CONTRATTO

 

La legge dà una definizione del contratto: «il contratto è l'accordo di due o più parti per

costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale» (ART.1321). Dalla definizione si ricavano tre dati molto utili per capire cos'è il contratto.

Il contratto è:

·                          Un atto giuridico negoziale (un negozio giuridico);

·                          Un atto bilaterale;

·                          Un atto patrimoniale.

 

 

CONTRATTO COME ATTO NEGOZIALE

Un atto giuridico è negoziale, quando la volontà dell'autore è diretta proprio a produrre gli effetti giuridici che deriveranno dall'atto.

La definizione dell'art. 1321 colloca chiaramente il contratto in questa categoria, parlando di «accordo per costituire ecc.»: l'«accordo» non è altro che la volontà (concorde) di chi fa il contratto; questa: volontà è specificamente finalizzata (come indica la preposizione di scopo «per») a incidere su un «rapporto giuridico», e dunque a produrre effetti giuridici.

Il contratto si distingue così da altri atti o fatti (fattispecie) che hanno in comune con esso la capacità di produrre effetti giuridici, ma se ne differenziano per la mancanza di quel particolare atteggiamento della volontà, che impedisce di qualificarli negozi giuridici: come il contratto, i fatti illeciti producono obbligazioni, ma non sono negozi; come il contratto, l'accessione o la specificazione o l'usucapione producono l'acquisto della proprietà, ma

non sono negozi.

La natura di negozio distingue il contratto anche da altre fattispecie, che a differenza di esso non producono effetti giuridici.

 

ES: se l'autostoppista chiede un passaggio, e l'automobilista accetta di darglielo, questo loro accordo non dà luogo a un contratto, perché manca la volontà di creare un rapporto giuridico, e in particolare un'obbligazione (si crea tutt'al più un rapporto di cortesia, nel cui ambito l'automobilista rende una prestazione di cortesia).

Ovviamente, se l'automobilista causa un incidente e il suo ospite resta ferito, qualche effetto giuridico ne nasce, e in particolare l'obbligo di risarcire il danno ma questo effetto non è deliberatamente cercato, dunque non nasce da un rapporto contrattuale, bensì è extracontrattuale.

 

Nel contratto l'elemento della volontà ha un valore fondamentale e centrale. E’ la volontà l'elemento che raccorda il contratto al principio dell'autonomia privata, che fa del contratto il principale strumento di esercizio dell'autonomia privata.

 

IL REGOLAMENTO CONTRATTUALE

Abbiamo parlato di Oggetto del Contratto (di cui è sinonimo Contenuto),

osservando che in molti casi l'oggetto finisce per identificarsi con gli effetti

del contratto: ad es., in un patto di concorrenza fra imprenditori l'oggetto è

la prestazione di non concorrenza, cioè l'astensione da determinate attività

economiche; ma questo corrisponde all'obbligazione che nasce dal contratto

come effetto giuridico prodotto da questo. C’è anche la possibilità che gli effetti del

contratto, a loro volta, definiscono la causa del contratto stesso.

La formula che esprime sinteticamente la sovrapposizione e l'intreccio dei significati di «oggetto», «effetti» e «causa» del contratto, si chiama Regolamento Contrattuale.

Il contratto serve alle parti per sistemare i propri interessi, o meglio per regolarli: il termine «regolare» compare nella definizione generale dell'art. 1321; e l'idea di «regola» è la sostanza di quel concetto di «autonomia» (il potere di darsi da sé le proprie regole) che sta alla base dell'istituto del contratto.

Il contratto è, dunque, l'autoregolamento degli interessi delle parti: e il Regolamento Contrattuale può definirsi l’insieme degli impegni e degli effetti legali mediante cui il contratto regola gli interessi delle parti.

 

Se A vende a B una cosa al prezzo di 50 milioni, ne risulta: il trasferimento

della proprietà di quella cosa da A a B; l'obbligazione di B di pagare 50 milioni

ad A, e il correlativo diritto di credito di A verso B.

Tutto questo è il regolamento contrattuale: ed è l'oggetto del contratto (l'insieme delle prestazioni); è il complesso dei suoi effetti (trasferimento della proprietà, nascita dell'obbligazione); è la sua causa (scambio di cosa contro prezzo).

È, in una parola, il contratto stesso, inteso non come atto ma come rapporto.

