FATTI E ATTI GIURIDICI

19/10/1999

 

Le situazioni soggettive sono le varie posizioni assunte dai soggetti nella vita di ogni giorno, in virtù degli interessi di cui gli stessi soggetti sono portatori.

Il soggetto per raggiungere il proprio interesse è portatore di un " MODUS ", di una posizione che deve tenere in virtù di questa finalità.

 

ES:

Se dovessi utilizzare un bene immobile di cui non sono proprietario, per soddisfare le mie esigenze primarie (dormire, studiare, lavarmi), non essendo proprietari, l'Ordinamento Giuridico mi attribuisce un'altra posizione che è quella di Conduttore dell'Immobile: altra situazione giuridica in virtù della quale da un lato sono obbligato, quindi assumo questa posizione soggettiva passiva, obbligato al pagamento del canone di locazione, contemporaneamente ha il diritto soggettivo di dormire in questo appartamento.

 

La situazione giuridica ha bisogno della titolarità che deve far capo ad un soggetto, e queste situazioni soggettive sviluppandosi, entrando in movimento una con l'altra, non sono statiche, ma mutano, si modificano, si accrescono.

Quindi le situazioni giuridiche soggettive creano degli effetti giuridici che vengono esplicati attraverso gli Atti Giuridici.

La situazione giuridica in quanto tale, non è statica, immobile, si deve muovere attraverso il compimento di Atti Giuridici, altrimenti, il soggetto rimane immobile; la situazione intanto si movimenta in quanto il soggetto è colui che compie l’Atto Giuridico.

Il diritto guarda soltanto i soggetti che agiscono, ha bisogno del compimento di Atti che producano conseguenze.

 

ES:

Il proprietario di un immobile, non ha interesse a venderlo, a darlo in locazione, a darlo in permuta, cioè siamo in presenza di un situazione giuridica soggettiva attiva: diritto soggettivo di proprietà; ma questa situazione rimane ferma, perché il proprietario non fa nulla, cioè non compie un Atto: non ci va ad abitare, in quanto il fatto stesso che ci abiti significa utilizzazione di una delle facoltà che rientrano nelle prerogative del titolare del diritto di proprietà.

(Il proprietario è colui che gode in modo pieno ed esclusivo del bene, e ha facoltà di disporre del bene stesso.    Il godimento dell’immobile, rientra in una delle sue due facoltà che gli sono state attribuite dal Codice Civile        ART. 832).

 

Il mondo giuridico è interessato a che le situazioni si movimentino, non siano imbalsamate, perché vi è un riflesso sull’Economia. L’economia è produzione di beni, produzione per lo scambio di beni, o elargizione e fruizione di servizi. Lo scambio dei beni e l’erogazione e per converso lo sfruttamento, l’utilizzazione di questi servizi determinano movimento di ricchezza, soddisfacimento di bisogni, di esigenze primarie, secondarie, terziarie; allora è interesse della collettività che le situazioni possano evolversi, possano movimentarsi; però le situazioni intanto si movimentano attraverso il compimento di azioni, Atti Giuridici, che creano ricchezza.

 

ES:

Il proprietario dell’appezzamento di terra, che vende il terreno, determina lo scambio del proprio bene dietro pagamento del prezzo; i soldi che ha incassato dalla compravendita, ad esempio acquista un orologio alla fidanzata, che a sua volta vende l’orologio per comprare qualcos’altro; tutto questo sta ad evidenziare un mondo produttivo, che produce beni, che scambia beni, che soddisfa bisogni attraverso il compimento di questi ATTI.

 

FATTO & ATTO

 

IL FATTO GIURIDICO è quell'evento appartenente alla sfera fisica, biologica, naturale, dal quale l'Ordinamento Giuridico fa discendere determinati effetti.

FATTO quindi nei cui confronti nulla può fare l'essere umano, cioé nel Fatto Giuridico non vi è nessun elemento di volontà, di consapevolezza da parte del soggetto.

 

 

 

ES:

Il calcio del cavallo, è un evento imprevedibile, che sfugge alla volontà del cavallo, ma soprattutto a quella del suo proprietario, ma questo FATTO determina degli effetti, giuridici perché pur sfuggendo alla volontà dell'essere umano produce una lesione sulla testa del passante.

Quindi questo Fatto appartenente alla sfera dell'imprevedibile, ha determinato un ipotesi di responsabilità in capo non al cavallo,ma al proprietario.

e' un Fatto cioé che ha creato una situazione giuridica soggettiva attiva sul passante al quale il cavallo ha sferrato il calcio,quindi il passante diventa il titolare di una situazione soggettiva attiva: diritto soggettivo al risarcimento del danno che si sostanzia in un diritto di credito.

