L’ADEMPIMENTO

25/11/1999

 

L’Adempimento è l’attività consistente nell’eseguire la prestazione che forma oggetto dell’Obbligazione.

Con l’adempimento, l’Obbligazione si estingue, perché l’interesse del Creditore è realizzato.

Il Debitore può chiedere al Creditore di rilasciargli la QUIETANZA, cioè la Dichiarazione Scritta con cui il Creditore Riconosce di avere Ricevuto da lui una determinata Prestazione, riferita a un determinato credito.

 

Finalità dell’ordinamento Giuridico è che il Rapporto Obbligatorio, attraverso il quale le parti sono Obbligate reciprocamente ad eseguire una Prestazione avente un contenuto Patrimoniale, venga adempiuto tranquillamente, regolarmente, e senza contrasto, perché rientra nel fine di Politica Economica dello Stato a che si costituisca il maggiore numero di rapporti Obbligatori, in virtù dei quali più persone, possono eseguire una moltitudine di Prestazioni, e dovendo avere la Prestazione un carattere Patrimoniale, cioè suscettibile di Valutazione Economica, significa che + Rapporti Obbligatori si adempiono, + Rapporti Obbligatori si estinguono, + circola la Moneta; quindi per un fine Produttivo, perché si produce un trasferimento di Ricchezza.

 

Mentre il Rapporto Giuridico di natura Reale può sorgere da un Contratto, quando esso è un modo di acquisto a titolo Derivativo; il Rapporto Giuridico Obbligatorio deve sorgere dal Contratto, da Atto Illecito, o da altro Fatto o Atto idoneo a produrlo.

Possiamo dire, quindi, che il contratto è il Volano dell’Economia, perché tramite esso si acquista la proprietà, si trasferiscono beni o servizi.

 

C ART. 1176

La Norma Generale dell’adempimento è data dall’ART. 1176: nell’Adempiere le Obbligazioni il Debitore (solo il Debitore i quanto è lui il Titolare della Posizione Soggettiva Passiva: Obbligato), deve essere la DILIGENZA del BUON PADRE DI FAMIGLIA, quindi il Debitore non solo si deve comportare “Secondo Correttezza (ART: 1175)”, ma anche secondo la Diligenza del Buon Padre di Famiglia.

Cos’è questa Diligenza del Buon Padre di Famiglia ?

Normalmente si dice che la Diligenza del Buon Padre di Famiglia è la Diligenza dell’Uomo Medio, dell’Uomo OCULATO, che realizza il Rapporto Obbligatorio secondo questa regola di comportamento (cioè in maniera oculata).

Quindi significa Dovere di comportamento da parte del Debitore, secondo le regole della Persona Media, Oculata, non spendacciona. Perché il Debitore nell’Adempiere la sua Obbligazione deve comportarsi secondo questo mezzo di valutazione: cioè fare il possibile e l’impossibile per realizzare l’Interesse del Creditore.

 

Si dice che normalmente, questa Diligenza del Buon Padre di famiglia, individua non solo il “Come” l’Obbligazione deve essere eseguita, ma anche “Come” deve essere prestata questa Diligenza: cioè prestata in quanto destinata a realizzare l’Interesse del Ceditore.

 

Il SECONDO COMMA, fa una Specifica sulla Diligenza, valutata a seconda della Natura dell’Attività Professionale: un conto è se il Debitore deve restituire una somma di denaro avuta in prestito; un’altra cosa è la situazione del Medico, dell’Ingegnere, del Professionista che abbia assunto l’incarico di eseguire una Prestazione.

 

ES: Rapporto Obbligatorio in cui il Debitore deve consegnare la merce, la sua Diligenza è limitata alla Diligenza della Persona Media, della Persona oculata, deve consegnare la merce alle scadenze pattuite e basta.

Però se il Debitore è un Professionista, il suo Obbligo di Comportamento va al di là della Diligenza del Buon Padre di Famiglia, perché la sua diligenza va ancorata alla sua professione, alla sua attività esercitata.

 

La Diligenza di Coloro che Esercitano una Professione è una diligenza più pregnante, più elevato, perché deriva dall’esercizio di una attività professionale.

Questa regola di Obbligo Comportamentale secondo regola Professionale, può essere estesa anche alle nuove Professioni come la Professione del Promotore Finanziario; o anche all’esercizio di attività Professionali NON-PROTETTE.

Nel nostro Ordinamento le Professioni liberali o intellettuali si distinguono in:

·                           Professioni Liberali Protette: sono quelle per il cui esercizio è necessario preventivamente l’iscrizione all’ALBO.

·                           Professioni Liberali Non Protette: sono quelle Professioni il cui esercizio è libero, per questo non sono protette dall’Ordinamento.