 

LA LIBERTA’ CONTRATTUALE

In prima battuta, determinare il Regolamento Contrattuale spetta alle Parti, titolari degli Interessi che il contratto serve a regolare: spetta alla loro volontà (non, come sappiamo, alla volontà unilaterale dell'una o dell'altra, ma al loro accordo, perché il contratto è un atto bilaterale).

 

ES: La compravendita di una cosa fra A e B, per un certo prezzo, deriva fondamentalmente dalla volontà delle parti, che si sono accordate per vendere e rispettivamente comprare quella cosa a quel prezzo.

Non deriva da una volontà esterna, ad es. da una pubblica autorità che imponga coattivamente il trasferimento della cosa da A a B, e stabilisca a che prezzo deve avvenire.

Se valesse questo principio, il contratto non sarebbe un atto di autonomia; apparterrebbe alla logica del diritto pubblico, anziché essere, come è, uno degli istituti che esprimono con più forza lo spirito del diritto privato.

Vale il principio della libertà contrattuale, che applica nel campo dei contratti il principio generale dell'autonomia privata: gli ordinamenti giuridici moderni, riconoscono ai privati: il potere di conformare i propri rapporti patrimoniali secondo le proprie inclinazioni e i propri interessi, dunque secondo la propria volontà, senza subire imposizioni di autorità esterne. D'altra parte, proprio per il suo carattere di patrimonialità, il contratto è essenzialmente la veste giuridica degli affari, delle operazioni economiche: la libertà contrattuale è perciò anche il riflesso e la conseguenza della libertà di iniziativa economica privata, riconosciuta in tutti i sistemi di economia capitalistica e di tradizione liberale (art. 41 cost.).

La libertà contrattuale, il principio che fa della volontà delle parti la principale fonte del regolamento contrattuale, si manifesta in modi diversi, che corrispondono a vari aspetti del regolamento contrattuale. Alcuni di essi sono indicati nella norma che contiene l'enunciazione generale del principio: l’ART.1322 intitolato «Autonomia contrattuale». La libertà (o autonomia) contrattuale è:

·                          Libertà di Decidere se Fare o Non fare un Contratto (il proprietario di un terreno può essere espropriato; ma non può essere costretto a fare un contratto per la vendita del terreno che non vuole vendere);

·                          Se la decisione è fare il contratto, Libertà di Scegliere la Controparte Contrattuale (il proprietario che intende vendere non può essere costretto a vendere a X, se per convenienza o capriccio preferisce vendere a Y o comunque non intende vendere a X); 

·                          Libertà di Determinare il Contenuto del Contratto (ART. 1322, c. 1), cioè il suo oggetto, le prestazioni da esso previste (spetta al venditore e al compratore decidere, senza che nessun altro possa imporgli soluzioni diverse,che il loro contratto riguarda 5.000 mq. di terreno, e non 2.000 né 8.000; che il prezzo è 120 milioni, e non 85 né 215, da pagare entro due mesi, e non immediatamente né fra un anno);

·                          Libertà di Scegliere il Tipo di Contratto (fare una vendita del terreno, piuttosto che una locazione), o anche Libertà di Fare Contratti Atipici (o Innominati), e cioè «contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare» (art. 1322, c. 2): ad es. né una vendita né una locazione, ma un leasing.

CONTRATTI TIPICI E ATIPICI

La legge prevede e disciplina numerosi tipi di contratto (compravendita, locazione, appalto, trasporto, assicurazione, lavoro subordinato ecc.), che corrispondono alle operazioni economiche più collaudate e più diffuse, e sono riconoscibili e distinguibili fra loro proprio perché ciascuno riflette un particolare schema (un «tipo», appunto) di operazione: si sa a cosa serve una vendita; e si sa che una vendita è cosa diversa da una locazione o un appalto. Si parla, più precisamente, di tipi legali, per indicare che questi

schemi sono descritti e regolati dalla legge. I contratti che corrispondono a un qualche tipo legale si chiamano Contratti Tipici.

Si chiamano anche Contratti Nominati (perché è possibile individuarli con il «nome» del tipo previsto dalla legge).

Quando due parti devono regolare fra loro degli interessi patrimoniali, il più delle volte gli basta ricorrere a un contratto tipico.