Nel contempo, il calcio del cavallo, comporta in capo al fantino una situazione giuridica soggettiva passiva rappresentata dall'obbligo di risarcire il danno procurato dal cavallo.

L'EVENTO LESIVO CAUSATO DAL FATTO HA CREATO 2 SITUAZIONI.

 

ES:

Ci sono altri Fatti sempre appartenenti all’ordine naturale delle cose, fatti del mondo fisico, o che interessano la sfera biologica, la sfera chimica che producono delle conseguenze giuridiche.

Il ricercatore che dalla combinazione di 2 elementi chimici produce “la luce”, diventa titolare del diritto di invenzione sulla scoperta.

Quindi l’assemblaggio che ha prodotto la scoperta, attribuisce al suo titolare la paternità della scoperta; per cui lo scopritore diventa titolare del diritto soggettivo di una situazione soggettiva attiva sull’invenzione.

 

Questo per mettere in evidenza che è assente nel Fatto Giuridico un qualsiasi riferimento alla volontà, alla coscienza, alla consapevolezza da parte ei soggetti, degli esseri viventi.

Non tutti i Fatti Giuridici appartengono alla sfera fisica, agli eventi naturali, perché un fatto Giuridico può sempre tramutarsi in qualcosa di diverso.

Con il Fatto Giuridico non c'é la presenza dell'elemento umano, dell'elemento persona fisica, dell'elemento volontà, con l'ATTO GIURIDICO entra invece il soggetto che agisce.

Quindi un passaggio dal Fatto all'Atto Giuridico, dall'agire, dall'azione, dal Fatto appartenente alla sfera fisica, biologica; all'Atto, all'agire, all'azione provocato dal soggetto.

L'Atto Giuridico è quell'evento, quell'episodio, caratterizzato, sempre da un Fatto, ma aggiunto alla consapevolezza,alla volontà del soggetto agente di porre in essere quell'Atto con la consapevolezza della produzione di effetti giuridici.

L'Effetto Giuridico è ciò che il Fatto o l'Atto Giuridico produce.

L'Atto è caratterizzato dalla volontà, dal comportamento della gente, ma a volte, il soggetto pur ponendo in essere un Atto Giuridico, non viene accompagnato anche dalla consapevolezza degli effetti che l'Atto si propone.

 

 

ES:

La stipula di un contratto è un atto qualificato Negoziale in quanto appartiene alla categoria degli Atti Giuridici negoziali purché il soggetto non solo pone in essere il contratto, ma è consapevole delle conseguenze giuridiche della stipula del contratto.

 

Quindi si fa una distinzione fra:

·                    ATTO GIURIDICO NON NEGOZIALE (PURO E SEMPLICE): è quell'Atto caratterizzato sempre dalla volontà, consapevolezza del soggetto che agisce, ma mai accompagnata anche dalla consapevolezza degli effetti che l'Atto deve produrre.

 

 

 

·                    ATTO GIURIDICO NEGOZIALE: è caratterizzato dalla volontarietà dell'azione, dalla consapevolezza, non solo di porre in essere l'Atto da parte dei soggetti ma anche accompagnata dalla volontà di produrre anche gli effetti; più precisamente è la manifestazione di volontà con cui due soggetti pongono in essere un contenuto volitivo, consapevole, non solo dell’Atto posto in essere, ma soprattutto, essenzialmente delle conseguenze giuridiche.

Il Negozio Giuridico è la principale categoria di Atti Giuridici Negoziali con i quali i soggetti creano, modificano, o estinguono un rapporto giuridico.

Nell'ambito del Negozio Giuridico l'ipotesi più importante è caratterizzata dal contratto.

 

Il soggetto può stipulare un contratto, oppure può creare una situazione giuridica avente una valenza PATRIMONIALE.

 

Quindi vi è un'altra distinzione fra:

·                    ATTO PATRIMONIALE: è quell'Atto il cui contenuto è di ordine patrimoniale, cioé incide sulla sfera patrimoniale del soggetto agente.

 

ES:

COMPRAVENDITA, vi è un’incidenza attraverso la vendita dell'appartamento dal proprietario all'acquirente, cioé da un lato il depauperamento dal patrimonio del bene immobile del proprietario, dall'altro l'arricchimento del patrimonio in virtù della somma di denaro avuta dalla vendita.

Per converso colui che ha acquistato si priva della disponibilità della somma di denaro e va ad incrementare il suo patrimonio con il bene immobile.

 

·                    ATTO NON PATRIMONIALE: sono quegl'Atti che non hanno un contenuto di ordine patrimoniale.

