L’INADEMPIMENTO
30/11/1999
L’Inadempimento dell’Obbligazione si ha quando il
Debitore non esegue Esattamente e Tempestivamente la Prestazione dovuta.
L’Inadempimento può essere:
·
Radicale e Definitivo: quando il Debitore non
esegue per nulla la Prestazione.
·
Inesatto: quando il Debitore esegue la
Prestazione, ma secondo standard Qualitativi inadeguati, o sul piano Quantitativo,
quando esegue la Prestazione in misura inferiore al dovuto.
·
Ritardo nell’Adempimento: quando il Debitore
esegue la Prestazione oltre il Termine fissato per il suo Adempimento.
Cosa deriva dall’Inadempimento?
Fa scaturire la Sanzione del Risarcimento del Danno, che
consiste nella sanzione scritta al Debitore, attribuendogli un ulteriore
Obbligo, consistente nel dover ricompensare il Patrimonio del Creditore, il
quale è stato danneggiato, dal mancato Adempimento della Prestazione, oppure
dal Tardivo, Inesatto,Irregolare Adempimento.
RIMEDI PER L’INADEMPIMENTO
Quando si verifica l’Inadempimento, il problema
fondamentale consiste nel Tutelare il Creditore Insoddisfatto, compatibilmente
con la giusta considerazione delle Ragioni del debitore.
Quando sussistono tutti i presupposti di ciascun
rimedio, i diversi rimedi possono Cumularsi fra loro.
Per la tutela del Creditore, i rimedi offerti sono:
-)Quando l’Obbligazione Inadempiuta nasce da un
Contratto e si inserisce perciò in un Rapporto Contrattuale, dove si
intreccia con una Contro Obbligazione, per cui il Creditore figura a sua volta
come Debitore: in tal caso i rimedi a favore del Creditore-Contraente che
subisce l’Inadempimento di Controparte sono:
·
L’Eccezione d’Inadempimento: in base a cui egli
può Legittimamente Rifiutarsi di eseguire la contro prestazione che deve alla
contro parte (ART. 1460).
·
La Risoluzione del Contratto: che ha l’Effetto
di cancellare le Obbligazioni e gli altri effetti nati dal Contratto stesso.
-)MORA DEL DEBITORE: è la situazione Giuridica che può
determinarsi quando il Debitore non esegue la Prestazione nel termine stabilito
per l’Adempimento, quindi, quando si ha RITARDO.
La Mora del Debitore Presuppone che la Prestazione non
fatta entro il Termine possa essere eseguita.
Quindi Non ha senso parlare di Mora del Debitore:
·
Quando il Ritardo nell’Inadempimento si Identifica con
un Inadempimento Definitivo, perché la Prestazione non può più essere
fatta, o perde ogni valore.
·
Riguardo le Obbligazioni di Non Fare: per queste
è concettualmente impossibile parlare di Ritardo, giacché qualsiasi fatto
compiuto in violazione di esse costituisce Inadempimento Definitivo (ART.
1222).
LA
COSTITUZIONE IN MORA
Gli Effetti della Mora del Debitore Non si producono
Automaticamente a vantaggio del creditore per il fatto del Ritardo, bensì solo
se il Creditore prende l’Iniziativa: cioè secondo l’ART. 1219 il
Creditore Costituisce in Mora il Debitore; ciò consiste
nell’Intimazione o Richiesta di Adempimento, rivolta per Iscritto dal Creditore
al Debitore Ritardatario.
Senza questo Atto Non c’è Mora del debitore, né perciò si
hanno gli Effetti della Mora.
N.B. La regola ha una precisa ragione: in Assenza
di un Atto così Energico e Formale, il Debitore potrebbe essere Autorizzato a
pensare che il Creditore non è particolarmente Interessato al rispetto del
Termine, e Tollera il suo Ritardo; quindi per un Esigenza di Certezza del
diritto.
La regola fa tre eccezioni, che corrispondono a
casi in cui gli Effetti della Mora si Producono Automaticamente, senza
bisogno di Intimazione Scritta, quindi parliamo di Mora Automatica (ART.