Ma qualche volta nessun tipo legale risulta idoneo a realizzare il loro programma: la legge gli consente allora di fare un contratto che non corrisponde a nessuno degli schemi tipici

previsti e regolati dalla legge. Contratti del genere, inventati dalle parti al di fuori dei tipi legali, si chiamano Contratti Atipici o Contratti Innominati.

La libertà di fare contratti atipici permette di dire che in questo campo vale un principio di atipicità, in contrasto con l'opposto principio della tipicità, o del numero chiuso, che abbiamo visto valere per i diritti reali.

La libertà di fare Contratti Atipici è subordinata dalla legge a un limite:

devono essere «diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’Ordinamento Giuridico» (art. 1322, c. 2), il che significa, in sostanza, che non devono avere causa illecita né oggetto illecito.

Sappiamo che lo stesso limite vale in genere per tutti i contratti: qui lo si enuncia con questa formula particolare perché nei contratti atipici manca quella preventiva approvazione legislativa dello schema dell'operazione, che per i contratti tipici è implicita  nel fatto stesso che la legge li prevede e li regola.

Il fenomeno dei Contratti Atipici si lega soprattutto alle attività economiche organizzate e alla continua evoluzione che le caratterizza: di fronte ai nuovi problemi, bisogni e obiettivi generati dalla trasformazione delle tecniche e dei mercati, accade spesso che nessuno dei contratti tipici sia adeguato a soddisfare le esigenze degli operatori. Questi non possono attendere che il legislatore introduca nuovi e più idonei tipi contrattuali, perché i tempi delle imprese sono più stretti di quelli della legislazione: e allora inventano e applicano essi stessi i nuovi schemi contrattuali di cui c'è bisogno.

È così che si sono affermati anche in Italia, contratti atipici come il leasing, il factoring o il franchising: contratti sempre più diffusi nella prassi e quindi riconoscibili nella loro fisionomia consolidata dall'uso (tanto che si parla anche per essi di << tipi>>: Tipi Sociali, anziché legali); ma nondimeno contratti atipici, perché non corrispondenti a nessun tipo legale.

Può accadere che, prima o poi, il legislatore si decida a «nominare» e regolare qualcuno di questi schemi contrattuali trasformandolo così da tipo sociale in tipo legale: è accaduto con il factoring, che dal 1991 è diventato un contratto tipico, in quanto per la prima volta

Disciplinato sotto il nome di «cessione dei crediti d'impresa» dalla legge n. 52/1991.

Al concetto di tipo contrattuale si lega il  concetto di Qualificazione del Contratto: l'operazione logica mediante cui, di fronte a una concreta fattispecie di contratto, si stabilisce se essa corrisponde a uno piuttosto che a un altro tipo legale, oppure che non corrisponde a nessun tipo legale, e dunque è un contratto atipico.

 

ES: se fra A e B si stabilisce che A, in cambio di un determinato prezzo, costruirà per B un immobile, del quale B diventerà proprietario, può non essere chiaro se il contratto appartiene al tipo «compra-vendita» (di cosa futura) oppure al tipo «appalto»: qualificare il contratto significa chiarire il dubbio.

 

ES: Se X dà in uso a Y, per cinque anni, un macchinario industriale in cambio di canoni periodici, e con facoltà per Y di acquistarlo alla fine del quinquennio a un prezzo predeterminato, la qualificazione può far concludere che il contratto non è né una locazione né una vendita con riserva di proprietà (anche se assomiglia un po' ad entrambi), né nessun altro contratto tipico, ma è invece il contratto atipico chiamato leasing.

LE RESTRIZIONI DELLA LIBERTA’ CONTRATTUALE

Abbiamo visto, all'inizio che per il principio della libertà contrattuale «Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto» (art.1322, c. 1). Ma con le norme imperative e il meccanismo della sostituzione automatica: si è visto, che negli ambiti in cui operano, non solo precludono alle parti di determinare il regolamento contrattuale nel modo desiderato, ma determinano e impongono alle parti regolamenti contrattuali indesiderati. Ciò potrebbe sembrare incompatibile con il principio della libertà contrattuale.

In realtà, ne troviamo ragione nella stessa norma che afferma il principio: l’ART. 1322 C.1 riconosce sì la libertà contrattuale delle parti, ma solo “nei limiti imposti dalla legge”.

La libertà contrattuale subisce dunque restrizioni, che colpiscono i vari aspetti in cui essa si manifesta.

