdura per un tempo per cui il Creditore non ha più Interesse alla Prestazione, e quindi il Debitore non è più Obbligato a eseguire la Prestazione, l’Obbligazione si Estingue.

 

Ma se l’Impossibilità si verifica durante la Mora, questa regola non si applica: il Debitore non è Liberato, perché resta Obbligato a Risarcire il Creditore per la Perdita della Prestazione, anche se tale Perdita non è Imputabile a lui.

 

N.B. La legge parte dal presupposto che se il Debitore avesse Adempiuto tempestivamente,il Creditore avrebbe potuto evitare la perdita della cosa ricevuta; e al Debitore l’Unico mezzo che ha per evitare ciò, è Smentire quella presunzione, secondo l’ART. 1221, cioè dimostrare che l’Oggetto della Prestazione sarebbe andato ugualmente distrutto, anche se si fosse trovato presso il Creditore; ma sempre continuando l’ART. 1221 dice che questa prova non Libera il Debitore se è Obbligato a restituire una Cosa Illecitamente Sottratta.

 

CESSAZIONE (O PURGAZIONE) DELLA MORA

Gli Effetti della Mora vengono meno, o come si suol dire la Mora è Purgata, quando viene Compiuto un Atto Capace di Cancellare o Interrompere gli Effetti. Può essere un Atto del:

·                           CREDITORE, che ad esempio Rinuncia agli effetti Creati dalla Mora a suo vantaggio.

·                           DEBITORE, che Adempie alla Prestazione, e esegue il Pagamento di quanto Maturato a suo carico fino a quel momento in conseguenza della Mora.

 

 

-)RISARCIMENTO DEL DANNO: vale per il RITARDO come per Qualsiasi altra Forma di Inadempimento che il Creditore risente e di cui si è fatto Responsabile il Debitore.

Non è detto che la Responsabilità del debitore sia una Conseguenza Necessaria e Automatica del suo Inadempimento; in quanto il Debitore può avere Buone ragioni per sostenere che non è giusto accollare a lui il Risarcimento.

 

ART. 1218

L’ART.1218 individua una Norma Fondamentale, che è quella della Responsabilità del Debitore.

La regola generale è posta dall’ART. 1218:<<il Debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile>>.

 

Quindi i Criteri di Attribuzione della Responsabilità sono:

·                           Il Criterio della POSSIBILITA’/IMPOSSIBILITA’ della Prestazione.

·                           Il Criterio della IMPUTABILITA’/NON IMPUTABILITA’ al Debitore.

 

IMPOSSIBILITA’

L’Impossibilità può essere ASSOLUTA e OGGETTIVA: Oggettiva perché non deriva da una particolare condizione propria del Soggetto Debitore, ma da fatti esterni; Assoluta perché Insuperabile da chiunque.

Perciò, questo tipo di Impossibilità Certamente Libera il Debitore.

Però l’Impossibilità risponde ad un Concetto più Ampio per cui la Prestazione deve ritenersi Impossibile quando, per Adempierla, Occorrerebbero Attività e Mezzi che vanno molto al di là di ciò che normalmente e Ragionevolmente può richiedersi per quel dato tipo di Prestazione; Attività e Mezzi che corrisponderebbero a una Prestazione sostanzialmente diversa da quella formante Oggetto dell’Obbligazione Assunta.

Questo per non rendere gravoso l’Adempimento della Prestazione ogni volta che non corrisponde ad una Impossibilità Assoluta e Oggettiva; e che quindi andrebbe a scontrarsi con gli ARTT. 1175, 1176: per cui il Rapporto Obbligatorio deve Obbedire alla Regola della Correttezza; e che nell’adempimento il Debitore deve usare la Normale Diligenza del Buon Padre di Famiglia.

 

IMPUTABILITA’ DEL DEBITORE

L’Inadempimento è Imputabile al Debitore, quando esiste una ragione che, in relazione a quell’Inadempimento, giustifica l’Attribuzione della responsabilità e del conseguente Obbligo di risarcimento a carico del debitore stesso.

