19/10/1999
Le situazioni soggettive
sono le varie posizioni assunte dai soggetti nella vita di ogni giorno, in
virtù degli interessi di cui gli stessi soggetti sono portatori.
Il soggetto per raggiungere
il proprio interesse è portatore di un " MODUS ", di una posizione
che deve tenere in virtù di questa finalità.
ES:
Se dovessi utilizzare un
bene immobile di cui non sono proprietario, per soddisfare le mie esigenze
primarie (dormire, studiare, lavarmi), non essendo proprietari, l'Ordinamento
Giuridico mi attribuisce un'altra posizione che è quella di Conduttore
dell'Immobile: altra situazione giuridica in virtù della quale da un lato sono
obbligato, quindi assumo questa posizione soggettiva passiva, obbligato al
pagamento del canone di locazione, contemporaneamente ha il diritto soggettivo
di dormire in questo appartamento.
La situazione giuridica ha
bisogno della titolarità che deve far capo ad un soggetto, e queste situazioni
soggettive sviluppandosi, entrando in movimento una con l'altra, non sono
statiche, ma mutano, si modificano, si accrescono.
Quindi le situazioni
giuridiche soggettive creano degli effetti giuridici che vengono esplicati
attraverso gli Atti Giuridici.
La situazione giuridica in
quanto tale, non è statica, immobile, si deve muovere attraverso il compimento
di Atti Giuridici, altrimenti, il soggetto rimane immobile; la situazione
intanto si movimenta in quanto il soggetto è colui che compie l’Atto Giuridico.
Il diritto guarda soltanto
i soggetti che agiscono, ha bisogno del compimento di Atti che producano
conseguenze.
ES:
Il proprietario di un
immobile, non ha interesse a venderlo, a darlo in locazione, a darlo in
permuta, cioè siamo in presenza di un situazione giuridica soggettiva attiva:
diritto soggettivo di proprietà; ma questa situazione rimane ferma, perché il
proprietario non fa nulla, cioè non compie un Atto: non ci va ad abitare, in
quanto il fatto stesso che ci abiti significa utilizzazione di una delle
facoltà che rientrano nelle prerogative del titolare del diritto di proprietà.
(Il proprietario è colui
che gode in modo pieno ed esclusivo del bene, e ha facoltà di disporre del bene
stesso. Il godimento dell’immobile,
rientra in una delle sue due facoltà che gli sono state attribuite dal Codice
Civile ART. 832).
Il mondo giuridico è
interessato a che le situazioni si movimentino, non siano imbalsamate, perché
vi è un riflesso sull’Economia. L’economia è produzione di beni, produzione per
lo scambio di beni, o elargizione e fruizione di servizi. Lo scambio dei beni e
l’erogazione e per converso lo sfruttamento, l’utilizzazione di questi servizi
determinano movimento di ricchezza, soddisfacimento di bisogni, di esigenze
primarie, secondarie, terziarie; allora è interesse della collettività che le
situazioni possano evolversi, possano movimentarsi; però le situazioni intanto
si movimentano attraverso il compimento di azioni, Atti Giuridici, che creano
ricchezza.
ES:
Il proprietario
dell’appezzamento di terra, che vende il terreno, determina lo scambio del
proprio bene dietro pagamento del prezzo; i soldi che ha incassato dalla
compravendita, ad esempio acquista un orologio alla fidanzata, che a sua volta
vende l’orologio per comprare qualcos’altro; tutto questo sta ad evidenziare un
mondo produttivo, che produce beni, che scambia beni, che soddisfa bisogni
attraverso il compimento di questi ATTI.
IL FATTO GIURIDICO è quell'evento appartenente alla sfera fisica, biologica,
naturale, dal quale l'Ordinamento Giuridico fa discendere determinati effetti.
FATTO quindi nei cui
confronti nulla può fare l'essere umano, cioé nel Fatto Giuridico non vi è
nessun elemento di volontà, di consapevolezza da parte del soggetto.
ES:
Il calcio del cavallo, è un
evento imprevedibile, che sfugge alla volontà del cavallo, ma soprattutto a
quella del suo proprietario, ma questo FATTO determina degli effetti, giuridici
perché pur sfuggendo alla volontà dell'essere umano produce una lesione sulla
testa del passante.
Quindi questo Fatto
appartenente alla sfera dell'imprevedibile, ha determinato un ipotesi di
responsabilità in capo non al cavallo,ma al proprietario.
e' un Fatto cioé che ha
creato una situazione giuridica soggettiva attiva sul passante al quale il
cavallo ha sferrato il calcio,quindi il passante diventa il titolare di una
situazione soggettiva attiva: diritto soggettivo al risarcimento del danno che
si sostanzia in un diritto di credito.