Subisce restrizioni la libertà di determinare il contenuto del contratto, analizzando il ruolo delle norme imperative (contenute sia nel codice civile sia, in misura crescente, nella legislazione speciale).

Subisce restrizioni la libertà di fare contratti atipici, perché in determinati settori la legge vincola le parti a utilizzare esclusivamente uno dei tipi legali previsti per quella certa materia: ad es. nel campo delle convenzioni matrimoniali e in quello dei contratti agrari. Subisce restrizioni la libertà di scelta se fare o non fare un determinato contratto.

Talora questa libertà è ristretta con un vincolo negativo, attraverso divieti legali di contrarre (ad es. divieti di alienare certi beni, che la legge qualifica inalienabili).

Altre volte la libertà è ristretta addirittura con un vincolo positivo attraverso obblighi legali di contrarre. Un tale obbligo è posto a carico, per es., di chi esercita un'impresa in condizioni di monopolio legale: l'imprenditore monopolista «ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento» (art. 2597). Lo stesso obbligo grava sull'imprenditore di trasporti che esercita pubblici servizi di linea (art. 1679, c. 1).

E quando la legge stabilisce la proroga legale di determinati contratti (come avveniva in passato per le locazioni), in sostanza impone a qualcuno un contratto non voluto.

Gli stessi esempi appena citati dicono che subisce restrizioni anche la libertà di scegliere la controparte contrattuale: il monopolista legale e il vettore non sono liberi di discriminare fra cliente e cliente, ma devono «servire» chiunque lo chieda; né possono farlo per via indiretta, ad es. prospettando a un cliente sgradito condizioni contrattuali pesantissime per scoraggiarlo, perché sono tenuti a osservare la parità di trattamento.

Un altro caso è quello delle assunzioni obbligatorie e del collocamento nel campo del lavoro subordinato: non sempre il datore di lavoro è libero di assumere chi vuole; talora il personale da assumere gli viene imposto dall’esterno.

In casi come questi si parla di Contratti Imposti.

 

La costruzione del regolamento contrattuale: interpretazione, qualificazione del contratto..

E’ utile ripercorrere velocemente le diverse «tappe», attraverso cui si compie la determinazione del regolamento contrattuale.

·                          Il punto di partenza è l'accordo delle parti, senza il quale non c'è contratto: dunque le clausole con cui le parti realizzano la determinazione volontaria del regolamento. Di tali clausole occorre accertare il giusto significato: e questo si fa con l’Interpretazione del Contratto.

·                          Il passaggio successivo, che presuppone il precedente, è la Qualificazione: si accerta se l'accordo delle parti (debitamente interpretato) è nel senso di fare un contratto di un tipo, oppure di un altro tipo, oppure di fare un contratto Atipico.

·                          A sua volta, la qualificazione apre la porta all’Integrazione.Infatti le norme (dispositive o imperative) che integrano il regolamento, così come quelle che affidano questo compito al giudice, sono generalmente riferite a questo o quel tipo di contratto: sapere se il particolare contratto di cui ci occupiamo è integrato da una certa norma prevista in materia di vendita, o da una diversa norma prevista in tema di appalto, dipende dalla circostanza che quel contratto sia qualificato come vendita o invece come appalto.

 

Tutto questo non è un gioco teorico, ma ha uno scopo pratico: definire quali sono le conseguenze giuridico-economiche del contratto, cioè in che modo il contratto incide sulle situazioni delle parti, creando, spostando o cancellando diritti e obblighi fra loro; in una parola, definire gli effetti del contratto.

 

 

FACTORING

II factoring è un'operazione fondata sulla cessione dei crediti (ad un soggetto specializzato, che si chiama FACTOR) diffusa da lungo tempo negli Stati Uniti, si è affermata anche in Italia prima come contratto atipico, poi come contratto legalmente tipizzato dalla legge n. 52/1991.

Viene utilizzata soprattutto dalle imprese che, nel loro ciclo aziendale, accumulano molti crediti di futura scadenza (verso i clienti a cui si accordano dilazioni di pagamento più o meno lunghe).

Il Factoring può svolgere semplicemente una Funzione di Gestione dei Crediti dell'impresa cedente: il factor cessionario intrattiene i necessari rapporti con i debitori, contabilizza i crediti, li riscuote e rimette i relativi importi all'impresa cedente.