L’Imputabilità può intendersi in significati diversi a seconda del diverso tipo di Responsabilità:

·                           RESPONSABILITA’ PER COLPA: quando la ragione per cui appare giusto accollare la responsabilità all’Inadempiente è che l’Inadempimento dipende da Colpa del Debitore; e il Debitore risponde solo di quegli inadempimenti che sono determinati da sua Colpa.

COLPA significa Negligenza, Imperizia, Imprudenza; quindi risponde ad un Concetto Inverso a quello della DILIGENZA: cioè tutta la cura, l’attenzione la prudenza e la competenza che il Debitore deve usare nell’Adempiere all’Obbligazione; cioè seguendo l’ART. 1176.

La Colpa può essere:

q       Ordinaria: consistente nella violazione dell’Ordinaria Diligenza.

q       Grave: una colpa con un livello di maggiore gravità; che consiste nell’Inosservanza non solo della Normale Diligenza, ma addirittura dei livelli minimi di attenzione, di Prudenza, di Competenza concepibili per la Prestazione.

Il Criterio della Responsabilità per Colpa si applica a tre categorie di Obbligazioni:

q       Le Obbligazioni che implicano la Detenzione e la Custodia di cose Altrui, e la loro Restituzione al termine del rapporto: esempi sono, le Obbligazioni dell’Usufruttuario (ART. 1001); del Conduttore (ART. 1587); del Depositario (ART. 1768); del Comodatario (ART. 1804-1807); per le quali il Debitore deve osservare l’Ordinaria Diligenza, ovvero che egli risponda per colpa.

q       Le Obbligazioni che hanno per Oggetto lo Svolgimento di un’Attività a favore del Creditore; esempi sono, l’Appaltatore (ART. 1668), del Mandatario (ART. 1710); del Lavoratore Subordinato (ART. 2104); anche costoro rispondono in base al criterio della Colpa/Diligenza.

q       Le Obbligazioni che si collegano alla Consegna di una Cosa Determinata, con Riferimento al danno Causato al Creditore dalla Presenza di Difetti della Cosa; esempi sono, la Cosa consegnata dal Venditore al Compratore (ART. 1494); dal Locatore al Conduttore (ART. 1578), dal Mutuante al Mutuatario (ART. 1821); il Debitore risponde se per Colpa Ignorava i Difetti, o non li ha segnalati al Creditore.

 

·                           La Responsabilità può aversi per DOLO, che significa Coscienza e Volontà di Danneggiare qualcuno.

L’Inadempimento Doloso è quello del Debitore che Consapevolmente e Deliberatamente viola il diritto del creditore.

Si ha Dolo anche se il danno portato al Creditore non è Direttamente voluto, ma previsto e accettato come possibile conseguenza del proprio Comportamento.

Invece è Escluso se il Debitore tiene Deliberatamente la Condotta che Costituisce Inadempimento, ma senza sapere che in questo modo viola il diritto del creditore.

Il Dolo è un Comportamento più Riprovevole della Colpa, ecco perché la legge tratta l’Inadempimento Doloso in modo più severo dell’Inadempimento Colposo, per ciò che riguarda la misura del Risarcimento.

 

·                           RESPONSABILITA’ OGGETTIVA (SENZA COLPA): ci sono Rapporti obbligatori in cui il Debitore Inadempiente è tenuto a risarcire il danno anche se l’Inadempimento Non dipende da sua colpa: la Prova di non avere potuto evitare l’Inadempimento e il Danno, pur impiegando l’ordinaria Diligenza, non serve a Liberarlo dalla Responsabilità.

Le Regole della Responsabilità Oggettiva si fondono sull’esigenza di Tutelare l’Interesse del Creditore.