Nel contempo, il calcio del
cavallo, comporta in capo al fantino una situazione giuridica soggettiva
passiva rappresentata dall'obbligo di risarcire il danno procurato dal cavallo.
L'EVENTO LESIVO CAUSATO DAL
FATTO HA CREATO 2 SITUAZIONI.
ES:
Ci sono altri Fatti sempre
appartenenti all’ordine naturale delle cose, fatti del mondo fisico, o che
interessano la sfera biologica, la sfera chimica che producono delle
conseguenze giuridiche.
Il ricercatore che dalla combinazione
di 2 elementi chimici produce “la luce”, diventa titolare del diritto di
invenzione sulla scoperta.
Quindi l’assemblaggio che
ha prodotto la scoperta, attribuisce al suo titolare la paternità della
scoperta; per cui lo scopritore diventa titolare del diritto soggettivo di una
situazione soggettiva attiva sull’invenzione.
Questo per mettere in
evidenza che è assente nel Fatto Giuridico un qualsiasi riferimento alla
volontà, alla coscienza, alla consapevolezza da parte ei soggetti, degli esseri
viventi.
Non tutti i Fatti Giuridici
appartengono alla sfera fisica, agli eventi naturali, perché un fatto Giuridico
può sempre tramutarsi in qualcosa di diverso.
Con il Fatto Giuridico non
c'é la presenza dell'elemento umano, dell'elemento persona fisica,
dell'elemento volontà, con l'ATTO GIURIDICO entra invece il soggetto
che agisce.
Quindi un passaggio dal Fatto all'Atto Giuridico,
dall'agire, dall'azione, dal Fatto appartenente alla sfera fisica, biologica;
all'Atto, all'agire, all'azione provocato dal soggetto.
L'Atto Giuridico è quell'evento, quell'episodio, caratterizzato, sempre da un
Fatto, ma aggiunto alla consapevolezza,alla volontà del soggetto agente di
porre in essere quell'Atto con la consapevolezza della produzione di effetti
giuridici.
L'Effetto Giuridico è ciò
che il Fatto o l'Atto Giuridico produce.
L'Atto è caratterizzato
dalla volontà, dal comportamento della gente, ma a volte, il soggetto pur
ponendo in essere un Atto Giuridico, non viene accompagnato anche dalla
consapevolezza degli effetti che l'Atto si propone.
ES:
La stipula di un contratto
è un atto qualificato Negoziale in quanto appartiene alla categoria degli Atti
Giuridici negoziali purché il soggetto non solo pone in essere il contratto, ma
è consapevole delle conseguenze giuridiche della stipula del contratto.
Quindi si fa una
distinzione fra:
·
ATTO GIURIDICO NON
NEGOZIALE (PURO E SEMPLICE): è
quell'Atto caratterizzato sempre dalla volontà, consapevolezza del soggetto che
agisce, ma mai accompagnata anche dalla consapevolezza degli effetti che l'Atto
deve produrre.
·
ATTO GIURIDICO
NEGOZIALE: è caratterizzato dalla
volontarietà dell'azione, dalla consapevolezza, non solo di porre in essere
l'Atto da parte dei soggetti ma anche accompagnata dalla volontà di produrre anche
gli effetti; più precisamente è la manifestazione di volontà con cui due
soggetti pongono in essere un contenuto volitivo, consapevole, non solo
dell’Atto posto in essere, ma soprattutto, essenzialmente delle conseguenze
giuridiche.
Il Negozio Giuridico è la principale categoria di Atti
Giuridici Negoziali con i quali i soggetti creano, modificano, o estinguono un
rapporto giuridico.
Nell'ambito del Negozio
Giuridico l'ipotesi più importante è caratterizzata dal contratto.
Il soggetto può stipulare
un contratto, oppure può creare una situazione giuridica avente una valenza
PATRIMONIALE.
Quindi vi è un'altra
distinzione fra:
·
ATTO PATRIMONIALE: è quell'Atto il cui contenuto è di ordine patrimoniale, cioé
incide sulla sfera patrimoniale del soggetto agente.
ES:
COMPRAVENDITA, vi è
un’incidenza attraverso la vendita dell'appartamento dal proprietario
all'acquirente, cioé da un lato il depauperamento dal patrimonio del bene
immobile del proprietario, dall'altro l'arricchimento del patrimonio in virtù
della somma di denaro avuta dalla vendita.
Per converso colui che ha
acquistato si priva della disponibilità della somma di denaro e va ad
incrementare il suo patrimonio con il bene immobile.
·
ATTO NON
PATRIMONIALE: sono quegl'Atti che non
hanno un contenuto di ordine patrimoniale.