 

ES:

Il riconoscimento del figlio naturale non ha un vero e proprio contenuto di ordine patrimoniale; questo ATTO NEGOZIALE posto in essere dall'individuo con cui si riconosce che il soggetto nato fuori dal matrimonio è il proprio figlio.

Da un lato non è patrimoniale, perché non si distribuisce una proprietà, non si assume in locazione un appartamento; però il riconoscimento del figlio naturale è un ATTO Patrimoniale in quanto incide sul patrimonio del soggetto perché al riconoscimento diventa legittimato ad una parte del patrimonio del genitore dopo la morte.

 

ES:

Nell'ipotesi di lesioni di un diritto personalissimo come il diritto all'immagine, alla riservatezza, alla reputazione, non è un Atto patrimoniale in quanto no ha un contenuto di ordine patrimoniale, però incide sul patrimonio per cui è da considerarsi patrimoniale in quanto ad esempio un atto diffamatorio lede la reputazione dell'uomo politico, dell'uomo di spettacolo, può stroncare la loro carriera, e quindi incidere sul loro patrimonio.

 

Un'altra distinzione di ATTO è:

·                    ATTO A TITOLO GRATUITO: a un'attribuzione patrimoniale non corrisponde a favore del soggetto che ha eseguito questo Atto di alienazione alcun vantaggio.

 

ES:

Ti regalo l'appartamento senza ricevere nessun corrispettivo, a titolo gratuito.

TITOLO: è la causa che ha determinato l'ATTO.

 

·                    ATTO A TITOLO ONEROSO: caratterizzato da una prestazione e da una controprestazione.

 

Un'altra distinzione di ATTO e:

·                    ATTO FRA VIVI (INTERVIVOS): ha la caratteristica di un elemento di volontà dei soggetti di porre in essere un Atto fra vivi fra soggetti viventi.

ES:

Compravendita, permuta, locazione,contratto di società

 

·                    ATTO A CAUSA DI MORTE (MORTISCAUSA): si ha in riferimento ad un unico soggetto.

ES:

Colui che fa TESTAMENTO:

 

Ad ogni tipologia di Atto corrisponde quello che studieremo:

·                    ATTO PATRIMONIALE: CONTRATTO OBBLIGATORIO (CENNI): la caratteristica fondamentale del rapporto obbligatorio è rappresentato dal SINALLARMA, con cui si individua la corrispettività fra la prestazione di un soggetto e la controprestazione.

            Perché quando si rompe questo equilibrio, questo parallelismo fra prestazione e                       

            controprestazione, si determina un turbamento dell'equilibrio contrattuale, e questo

            turbamento potrebbe dare luogo ipotesi di risoluzioni del contratto.

            Perché nell'ambito del rapporto giuridico obbligatorio è fondamentale l'eguale peso  

            soggetti agenti, l'eguale peso non solo dell'attribuzione patrimoniale ma anche della

            acquisizione patrimoniale.

 

ES:

Se vendo un appartamento che vale 300 milioni però l'acquirente mi costringe con il ricatto, la forza, ben conoscendo la mia necessità per la gravità della mia situazione, a venderla ad un prezzo molto più basso; posso rivolgermi dopo la stipula del contratto all'autorità e instaurare un azione di risoluzione contrattuale, perché vi è un enorme squilibrio fra le prestazioni.

Questo risponde anche ad un criterio di ordine generale: PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA', è un principio di valenza costituzionale, per garantire lo svolgimento del rapporto obbligatorio, le parti abbiamo sempre la stessa posizione, la stessa parità.

 

ES:

LE CLAUSOLE VESSATORIE: sono quelle clausole imposte da un predisponente che impongono ad un altro soggetto prestazioni o controprestazioni sproporzionate rispetto all'altra prestazione o controprestazione, con riferimento a quei contratti che hanno per oggetto beni e servizi.

 

·                    ATTO NON PATRIMONIALE: DIRITTI DELLA PERSONALITA';

·                    ATTO A TITOLO GRATUITO: Atti di Liberalità;

·                    ATTO A TITOLO ONEROSO: Ipotesi Contrattuali;

·                    ATTO INTERVIVOS: Contratto;

·                    ATTO MORTISCAUSA: Testamento.

 

Vi è una distinzione fra Atti LECITI e Atti ILLECITI in relazione proprio dalla liceità dell'Atto, cioé della manifestazione di volontà che non viola principi dell'Ordinamento Giuridico.

Il giudizio di liceità non viene fatta a posteriori, cioé quando l'Atto è stato compiuto, viene fatto anteriormente dal legislatore fissando dei criteri sacri dell'Ordinamento Giuridico.

La SUBDOLAZIONE determina l'attribuzione di Atto Illecito.