Questa Responsabilità si fonda sul Rischio: il Debitore risponde di tutti i fatti, anche non dipendenti da sua colpa, che si manifestano nella sfera della sua organizzazione e del normale svolgimento della sua attività; perché la Legge parte dal presupposto che ci sia sempre un Colpevole, o per lo meno bisogna ricondursi sempre ad un responsabile.

 

Le principali categorie di Obbligazioni regolate secondo il Criteri della Responsabilità Oggettiva sono:

q       C Le Obbligazioni aventi per Oggetto Prestazioni rese da Imprenditori a un pubblico di utenti, e implicanti la detenzione e la custodia di cose: esempi sono, le Obbligazioni del Vettore di cose (ART. 1693), che indica le cause che il debitore-vettore può invocare per sfuggire alla Responsabilità. Le Obbligazioni dell’Albergatore, del Gestore di magazzini generali e della banca, con riguardo per Perdita o Deterioramento delle cose portate dal cliente in Albergo: ART. 1784-1785; per cose depositate nei magazzini: ART. 1787; o cose custodite nelle cassette di sicurezza: ART. 1839.

 

q       Le Obbligazioni di Fornire cose Fungibili, riguardo alle quali non sia ancora avvenuta l’Individuazione: per esempio, chi è impegnato a consegnare una partita di stoffa, e non può farlo perché tutta la merce del magazzino va distrutta nell’incendio causato da un corto circuito, risponde della mancata consegna anche se a lui non si può rimproverarsi alcuna colpa. Diverso sarebbe se fosse già avvenuta l’Individuazione: con questa la stoffa, anche se materialmente è ancora presso il Debitore, passa giuridicamente al Creditore, su cui e allora giusto che gravi il Rischio relativo; a questo punto, il fornitore risponde solo per colpa, come custode della cosa altrui: ART. 1768.

 

q       Le Obbligazioni Pecuniarie: chi deve eseguire una qualsiasi Prestazione non può mai Giustificare il proprio Inadempimento con la circostanza di essersi trovato, anche senza colpa, sfornito del denaro necessario per predisporla (detta Impotenza Finanziaria).

 

q       C Le Obbligazioni Adempiute per mezzo di Ausiliari: riguarda prevalentemente Prestazioni eseguite da Organizzazioni economiche professionali, cioè da Imprese: Debitore è il Titolare dell’Impresa, che affida l’esecuzione materiale, in tutto o in parte, ai suoi Dipendenti o collaboratori esterni.

La regola è che <<il Debitore che nell’Adempimento dell’Obbligazione si vale dell’Opera dei Terzi, risponde anche dei Fatti Dolosi o Colposi di Costoro>>: ART. 1228.

Sempre perché l’Ordinamento giuridico deve poter ricondursi ad un responsabile, cioè ci deve essere sempre colui che deve rispondere delle colpe.

Questo perché: l’Inadempimento e il danno si determinano nella sfera organizzativa del Debitore, da lui creata e gestita nel proprio interesse: e perciò sensato che il rischio corrispondente ricada sul Debitore anziché sul Creditore, che a quella sfera è estraneo.

Un’ipotesi particolare, non prevista dalla Legge, riguarda lo sciopero dei Dipendenti del Debitore: il Debitore che non Adempie perché la sua produzione è stata bloccata dallo sciopero dei suoi dipendenti, è responsabile? Il Debitore Non Risponde se lo Sciopero è di tipo Politico, Generale o esteso a un intero settore o a un’intera zona, se investe solo la sua Aziende, il Debitore Risponde quando lo Sciopero è la reazione a suoi atteggiamenti scorretti o irragionevoli sul piano delle Relazioni Sindacali.

 

q       C IL CASO FORTUITO O DI FORZA MAGGIORE: non avrebbe senso che il Debitore debba rispondere anche dei rischi Anomali, di quegli Eventi così Straordinari da sfuggire ad ogni ragionevole previsione e ad ogni Possibilità di Controllo dello stesso Debitore;a differenza dei rischi che risultano prevedibili, calcolabili e quindi facilmente assicurabili.