ES:
Il riconoscimento del
figlio naturale non ha un vero e proprio contenuto di ordine patrimoniale;
questo ATTO NEGOZIALE posto in essere dall'individuo con cui si riconosce che
il soggetto nato fuori dal matrimonio è il proprio figlio.
Da un lato non è
patrimoniale, perché non si distribuisce una proprietà, non si assume in
locazione un appartamento; però il riconoscimento del figlio naturale è un ATTO
Patrimoniale in quanto incide sul patrimonio del soggetto perché al
riconoscimento diventa legittimato ad una parte del patrimonio del genitore
dopo la morte.
ES:
Nell'ipotesi di lesioni di un diritto personalissimo come il
diritto all'immagine, alla riservatezza, alla reputazione, non è un Atto
patrimoniale in quanto no ha un contenuto di ordine patrimoniale, però incide
sul patrimonio per cui è da considerarsi patrimoniale in quanto ad esempio un
atto diffamatorio lede la reputazione dell'uomo politico, dell'uomo di
spettacolo, può stroncare la loro carriera, e quindi incidere sul loro
patrimonio.
Un'altra distinzione di
ATTO è:
·
ATTO A TITOLO
GRATUITO: a un'attribuzione
patrimoniale non corrisponde a favore del soggetto che ha eseguito questo Atto
di alienazione alcun vantaggio.
ES:
Ti regalo l'appartamento
senza ricevere nessun corrispettivo, a titolo gratuito.
TITOLO: è la causa che ha
determinato l'ATTO.
·
ATTO A TITOLO
ONEROSO: caratterizzato da una
prestazione e da una controprestazione.
Un'altra distinzione di
ATTO e:
·
ATTO FRA VIVI
(INTERVIVOS): ha la caratteristica di un
elemento di volontà dei soggetti di porre in essere un Atto fra vivi fra
soggetti viventi.
ES:
Compravendita, permuta,
locazione,contratto di società
·
ATTO A CAUSA DI
MORTE (MORTISCAUSA): si ha
in riferimento ad un unico soggetto.
ES:
Colui che fa TESTAMENTO:
Ad ogni tipologia di Atto corrisponde quello che studieremo:
·
ATTO PATRIMONIALE:
CONTRATTO OBBLIGATORIO (CENNI):
la caratteristica fondamentale del rapporto obbligatorio è rappresentato dal
SINALLARMA, con cui si individua la corrispettività fra la prestazione di un
soggetto e la controprestazione.
Perché quando si rompe questo equilibrio, questo parallelismo
fra prestazione e
controprestazione, si determina un turbamento
dell'equilibrio contrattuale, e questo
turbamento potrebbe dare luogo ipotesi di risoluzioni
del contratto.
Perché nell'ambito del rapporto giuridico obbligatorio
è fondamentale l'eguale peso
soggetti agenti, l'eguale peso non solo dell'attribuzione
patrimoniale ma anche della
acquisizione patrimoniale.
ES:
Se vendo un appartamento
che vale 300 milioni però l'acquirente mi costringe con il ricatto, la forza,
ben conoscendo la mia necessità per la gravità della mia situazione, a venderla
ad un prezzo molto più basso; posso rivolgermi dopo la stipula del contratto
all'autorità e instaurare un azione di risoluzione contrattuale, perché vi è un
enorme squilibrio fra le prestazioni.
Questo risponde anche ad un
criterio di ordine generale: PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA', è un principio di
valenza costituzionale, per garantire lo svolgimento del rapporto obbligatorio,
le parti abbiamo sempre la stessa posizione, la stessa parità.
ES:
LE CLAUSOLE VESSATORIE: sono quelle clausole imposte da un predisponente che impongono
ad un altro soggetto prestazioni o controprestazioni sproporzionate rispetto
all'altra prestazione o controprestazione, con riferimento a quei contratti che
hanno per oggetto beni e servizi.
·
ATTO NON PATRIMONIALE:
DIRITTI DELLA PERSONALITA';
·
ATTO A TITOLO GRATUITO:
Atti di Liberalità;
·
ATTO A TITOLO ONEROSO:
Ipotesi Contrattuali;
·
ATTO INTERVIVOS: Contratto;
·
ATTO MORTISCAUSA:
Testamento.
Vi è una distinzione fra Atti
LECITI e Atti ILLECITI in relazione proprio dalla liceità dell'Atto,
cioé della manifestazione di volontà che non viola principi dell'Ordinamento
Giuridico.
Il giudizio di liceità non
viene fatta a posteriori, cioé quando l'Atto è stato compiuto, viene fatto
anteriormente dal legislatore fissando dei criteri sacri dell'Ordinamento
Giuridico.
La SUBDOLAZIONE determina
l'attribuzione di Atto Illecito.