1219):
·
Quando l’Obbligazione deriva da Fatto Illecito
Extracontrattuale (Obbligazione di Risarcimento), perché la vittima
dell’Illecito, non ha alcuna Intenzione di manifestare Tolleranza verso
l’Autore dell’Illecito, che la deve risarcire (ES tipico è l’Incidente
stradale, per cui il Danneggiato avrà il risarcimento dopo che sarà passato
tutto l’iter per accertare le colpe, e quindi non vi è una scadenza precisa del
Termine).In questo caso non si ha una vero e proprio Ritardo nell’Adempimento,
perché questa Obbligazione nel momento in cui nasce, non è Liquida.
·
Quando il Debitore ha Dichiarato per Iscritto di Non
Voler Adempiere, perché a questo punto una sollecitazione del Creditore
sarebbe superflua.
·
Quando l’Obbligazione aveva un Termine che è Scaduto,
e doveva essere Adempiuta al Domicilio del Creditore (nel caso di
Debiti Pecuniari). Questo perché l’Adempimento è rimesso completamente
all’Iniziativa del debitore, mentre il Creditore ha un ruolo Passivo, di
semplice Attesa.
CGLI EFFETTI DELLA MORA
Una volta avvenuta la Costituzione in Mora del debitore, si
producono fondamentalmente due Effetti:
·
INTERESSI MORATORI: è un Effetto che opera nei
riguardi delle sole Obbligazioni Pecuniarie (ART. 1224): quando
il Debitore pagherà, dovrà pagare, oltre la Somma Capitale, anche gli Interessi
sulla Somma stessa, calcolati dal giorno della Mora fino al giorno del
Pagamento.
Gli Interessi possono essere
calcolati al Tasso Legale del 10%; oppure al Tasso Convenzionale, cioè
calcolati sulla base di un precedente accordo delle parti su un eventuale
Ritardo di Pagamento.
Nel secondo Comma dell’Art.
1224, se, il Ritardo gli Causa Danni Superiori all’ammontare degli
Interessi moratori: la legge gli consente di ottenere il Risarcimento anche di
questo danno ulteriore, se riesce a provarlo.
·
CLO
SPOSTAMENTO SUL DEBITORE DEL RISCHIO DI IMPOSSIBILITA’ DELLA PRESTAZIONE A LUI
NON IMPUTABILE: se la Prestazione diventa Impossibile per causa non Imputabile
al Debitore, la regola è che l’Obbligazione si Estingue e il debitore è
Liberato (ART. 1256).
Nel Secondo Comma dell’ART.
1256, se l’Impossibilità è solo temporanea, il Debitore, finché
l’Impossibilità perdura, non è responsabile del Ritardo.
Continuando, però, se questa
Impossibilità Temporanea perdura per un tempo per cui il Creditore non ha più
Interesse alla Prestazione, e quindi il Debitore non è più Obbligato a eseguire
la Prestazione, l’Obbligazione si Estingue.
Ma se l’Impossibilità si verifica
durante la Mora, questa regola non si applica: il Debitore
non è Liberato, perché resta Obbligato a Risarcire il Creditore per la Perdita
della Prestazione, anche se tale Perdita non è Imputabile a lui.
N.B. La legge parte dal
presupposto che se il Debitore avesse Adempiuto tempestivamente,il Creditore
avrebbe potuto evitare la perdita della cosa ricevuta; e al Debitore l’Unico
mezzo che ha per evitare ciò, è Smentire quella presunzione, secondo l’ART.
1221, cioè dimostrare che l’Oggetto della Prestazione sarebbe andato ugualmente
distrutto, anche se si fosse trovato presso il Creditore; ma sempre continuando
l’ART. 1221 dice che questa prova non Libera il Debitore se è Obbligato a
restituire una Cosa Illecitamente Sottratta.
CESSAZIONE
(O PURGAZIONE) DELLA MORA
Gli Effetti della Mora vengono meno, o come si suol dire la
Mora è Purgata, quando viene Compiuto un Atto Capace di Cancellare o
Interrompere gli Effetti. Può essere un Atto del:
·
CREDITORE, che ad esempio Rinuncia agli effetti
Creati dalla Mora a suo vantaggio.
·
DEBITORE, che Adempie alla Prestazione, e esegue
il Pagamento di quanto Maturato a suo carico fino a quel momento in conseguenza
della Mora.
-)RISARCIMENTO DEL DANNO: vale per il RITARDO come per
Qualsiasi altra Forma di Inadempimento che il Creditore risente e di
cui si è fatto Responsabile il Debitore.