In questo caso la cessione ha lo scopo di consentire al Factor, diventato formalmente titolare dei crediti, di svolgere più agevolmente tutti questi compiti: a fronte dei quali il factor riceve un compenso che di solito è calcolato in percentuale sull'ammontare dei crediti incassati.

Ma la funzione principale del Factoring è una Funzione di Finanziamento: a fronte dei crediti ceduti, il factor versa subito delle somme al cedente.

 

Per quest'ultimo, l'utile del contratto consiste allora nel trasformare i propri crediti da ricchezza futura in attuale liquidità, e dunque appunto nel finanziarsi.

Per il factor deriva dal fatto che la somma corrisposta è inferiore all'importo del credito: e questa differenza (che tiene conto della data di scadenza del credito, delle spese e dei rischi della riscossione, del margine di utile per il factor) determina il suo guadagno. La cessione può essere pro solvendo: in questo caso, se il factor non riesce a incassare il credito per l'insolvenza del debitore ceduto, può rivolgersi contro il cedente. Oppure pro Soluto: in tal caso il rischio di insolvenza del debitore ceduto è tutto a carico del factor, che monetizzerà il maggior rischio con un più largo scarto fra importo del credito ceduto e somma corrisposta al cedente.

La legge disciplina le operazioni di factoring che presentano determinati requisiti, stabilendo che, in mancanza di questi, si applicano le ordinarie regole del codice sulla cessione del credito (art 1 legge n. 52/1991).

 

Alcuni requisiti riguardano i Crediti Oggetto della cessione. Deve trattarsi di crediti di un imprenditore, nati da contratti stipulati nell’esercizio dell'impresa (per questo la legge parla di «cessione dei crediti d'impresa"). Possono essere crediti futuri, che sorgeranno da contratti non ancora conclusi dall'impresa cedente: ma l'intervallo fra la cessione dei crediti futuri e il successivo sorgere di questi non può superare 24 mesi.

È possibile anche la cessione di crediti in massa: anziché farsi una cessione per ciascun credito con un solo atto di cessione vengono ceduti tutti i crediti, pur non individualmente determinati, che sorgeranno da una certa tipologia di operazioni che l'impresa cedente farà con un certo debitore (art. 3 legge n. 52/1991).

Altri requisiti riguardano la figura del factor cessionario: questo deve essere una banca o un'impresa che esercita professionalmente attività di factoring; deve presentare determinate caratteristiche organizzative; e la sua attività è soggetta a particolari controlli pubblici, secondo la disciplina degli intermediari finanziari.

Salvo patto contrario, la cessione s'intende fatta pro solvendo (art. 4 legge n. 52/1991).

Se il factor ha pagato il corrispettivo della cessione, e il pagamento ha data certa, dalla data di tale pagamento la cessione diventa opponibile ai terzi (cessionari dello stesso credito, oppure creditori del cedente interessati ad agire sul credito per soddisfarsi): art. 5 legge n. 52/1991.

La legge precisa infine le conseguenze del fallimento del debitore ceduto e di quello dell'imprenditore cedente.

La convenzione di Ottawa del 1988, ratificata dall'Italia con legge n. 260/1993, dedica una particolare disciplina al factoring internazionale, che è quello in cui i crediti ceduti nascono da operazioni internazionali, perché il cedente e il debitore ceduto operano in Stati diversi (si parla anche di «import-export factoring»).

 

 

LEASING

La locazione finanziaria, più comunemente detta leasing, con termine che ne rivela la derivazione dalla prassi commerciale americana è un contratto con forte tipicità sociale, data la sua grande diffusione, ma Legalmente Atipico perché ancora nessuna legge lo disciplina (benché diverse leggi lo prendano in considerazione a vari fini). È il contratto con cui una parte (concedente) attribuisce all'altra (utilizzatore) l’uso di un bene per un periodo determinato, in cambio del pagamento di canoni periodici, e gli attribuisce inoltre l'opzione per l'acquisto del bene stesso alla fine del rapporto.

Il senso dell'operazione si comprende meglio, considerando alcuni altri dati.

Il concedente è un operatore (una «società di leasing») che svolge professionalmente questa attività.

L'utilizzatore è di solito un imprenditore o un professionista, e il bene che egli prende in leasing è strumentale alla sua attività (un impianto industriale, una macchina, un immobile).

