BENI
02/11/1999
Il Bene è lo strumento
attraverso il quale i soggetti tendono alla ricerca di un equilibrio fra
interessi contrapposti.
Il Bene è tutto ciò che
riesce a portare utilità ai soggetti, e che può soddisfare i bisogni dell’uomo.
Il Bene è la RES, la
cosa che può essere oggetto di diritto.
Si distingue in
·
Materiale: le cose e le energie suscettibili di
appropriazione, e che possono perciò formare oggetto di diritto (ART. 810,
814). Perciò dal punto di vista giuridico non sono beni: l’atmosfera, la luce
del sole, il ghiaccio, i mari; non rientrano nel potere di disposizione, di
aggressione, tangibile dell’essere umano.
·
Immateriale: l’opera dell’ingegno dell’uomo (diritti d’autore).
Quindi tutto ciò che può
costituire oggetto del diritto: sia esso Bene Materiale: la casa, l’automobile;
o Bene Immateriale: diritti d’autore; viene definito BENE.
I soggetti attraverso lo
scambio di beni, attraverso la fornitura di servizi, tendono a realizzare
determinate attività.
ART. 812 Distinzione dei Beni: Sono beni Immobili
il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni,
anche se unite al suolo a scopo
transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è
incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i
mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente
assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente
per la loro utilizzazione.
Sono Mobili tutti
gli altri beni.
Con l’ART. 812 il
Codice Civile inizia a dare definizioni di beni, per fare in modo che in ogni
tipo di contrattazione inerente il diritto di Proprietà, i soggetti al momento
della contrattazione sappiano che tipo di bene vanno a contrattare, per evitare
conflitti di interpretazione sull’oggetto del contratto. E’ un chiarimento
anticipato delle regole del Gioco Giuridico.
L’importanza della
distinzione fra Beni Immobili e Beni Mobili non è in relazione al valore
economico del Bene, l’importanza è in relazione al Trattamento Giuridico:
·
I Beni Immobili ad un regime di Pubblicità, cioè vengono registrati
in Pubblici registri Immobiliari, dove vengono registrati tutti gli atti
relativi, tutte le vicende, gli acquisti, i trasferimenti, le ipoteche dei Beni
(ART. 1350, trasferimento di beni immobili).
·
Mentre la circolazione
delle Cose Mobili è più semplice, queste possono venire trasferite senza
il rispetto di forme particolari.
Secondo l’ART. 815,
risono però alcuni tipi di Beni Mobili che presentano caratteristiche
particolari: le grandi dimensioni, la loro circolazione abbastanza
controllabile, come, gli autoveicoli, le navi, gli aeromobili, per cui si è
ritenuto possibile e utile istituire, anche per essi particolari meccanismi di
registrazione e pubblicità, istituendo Pubblici Registri in relazione al Bene
(ad esempio per le autovetture vi è il P.R.A. Pubblico Registro
Automobilistico), e per questo sottoposti a un determinato regime giuridico
pari a quello dei Beni Immobili.
ES:
Se non ci fosse questa
obbligatorietà di iscrivere determinati beni come le Auto nel Pubblico
registro, nell’ipotesi di un incidente in cui una macchina investe una persona,
tramite il pubblico registro sarebbe identificato nel caso no si fermasse, cosa
che non sarebbe possibile se non ci fossero i Pubblici Registri.
I Beni Immobili possono
essere oggetto di Diritti Reali di Garanzia come l’Ipoteca; i Beni
Mobili possono essere oggetto di Diritti Reali di Garanzia rappresentato dal Pegno.
L’ART.813 distingue i Diritti applicabili sui Beni:
·
Ai Beni Immobili si
applicano i Diritti Reali, che sono quei diritti relativi alle
situazioni reali, che hanno come oggetto una RES.
·
Nelle situazioni
parziali di Beni Mobili si applicano tutti gli altri diritti, cioè i Diritti
di Credito.
I Diritti Reali sono
anche dette Situazioni Assolute; mentre i Diritti di Credito sono dette
Situazioni Creditorie o Diritti Relativi.
Secondo l’ART. 816 l’Universalità
di Mobili è la pluralità di cose, appartenenti ad un unico titolare.
Queste Universalità di
Mobili sono in sostanza Beni Mobili che individualmente sono separati, ma
appartengono ad un unico proprietario e svolgono una funzione economica comune.
Il Comma 2 indica nel
possessore la volontà della destinazione di questi beni: gli Atti e i rapporti
giuridici possono avere per oggetto la Universalità (il complesso unitario) o
le singole cose che la compongono.
ES:
Il proprietario di un
gregge può decidere di vendere tutto il gregge, o di vendere la singola pecora
L’ART. 817 definisce la Pertinenza, un bene
strumentale, secondario, accessorio, rivolto al servizio, all’abbellimento,
all’ornamento, alla maggiore utilità della Cosa principale.
ES.
L’autorimessa è destinato
ad accrescere l’utilità, il valore di una abitazione; è un Bene strumentale
secondario perché mentre l’abitazione non può mancare, l’autorimessa sì, però
il valore del Bene principale diminuisce.
Negli ART: 818, 819 viene messo in evidenza che le Pertinenze hanno un
regime giuridico separato dal regime giuridico del bene:
·
Nell’ART: 818: se si vuole trasferire la cosa principale senza
pertinenza, bisogna dirlo esplicitamente.
·
Nell’ART. 819: quando la Pertinenza appartiene a una persona
diversa dal proprietario della cosa principale, e questi vende la cosa
principale sena escludere la Pertinenza.
L’ART. 820 parla dei Frutti che sono Beni Mobili prodotti da altri
Beni (che proprio per la loro capacità di produrre frutti si chiamano Beni
Fruttiferi).
I Frutti si distinguono in
2 categorie:
·
Frutti Naturali: sono quelli che provengono dirittamente della
cosa, vi concorra o non l’opera dell’uomo. Fino a che non sono separati dalla
cosa fruttifera, i frutti si dicono Pendenti: non hanno un’autonomia
individualità, ma fanno parte della cosa fruttifera.
ES:
I frutti naturali spettano
normalmente al proprietario della cosa fruttifera; ma in certi casi possono
spettare ad altri (ART. 821), ad esempio, i frutti della terra data in affitto
spettano all’affittuario che la coltiva.
·
Frutti Civili: sono quelli che si ritraggono dalla cosa, come
corrispettivo del godimento che altri ne abbia.
ES:
Gli interessi che maturano
sulle somme di denaro sono frutti; come gli interessi di capitali prestati, o i
canoni della locazione di un appartamento.
Si distinguono anche:
·
Beni Divisibili: sono quelli che possono essere suddivisi
fisicamente in più proporzioni (appezzamento di un terreno, o di una somma di
denaro)
·
Beni Indivisibili: sono quelli per cui tale suddivisione è
materialmente o economicamente impossibile (animale vivo, un quadro, una
macchina).
·
Beni Consumabili: sono quelli che si esauriscono immediatamente con
l’uso (cibo, denaro, benzina).
·
Beni Inconsumabili: sono invece quelli suscettibili di uso
continuativo o ripetuto (casa, automobile, televisore).
·
Beni Fungibili: sono quelli che risultano identici, per qualità,
ad altri beni dello stesso genere (denaro).
·
Beni Infungibili: sono quelli non sostituibili indifferentemente con
altri beni, anche appartenenti al medesimo genere, per la presenza di
apprezzabili particolarità qualitative che fanno di quel bene una cosa unica
(l’originale di un’opera d’arte).