Non è detto che la Responsabilità del debitore sia una
Conseguenza Necessaria e Automatica del suo Inadempimento; in quanto il
Debitore può avere Buone ragioni per sostenere che non è giusto accollare a lui
il Risarcimento.
ART.
1218
L’ART.1218 individua una Norma Fondamentale, che è quella della
Responsabilità del Debitore.
La regola generale è posta dall’ART. 1218:<<il
Debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al
risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile>>.
Quindi i Criteri di Attribuzione della Responsabilità
sono:
·
Il Criterio della POSSIBILITA’/IMPOSSIBILITA’
della Prestazione.
·
Il Criterio della IMPUTABILITA’/NON IMPUTABILITA’
al Debitore.
IMPOSSIBILITA’
L’Impossibilità può essere ASSOLUTA e OGGETTIVA: Oggettiva
perché non deriva da una particolare condizione propria del Soggetto Debitore,
ma da fatti esterni; Assoluta perché Insuperabile da chiunque.
Perciò, questo tipo di Impossibilità Certamente Libera
il Debitore.
Però l’Impossibilità risponde ad un Concetto più Ampio per
cui la Prestazione deve ritenersi Impossibile quando, per Adempierla,
Occorrerebbero Attività e Mezzi che vanno molto al di là di ciò che normalmente
e Ragionevolmente può richiedersi per quel dato tipo di Prestazione;
Attività e Mezzi che corrisponderebbero a una Prestazione sostanzialmente
diversa da quella formante Oggetto dell’Obbligazione Assunta.
Questo per non rendere gravoso l’Adempimento della
Prestazione ogni volta che non corrisponde ad una Impossibilità Assoluta e
Oggettiva; e che quindi andrebbe a scontrarsi con gli ARTT. 1175, 1176: per cui
il Rapporto Obbligatorio deve Obbedire alla Regola della Correttezza; e che
nell’adempimento il Debitore deve usare la Normale Diligenza del Buon Padre di
Famiglia.
IMPUTABILITA’
DEL DEBITORE
L’Inadempimento è Imputabile al Debitore, quando esiste
una ragione che, in relazione a quell’Inadempimento, giustifica l’Attribuzione
della responsabilità e del conseguente Obbligo di risarcimento a carico del
debitore stesso.
L’Imputabilità può intendersi in significati diversi a
seconda del diverso tipo di Responsabilità:
·
RESPONSABILITA’ PER COLPA: quando la ragione per
cui appare giusto accollare la responsabilità all’Inadempiente è che l’Inadempimento
dipende da Colpa del Debitore; e il Debitore risponde solo di quegli
inadempimenti che sono determinati da sua Colpa.
COLPA significa
Negligenza, Imperizia, Imprudenza; quindi risponde ad un Concetto Inverso
a quello della DILIGENZA: cioè tutta la cura, l’attenzione la
prudenza e la competenza che il Debitore deve usare nell’Adempiere
all’Obbligazione; cioè seguendo l’ART. 1176.
La Colpa può essere:
q Ordinaria:
consistente nella violazione dell’Ordinaria Diligenza.
q Grave:
una colpa con un livello di maggiore gravità; che consiste nell’Inosservanza
non solo della Normale Diligenza, ma addirittura dei livelli minimi di
attenzione, di Prudenza, di Competenza concepibili per la Prestazione.
Il Criterio della
Responsabilità per Colpa si applica a tre categorie di Obbligazioni:
q Le
Obbligazioni che implicano la Detenzione e la Custodia di cose Altrui, e la
loro Restituzione al termine del rapporto: esempi sono, le Obbligazioni
dell’Usufruttuario (ART. 1001); del Conduttore (ART. 1587); del Depositario
(ART. 1768); del Comodatario (ART. 1804-1807); per le quali il Debitore deve
osservare l’Ordinaria Diligenza, ovvero che egli risponda per colpa.
q Le
Obbligazioni che hanno per Oggetto lo Svolgimento di un’Attività a favore del
Creditore; esempi sono, l’Appaltatore (ART. 1668), del Mandatario (ART.
1710); del Lavoratore Subordinato (ART. 2104); anche costoro rispondono in base
al criterio della Colpa/Diligenza.
q Le
Obbligazioni che si collegano alla Consegna di una Cosa Determinata, con
Riferimento al danno Causato al Creditore dalla Presenza di Difetti della Cosa;
esempi sono, la Cosa consegnata dal Venditore al Compratore (ART. 1494); dal
Locatore al Conduttore (ART. 1578), dal Mutuante al Mutuatario (ART. 1821); il
Debitore risponde se per Colpa Ignorava i Difetti, o non li ha segnalati al
Creditore.