Il Bene non è originariamente di proprietà del concedente, o da lui prodotto; è prodotto o

distribuito da un'altra impresa (il fornitore), da cui il concedente lo acquista appositamente per darlo in leasing all'utilizzatore.  

Anzi: di solito è l’utilizzatore che prima di tutto individua presso il fornitore il bene che gli serve; e solo a questo punto stabilisce il rapporto con la società di leasing, chiedendole di acquistare il bene da lui scelto, e subito dopo di concederglielo in leasing.

Tutto questo chiarisce la funzione del leasing, che è essenzialmente una Funzione di Finanziamento (donde il termine «locazione finanziaria»): i capitali necessari per l'acquisto del bene di cui l'utilizzatore ha bisogno non sono immediatamente sborsati dall'utilizzatore stesso, ma dal concedente, che in pratica lo compra per lui.

Entrambe le parti ne hanno vantaggi. L'utilizzatore ottiene la disponibilità del bene senza immobilizzare la sua liquidità.

Il concedente recupera il capitale impiegato per l'acquisto (e in più realizza il suo profitto) con i canoni che via via l'utilizzatore gli paga per la durata del contratto, oltre che con il prezzo dell'opzione per l'eventuale acquisto finale da parte di questo; e intanto è garantito, per il caso che l'utilizzatore non adempia l'obbligo di pagare i canoni, dal fatto di avere la proprietà del bene.

Di regola le obbligazioni del concedente si esauriscono con la consegna del bene: è normale che egli non garantisca per eventuali vizi o mancanze di qualità, dato che il bene è stato scelto dall'utilizzatore.

Più complessa è la posizione dell’utilizzatore. Egli:

·                          deve pagare i canoni pattuiti;

·                          assume i rischi di distruzione o deterioramento del bene, e deve curarne la manutenzione;

·                          alla fine del rapporto, può, esercitando l'opzione di acquisto e pagando il prezzo convenuto, diventare proprietario del bene: sarà indotto a farlo, se il bene conserva ancora un significativo valore residuo, superiore al prezzo di opzione (in tal caso, vuol dire che i canoni via via pagati non si limitavano a remunerare il godimento, ma erano abbastanza alti da incorporare quote del valore di scambio del bene).

 

In alternativa, si prevede di solito che l'utilizzatore abbia la facoltà di prorogare il leasing per un ulteriore periodo, a canone ridotto.

Una delle questioni praticamente più importanti che si pongono in materia di leasing è la seguente: in caso di risoluzione (ad es. per mancato pagamento del canone), l'utilizzatore deve restituire il bene al concedente; a fronte di ciò, ha diritto di chiedergli la restituzione dei canoni pagati fino a quel momento, o questi restano acquisiti al concedente?

La giurisprudenza distingue:

·                          se il contratto è inquadrabile nel sottotipo del c.d. Leasing di godimento (in cui i canoni sono commisurati al godimento del bene, e non incorporano quote del suo valore capitale), i canoni non sono ripetibili, perché il contratto si considera a esecuzione continuata o periodica, con conseguente applicazione del criterio di non reatroattività della risoluzione (art. 1458, c. 1);

·                          se invece si tratta di c.d. Leasing traslativo (in cui i canoni sono sostanzialmente quote del prezzo del bene, pagate progressivamente in vista del suo acquisto finale con l’esercizio dell'opzione), si applica piuttosto la regola sulla vendita a rate con riserva della proprietà, che in caso di risoluzione per inadempimento prevede la restituzione delle rate già pagate, dedotto un equo compenso per l'uso (art. 1526).

Una variante particolare di leasing è il «sale and lease back» (o semplicemente lease back): si caratterizza perché il bene appartiene originariamente all'utilizzatore, che lo trasferisce in proprietà al concedente dal quale subito dopo ne riacquista il godimento a titolo di leasing. Qui la funzione finanziaria è evidentissima; ed è evidente anche la contiguità con la figura del patto commissorio, che porta qualcuno a sospettare l'illiceità del contratto per violazione dell'art. 2744.

Proprio per la natura finanziaria dell'attività svolta dalle Imprese di Leasing queste sono assoggettate dalla legge a una particolare disciplina e a controlli pubblici.

Invece, come si è detto, il contratto di leasing non ha ancora una specifica disciplina legale.

