CONTRATTO (2)

IL CONTRATTO COME ATTO BILATERALE: IL VALORE DELL’ACCORDO

Secondo la definizione dell'art. 1321 il contratto è «accordo», e questo lo qualifica come atto bilaterale (o plurilaterale). Perché ci sia contratto occorre che all’atto partecipino (almeno) due parti, e che tutte le parti siano d'accordo sul contratto: cioè siano animate dalla comune volontà che si producano gli effetti del contratto. In questo modo il contratto si distingue da altri atti (anche negoziali, al pari del contratto), che anziché essere bilaterali sono atti unilaterali: essi si formano e producono effetti giuridici in base alla volontà di una sola parte; non richiedono l'accordo di nessun'altra parte.

La distinzione fra contratti e atti unilaterali si riconduce a un'idea di libertà e autonomia, e alla natura del diritto privato, contrapposta a quella del diritto pubblico: la legge vuole evitare che un soggetto possa essere toccato nella propria sfera giuridica, e subire modificazioni delle proprie situazioni giuridiche, senza o contro la sua volontà; rovesciando la prospettiva, vuole impedire che un soggetto possa incidere nella sfera e nelle situazioni giuridiche di un altro, se quest'altro non è d'accordo.

E allora la legge stabilisce che gli atti i quali hanno questo effetto richiedono l'accordo di tutti coloro che sono toccati dagli effetti dell'atto; dunque sono atti bilaterali, cioè contratti.

ES:

·                          Il principio si presenta con la massima evidenza ad es. in un contratto come la vendita, dove entrambi gli interessati subiscono pesanti modificazioni delle loro posizioni giuridiche: il venditore perde la proprietà, il compratore assume l'obbligo di pagare il prezzo, e sarebbe assurdo se questi effetti si producessero senza l'accordo di entrambi (ad es. solo per la volontà del compratore, che il venditore debba subire anche se non è d'accordo). Dunque è ovvio che la vendita non può non essere un contratto, fondato sull'accordo delle parti: deve risultare sia la volontà del venditore di vendere a un certo prezzo, sia la volontà del compratore di comprare a quel prezzo.

 

·                          Il principio sembra presentarsi con evidenza molto attenuata nel caso della donazione, dove apparentemente la sfera del donatario è toccata in senso tutto vantaggioso per lui, che si arricchisce a spese del donante, acquistando un diritto senza dare o promettere niente in cambio: e allora si potrebbe pensare che la donazione va costruita come atto unilaterale del donante, che non richiede l'accordo del donatario.

Invece anche la donazione è un contratto.

La ragione è che anche la donazione può incidere in modo svantaggioso nella sfera giuridica del donatario, creando pesi, rischi e obblighi a suo carico.

 

ES: la donazione di materiali inutili e ingombranti espone chi la riceve ai fastidi e alle spese per la loro collocazione; la donazione di un immobile pericolante può essere molto rischiosa per il donatario, che in caso di crollo è responsabile di tutti i danni; ecc. E allora si comprende che la legge costruisca anche la donazione come contratto, fondato sull'accordo di entrambe le parti: non c'è donazione se non risultano sia la volontà del donante di donare, sia la volontà del donatario di ricevere la donazione.

 

·                          Un'effettiva attenuazione del principio si registra invece per altri atti, che incidono sulle situazioni giuridiche di qualcuno, ma con effetti che sono sicuramente ed esclusivamente vantaggiosi per lui, e non gli addossano nessun obbligo, nessun rischio, nessun peso neppure potenziale ed eventuale: si pensi alla remissione del debito, il cui unico effetto per il debitore è liberarlo dall’obbligazione.

Ma perché escludere che il debitore, per qualche sua ragione (e fosse anche per orgoglio, per capriccio, per stravaganza) possa desiderare di non essere liberato? e in tal caso, perché consentire che venga liberato contro la sua volontà?

Alla luce di questa considerazione, si giustifica che anche qui occorre l'accordo di entrambi gli interessati, che anche la remissione sia un atto bilaterale, cioè un contratto.

È vero però che normalmente, anzi quasi sempre, questo accordo del debitore c'è: e allora la legge lo presume, ritenendo superfluo che esso venga manifestato con un'esplicita accettazione della remissione; ma se per caso il debitore non è d'accordo, la legge gli dà la possibilità di impedire l'effetto liberatorio, manifestando il suo rifiuto (art. 1236).

 

Si può dire, allora, che nella vendita e nella donazione (così come nella grandissima parte degli altri contratti) il principio ispiratore è che non si possono imporre a un altro effetti giuridici (attualmente o potenzialmente) svantaggiosi, senza la sua volontà, il suo accordo deve manifestarsi con l’Accettazione dell'atto e dei suoi effetti.

Invece nella Remissione il principio ispiratore ha una sfumatura diversa, e si può esprimere dicendo che non si possono imporre a un altro effetti giuridici pur sicuramente vantaggiosi per lui, contro la sua volontà; anche qui occorre l'accordo, ma ci si accontenta di un accordo consistente nel mancato rifiuto (rifiuto che costituisce onere della parte, se vuole bloccare gli effetti del contratto che altrimenti si producono, anche se non risulta in modo esplicito la sua volontà di accettarlo).