 

Un altro tipo di Atto Negoziale è l’ATTO di AUTONIMIA PRIVATA, è il potere attribuito alle parti di disciplinare in piena autonomia, nella maniera più confacente ai propri interessi un contratto; avere quindi la libertà non solo nella scelta del tipo contrattuale,ma anche di inserire nel contratto tutto ciò che rientra nel loro interesse.

Quindi viene espresso il principio del diritto contrattuale che è quello in cui le parti sono libere di stipulare contratti frutto del loro potere di autonomia privata, purché perseguano interessi meritevoli di tutela.

Questo significa che il principio Costituzionale della libertà di iniziativa privata si sostanzia nel potere attribuito ai soggetti di stipulare atti di autonomia contrattuale.

 

ES:

Il proprietario di un immobile è libero di vendere l’immobile stesso, di darlo in locazione, di darlo in permuta; nel contempo l’altro soggetto nei cui confronti il proprietario deve contrattare, è libero di acquistarlo, di prenderlo in locazione, oppure di fare una permuta; le parti giuridiche stipulano un contratto, che sia esso di compravendita, di locazione, di permuta, in piena autonomia contrattuale.

 

Autonomia Contrattuale quindi libertà delle parti di disciplinare il contratto inserendo patti e condizioni che previo consenso dell’altra parte, meglio realizzano i propri interessi.

 

 

ES:

Stipuliamo un contratto di compravendita, quindi siamo liberi nella scelta della compravendita come strumento che meglio possa realizzare i nostri bisogni (il tuo bisogno è di andare a dormire, il mio è di prendere la moneta), quando realizziamo il contratto di compravendita possiamo inserire tutte le trascrizioni che entrambi i contraenti secondo il frutto della contrattazione riescono ad inserire; naturalmente vi è un contenuto legale al quale non possiamo derogare, il contratto deve rispettare gli elementi essenziali.

 

Questo Atto di Autonomia Privata recupera il primato del soggetto nei confronti dello Stato, perché la stessa libertà contrattuale che il soggetto ha quando tratta con la controparte, la stessa autonomia contrattuale lui la svolge quando tratta nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il secondo aspetto positivo di questa libertà, è rappresentata anche dalla libertà contrattuale dei soggetti di creare contratti ATIPICI, in quanto evidenzia la creazione di nuovi tipi contrattuali da parte della contrattazione privata.

I contraenti volendo porre in essere questi atti di autonomia privata sono liberi di scegliere il contratto già codificato, già previsto nel Codice Civile, oppure di porre in essere dei contratti Atipici, non previsti dal Codice Civile.

Con i nuovi tipi contrattuali le parti possono nel regolamentare i propri interessi, creare, individuare, nuove ipotesi contrattuali, che non sono previsti in nessun articolo del Codice.

ES: Leasing; Merchandaising; creati dal mondo degli affari, dal mercato.

Comunque anche questi contratti devono perseguire interessi meritevoli di tutela, cioè che gli interessi siano considerati leciti da parte dell’Ordinamento Giuridico.

L’opera di rinnovamento del Codice Civile è fatto attraverso soprattutto la creazioni di questi nuovi tipi contrattuali, sorti in virtù della diversa esigenza e la diversa cultura del momento.

In assenza di una disciplina legale, una disciplina derivante da un testo normativo, nei contratti atipici si applica la disciplina del TIPO SIMILE; cioè si applicano le disposizioni, le norme, relative al contratto più vicino, simile.

Infine si può dire che con l’Atto di Autonomia Privata, le parti sono libere dell’agire economico, ma sono anche libere nella creazione di nuove ipotesi contrattuali.

 

Non possiamo avere un atto illecito “atipico”, non previsto dal legislatore, perché la liceità o la illiceità dell’atto è valutato dal parlamento.

 

Il giudizio di merito degl’interessi posti in essere dal contratto atipico è un giudizio che viene successivamente, quando le parti incontrandosi, dovendo stipulare un contratto, non trovando sul Codice il contratto migliore per tutelare gli interessi, lo creano loro, però questo contratto per essere meritevole, deve essere portato innanzi ai Giudici che lo analizzano, verificano il merito del contratto, e dopo di che, è passato al vaglio della liceità, perché mentre il parlamento fa le leggi, in assenza di leggi vigenti sono i Giudici che devono valutare se i comportamenti perseguono degli interessi meritevoli di tutela.

Una volta che il contratto atipico ha passato queste procedure, ritorna indietro, e i contraenti sono liberi di stipulare contratti atipici dello stesso tipo finché il legislatore sensibile alle esigenze, tramuta il contratto atipico in un testo legislativo.