·
La Responsabilità può aversi per DOLO, che
significa Coscienza e Volontà di Danneggiare qualcuno.
L’Inadempimento Doloso è
quello del Debitore che Consapevolmente e Deliberatamente viola il diritto del
creditore.
Si ha Dolo anche se il danno
portato al Creditore non è Direttamente voluto, ma previsto e accettato come
possibile conseguenza del proprio Comportamento.
Invece è Escluso se il Debitore
tiene Deliberatamente la Condotta che Costituisce Inadempimento, ma senza
sapere che in questo modo viola il diritto del creditore.
Il Dolo è un Comportamento più
Riprovevole della Colpa, ecco perché la legge tratta l’Inadempimento Doloso in
modo più severo dell’Inadempimento Colposo, per ciò che riguarda la misura del
Risarcimento.
·
RESPONSABILITA’ OGGETTIVA (SENZA COLPA): ci
sono Rapporti obbligatori in cui il Debitore Inadempiente è tenuto a risarcire
il danno anche se l’Inadempimento Non dipende da sua colpa: la Prova di
non avere potuto evitare l’Inadempimento e il Danno, pur impiegando l’ordinaria
Diligenza, non serve a Liberarlo dalla Responsabilità.
Le Regole della
Responsabilità Oggettiva si fondono sull’esigenza di Tutelare l’Interesse del
Creditore.
Questa Responsabilità si
fonda sul Rischio: il Debitore risponde di tutti i fatti, anche non
dipendenti da sua colpa, che si manifestano nella sfera della sua
organizzazione e del normale svolgimento della sua attività; perché
la Legge parte dal presupposto che ci sia sempre un Colpevole, o per lo meno
bisogna ricondursi sempre ad un responsabile.
Le principali categorie di
Obbligazioni regolate secondo il Criteri della Responsabilità Oggettiva sono:
q
C
Le Obbligazioni aventi per Oggetto Prestazioni rese da Imprenditori a un
pubblico di utenti, e implicanti la detenzione e la custodia di cose:
esempi sono, le Obbligazioni del Vettore di cose (ART. 1693), che indica
le cause che il debitore-vettore può invocare per sfuggire alla Responsabilità.
Le Obbligazioni dell’Albergatore, del Gestore di magazzini generali e della
banca, con riguardo per Perdita o Deterioramento delle cose portate dal cliente
in Albergo: ART. 1784-1785; per cose depositate nei magazzini: ART. 1787; o
cose custodite nelle cassette di sicurezza: ART. 1839.
q
Le Obbligazioni di Fornire cose Fungibili,
riguardo alle quali non sia ancora avvenuta l’Individuazione: per
esempio, chi è impegnato a consegnare una partita di stoffa, e non può farlo
perché tutta la merce del magazzino va distrutta nell’incendio causato da un
corto circuito, risponde della mancata consegna anche se a lui non si può
rimproverarsi alcuna colpa. Diverso sarebbe se fosse già avvenuta
l’Individuazione: con questa la stoffa, anche se materialmente è ancora presso
il Debitore, passa giuridicamente al Creditore, su cui e allora giusto che
gravi il Rischio relativo; a questo punto, il fornitore risponde solo per
colpa, come custode della cosa altrui: ART. 1768.
q
Le Obbligazioni Pecuniarie: chi deve eseguire
una qualsiasi Prestazione non può mai Giustificare il proprio Inadempimento con
la circostanza di essersi trovato, anche senza colpa, sfornito del denaro
necessario per predisporla (detta Impotenza Finanziaria).
q
C
Le Obbligazioni Adempiute per mezzo di Ausiliari: riguarda
prevalentemente Prestazioni eseguite da Organizzazioni economiche
professionali, cioè da Imprese: Debitore è il Titolare dell’Impresa,
che affida l’esecuzione materiale, in tutto o in parte, ai suoi Dipendenti o
collaboratori esterni.
La regola è che <<il
Debitore che nell’Adempimento dell’Obbligazione si vale dell’Opera dei Terzi,
risponde anche dei Fatti Dolosi o Colposi di Costoro>>: ART.
1228.