ATTI UNILATERALI

Si esce dal campo dei contratti, e si entra in quello degli atti unilaterali, quando l'atto si forma e produce i suoi effetti senza bisogno dell'accordo fra tutti gli interessati, neanche nella Forma «minima» del mancato rifiuto: gli atti unilaterali si fondano esclusivamente sulla volontà dell'autore, e i loro effetti non possono essere bloccati dal rifiuto dell'altro soggetto che ne sia in qualche modo coinvolto.

La ragione per cui un atto viene configurato dalla legge come unilaterale piuttosto che bilaterale, dipende dal diverso modo in cui operano i suoi effetti.

Un atto si configura come unilaterale, quando i suoi effetti incidono esclusivamente sul patrimonio di chi lo compie. E il caso dell'abbandono di una cosa mobile da parte del proprietario (derelizione: art. 923), che gli fa perdere la proprietà senza che nessun altro l'acquisti; o dell'accettazione dell'eredità: è vero che questa toglie la possibilità di diventare erede a chi potrebbe subentrare al posto dell'accettante, in caso di sua mancata accettazione; ma ciò che in tal modo viene toccato non è un suo diritto, bensì una semplice aspettativa di fatto.

E’ anche possibile che un atto unilaterale influisca sulle situazioni giuridiche di soggetti diversi da colui che lo fa: ma, di regola, mai in modo da toccarle irreversibilmente, bensì sempre in modo da lasciare ai titolari di esse la possibilità di rendere quegli atti, e i loro effetti, del tutto indifferenti per sé.

 

ES: la Procura, l’atto unilaterale di chi la dà, tocca anche la posizione di chi la riceve, attribuendogli il potere di rappresentanza: ma se chi la riceve decide di non esercitarla, e non la esercita, per lui è come se la procura non esistesse.

ES: Anche il Testamento, l’atto unilaterale del testatore, tocca la posizione di chi è designato erede, dandogli la possibilità legale di acquisire il patrimonio del testatore: ma, appunto, è solo una possibilità, che si può liberamente cogliere (con l'accettazione dell'eredità) oppure lasciar cadere (evitando di accettare l'eredità); e in quest'ultimo caso, per il designato il testamento è come se non esistesse.

 

ES: Identico effetto produce la Rinuncia all'eredità, nei confronti di chi può subentrare al rinunciante. Non così nel di remissione: se il debitore non si preoccupa di rifiutare, si crea nei suoi confronti, in modo irreversibile, una situazione giuridica diversa da quella precedente (prima era debitore, adesso non è più debitore); e infatti la remissione è un contratto.

 

Non sempre, tuttavia, la qualificazione di un atto come bilaterale o unilaterale è facile e sicura.

Qualche incertezza esiste, per es., circa gli atti di rinuncia relativi a diritti reali minori: la rinuncia dell'usufruttuario all'usufrutto, che incide sulla posizione del nudo proprietario a cui attribuisce la proprietà piena, è un atto unilaterale o richiede l'accordo del controinteressato?  L'abbandono del fondo servente, che a certe condizioni il proprietario può fare in favore del proprietario del fondo dominante (art. 1070), è un atto unilaterale del primo o richiede anche l'accordo del secondo?

Il criterio qui richiamato vale comunque in linea di principio, e non esclude l'esistenza di atti unilaterali capaci di incidere sulle situazioni altrui anche in modo decisamente svantaggioso.

È il caso del recesso unilaterale dal contratto: ma ciò può accadere o perché il potere di recedere unilateralmente è previsto nel contratto stesso (e dunque nasce dall'accordo di entrambe le parti), oppure perché la legge, in relazione agli interessi coinvolti nel contratto, e al particolare modo in cui il contratto li regola, considera giusto attribuire alla parte il potere di modificare unilateralmente la situazione, senza bisogno dell'accordo di controparte (si pensi, alle dimissioni, con cui il dipendente recede unilateralmente dal contratto di lavoro, incidendo sulla posizione del datore di lavoro).

 

COME ATTO PATRIMONIALE

Dalla definizione dell'art. 1321 risulta che il contratto è un atto giuridico patrimoniale: esso incide su situazioni giuridiche patrimoniali ciò non sorprende, se si considera che una delle funzioni principali del contratto è creare obbligazioni, le quali sono caratterizzate dal requisito della patrimonialità.

La necessaria patrimonialità del contratto fa di questo lo strumento principale per realizzare operazioni economiche, o se si preferisce affari: e spiega la grande importanza che il contratto, e la disciplina legale del contratto, hanno per il funzionamento del sistema economico.

Se fra due parti si forma l'accordo per creare un rapporto giuridico, ma questo coinvolge esclusivamente o prevalentemente situazioni non patrimoniali, tale accordo non è un contratto.

Per questo non è un contratto il matrimonio, che ha in comune con il contratto la bilateralità (si fonda sull'accordo degli sposi), ma se ne differenzia perché gli manca la patrimonialità.

Sono invece contratti, perché incidono su situazioni patrimoniali, le convenzioni matrimoniali, cioè gli accordi con cui i coniugi regolano la proprietà dei beni  che si acquisteranno durante il matrimonio.

D'altra parte, non è detto che i contratti siano sempre funzionali ad attività e finalità economiche: ad es. è un contratto l'atto con cui si costituisce un’associazione culturale, cui sia estraneo qualsiasi interesse economico.

