BENI

02/11/1999

 

Il Bene è lo strumento attraverso il quale i soggetti tendono alla ricerca di un equilibrio fra interessi contrapposti.

Il Bene è tutto ciò che riesce a portare utilità ai soggetti, e che può soddisfare i bisogni dell’uomo.

Il Bene è la RES, la cosa che può essere oggetto di diritto.

Si distingue in

·                          Materiale: le cose e le energie suscettibili di appropriazione, e che possono perciò formare oggetto di diritto (ART. 810, 814). Perciò dal punto di vista giuridico non sono beni: l’atmosfera, la luce del sole, il ghiaccio, i mari; non rientrano nel potere di disposizione, di aggressione, tangibile dell’essere umano.

·                          Immateriale: l’opera dell’ingegno dell’uomo (diritti d’autore).

 

Quindi tutto ciò che può costituire oggetto del diritto: sia esso Bene Materiale: la casa, l’automobile; o Bene Immateriale: diritti d’autore; viene definito BENE.

I soggetti attraverso lo scambio di beni, attraverso la fornitura di servizi, tendono a realizzare determinate attività.

 

ART. 812 Distinzione dei Beni: Sono beni Immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche  se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.

Sono Mobili tutti gli altri beni.

 

Con l’ART. 812 il Codice Civile inizia a dare definizioni di beni, per fare in modo che in ogni tipo di contrattazione inerente il diritto di Proprietà, i soggetti al momento della contrattazione sappiano che tipo di bene vanno a contrattare, per evitare conflitti di interpretazione sull’oggetto del contratto. E’ un chiarimento anticipato delle regole del Gioco Giuridico.

 

L’importanza della distinzione fra Beni Immobili e Beni Mobili non è in relazione al valore economico del Bene, l’importanza è in relazione al Trattamento Giuridico:

·                          I Beni Immobili ad un regime di Pubblicità, cioè vengono registrati in Pubblici registri Immobiliari, dove vengono registrati tutti gli atti relativi, tutte le vicende, gli acquisti, i trasferimenti, le ipoteche dei Beni (ART. 1350, trasferimento di beni immobili).

·                          Mentre la circolazione delle Cose Mobili è più semplice, queste possono venire trasferite senza il rispetto di forme particolari.

 

BENI MOBILI REGISTRABILI

Secondo l’ART. 815, risono però alcuni tipi di Beni Mobili che presentano caratteristiche particolari: le grandi dimensioni, la loro circolazione abbastanza controllabile, come, gli autoveicoli, le navi, gli aeromobili, per cui si è ritenuto possibile e utile istituire, anche per essi particolari meccanismi di registrazione e pubblicità, istituendo Pubblici Registri in relazione al Bene (ad esempio per le autovetture vi è il P.R.A. Pubblico Registro Automobilistico), e per questo sottoposti a un determinato regime giuridico pari a quello dei Beni Immobili.

 

ES:

Se non ci fosse questa obbligatorietà di iscrivere determinati beni come le Auto nel Pubblico registro, nell’ipotesi di un incidente in cui una macchina investe una persona, tramite il pubblico registro sarebbe identificato nel caso no si fermasse, cosa che non sarebbe possibile se non ci fossero i Pubblici Registri.

 

I Beni Immobili possono essere oggetto di Diritti Reali di Garanzia come l’Ipoteca; i Beni Mobili possono essere oggetto di Diritti Reali di Garanzia rappresentato dal Pegno.

 

L’ART.813 distingue i Diritti applicabili sui Beni:

·                          Ai Beni Immobili si applicano i Diritti Reali, che sono quei diritti relativi alle situazioni reali, che hanno come oggetto una RES.

·                          Nelle situazioni parziali di Beni Mobili si applicano tutti gli altri diritti, cioè i Diritti di Credito.

I Diritti Reali sono anche dette Situazioni Assolute; mentre i Diritti di Credito sono dette Situazioni Creditorie o Diritti Relativi.

 

UNIVERSALITA’ DI MOBILI

Secondo l’ART. 816 l’Universalità di Mobili è la pluralità di cose, appartenenti ad un unico titolare.

Queste Universalità di Mobili sono in sostanza Beni Mobili che individualmente sono separati, ma appartengono ad un unico proprietario e svolgono una funzione economica comune.

Il Comma 2 indica nel possessore la volontà della destinazione di questi beni: gli Atti e i rapporti giuridici possono avere per oggetto la Universalità (il complesso unitario) o le singole cose che la compongono.

 

ES:

Il proprietario di un gregge può decidere di vendere tutto il gregge, o di vendere la singola pecora

 

PERTINENZE

L’ART. 817 definisce la Pertinenza, un bene strumentale, secondario, accessorio, rivolto al servizio, all’abbellimento, all’ornamento, alla maggiore utilità della Cosa principale.

 

ES.

L’autorimessa è destinato ad accrescere l’utilità, il valore di una abitazione; è un Bene strumentale secondario perché mentre l’abitazione non può mancare, l’autorimessa sì, però il valore del Bene principale diminuisce.

 

Negli ART: 818, 819 viene messo in evidenza che le Pertinenze hanno un regime giuridico separato dal regime giuridico del bene:

·                          Nell’ART: 818: se si vuole trasferire la cosa principale senza pertinenza, bisogna dirlo esplicitamente.

·                          Nell’ART. 819: quando la Pertinenza appartiene a una persona diversa dal proprietario della cosa principale, e questi vende la cosa principale sena escludere la Pertinenza.

 

FRUTTI

L’ART. 820 parla dei Frutti che sono Beni Mobili prodotti da altri Beni (che proprio per la loro capacità di produrre frutti si chiamano Beni Fruttiferi).

I Frutti si distinguono in 2 categorie:

·                          Frutti Naturali: sono quelli che provengono dirittamente della cosa, vi concorra o non l’opera dell’uomo. Fino a che non sono separati dalla cosa fruttifera, i frutti si dicono Pendenti: non hanno un’autonomia individualità, ma fanno parte della cosa fruttifera.

 

ES:

I frutti naturali spettano normalmente al proprietario della cosa fruttifera; ma in certi casi possono spettare ad altri (ART. 821), ad esempio, i frutti della terra data in affitto spettano all’affittuario che la coltiva.

 

·                          Frutti Civili: sono quelli che si ritraggono dalla cosa, come corrispettivo del godimento che altri ne abbia.

 

 

 

ES:

Gli interessi che maturano sulle somme di denaro sono frutti; come gli interessi di capitali prestati, o i canoni della locazione di un appartamento.

 

Si distinguono anche:

·                          Beni Divisibili: sono quelli che possono essere suddivisi fisicamente in più proporzioni (appezzamento di un terreno, o di una somma di denaro)

·                          Beni Indivisibili: sono quelli per cui tale suddivisione è materialmente o economicamente impossibile (animale vivo, un quadro, una macchina).

·                          Beni Consumabili: sono quelli che si esauriscono immediatamente con l’uso (cibo, denaro, benzina).

·                          Beni Inconsumabili: sono invece quelli suscettibili di uso continuativo o ripetuto (casa, automobile, televisore).

·                          Beni Fungibili: sono quelli che risultano identici, per qualità, ad altri beni dello stesso genere (denaro).

·                          Beni Infungibili: sono quelli non sostituibili indifferentemente con altri beni, anche appartenenti al medesimo genere, per la presenza di apprezzabili particolarità qualitative che fanno di quel bene una cosa unica (l’originale di un’opera d’arte).