Sempre perché l’Ordinamento
giuridico deve poter ricondursi ad un responsabile, cioè ci deve essere
sempre colui che deve rispondere delle colpe.
Questo perché: l’Inadempimento
e il danno si determinano nella sfera organizzativa del Debitore, da lui creata
e gestita nel proprio interesse: e perciò sensato che il rischio corrispondente
ricada sul Debitore anziché sul Creditore, che a quella sfera è estraneo.
Un’ipotesi particolare, non
prevista dalla Legge, riguarda lo sciopero dei Dipendenti del Debitore: il
Debitore che non Adempie perché la sua produzione è stata bloccata dallo
sciopero dei suoi dipendenti, è responsabile? Il Debitore Non Risponde
se lo Sciopero è di tipo Politico, Generale o esteso a un intero settore o a
un’intera zona, se investe solo la sua Aziende, il Debitore Risponde
quando lo Sciopero è la reazione a suoi atteggiamenti scorretti o irragionevoli
sul piano delle Relazioni Sindacali.
q C
IL CASO FORTUITO O DI FORZA MAGGIORE: non avrebbe senso che il Debitore
debba rispondere anche dei rischi Anomali, di quegli Eventi così
Straordinari da sfuggire ad ogni ragionevole previsione e ad ogni Possibilità
di Controllo dello stesso Debitore;a differenza dei rischi che risultano
prevedibili, calcolabili e quindi facilmente assicurabili.
Provando che il Danno è dipeso
da Caso fortuito, il Debitore è SEMPRE liberato da Responsabilità, sia che
la Responsabilità si Fondi sulla Colpa, sia che si tratti di Responsabilità
Oggettiva: ART. 1693.
Caso Fortuito e Forza
Maggiore hanno la stessa efficacia, in quanto per Cause di forza Maggiore si
intende il Fatto a cui non si Può Resistere.
q INESIGIBILITA’:
è una Formula che si Fonda sul Criterio della Correttezza dell’ART.
1175: serve per Affermare che in determinate circostanze l’Inadempimento del
Debitore è Giustificato perché, in quelle circostanze, non si può pretendere da
lui la Prestazione, anziché dire che la Prestazione è diventata Impossibile
(ART. 1218), si dice che essa è diventata Inesigibile; e il Creditore (ecco
perché il Criterio della Correttezza)che, in quelle circostanze, pretendesse
dal Debitore la Prestazione, si comporterebbe in modo Scorretto.
q OBBLIGAZIONE
DI MEZZI: è un criterio di definizione dell’Obbligazione, ma che in realtà,
evidenzia altri criteri di individuazione della Responsabilità.
Sono quelle Obbligazioni in cui
il Debitore deve Semplicemente svolgere un’Attività a favore del Creditore, ma
senza garantirgli che quell’attività porterà al risultato atteso dal Creditore
stesso: ad esempio, si dice che l’Obbligazione del Medico consiste nel Curare
il Malato, non nel farlo guarire.
q OBBLIGAZIONI
DI RISULTATO: è sempre un criterio di definizione dell’Obbligazione che
evidenzia la Responsabilità delle parti: sono quelle in cui il Debitore è
tenuto a fornire al Creditore proprio il Risultato che gli interessa: ad
esempio, l’Appaltatore non deve limitarsi a svolgere l’Attività Costruttiva,
deve fornire la Costruzione finita a regola d’Arte.
Ciò che conta, quindi,è sempre
il Risultato, cioè l’Interesse del Creditore, e la mancanza del Risultato è,
obbiettivamente, Inadempimento.
In conclusione si può dire che nelle Obbligazioni di
Mezzi, il Debitore risponde del mancato risultato in base al Criterio della
Colpa (egli si libera se prova di avere svolto la relativa Attività con
l’Ordinaria Diligenza); mentre nelle Obbligazioni di Risultati, il Criterio
della Responsabilità è più severo: per liberarsi, non gli basta Provare di
avere Operato con l’Ordinaria Diligenza.
C
L’ONERE DELLA PROVA
Il principio Generale è che chi fa valere un Diritto ha
l’Onere di Provare i Fatti che lo Fondano.