C'è un parallelismo con quanto vale per l'obbligazione: la prestazione deve sempre essere patrimoniale, ma l'interesse del creditore, cui essa serve, può essere anche non patrimoniale.

CONTRATTI BILATERALI PLURILATERALI

Dall’ART. 1321 si ricava che i contratti possono essere:

·                          Contratti Bilaterali, quando sono fatti fra due parti (una vendita fra

 venditore e compratore, o una locazione fra locatore e conduttore, un appalto

 fra committente e appaltatore;

·                          Contratti Plurilaterali, quando sono fatti fra più di due parti.

Dei contratti plurilaterali si occupano gli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466,

che affrontano questo problema: il difetto che colpisce la partecipazione di

un contraente lascia sopravvivere le posizioni contrattuali delle altre parti,

o cancella l'intero contratto? Tali norme suggeriscono la possibilità di

introdurre, fra i contratti plurilaterali, un'ulteriore sottodistinzione. Infatti

individuano i contratti plurilaterali, da esse regolati, non solo in base al

criterio della presenza di più di due parti, ma anche in base a un elemento

aggiuntivo: quello della COMUNIONE DI SCOPO, consistente nel fatto che le

prestazioni di ciascuna delle parti «sono dirette al conseguimento di uno scopo comune» (art 1420).

Fra i contratti con più di due parti abbiamo:

q       I Contratti Plurilaterali con Comunione di Scopo, caratterizzati dall'elemento appena indicato. Fra essi rientrano certamente i contratti associativi, i regolamenti condominiali di tipo «contrattuale» e non «assembleare»; vi potrebbero rientrare anche la divisione fra più di due condividenti, i patti parasociali fra più di due soci, la transazione fra più di due litiganti.

q       I Contratti Plurilaterali Senza Comunione di Scopo, in cui ci sono più di due parti, ma le loro prestazioni non sono dirette a uno scopo comune: può essere il caso della cessione del credito cui partecipi direttamente anche il debitore ceduto, della delegazione cumulativa, della cessione del contratto.

 

Stabilire se un contratto con più di due parti rientra nell'una o nell'altra sottocategoria risponde a un'esigenza pratica: ai contratti plurilaterali con comunione di scopo si applicano sicuramente gli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466; ai contratti plurilaterali senza comunione di scopo queste norme non si applicano direttamente (mancando un presupposto da esse indicato), e tutt'al più ci si può domandare se, e fino a che punto, sia ipotizzabile una loro applicazione per analogia.

SCHEMI LEGALI PER LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO

La formazione del contratto implica un procedimento, cioè una sequenza di comportamenti umani, che deve risultare conforme al modello, o schema, stabilito dalle norme.

Se la sequenza dei comportamenti reali corrisponde al modello procedimentale fissato dalla legge, allora si può affermare che il contratto è formato, o concluso.

Questo significa che il problema della formazione del contratto risponde a una logica di relatività e non di assolutezza.

 

Gli schemi legali per la formazione del contratto possono essere diversi da ordinamento a ordinamento (ad es., negli Stati Uniti un contratto si considera concluso in base a criteri diversi da quelli che valgono in Italia). Nello stesso ordinamento, possono modificarsi col tempo, per l'introduzione di nuove norme che regolano la materia diversamente dal passato.

E, nel medesimo ordinamento, possono nel medesimo tempo coesistere differenti modelli procedimentali fissati dalla legge per la formazione del contratto.

Sicché i contratti possono formarsi, entro un sistema giuridico dato, in tanti modi diversi.

 

Ciò vale anche rispetto al sistema giuridico italiano, nel cui ambito possono identificarsi:

·                          Un Modello Base, che regola in generale la formazione dei Contratti, per i quali non valga qualche diversa previsione particolare;

·                          svariati modelli particolari, ciascuno dei quali regola la formazione di

una determinata classe di contratti

 

SCHEMA BASE: PROPOSTA E ACCETTAZIONE

Il problema di accertare la formazione del contratto in molti casi è di facile soluzione, o addirittura neppure si pone, come accade quando le parti agiscono, per la formazione del contratto, nello stesso contesto di tempo e di luogo: se le parti, chiuse in una stanza, discutono e definiscono con precisione tutti gli aspetti del contratto, su cui raggiungono il pieno accordo, o addirittura firmano insieme il testo del contratto, è abbastanza ovvio che il contratto si è concluso in quel momento e in quel luogo.

 

N.B. Il problema è più complicato, quando le parti impegnate a fare il contratto comunicano fra loro a distanza e in modo indiretto (ad es. con scambi di lettere, telegrammi, telex o telefax); o comunque quando il procedimento di formazione del contratto si sviluppa nel tempo (ad es. perché una parte vuole rifletterci meglio, e si riserva una risposta più avanti, e quando la dà introduce un elemento nuovo sul quale l'altra parte a sua volta si riserva di riflettere e poi rispondere, ecc.).

 

Per ordinare questa realtà complessa, la legge individua le due componenti elementari dell'accordo contrattuale, e dunque della formazione del contratto: la proposta e l'accettazione.

Semplificando, a scopo di chiarezza, essa presuppone che una parte (detta Proponente) formuli all'altra parte (detta Oblato) la proposta del contratto.