Provando che il Danno è dipeso da Caso fortuito, il Debitore è SEMPRE liberato da Responsabilità, sia che la Responsabilità si Fondi sulla Colpa, sia che si tratti di Responsabilità Oggettiva: ART. 1693.

Caso Fortuito e Forza Maggiore hanno la stessa efficacia, in quanto per Cause di forza Maggiore si intende il Fatto a cui non si Può Resistere.

 

q       INESIGIBILITA’: è una Formula che si Fonda sul Criterio della Correttezza dell’ART. 1175: serve per Affermare che in determinate circostanze l’Inadempimento del Debitore è Giustificato perché, in quelle circostanze, non si può pretendere da lui la Prestazione, anziché dire che la Prestazione è diventata Impossibile (ART. 1218), si dice che essa è diventata Inesigibile; e il Creditore (ecco perché il Criterio della Correttezza)che, in quelle circostanze, pretendesse dal Debitore la Prestazione, si comporterebbe in modo Scorretto.

q       OBBLIGAZIONE DI MEZZI: è un criterio di definizione dell’Obbligazione, ma che in realtà, evidenzia altri criteri di individuazione della Responsabilità.

Sono quelle Obbligazioni in cui il Debitore deve Semplicemente svolgere un’Attività a favore del Creditore, ma senza garantirgli che quell’attività porterà al risultato atteso dal Creditore stesso: ad esempio, si dice che l’Obbligazione del Medico consiste nel Curare il Malato, non nel farlo guarire.

q       OBBLIGAZIONI DI RISULTATO: è sempre un criterio di definizione dell’Obbligazione che evidenzia la Responsabilità delle parti: sono quelle in cui il Debitore è tenuto a fornire al Creditore proprio il Risultato che gli interessa: ad esempio, l’Appaltatore non deve limitarsi a svolgere l’Attività Costruttiva, deve fornire la Costruzione finita a regola d’Arte.

Ciò che conta, quindi,è sempre il Risultato, cioè l’Interesse del Creditore, e la mancanza del Risultato è, obbiettivamente, Inadempimento.

 

In conclusione si può dire che nelle Obbligazioni di Mezzi, il Debitore risponde del mancato risultato in base al Criterio della Colpa (egli si libera se prova di avere svolto la relativa Attività con l’Ordinaria Diligenza); mentre nelle Obbligazioni di Risultati, il Criterio della Responsabilità è più severo: per liberarsi, non gli basta Provare di avere Operato con l’Ordinaria Diligenza.

 

 

C L’ONERE DELLA PROVA

Il principio Generale è che chi fa valere un Diritto ha l’Onere di Provare i Fatti che lo Fondano.

Applicato all’Inadempimento, significa che il Creditore che Pretende il Risarcimento dovrebbe dimostrare:

·                           L’Obbligazione fra sé e il Debitore;

·                           L’Inadempimento del Debitore;

·                           Il Danno Causato dall’Inadempimento;

·                           L’Imputabilità del Debitore: questa è la Prova più delicata e difficile , ed è proprio su questa che la legge deroga dal Principio Generale, Stabilendo L’INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA: non è il Creditore che, per Ottenere il risarcimento, deve Provare che l’Inadempimento è Imputabile al Debitore; è il Debitore che, per evitare Responsabilità e l’Obbligo di Risarcire, deve Provare che L’Inadempimento Non è Imputabile a Lui, SECONDO QUANTO FORMULATO DALL’ART.1218: <<Il Debitore …è tenuto al Risarcimento del Danno SE NON PROVA….>>.

In questo caso è evidente l’intenzione del Legislatore di Disciplinare l’Obbligazione  dando prevalente considerazione all’Interesse del Creditore. E’ data poi anche da una considerazione obbiettiva: dato che l’Inadempimento si produce prevalentemente nella sfera del Debitore, è costui a possedere gli elementi che decidono se l’Inadempimento gli è Imputabile, o no.