Applicato all’Inadempimento, significa che il Creditore
che Pretende il Risarcimento dovrebbe dimostrare:
·
L’Obbligazione fra sé e il Debitore;
·
L’Inadempimento del Debitore;
·
Il Danno Causato dall’Inadempimento;
·
L’Imputabilità del Debitore: questa è la Prova
più delicata e difficile , ed è proprio su questa che la legge deroga dal
Principio Generale, Stabilendo L’INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA: non
è il Creditore che, per Ottenere il risarcimento, deve Provare che
l’Inadempimento è Imputabile al Debitore; è il Debitore che, per evitare
Responsabilità e l’Obbligo di Risarcire, deve Provare che L’Inadempimento Non è
Imputabile a Lui, SECONDO QUANTO FORMULATO DALL’ART.1218: <<Il
Debitore …è tenuto al Risarcimento del Danno SE NON PROVA….>>.
In questo caso è evidente
l’intenzione del Legislatore di Disciplinare l’Obbligazione dando prevalente considerazione
all’Interesse del Creditore. E’ data poi anche da una considerazione
obbiettiva: dato che l’Inadempimento si produce prevalentemente nella sfera del
Debitore, è costui a possedere gli elementi che decidono se l’Inadempimento gli
è Imputabile, o no.
C
DANNO
Quando, applicando le regole, risulta che il debitore è
Responsabile dell’Inadempimento, sorge a suo carico l’Obbligo di Risarcire il
Danno al Creditore.
Il DANNO è la Diminuzione di Valore che il Patrimonio
del Danneggiato subisce per effetto dell’Inadempimento.
L’ART. 1223 individua due componenti del Danno (in
quanto può venire in gioco sia la diminuzione del Valore Attuale, sia la
diminuzione del Valore Potenziale):
·
DANNO EMERGENTE: la Perdita subita dal
Creditore, cioè il Danno che Emerge dal Comportamento Inadempiente del
Debitore.
·
IL LUCRO CESSANTE: il Mancato Guadagno che
avrebbe ricavato il Creditore investendo in altre operazioni che avrebbero
incrementato la sua situazione patrimoniale; cioè è il Guadagno che è Cessato,
che non è nato, perché non ha potuto il Creditore farla aumentare.
Il Danno considerato fin qui è il Danno Patrimoniale
consistente in una Perdita di Valori Economici.
Però può esserci anche un Danno Non Patrimoniale,
consistente nella lesione di un Valore o Interesse Non Economico. Il Danno Non
Patrimoniale viene in rilievo soprattutto nel Campo della Responsabilità
ExtraContrattuale.
LA RIPARAZIONE DEL DANNO
Il Risarcimento del Danno subito a causa d’Inadempimento
può essere di due tipi:
·
Risarcimento per EQUIVALENTE: che consiste
nell’Attribuire al danneggiato una Somma di Denaro che Equivale al Danno, cioè
al Valore Distrutto; è la forma più diffusa.
·
Riparazione in Forma Specifica: consiste nel Ripristinare,
a favore del Danneggiato, proprio quello specifico interesse che
l’Inadempimento ha leso. Per Esempio, nelle Obbligazioni di Consegnare una
cosa, il Creditore può ottenere che il Debitore sia condannato non
semplicemente a pagare la somma che corrisponde al valore della cosa non data,
ma a fargli avere proprio quella cosa; nelle Obbligazioni di Non Fare (ad
esempio, non costruire in un certo luogo), la riparazione a favore del
Creditore può consistere (anche) nella distruzione di ciò che è stato
illecitamente fatto.
La Riparazione in Forma
Specifica è di applicazione più rara, anche perché spesso risulta
impossibile: non sarebbe praticabile, ad esempio, per le Prestazioni di Fare
Infungibili; né per quelle di Dare una cosa che sia andata distrutta o sia
stata trasferita a terzi; né per quelle di Non Fare, quando ciò che è stato
illecitamente fatto non può più essere cancellato.
IL DANNO RISARCIBILE ARTT. 1223,- 25,-26,-27.
Nel Risarcimento per Equivalente, sorge il problema
della quantificazione del Danno Risarcibile, cioè della determinazione della
somma di denaro che vi corrisponde.
Le Norme del Codice Civile offrono vari criteri che
risolvono questo problema:
·
Il Criterio Base opera in senso Estensivo, ART.
1223, perché afferma che va risarcito Tutto il Danno Sofferto dal
Creditore, sia come Danno Emergente, sia come Danno Cessante.
·
Il Criteri della Casualità, sempre l’ART.
1223, che opera in senso Restrittivo, per cui il Danno va Risarcito
nella sola misura in cui sia Conseguenza Immediata e Diretta dell’Inadempimento.