ES: «le propongo di vendermi il suo disegno del Tiepolo, che ho visto ieri a casa sua, per 15 milioni»; e presuppone che, per aversi l'accordo contrattuale, occorre che l'oblato faccia la relativa accettazione («va bene, accetto di venderglielo per quel prezzo»).

Siamo ora in grado di capire meglio la regola generale in tema di Formazione del contratto: «Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’Accettazione dell'altra parte» (art. 1326, c.1).

Nulla avrebbe impedito al legislatore di fissare un criterio diverso: ad es. quello per cui il contratto è formato nel momento in cui l'oblato accettante spedisce al proponente la sua accettazione. E invece il legislatore ha scelto il criterio dell'art. 1326, c. 1.

Peraltro, l'applicazione di questo criterio può dare luogo a qualche problema: la conoscenza è un fatto mentale, interno alla sfera psichica del soggetto, e allora come si fa ad accertare con sicurezza se e quando uno prende conoscenza di qualcosa? Un proponente sleale, interessato a sostenere che il contratto non si è formato, potrebbe affermare di non avere conosciuto l'accettazione di controparte (ad es. perché si è dimenticato di aprire e leggere la lettera che la conteneva).

La legge risolve il problema, sostituendo il difficile accertamento del fatto psichico con l'accertamento di un fatto esteriore e riscontrabile in modo obiettivo, attraverso un ulteriore criterio consistente in una Presunzione: l'accettazione si reputa conosciuta dal Proponente, cui è diretta, nel momento in cui Giunge all’Indirizzo del Proponente stesso (art. 1335).

All'accettante basta dimostrare che la sua accettazione è giunta all'indirizzo del proponente: fatto ciò, egli ha assolto il suo onere della prova quanto alla formazione del contratto.

Se il proponente vuole sostenere che il contratto non si è formato, perché in realtà egli non ha conosciuto l'accettazione, ne ha la possibilità: ma deve provare, questo onere grava su di lui, «di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia» (art. 1335).

Potrà ad es. dimostrare, se ci riesce, che quando la lettera di accettazione è giunta al suo indirizzo, egli era ricoverato in ospedale per una delicata operazione, o era in viaggio d'affari a Singapore.

C'è un'altra possibilità di escludere la formazione del contratto, benché l'accettazione sia giunta al proponente: dimostrare che l'accettazione è tardiva.

Infatti l'accettazione deve giungere nel termine stabilito dal proponente stesso, o in quello normalmente necessario in base alla natura dell'affare o agli usi.

Il proponente può ritenere efficace anche un'accettazione tardiva: ma allora deve comunicarlo immediatamente all'accettante (art. 1326, cc. 2-3). 

È chiaro, poi, che il contratto si conclude solo se l'accettazione è conforme alla proposta. Se invece è difforme (ad es.: «accetto di venderle il mio Tiepolo, ma per 20 milioni»), equivale a una nuova proposta (art. 1326, c. 5): l'oblato si trasforma in proponente, e all'originario proponente, ora in veste di oblato , spetta dire se accetta di acquistare per 20 milioni. 

Se proposta e accettazione si presentano conformi, ma in realtà le parti le intendevano in modi diversi (ad es. uno voleva comprare il Tiepolo appeso in camera da letto, e l'altro pensava di vendere l'altro Tiepolo appeso nello studio), il contratto non si forma per mancanza di accordo: fra le parti non c’è consenso, bensì Dissenso

 

 

IL CONTRATTO FORMATO MEDIANTE ESECUZIONE

Una prima classe di contratti, a cui si applica uno schema diverso da quello generale, comprende i contratti che richiedono di essere eseguiti senza bisogno di preventiva accettazione comunicata al proponente. Ciò può accadere su richiesta del proponente stesso, o perché così richiedono la natura dell'affare oppure gli usi.

ES: se il dettagliante A ordina al grossista B (suo fornitore abituale) un certo quantitativo di prodotti, al prezzo dell'ultimo listino, è normale che B, ricevuto l'ordine (che giuridicamente è una proposta di contratto), spedisca subito i prodotti richiesti, senza preoccuparsi di scrivere prima ad A che accetta la sua proposta.

In tal caso, il contratto “è Concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione” della Prestazione richiesta (cioè si sono spediti i prodotti): ART. 1327 C.1.

Però A ha bisogno di sapere al più presto se B accetta la sua proposta, ed è disposto ad assicurargli i prodotti richiesti (in caso contrario deve rivolgersi ad un altro fornitore): per questo “l’Accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione”, e in mancanza deve risarcire il Danno. (ART: 1327 C2).

 

 

L’ADESIONE AL CONTRATTO APERTO

I Contratti Aperti sono quelli per i quali esiste la possibilità che altre parti entrino successivamente nel contratto, aggiungendosi alle parti che in origine lo hanno formato.

Il tipico esempio è dato dai contratti Associativi: iscriversi a un'associazione, aderire a una cooperativa, significa entrare a far parte del contratto con cui gli originari fondatori avevano costituito l'organizzazione. Qui la particolarità riguarda non la formazione del contratto originario, per cui valgono le regole ordinarie, ma il modo in cui diventano parti del contratto gli aderenti successivi.