 

L’utente è tutelato, quando l’Ordinamento Giuridico instaura un Albo, la cui iscrizione è necessaria per esercitare una Professione.

 

CARATTERISTICHE PER L’ADEMPIMENTO (ARTT. 1180-81-84-88-89-90-91)

 

·                           L’ADEMPIMENTO DELL’INCAPACE DI AGIRE: (CIMPORTANTE)

 

q       Fatto dal Debitore Incapace di Agire è un ADEMPIMENTO REGOLARE ED EFFICACE: il Debitore non può chiedere la cancellazione dei suoi effetti, cioè la restituzione di quanto da lui pagato, invocando la propria incapacità (ART. 1191).

Questo è dovuto al fatto che l’Adempimento non è un Atto di Autonomia, bensì un Comportamento Obbligato; quindi, l’Adempimento delle Obbligazioni Naturali fatte da un Incapace, può essere impugnato, con la possibilità di ripetere la Prestazione eseguita, in quanto quell’Adempimento non è un Atto Legalmente dovuto, bensì una scelta spontanea del soggetto.

 

q       Fatto a un Creditore Incapace di Agire, è un ADEMPIMENTO INEFFICACE, che Non Libera il Debitore.

La ricezione dell’Adempimento è un Atto di Autonomia perché implica valutazioni e decisioni del soggetto; e secondo l’ART. 1190, il pagamento fatto al creditore incapace non libera il Debitore; si può liberare solo se “prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace”. Questo significa che il Debitore deve provare che la Prestazione ricevuta dal creditore Incapace è rimasta integra fino alla presa di controllo del Rappresentante Legale o fino al recupero della Capacità di Intendere e di Volere, nel caso dell’Incapacità Naturale.

Se non ci riesce, deve pagare una seconda volta.

 

·                           ADEMPIMENTO DEL TERZO: si distingue il caso in cui:

 

q       La Prestazione, anziché essere eseguita personalmente dal debitore, è eseguita per conto del Debitore da un suo Collaboratore, prevista all’ART. 1228, ma è esclusa solo quando la Prestazione risulta INFUNGIBILE, e cioè richiede l’intervento personale del Debitore, come nel caso dell’Attore, che deve adempiere personalmente quando recita.

q       La Prestazione può essere eseguita da un terzo, che non opera come collaboratore del debitore. Le ragioni possono essere di natura affettiva come il Padre che Paga il Debito del Figlio; per interessi propri come il socio di maggioranza che paga i debiti della sua società, per evitare che fallisca.

L’Adempimento del TERZO è EFFICACE, ed Estingue l’Obbligazione, anche se il creditore vi si Oppone.

 

 

 

Il Creditore può rifiutare l’Adempimento del Terzo solo se:

q       Ha Interesse che la Prestazione sia eseguita Personalmente dal Debitore, ad esempio perché Infungibile (ART. 1180).

q       Anche il Debitore si Oppone all’Adempimento del Terzo (ART. 1180). La semplice Opposizione del Debitore non basta a precludere l’adempimento del terzo, se il creditore lo accetta.

Dato che l’Adempimento del Terzo, a differenza di quello del Debitore, non è un Atto dovuto, bensì una libera scelta di chi lo fa, per compierlo efficacemente occorre la Capacità di Agire.

 

L’Adempimento del Terzo può dare luogo al fenomeno del PAGAMENTO PER SURROGAZIONE: si verifica quando il Terzo, che ha pagato (o ha fornito il denaro per pagare) un debito altrui, subentra in luogo del Creditore, oramai Soddisfatto, nel suo diritto verso il Debitore; in questo modo cambia il Soggetto Attivo (il Creditore) del Rapporto obbligatorio, il quale rimane inalterato nelle sue caratteristiche oggettive.

La SURROGAZIONE del Terzo – cioè il suo ingresso nel rapporto quale nuovo Creditore, in sostituzione del vecchio – può avvenire con:

q       La SURROGAZIONE VOLONTARIA: si produce per iniziativa delle parti del Rapporto Obbligatorio, e può avvenire:

Ø         Per Volontà del Creditore, il quale ricevendo il pagamento del Terzo, lo surroga contestualmente ed espressamente nel proprio diritto (ART. 1201);

Ø         Per Volontà del Debitore, il quale, prendendo a mutuo il denaro necessario per pagare il Creditore, surroga il mutamento nel diritto del Creditore stesso (ART. 1202).

q       La SURROGAZIONE LEGALE: si produce automaticamente quando ricorre uno dei casi elencati dall’ART. 1203.