·
Il Criterio della Prevedibilità, sempre operante
in senso restrittivo, va Risarcito solo il Danno che poteva essere previsto
nel momento in cui è nata l’Obbligazione, in quanto secondo l’ART. 1225,
del Danno Imprevedibile il Debitore risponde solo in caso di Inadempimento
Doloso. Es: chi è Obbligato a custodire un’auto, e per distrazione lascia
che venga rubata, risponde per il valore dell’auto; non risponde per
l’ingentissimo valore di un quadro che il proprietario aveva lasciato nel
bagagliaio, senza avvertire il custode.
·
Il Criterio del Concorso di Colpa del Creditore
Danneggiato, si applica quando alla produzione del Danno Contribuisce,
insieme al comportamento del Debitore, anche il Fatto Colposo dello stesso
Creditore che lo subisce: in tal caso secondo l’ART. 1227, il
Risarcimento è Diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle
conseguenze che ne sono derivate.
Es: il tetto della casa
costruita dall’appaltatore lascia infiltrare acqua sia perché l’appaltatore ha
usato materiali scadenti, sia anche perché il progetto, fatto fare dal
Commettente e da lui imposto all’appaltatore, conteneva gravi errori
d’impostazione.
·
Il Criterio di Evitabilità del Danno, secondo l’ART.
1227 C 2, il Risarcimento non è dovuto per i danni che il Creditore
avrebbe potuto evitare usando l’Ordinaria Diligenza. Es: se la cattiva
esecuzione del tetto causa infiltrazioni che rovinano soffitti e tappezzerie
dell’appartamento, di questo danno risponde l’appaltatore; non risponde del
deterioramento subito dai quadri, che il proprietario ha negligentemente
lasciato esposti all’umidità.
·
Il Criterio della VALUTAZIONE EQUITATIVA: si
applica nei casi in cui risulta accertato che un danno esiste, ma il Creditore
non riesce a provarlo nel suo preciso ammontare. Allora per l’ART 1226,
il Danno viene liquidato dal Giudice con Valutazione Equitativa, cioè con un
calcolo approssimativo e di Buon Senso, che tenga conto di tutti gli elementi
del caso Concreto.
N.B. la valutazione
Equitativa è una Forma con la quale il Giudice Quantifica l’ammontare del Danno
secondo il giudizio di equità, Non applicando una regola Giuridica, ma secondo
la sua convinzione, il suo apprezzamento, la sua valutazione, con riferimento
alla giustizia del caso concreto.
CART.1224:
RISARCIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Il Creditore ha automaticamente diritto agli Interessi
Moratori nel caso di ritardo nel pagamento delle Obbligazioni Pecuniarie.
Ma il Danno da lui effettivamente subito può essere
superiore quando il tasso di Svalutazione della moneta è superiore al tasso di
Interesse Legale: con l’ART. 1224 la legge consente al Creditore di
ottenere il Risarcimento del Maggior Danno, se prova di averlo subito.
Questa Prova porrebbe sul Creditore l’Onere di dimostrare
che, se avesse ricevuto tempestivamente la somma dovutagli, ne avrebbe fatto un
impiego tale da parare gli effetti della svalutazione: è una prova non facile
da dimostrare.
La giurisprudenza è arrivata a semplificare questa prova, consentendo
ai Creditori di basarsi su Presunzioni Legate alla categoria dei Creditori
stessi: così se il Creditore è un Consumatore, si presume che
avrebbe speso la somma in acquisti per beni di consumo, e allora il suo maggior
danno si calcola in base all’incremento degli indici ISTAT relativi ai prezzi
al consumo; se è un Imprenditore, si presume che avrebbe investito la
somma nella sua attività economica, evitando di ricorrere al credito bancario,
e allora il Maggior Danno si commisura agli interessi Passivi che è stato
costretto a pagare alla banca finanziatrice.
ES: la Giurisprudenza ha esaminato il caso di un
Imprenditore il quale ha effettuato un Finanziamento ad un altro soggetto. Alla
scadenza il Debitore non adempie alla sua Obbligazione, e nel frattempo a causa
dell’Inadempimento del Debitore a restituirgli la somma di denaro,
l’imprenditore è costretto a contrarre un Mutuo bancario ad u Tasso d’Interesse
Convenzionato ben al disopra degli interessi Legali a cui avrà Diritto.