La loro Adesione ha il valore di accettazione della proposta, contenuta nella clausola di apertura del contratto originario. In base ad essa, la partecipazione al contratto può formarsi secondo tre criteri (art. 1332):

·                          se esistono modalità per l'adesione, fissate nel contratto originario, l'adesione deve avvenire in base a queste,

·                          in mancanza di modalità così determinate, la partecipazione del nuovo aderente si forma quando la sua adesione giunge all'organo «costituito per l'attuazione del contratto» (a seconda dei casi, consiglio di amministrazione presidente, direttore, segretario ecc.);

·                          in mancanza di organo siffatto, occorre che l'adesione pervenga a tutti i contraenti originari.

 

OFFERTA AL PUBBLICO

L'offerta al pubblico è un particolare tipo di proposta, che ha la caratteristica di essere indirizzata non a un destinatario determinato, ma a una collettività indeterminata di possibili destinatari: l'esposizione dei prodotti nelle vetrine di un negozio o sui banchi del supermercato vale come proposta di vendita, rivolta a ogni cliente interessato; così pure gli annunci di chi offre di acquistare per un dato prezzo, da chiunque voglia venderle, le azioni di una determinata società (c.d. opa: 69.12). Di fronte a questo genere di proposte

contrattuali, il problema è: quando, e a quali condizioni, si forma il contratto corrispondente?

La risposta è data dai criteri dell'art. 1336, c. 1.

Il primo criterio è che l'offerta al pubblico può valere come vera e propria proposta di contratto. Ne consegue che per la formazione del contratto basta l’accettazione di un interessato: quando un cliente entra nel supermercato, e manifesta l'intenzione di comprare qualcuno dei prodotti esposti, il contratto è concluso.

Però la regola incontra dei limiti.

L'offerta al pubblico vale come proposta, e così permette la formazione del contratto con la semplice accettazione di essa, solo a due condizioni:

·                          che l'offerta contenga gli estremi essenziali del contratto da concludere (è necessario, ad es., che sui prodotti esposti sia indicato il prezzo);

·                          che il valore di vera e propria proposta non sia escluso dalle circostanze o dagli usi: ad es., l'annuncio sul giornale di un appartamento in locazione può contenere gli estremi essenziali del contratto (precisa individuazione dell'immobile, durata, canone), ma non per questo il contratto si forma senz'altro appena un qualsiasi interessato dichiara al proprietario di accettare;

 

E’ normale che il proprietario, prima di concludere il contratto, voglia valutare il futuro inquilino, e quindi si riservi di non dare l'appartamento in locazione al primo che risponde «sì» al suo annuncio.

In casi come questi, l'offerta al pubblico vale non come proposta, ma come Invito a Proporre: chi legge l'annuncio e si presenta al proprietario dicendogli che vuole l'appartamento, assume lui il ruolo di chi propone la locazione; e il proprietario può decidere se accettare o meno la sua proposta. Un mezzo attraverso cui può manifestarsi l'offerta al pubblico è la televisione: è il fenomeno delle c.d. aste televisive o «televendite», di cui la legge si occupa (art. 9 decreto legislativo n. 50/1992) per proteggere i destinatari delle offerte.

Regole particolari, contenute in una legge speciale, valgono poi per le offerte al pubblico riguardanti determinate operazioni: la vendita, l'acquisto e lo scambio di azioni.

 

VICENDE DELLA FORMAZIONE DEL CONTRATTO

Fra il momento in cui proposta o accettazione sono formulate, e il momento in cui il contratto arriva a concludersi, può passare un periodo di tempo, più o meno lungo. Nel corso di esso, possono verificarsi alcune vicende, capaci di influire sulla conclusione del contratto non ancora formato, ma invia di formazione.

In particolare:

·                          può sopravvenire la morte o l'incapacità di chi ha fatto la proposta o l'accettazione;

·                          chi ha fatto la proposta o l'accettazione può pentirsene, e cercare di tornare indietro, con la revoca della propria dichiarazione .

 

MORTE E INCAPACITA’ SOPPRAVV. DEL DICHIARANTE

Se il proponente o l'accettante muore o diventa incapace (legale) dopo la conclusione del contratto, il problema non riguarda la formazione di esso (che è formato e dunque esiste), ma la sua esecuzione: se ne occuperà l’erede del defunto, o il rappresentante legale dell'incapace.

Se invece l'evento si verifica prima della conclusione del contratto, la regola è che proposta o accettazione perdono efficacia: il procedimento di formazione si interrompe, e il contratto non può più formarsi.

La regola ha due eccezioni. La prima riguarda il caso che la proposta fatta fosse irrevocabile: art. 1329, c. 2.

La seconda riguarda la qualità del dichiarante e del contratto (art. 1330): se il dichiarante è un imprenditore, e il contratto in itinere è attinente all'esercizio dell'impresa, proposta o accettazione rimangono efficaci: il procedimento può proseguire, e concludersi con la formazione del contratto, che a questo punto fa capo a chi subentra nell'esercizio dell'impresa (l'erede del defunto, il rappresentante dell'incapace).