 

·                           C ADEMPIMENTO AL TERZO: secondo l’ART. 1188, può anche succedere che l’Adempimento sia fatto a una persona Diversa dal Creditore, ad esempio, quando il Creditore stesso indica un terzo come abilitato a ricevere il pagamento, invitando il debitore ad adempiere nelle mani di questo (gli acquisti in un negozio, di regola non si pagano al titolare, ma al suo dipendente addetto alla cassa).

Come, in certi casi, sempre per l’ART. 1188, l’adempimento deve essere fatto a un Terzo, e se fatto direttamente al creditore rischierebbe di essere Inefficace e di non liberare il debitore: cioè quando il creditore è incapace, conviene pagare al suo rappresentante.

Comunque come regola generale, dettata nell’interesse del Creditore, è che il Pagamento a un Terzo Estraneo Non Libera il Debitore, e il Creditore conserva il diritto di ricevere da lui la Prestazione. Però, in alcuni casi, nell’interesse del Debitore, il Debitore è Liberato se:

q       Il Creditore Ratifica il Pagamento fatto al Terzo, o comunque ne approfitta (ART. 1188).

Es: se, ad esempio, si presenta un soggetto seppur non-estraneo alla sfera del Creditore,un incaricato di fatto, un Procuratore di fatto, un commesso, il segretario o la segreteria di uno studio Professionale, che si presenta presso il magazzino a riscuotere il pagamento, e il Debitore paga a questo soggetto non legittimato, perché per essere legittimato deve esibire, deve avere la Procura fatta dal Creditore; allora il Debitore non è costretto ad esigere un doppio pagamento se:

Ø        Il Creditore RATIFICA il pagamento, cioè lo fa proprio: sana questa situazione di Anomalia attraverso un Comportamento espresso, cioè attraverso una comunicazione formale con cui fa proprio l’operato del Soggetto non legittimato, che si è presentato a riscuotere il pagamento;

Ø        Ne APPROFITTA: cioè significa che il Creditore da questo pagamento fatto ad un soggetto non legittimato, non comunica niente, e quindi ha sanato di fatto la posizione di Anomalia.

q       C Se si tratta di PAGAMENTO AL CREDITORE APPARENTE(o all’Apparente Rappresentante del Creditore), cioè fatto a una persona che, in base a circostanze univoche, appariva legittimata a riceverlo, sempre che il debitore fosse in Buona fede (ART. 1189):

 

se il cliente di un negozio paga l’acquisto nelle mani di una persona che sta dietro al banco e ha tutta l’aria di un commesso, non può essere obbligato a pagare una seconda volta, in special modo quando si scopre che è un intruso.

 

 

MODALITA’ DELL’ADEMPIMENTO

L’Adempimento deve rispettare alcune Modalità, cioè:

·                           L’Aspetto QUANTITATIVO: la Prestazione deve essere eseguita integralmente, anche quando la Prestazione è divisibile; N.B: se il Debitore offre un pagamento Parziale, il Creditore, se vuole, può accettarlo come acconto; ma è anche libero di Rifiutarlo (ART. 1181). La regola non vale in materia di Cambiali e Assegno: qui il Creditore non può rifiutare pagamenti parziali.

·                           L’Aspetto QUALITATIVO: il Debitore è Tenuto ad Eseguire proprio la Prestazione che Forma Oggetto di Obbligazione, e non può liberarsi offrendo una Prestazione diversa, anche se di valore uguale o maggiore, salvo per quanto riguarda la Dazione.

·                           C La Prestazione Va Eseguita nel TEMPO e nel LUOGO Stabiliti per l’Adempimento.

 

Una Prestazione eseguita senza l’Osservanza di qualcuna di queste Modalità, non dà luogo a un regolare Adempimento, bensì ad un Inadempimento.

Il problema dell’Esattezza della Prestazione si presenta concretamente come problema di RESPONSABILITA’ PER L’INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE. Si cerca di capire chi è il responsabile tra il Creditore e il Debitore dell’Inadempimento dell’obbligazione.

 

C IL TEMPO (art. 1183)

Il tempo dell’Adempimento viene disciplinato dall’ART. 1183, da un punto di vista generale si individua il principio per cui vi è una Immediata esigibilità della Prestazione, da parte del Creditore, se non è previsto altrimenti: cioè in mancanza di una diversa pattuizione, la Prestazione è Immediatamente esigibile da parte del Creditore.

Normalmente il Tempo dell’Adempimento è fissato, altrimenti la Prestazione a cui è tenuto il Debitore sarebbe sempre Gravosa (quindi contro le Regole della Correttezza ART. 1175); questo per ristabilire la parità.