Un altro tipo di Atto
Negoziale è l’ATTO di AUTONIMIA PRIVATA, è il potere attribuito alle
parti di disciplinare in piena autonomia, nella maniera più confacente ai propri
interessi un contratto; avere quindi la libertà non solo nella scelta del tipo
contrattuale,ma anche di inserire nel contratto tutto ciò che rientra nel loro
interesse.
Quindi viene espresso il
principio del diritto contrattuale che è quello in cui le parti sono libere di
stipulare contratti frutto del loro potere di autonomia privata, purché
perseguano interessi meritevoli di tutela.
Questo significa che il
principio Costituzionale della libertà di iniziativa privata si sostanzia nel
potere attribuito ai soggetti di stipulare atti di autonomia contrattuale.
ES:
Il proprietario di un
immobile è libero di vendere l’immobile stesso, di darlo in locazione, di darlo
in permuta; nel contempo l’altro soggetto nei cui confronti il proprietario
deve contrattare, è libero di acquistarlo, di prenderlo in locazione, oppure di
fare una permuta; le parti giuridiche stipulano un contratto, che sia esso di
compravendita, di locazione, di permuta, in piena autonomia contrattuale.
Autonomia Contrattuale
quindi libertà delle parti di disciplinare il contratto inserendo patti e
condizioni che previo consenso dell’altra parte, meglio realizzano i propri
interessi.
ES:
Stipuliamo un contratto di
compravendita, quindi siamo liberi nella scelta della compravendita come strumento
che meglio possa realizzare i nostri bisogni (il tuo bisogno è di andare a
dormire, il mio è di prendere la moneta), quando realizziamo il contratto di
compravendita possiamo inserire tutte le trascrizioni che entrambi i contraenti
secondo il frutto della contrattazione riescono ad inserire; naturalmente vi è
un contenuto legale al quale non possiamo derogare, il contratto deve
rispettare gli elementi essenziali.
Questo Atto di Autonomia
Privata recupera il primato del soggetto nei confronti dello Stato, perché la
stessa libertà contrattuale che il soggetto ha quando tratta con la
controparte, la stessa autonomia contrattuale lui la svolge quando tratta nei
confronti della Pubblica Amministrazione.
Il secondo aspetto positivo
di questa libertà, è rappresentata anche dalla libertà contrattuale dei
soggetti di creare contratti ATIPICI, in quanto evidenzia la creazione
di nuovi tipi contrattuali da parte della contrattazione privata.
I contraenti volendo porre
in essere questi atti di autonomia privata sono liberi di scegliere il
contratto già codificato, già previsto nel Codice Civile, oppure di porre in
essere dei contratti Atipici, non previsti dal Codice Civile.
Con i nuovi tipi
contrattuali le parti possono nel regolamentare i propri interessi, creare,
individuare, nuove ipotesi contrattuali, che non sono previsti in nessun
articolo del Codice.
ES: Leasing; Merchandaising; creati dal mondo degli affari, dal
mercato.
Comunque anche questi contratti devono perseguire interessi
meritevoli di tutela, cioè che gli interessi siano considerati leciti da parte
dell’Ordinamento Giuridico.
L’opera di rinnovamento del Codice Civile è fatto attraverso
soprattutto la creazioni di questi nuovi tipi contrattuali, sorti in virtù
della diversa esigenza e la diversa cultura del momento.
In assenza di una disciplina legale, una disciplina derivante da
un testo normativo, nei contratti atipici si applica la disciplina del TIPO
SIMILE; cioè si applicano le disposizioni, le norme, relative al contratto
più vicino, simile.
Infine si può dire che con l’Atto di Autonomia Privata, le parti
sono libere dell’agire economico, ma sono anche libere nella creazione di nuove
ipotesi contrattuali.
Non possiamo avere un atto illecito “atipico”, non previsto dal
legislatore, perché la liceità o la illiceità dell’atto è valutato dal
parlamento.
Il giudizio di merito degl’interessi posti in essere dal contratto
atipico è un giudizio che viene successivamente, quando le parti incontrandosi,
dovendo stipulare un contratto, non trovando sul Codice il contratto migliore
per tutelare gli interessi, lo creano loro, però questo contratto per essere
meritevole, deve essere portato innanzi ai Giudici che lo analizzano,
verificano il merito del contratto, e dopo di che, è passato al vaglio della
liceità, perché mentre il parlamento fa le leggi, in assenza di leggi vigenti
sono i Giudici che devono valutare se i comportamenti perseguono degli
interessi meritevoli di tutela.
Una volta che il contratto atipico ha passato queste procedure,
ritorna indietro, e i contraenti sono liberi di stipulare contratti atipici
dello stesso tipo finché il legislatore sensibile alle esigenze, tramuta il
contratto atipico in un testo legislativo.