La ragione è che i contratti relativi all'impresa hanno normalmente carattere impersonale: sono legati non tanto alla persona dell'imprenditore, quanto all'organizzazione dell'impresa, e dunque possono sopravvivere alle vicende che colpiscono personalmente l'imprenditore. Questo spiega l'eccezione all'eccezione: si torna alla regola generale—quindi proposta e accettazione perdono efficacia—se il dichiarante è un piccolo imprenditore (nella piccola impresa domina la personalità dell'imprenditore), o quando ciò è richiesto  dalla natura dell'affare o da altre circostanze (si pensi a un contratto di

consulenza professionale per l'impresa, basato su uno speciale rapporto di

fiducia e amicizia fra il professionista e l'imprenditore).

 

 

LA RECOVA DELLA PROPOSTA E DELL’ACCETTAZIONE

Può accadere che, dopo avere formulato la proposta o l'accettazione, il

dichiarante si penta, e per qualche ragione desideri impedire la conclusione del

contratto (gli è capitata un'occasione migliore, ha raccolto informazioni preoccupanti su contraparte, ecc.). Può farlo? A quali condizioni? La legge normalmente consente di farlo, con un atto unilaterale chiamato Revoca, in relazione al quale valgono regole leggermente diverse per la proposta e l'accettazione. Per la proposta, presupposto della revoca è che la proposta non sia irrevocabile. Se non lo è, può essere revocata fino al momento in cui il contratto risulta concluso: perciò, ad es., il proponente non può revocare la sua proposta dopo essere venuto a conoscenza che questa è stata accettata.

Se la revoca della proposta riesce a bloccare la formazione del contratto, ma intanto l'altra parte ha già accettato e, senza sapere che è intervenuta la revoca, comincia in buona fede a eseguire il contratto, il revocante deve indennizzarla delle spese e delle perdite causate da questo inizio di esecuzione (art. 1328, c. 1).

È revocabile anche l'offerta al pubblico: e se la revoca «è fatta nella stessa

forma dell'offerta o in forma equipollente», ha effetto anche verso chi non ne ha avuto notizia ART. 1336 C.2).

Anche l’Accettazione può essere revocata, «purché la revoca giunga a

conoscenza del proponente prima dell’Accettazione» ART. 1328, c. 2): uno ha

spedito l'accettazione per lettera, ma il giorno dopo si pente e la revoca per telegramma; se il telegramma arriva al proponente prima della lettera, il contratto non si forma.

Si noti la differenza: la revoca dell'accettazione blocca il contratto solo se arriva prima della sua conclusione; invece, per la revoca della proposta, basta che sia emessa prima di questo momento.

 

LA PROPOSTA IRREVOCABILE

Ci sono casi in cui la proposta non si può revocare, perché è una proposta irrevocabile (o «ferma»). Qualche volta l'irrevocabilità è stabilita dalla legge: ad es., la proposta di contratto con obbligazioni del solo proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza dell'oblato (art. 1333, c. 1).

Più spesso dipende da una decisione dello stesso proponente, che volontariamente si

obbliga «a mantenere ferma la proposta per un certo tempo» (art. 1329, c.1). Ad es.: «le propongo di comprare la mia auto per 25 milioni, e mi impegno a tenere ferma questa proposta per 10 giorni da oggi». La conseguenza è che il proponente non può revocare la proposta prima  che sia scaduto il termine; e se per caso lo fa, «la revoca è senza effetto» (art.1329, c. 1). Per tutto il tempo prima della scadenza, l'oblato può riflettere tranquillamente sulla proposta, perché sa che questa non può essere ritirata. 

Se l'accetta, il contratto si conclude. Se il termine scade senza che egli l'abbia accettata, la proposta resta in piedi (salvo che il termine fissato dal proponente valesse anche come termine massimo per l'accettazione, in base all'art. 1326, c. 2): ma a questo punto è revocabile.

Quando la proposta è irrevocabile, contrariamente alla regola generale non perde efficacia per morte o sopravvenuta incapacità del proponente, salvo che il persistere dell'efficacia sia escluso dalla natura dell'affare o dagli usi (art.1329 , C.2 ).

 

LE TRATTATIVE E LA RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE

La conclusione del contratto viene generalmente preceduta, e preparata, da una fase di trattative, nel corso della quale le parti discutono i termini dell'affare, e ciascuna cerca di far prevalere il proprio interesse, in conflitto con quello dell'altra (il venditore cerca di spuntare il prezzo più alto possibile, il compratore quello più basso possibile, ecc.).

Se fra i contrastanti interessi delle parti si trova infine un punto di equilibrio soddisfacente per entrambe, e tale quindi che su esso entrambe siano d'accordo, il contratto si fa: in caso contrario, vuol dire che l'accordo non è raggiunto, e il contratto non si forma.

Questa fase è perciò molto importante. La legge la regola con un principio generale: “parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo Buona Fede ART.1337, vale a dire con correttezza e lealtà.

La parte che viola questo principio, e nella fase che precede la conclusione del contratto si comporta scorrettamente e slealmente contro l'altra, incorre in una responsabilità che si chiama appunto responsabilità precontrattuale.

La scorrettezza può consistere—e sono i casi più gravi—nell'esercitare sull'altra parte inganni o minacce.

Può consistere in una reticenza, quando la parte nasconde all'altra informazioni essenziali sul contratto, che per obbligo di lealtà avrebbe dovuto comunicarle. Un'ipotesi del genere è prevista specificamente dalla legge: incorre in responsabilità precontrattuale la parte «che, conoscendo o dovendo conoscere una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte» (art. 1338).