Paradossalmente, una più compiuta disciplina ha il leasing internazionale (cioè quello in cui il concedente e l'utilizzatore operano in Stati diversi): esso è regolato dalla convenzione di Ottawa del 1988, ratificata dall'Italia con legge n. 259/1993.

 

CONTRATTI MISTI E CONTRATTI COLLEGATI

Può accadere che per realizzare il loro programma le parti non abbiano la necessità di uscire fuori dall'orizzonte dei tipi legali (e quindi di fare un contratto atipico), ma neppure possono accontentarsi di ricorrere a un singolo contratto tipico: quello di cui hanno bisogno è fare un Contratto Misto, cioè un contratto nel quale si combinano prestazioni caratteristiche di diversi tipi legali.

È il caso del contratto di portierato, in cui si combinano elementi della locazione e del lavoro subordinato (col condominio nella posizione di locatore dell'alloggio concesso al portiere e insieme di suo datore di lavoro, e il portiere nella posizione di conduttore-dipendente); del contratto di parcheggio (locazione del posto auto più prestazione di custodia tipica del deposito), del contratto di residence (locazione del miniappartamento più contratto d'opera per i servizi accessori).

Il problema fondamentale del contratto misto, che ad es. combini il tipo contrattuale X e il tipo contrattuale Y, è: al contratto si applicano le regole previste per il tipo X, oppure quelle previste per il tipo Y, oppure entrambe?

La risposta può essere orientata da due diversi criteri: il criterio dell'assorbimento, per cui si applicano esclusivamente le regole del tipo che di caso in caso risulta prevalente (quello che caratterizza più marcatamente l'operazione); e il criterio della Combinazione, per cui a ciascuna prestazione tipica si applicano le regole del tipo corrispondente. La tesi più seguita è di compromesso: si applica in linea di principio la disciplina del tipo legale prevalente, e inoltre—ma solo in quanto non sia incompatibile con la prima—la disciplina dell'altro tipo legale (criterio dell’Assorbimento, temperato col criterio della Combinazione). Anche il fenomeno dei Contratti Collegati (così come quello dei contratti Atipici e dei contratti misti) s'inquadra nel principio che dà alle parti la libertà di determinare il regolamento contrattuale più adatto ai loro programmi e interessi. La differenza è che esso implica non un solo contratto, ma due (o più) distinti contratti, i quali sono «collegati» nel senso che la loro esistenza e la loro funzionalità congiunte sono necessarie per realizzare l'operazione programmata delle parti, operazione che ciascuno di essi, da solo, non sarebbe sufficiente ad attuare. Ciascuno di essi ha la sua causa, che corrisponde alla funzione tipica di quel contratto, ma con questo elemento in più: che essa comprende anche l'esistenza e la funzionalità dell'altro contratto, proprio perché ciascun contratto si giustifica anche attraverso l'altro, e senza l'altro non avrebbe il senso che le parti hanno inteso dargli.

 

ES:Se A vende a B un terreno edificabile, e in collegamento con tale vendita B appalta ad A la costruzione di un edificio su quel terreno, nella causa di questa vendita (oltre alla funzione tipica di scambiare la proprietà dell'area contro il prezzo pattuito) è presente anche la considerazione del fatto che chi dà l'area riceve (o ha avuto o riceverà) la commessa di realizzarvi un edificio; e nella causa di quell'appalto c'è che il committente ha comprato l'area dallo stesso appaltatore.

 

Il collegamento dei contratti si riflette sul loro trattamento: in particolare nel senso che, se uno dei due presenta problemi che ne mettono in discussione gli effetti, vengono messi in discussione anche gli effetti del contratto collegato. Così, se viene cancellata una vendita di computer (ad es., perché il prodotto risulta difettoso), il cliente può chiedere che si cancelli anche il separato, ma collegato, contratto concluso con la stessa impresa informatica per la manutenzione delle macchine o l'aggiornamento del software.

Tutto ciò ha un preciso presupposto: che il collegamento fra i contratti non sia rimasto il semplice motivo di un contraente, ma sia entrato oggettivamente nel contratto, diventando così parte integrante della sua causa. A tal fine, occorre che si sia formato l'accordo delle parti sul collegamento e sulla sua rilevanza: le corrispondenti manifestazioni di volontà possono essere espresse o anche tacite, secondo la regola che conosciamo.