 

 

C DANNO

Quando, applicando le regole, risulta che il debitore è Responsabile dell’Inadempimento, sorge a suo carico l’Obbligo di Risarcire il Danno al Creditore.

Il DANNO è la Diminuzione di Valore che il Patrimonio del Danneggiato subisce per effetto dell’Inadempimento.

L’ART. 1223 individua due componenti del Danno (in quanto può venire in gioco sia la diminuzione del Valore Attuale, sia la diminuzione del Valore Potenziale):

·                           DANNO EMERGENTE: la Perdita subita dal Creditore, cioè il Danno che Emerge dal Comportamento Inadempiente del Debitore.

·                           IL LUCRO CESSANTE: il Mancato Guadagno che avrebbe ricavato il Creditore investendo in altre operazioni che avrebbero incrementato la sua situazione patrimoniale; cioè è il Guadagno che è Cessato, che non è nato, perché non ha potuto il Creditore farla aumentare.

Il Danno considerato fin qui è il Danno Patrimoniale consistente in una Perdita di Valori Economici.

Però può esserci anche un Danno Non Patrimoniale, consistente nella lesione di un Valore o Interesse Non Economico. Il Danno Non Patrimoniale viene in rilievo soprattutto nel Campo della Responsabilità ExtraContrattuale.

 

LA RIPARAZIONE DEL DANNO

Il Risarcimento del Danno subito a causa d’Inadempimento può essere di due tipi:

·                           Risarcimento per EQUIVALENTE: che consiste nell’Attribuire al danneggiato una Somma di Denaro che Equivale al Danno, cioè al Valore Distrutto; è la forma più diffusa.

·                           Riparazione in Forma Specifica: consiste nel Ripristinare, a favore del Danneggiato, proprio quello specifico interesse che l’Inadempimento ha leso. Per Esempio, nelle Obbligazioni di Consegnare una cosa, il Creditore può ottenere che il Debitore sia condannato non semplicemente a pagare la somma che corrisponde al valore della cosa non data, ma a fargli avere proprio quella cosa; nelle Obbligazioni di Non Fare (ad esempio, non costruire in un certo luogo), la riparazione a favore del Creditore può consistere (anche) nella distruzione di ciò che è stato illecitamente fatto.

La Riparazione in Forma Specifica è di applicazione più rara, anche perché spesso risulta impossibile: non sarebbe praticabile, ad esempio, per le Prestazioni di Fare Infungibili; né per quelle di Dare una cosa che sia andata distrutta o sia stata trasferita a terzi; né per quelle di Non Fare, quando ciò che è stato illecitamente fatto non può più essere cancellato.

 

 

IL DANNO RISARCIBILE ARTT. 1223,- 25,-26,-27.

Nel Risarcimento per Equivalente, sorge il problema della quantificazione del Danno Risarcibile, cioè della determinazione della somma di denaro che vi corrisponde.

Le Norme del Codice Civile offrono vari criteri che risolvono questo problema:

·                           Il Criterio Base opera in senso Estensivo, ART. 1223, perché afferma che va risarcito Tutto il Danno Sofferto dal Creditore, sia come Danno Emergente, sia come Danno Cessante.

·                           Il Criteri della Casualità, sempre l’ART. 1223, che opera in senso Restrittivo, per cui il Danno va Risarcito nella sola misura in cui sia Conseguenza Immediata e Diretta dell’Inadempimento.

·                           Il Criterio della Prevedibilità, sempre operante in senso restrittivo, va Risarcito solo il Danno che poteva essere previsto nel momento in cui è nata l’Obbligazione, in quanto secondo l’ART. 1225, del Danno Imprevedibile il Debitore risponde solo in caso di Inadempimento Doloso. Es: chi è Obbligato a custodire un’auto, e per distrazione lascia che venga rubata, risponde per il valore dell’auto; non risponde per l’ingentissimo valore di un quadro che il proprietario aveva lasciato nel bagagliaio, senza avvertire il custode.