Quindi il Creditore potrà chiedere la differenza, lo scarto
fra le i due interessi?
SOL: l’imprenditore con l’Onere Probatorio deve
dimostrare di appartenere ad una categoria nella fattispecie Imprenditoriale,
la quale normalmente ricorre al Credito per il raggiungimento della propria
attività. Quindi l’imprenditore che ha utilizzato il denaro Bancario ha subito
questo ulteriore danno rappresentato dalla “Forbice” di Interessi, per cui avrà
diritto ad avere la differenza fra l’Interesse Legale che gli tocca dal
Debitore e l’Interesse convenzionale pattuito con la Banca. Quindi
l’imprenditore avrà diritto a questo scarto provando la sua appartenenza ad una
categoria per la quale è normale il ricorso al debito Bancario.
LA CLAUSOLA PENALE
ARTT. 1282, 83, 84
L’applicazione dei Criteri di determinazione del Danno
Risarcibile può essere difficile e incerta, e causa di ulteriori
controversie. Le parti possono evitarle Stipulando una Clausola Penale: che
è l’Accordo fra Debitore e Creditore, con cui si determina convenzionalmente,
in anticipo, quale somma di denaro, o quale altra prestazione risarcitoria,
sarà dovuta dal debitore al Creditore in caso di Inadempimento.
Verificatosi l’Inadempimento:
·
Il Risarcimento è di regola limitato a quanto
previsto nella clausola, anche se di fatto il Danno è maggiore, Salvo che
le parti abbiano Pattuito la risarcibilità del Danno ulteriore, non coperto
dalla Penale (ART. 1282);
·
Quanto previsto nella Clausola è dovuto
Indipendentemente dalla Prova del Danno, compreso quindi se il Creditore in
concreto ha subito un Danno Minore o addirittura nessun Danno (ART. 1282);
·
Non può ammettersi che la Panale determini un
Arricchimento esagerato del Creditore e un Onere Sproporzionato e Vessatorio
per il Debitore: cosa che può accadere sia quando la Prestazione è stata
eseguita in Parte (Inadempimento Parziale), sia quando l’ammontare della penale
risulta Manifestamente Eccessivo; in tal caso, il Debitore può chiedere al
Giudice di Ridurlo Equamente; e il Criterio della riduzione è: Commisurare la
Penale all’Interesse che il Creditore poteva avere all’Adempimento, nel momento
in cui è nata l’Obbligazione (ART. 1284).
·
Il Creditore non può chiedere insieme la Prestazione
non eseguita e la Penale per la sua Inesecuzione (Divieto di Cumulo); può
farlo solo se la Penale riguarda Elusivamente il Ritardo (ART. 1283).
CLE
CLAUSOLE DI ESONERO E DI LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ ART.1229
Con queste clausole il Debitore e il Ceditore
stabiliscono che i danni subiti dallo stesso Creditore per l’Eventuale
Inadempimento del Debitore NON Saranno Risarciti, O lo Saranno SOLO entro un
Tetto Massimo, preventivamente Definito.
E’ una norma molto pericolosa per il Creditore, a cui le
clausole sottraggono la garanzia del Risarcimento, lasciando il suo interesse
in balia della buona o cattiva volontà del debitore. Le clausole possono
avere l’effetto di attenuare l’impegno e la diligenza del Debitore, reso meno
scrupoloso dalla sicurezza che un suo eventuale Inadempimento non avrà
conseguenze a suo carico, o avrà solo conseguenze limitate.
Per questo la legge le Ammette entro certi limiti (ART.
1229).
Sono Valide solo le clausole che limitano o
escludono la responsabilità derivante da colpa Ordinaria, cioè dal mancato
rispetto della normale Diligenza.
Sono Vietate ( e dichiarate nulle) le clausole che:
·
Escludono o limitano la Responsabilità derivante da
dolo o colpa Grave;
·
Escludono o Limitano la Responsabilità collegata
alla Violazione di Obblighi posti da norme di Ordine Pubblico.
Per alcune Obbligazioni la disciplina è ancora più rigorosa, perché le clausole Non sono Ammesse neppure entro i limiti della colpa Ordinaria. Ciò accade quando la Prestazione mette in gioco Valori Fondamentali come la vita o l’integrità fisica del Creditore, al quale si vuole garantire il massimo impegno di diligenza del Debitore.