Così, se nella trattativa per la vendita di un'auto, che è un modello a benzina, il venditore si accorge che il compratore pensa di comprare un modello diesel, e non lo avverte dell'errore, il suo comportamento è scorretto.

La scorrettezza precontrattuale può consistere anche nell'abbandonare ingiustificatamente la trattativa (recesso dalla trattativa). Intendiamoci: fino a che il contratto non è formato, le parti non sono vincolate ad esso (tanto è vero che la legge consente di bloccare un contratto che sta per formarsi, con la revoca della proposta o dell'accettazione). Ma possono esserci particolari circostanze, in cui il recesso dalla trattativa costituisce una slealtà: è il caso di chi, per mesi e mesi, tira in lungo una trattativa sostanzialmente definita, assicurando all'altra parte che è solo questione di dettagli, che il contratto certamente si farà, e poi invece la tronca bruscamente e senza ragione.

Il risultato di queste scorrettezze può essere vario, ma in ogni caso porta un danno a chi ne è vittima: o il contratto si forma, ma a condizioni non convenienti per questa parte; oppure non si forma o si forma invalido, così deludendo la parte che su quel contratto faceva affidamento. La responsabilità precontrattuale obbliga l'autore della scorrettezza a risarcire il danno. Attenzione, però: va risarcito solo il c.d. Danno Negativo cioè il danno che deriva dall'avere intrapreso una trattativa finita male (ad es. perché controparte è receduta ingiustificatamente).

Esso può comprendere sia un danno emergente, consistente ad es. nelle spese inutilmente fatte in vista del contratto mancato (viaggi, perizie, progetti, consulenze legali ecc.); sia un lucro cessante, consistente ad es. nell'avere trascurato e perso altri possibili affari, per tenere dietro alla trattativa poi rotta slealmente da controparte.

Non è invece risarcibile il danno corrispondente al c.d. Interesse Positivo, e cioè quello causato dal mancato raggiungimento del risultato contrattuale (ad es. la perdita dei profitti che la parte avrebbe realizzato, se il contratto si fosse concluso): questo è il danno che sarebbe risarcibile in base alla responsabilità per inadempimento dell'obbligazione nata dal contratto; ma qui, per l'appunto, il contratto non c'è, e quell’obbligazione non è sorta. 

Gli interpreti discutono se la responsabilità precontrattuale abbia natura di responsabilità contrattuale oppure extracontrattuale: prevale, soprattutto in giurisprudenza, la tesi della responsabilità extracontrattuale.

 

VOLONTA’ E MANIFESTAZIONI DI VOLONTA’

La proposta e l'accettazione portano alla formazione dell'accordo, e quindi

del contratto, perché corrispondono alla volontà delle parti: la quale, come sappiamo, è essenziale per il contratto.

Ma a questo punto conviene chiarire un dato altrettanto essenziale: la volontà, di per sè, non basta a formare il contratto e, in generale, a produrre effetti giuridici.

Il diritto regola rapporti sociali, fondati sulle relazioni e sulle comunicazioni fra gli uomini: perciò, di regola, non considera rilevante ciò che resta allo stato di soggettiva condizione

mentale, e non diventa socialmente conoscibile.

Ne consegue che la volontà diventa giuridicamente rilevante solo se esce dalla sfera psichica del soggetto che vuole; solo se viene manifestata all'esterno, e resa socialmente conoscibile.

Per concludere un contratto non basta la volontà (di proporlo e accettarlo): occorre la Manifestazione di Volontà.

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’

La volontà (come ogni altra condizione interiore dell'uomo) viene manifestata attraverso segni. Nel gran numero dei casi, i segni usati per manifestare la volontà sono i segni del linguaggio (parlato o scritto), che è il sistema di segni normalmente impiegato per le comunicazioni fra gli uomini.

Quando la manifestazione di volontà si realizza con il linguaggio, essa esprime nel modo più chiaro la volontà stessa, e l'intenzione di comunicarla al destinatario: si parla allora di Manifestazione espressa della volontà, o anche di Dichiarazione di Volontà.

Ma la volontà di fare un contratto può anche manifestarsi in modo non espresso, e cioè con segni diversi dal linguaggio: si parla allora di Manifestazione Tacita della volontà. Sappiamo che chi riceve una proposta in forma di «ordine» di merci, può concludere il contratto semplicemente cominciando a eseguirlo: l'avvio dell'esecuzione è il segno che manifesta la sua volontà contrattuale. Il gesto di chi, senza dire una parola, prende le merci dal banco del supermercato, le porta alla cassa e le paga, è la manifestazione della sua volontà di comprarle. Chi sale sull'autobus, manifesta con ciò la sua volontà di concludere un contratto di trasporto con l'impresa che offre il servizio: anzi, fa qualcosa di più, perché forma il contratto con un gesto che nel medesimo tempo lo attua, appropriandosi direttamente della Prestazione contrattuale (c.d. Negozio di Attuazione).

La manifestazione tacita di volontà è un comportamento silenzioso: ma è,

appunto, un comportamento. Ed è il comportamento (sia pure silenzioso) a

costituire il segno (sia pure diverso dal linguaggio) capace di manifestare la

volontà.