·                           Il Criterio del Concorso di Colpa del Creditore Danneggiato, si applica quando alla produzione del Danno Contribuisce, insieme al comportamento del Debitore, anche il Fatto Colposo dello stesso Creditore che lo subisce: in tal caso secondo l’ART. 1227, il Risarcimento è Diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

 

Es: il tetto della casa costruita dall’appaltatore lascia infiltrare acqua sia perché l’appaltatore ha usato materiali scadenti, sia anche perché il progetto, fatto fare dal Commettente e da lui imposto all’appaltatore, conteneva gravi errori d’impostazione.

 

·                           Il Criterio di Evitabilità del Danno, secondo l’ART. 1227 C 2, il Risarcimento non è dovuto per i danni che il Creditore avrebbe potuto evitare usando l’Ordinaria Diligenza. Es: se la cattiva esecuzione del tetto causa infiltrazioni che rovinano soffitti e tappezzerie dell’appartamento, di questo danno risponde l’appaltatore; non risponde del deterioramento subito dai quadri, che il proprietario ha negligentemente lasciato esposti all’umidità.

·                           Il Criterio della VALUTAZIONE EQUITATIVA: si applica nei casi in cui risulta accertato che un danno esiste, ma il Creditore non riesce a provarlo nel suo preciso ammontare. Allora per l’ART 1226, il Danno viene liquidato dal Giudice con Valutazione Equitativa, cioè con un calcolo approssimativo e di Buon Senso, che tenga conto di tutti gli elementi del caso Concreto.

N.B. la valutazione Equitativa è una Forma con la quale il Giudice Quantifica l’ammontare del Danno secondo il giudizio di equità, Non applicando una regola Giuridica, ma secondo la sua convinzione, il suo apprezzamento, la sua valutazione, con riferimento alla giustizia del caso concreto.

 

CART.1224: RISARCIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Il Creditore ha automaticamente diritto agli Interessi Moratori nel caso di ritardo nel pagamento delle Obbligazioni Pecuniarie.

Ma il Danno da lui effettivamente subito può essere superiore quando il tasso di Svalutazione della moneta è superiore al tasso di Interesse Legale: con l’ART. 1224 la legge consente al Creditore di ottenere il Risarcimento del Maggior Danno, se prova di averlo subito.

Questa Prova porrebbe sul Creditore l’Onere di dimostrare che, se avesse ricevuto tempestivamente la somma dovutagli, ne avrebbe fatto un impiego tale da parare gli effetti della svalutazione: è una prova non facile da dimostrare.

La giurisprudenza è arrivata a semplificare questa prova, consentendo ai Creditori di basarsi su Presunzioni Legate alla categoria dei Creditori stessi: così se il Creditore è un Consumatore, si presume che avrebbe speso la somma in acquisti per beni di consumo, e allora il suo maggior danno si calcola in base all’incremento degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo; se è un Imprenditore, si presume che avrebbe investito la somma nella sua attività economica, evitando di ricorrere al credito bancario, e allora il Maggior Danno si commisura agli interessi Passivi che è stato costretto a pagare alla banca finanziatrice.

 

ES: la Giurisprudenza ha esaminato il caso di un Imprenditore il quale ha effettuato un Finanziamento ad un altro soggetto. Alla scadenza il Debitore non adempie alla sua Obbligazione, e nel frattempo a causa dell’Inadempimento del Debitore a restituirgli la somma di denaro, l’imprenditore è costretto a contrarre un Mutuo bancario ad u Tasso d’Interesse Convenzionato ben al disopra degli interessi Legali a cui avrà Diritto.

Quindi il Creditore potrà chiedere la differenza, lo scarto fra le i due interessi?

SOL: l’imprenditore con l’Onere Probatorio deve dimostrare di appartenere ad una categoria nella fattispecie Imprenditoriale, la quale normalmente ricorre al Credito per il raggiungimento della propria attività. Quindi l’imprenditore che ha utilizzato il denaro Bancario ha subito questo ulteriore danno rappresentato dalla “Forbice” di Interessi, per cui avrà diritto ad avere la differenza fra l’Interesse Legale che gli tocca dal Debitore e l’Interesse convenzionale pattuito con la Banca. Quindi l’imprenditore avrà diritto a questo scarto provando la sua appartenenza ad una categoria per la quale è normale il ricorso al debito Bancario.

 

 

 

 

 

 

LA CLAUSOLA PENALE   ARTT. 1282, 83, 84

L’applicazione dei Criteri di determinazione del Danno Risarcibile può essere difficile e incerta, e causa di ulteriori controversie. Le parti possono evitarle Stipulando una Clausola Penale: che è l’Accordo fra Debitore e Creditore, con cui si determina convenzionalmente, in anticipo, quale somma di denaro, o quale altra prestazione risarcitoria, sarà dovuta dal debitore al Creditore in caso di Inadempimento.

Verificatosi l’Inadempimento:

 

·                           Il Risarcimento è di regola limitato a quanto previsto nella clausola, anche se di fatto il Danno è maggiore, Salvo che le parti abbiano Pattuito la risarcibilità del Danno ulteriore, non coperto dalla Penale (ART. 1282);

 

·                           Quanto previsto nella Clausola è dovuto Indipendentemente dalla Prova del Danno, compreso quindi se il Creditore in concreto ha subito un Danno Minore o addirittura nessun Danno (ART. 1282);

 

·                           Non può ammettersi che la Panale determini un Arricchimento esagerato del Creditore e un Onere Sproporzionato e Vessatorio per il Debitore: cosa che può accadere sia quando la Prestazione è stata eseguita in Parte (Inadempimento Parziale), sia quando l’ammontare della penale risulta Manifestamente Eccessivo; in tal caso, il Debitore può chiedere al Giudice di Ridurlo Equamente; e il Criterio della riduzione è: Commisurare la Penale all’Interesse che il Creditore poteva avere all’Adempimento, nel momento in cui è nata l’Obbligazione (ART. 1284).

 

·                           Il Creditore non può chiedere insieme la Prestazione non eseguita e la Penale per la sua Inesecuzione (Divieto di Cumulo); può farlo solo se la Penale riguarda Elusivamente il Ritardo (ART. 1283).

 

 

CLE CLAUSOLE DI ESONERO E DI LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’  ART.1229

Con queste clausole il Debitore e il Ceditore stabiliscono che i danni subiti dallo stesso Creditore per l’Eventuale Inadempimento del Debitore NON Saranno Risarciti, O lo Saranno SOLO entro un Tetto Massimo, preventivamente Definito.

E’ una norma molto pericolosa per il Creditore, a cui le clausole sottraggono la garanzia del Risarcimento, lasciando il suo interesse in balia della buona o cattiva volontà del debitore. Le clausole possono avere l’effetto di attenuare l’impegno e la diligenza del Debitore, reso meno scrupoloso dalla sicurezza che un suo eventuale Inadempimento non avrà conseguenze a suo carico, o avrà solo conseguenze limitate.

Per questo la legge le Ammette entro certi limiti (ART. 1229).

Sono Valide solo le clausole che limitano o escludono la responsabilità derivante da colpa Ordinaria, cioè dal mancato rispetto della normale Diligenza.

Sono Vietate ( e dichiarate nulle) le clausole che:

·                           Escludono o limitano la Responsabilità derivante da dolo o colpa Grave;

·                           Escludono o Limitano la Responsabilità collegata alla Violazione di Obblighi posti da norme di Ordine Pubblico.

Per alcune Obbligazioni la disciplina è ancora più rigorosa, perché le clausole Non sono Ammesse neppure entro i limiti della colpa Ordinaria. Ciò accade quando la Prestazione mette in gioco Valori Fondamentali come la vita o l’integrità fisica del Creditore, al quale si vuole garantire il massimo impegno di diligenza del Debitore.