E infatti la manifestazione tacita di volontà si definisce anche Comportamento Concludente: intendendosi le azioni del soggetto che, nel quadro delle circostanze date, segnalano in modo ragionevolmente univoco la sua volontà contrattuale. È importante il riferimento alle circostanze, perché in circostanze diverse quello stesso comportamento potrebbe avere tutt'altro significato.

Ciò accade, in particolare, quando il soggetto esplicita che il suo comportamento non va inteso in quel significato (c.d. «protestatio»).

Ma non sempre la «protestatio» è ammessa: se ad es. uno sale sull'autobus dichiarando

che non intende con ciò concludere un contratto di trasporto, non per questo sfugge all'obbligazione contrattuale di pagare il biglietto, perché la «protestatio» è incompatibile con il suo comportamento attuativo (un atteggiamento non ammissibile, perché equivale a «venire contro il fatto proprio», cioè a contraddirsi).

Di per sé, il silenzio è assenza di segni, e non manifesta alcuna volontà.

Ecco perché in generale non è vero che «il silenzio vale come manifestazione di volontà» (come talora banalmente si dice).

 

ES: s'immagini che uno riceva a casa il primo volume di un'enciclopedia in 48 volumi, con una lettera dell'editore in cui lo si invita ad acquistare l'intera opera alle condizioni economiche lì specificate, e gli si dice che se non è interessato dovrà restituire il volume campione entro 10 giorni; in caso contrario, si considererà che abbia accettato l'acquisto. Se il soggetto non fa nulla (non risponde alla lettera né per accettare né per rifiutare, e neppure restituisce il volume saggio), non per questo si forma il contratto: il suo silenzio non vale affatto come volontà di accettare.

 

Il silenzio può portare alla formazione del contratto solo in casi particolari, e per particolari ragioni giustificative.

Ad es., quando un tale valore gli sia attribuito dalla legge: è il caso di tutti i contratti che si concludono per il mancato rifiuto dell'oblato. Oppure da un precedente accordo (espresso, non tacito!) delle parti interessate: ad es., in un contratto che scade il 31 dicembre dell'anno successivo, le parti prevedono che se nessuna delle due, entro tre mesi dalla

scadenza, comunicherà all'altra di voler effettivamente terminare il contratto alla scadenza, il contratto si considererà automaticamente rinnovato per altri due anni (rinnovo tacito del contratto); qui il precedente accordo è la circostanza che dà al silenzio il valore di comportamento concludente.

Ci sono però contratti, per i quali la legge non si accontenta di una manifestazione tacita, ma richiede una manifestazione espressa di volontà:

la delegazione, l'espromissione e l'accollo di tipo liberatorio richiedono la

dichiarazione espressa del creditore di voler liberare il debitore originario (artt. 1268, c. 1; 1272, c. 1; 1273, c. 2); nel contratto di fideiussione, la volontà del fideiussore di prestare la garanzia «deve essere espressa» (art. 1937).

Gli sviluppi delle tecnologie offrono nuovi modi per comunicare, e ad essi corrispondono nuovi modi di manifestazione della volontà contrattuale, ovvero nuovi modi di conclusione del contratto: una legge speciale parla ad es. di «contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici» (art. 9 decreto legislativo n. 50/1992), a cui sono riconducibili per es. le prenotazioni alberghiere e gli acquisti di biglietti aerei tramite videotel.

Qui la volontà contrattuale viene manifestata—fra due parti collegate in una rete

telematica—mediante impulsi elettronici elaborati da un computer.

IL DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA’

Le dichiarazioni di volontà emesse da una parte nel procedimento di formazione del contratto (come la proposta, l'accettazione, la revoca delle stesse) sono normalmente dirette «a una determinata persona» (art. 1335 fa eccezione l'offerta al pubblico).

La stessa caratteristica presentano molte altre dichiarazioni che servono a formare atti unilaterali: la ratifica va indirizzata a chi ha contrattato con il falso rappresentante; il recesso unilaterale dal contratto alla controparte del medesimo; così pure la convalida del contratto Annullabile; e così via. Le dichiarazioni con questa caratteristica si chiamano Dichiarazioni Ricettizie e gli atti che esse formano si chiamano Atti Ricettivi.

Il punto principale del loro trattamento giuridico è questo: per la produzione dei loro effetti non basta che la dichiarazione sia emessa: gli effetti si producono solo se, e dal momento in cui, la dichiarazione arriva a conoscenza del destinatario (art. 1334).

L'accertamento della presa di conoscenza da parte del destinatario è agevolato da una regola che conosciamo (art. 1335): infatti non solo l'accettazione della proposta, ma anche tutte le altre Dichiarazioni dirette «a una determinata persona, si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario»; salva la prova, da parte del destinatario, dell'impossibilità di conoscerle, senza sua colpa.

 

Sono invece dichiarazioni Non Ricettizie quelle non indirizzate a un destinatario, e Atti Non Ricettizi sono gli atti che esse formano: i loro effetti si producono indipendentemente dalla conoscenza che altri soggetti abbiano della dichiarazione. Così, la promessa al pubblico produce effetti nel momento stesso in cui è resa pubblica; il testamento, come atto a causa di morte, dal momento della morte del testatore (e non, per es., da quello in cui chi vi è designato erede viene a conoscere la designazione testamentaria).