 

DAZIONE IN PAGAMENTO

Con la Dazione in Pagamento (o Prestazione in luogo dell’Adempimento) il Debitore Eccezionalmente si Libera dall’Obbligazione Eseguendo una Prestazione Diversa da quella Formante Oggetto della sua Obbligazione.

Secondo l’ART. 1197, l’effetto liberatorio si produce solo a due condizioni:

·                           Che il Creditore Accetti di Ricevere la Prestazione Diversa al posto di quella dovuta (essendo peraltro libero di rifiutarla).

·                           Che la Diversa Prestazione sia Effettivamente Eseguita.

 

Se la diversa prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di altro diritto, il Debitore deve al Creditore le stesse garanzie che il venditore deve al compratore circa l’Integrità di quanto trasferito (ART. 1197).

 

C IL TERMINE DELL’ADEMPIMENTO

Quanto al tempo, se il Titolo dell’Obbligazione:

·                           Fissa il Termine: la Prestazione va eseguita in tale termine.

·                           Non Indica alcun Termine: la regola è che l’Adempimento può essere richiesto Immediatamente, tranne che l’Adempimento immediato sia escluso dalla natura della Prestazione: in tal caso, o le parti concordano fra loro il termine, o questo è fissato dal Giudice (ART. 1183).

 

In mancanza di diversa indicazione del Titolo o della legge, il termine si considera a Favore del Debitore (ART. 1184).

 

Quindi il Termine può avere un valore diverso a seconda dell’interesse a cui è funzionale:

·                           Se il Termine è stabilito a Favore del Debitore: il Debitore non può adempiere oltre quel termine, ma non è tenuto ad adempiere prima.

Però anche in questo caso il Debitore incorre nella Decadenza del Termine se diventa Insolvente o fa venire meno le Garanzie che aveva dato: allora il Creditore può esigere l’adempimento Immediato (ART. 1186).

·                           Se il Termine è stabilito a Favore del Creditore: il Creditore può esigere il pagamento prima della scadenza (ART. 1185), mentre il Debitore non può liberarsi offrendo l’adempimento anticipato (che il Creditore ha facoltà di rifiutare).

·                           Se il Termine è stabilito a Favore di Entrambi: sia il Debitore che il Creditore hanno diritto che la Prestazione sia eseguita non prima della scadenza del Termine, e possono rifiutare un adempimento anticipato.

 

 

 

Il COMPUTO DEL TERMINE dell’Adempimento si fa con gli stessi criteri dettati per calcolare il termine della Prescrizione (ART. 1187).

Fino alla scadenza del Termine (che non sia a Favore del Creditore), il credito non è Esigibile: lo diventa solo alla scadenza.

 

 

C LUOGO DELL’ADEMPIMENTO (ART. 1182)

Quanto al Luogo dell’Adempimento, secondo l’ART. 1182, valgono le eventuali indicazioni del Titolo, sono le parti che individuano il luogo dove la Prestazione va eseguita, perché le parti sono libere di determinare il luogo dell’Adempimento; in mancanza di tali indicazioni, valgono i criteri fissati dalla legge nell’ART. 1182:

Il Criterio Generale è che l’Obbligazione si adempie al Domicilio del Debitore, però subisce delle Deroghe per:

·                           L’Obbligazione di consegnare una Cosa Certa e Determinata, che si adempie nel luogo in cui la cosa si trovava alla nascita dell’Obbligazione.

·                           L’Obbligazione di Pagare una Somma di Denaro, che si adempie presso il Domicilio del Creditore.

 

 

 

 

 

 

& Il rapporto Obbligatorio sorge attraverso dei fatti o atti specificatamente indicati, cioè secondo un fattore OGGETTIVO: cioè il Rapporto Obbligatorio deve avere un Contenuto caratterizzato dalla Patrimonialità, perché la Prestazione si sostanzia in una somma di denaro, che è il Criterio Economico con cui viene valutato il contenuto della Prestazione.

Però il Comportamento delle parti nell’esecuzione del Rapporto Obbligatorio, individua un aspetto Soggettivo, perché dicendo che il Rapporto Obbligatorio deve essere eseguito dal Debitore e dal Ceditore secondo le regole della Correttezza, si individua un elemento soggettivo, che riguarda i soggetti.

L’IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO (ART. 1193)

L’Imputazione del Pagamento è l’Individuazione del Debito a cui si riferisce un determinato pagamento; questo nel caso il Debitore ha verso il Creditore più debiti dello stesso genere, e il pagamento non basta a estinguerli tutti, per cui è importante definire a quali debiti il Pagamento vada riferito, in modo da sapere quali debiti sono estinti e quali sopravvivono.

I Criteri per l’Imputazione sono:

·                           La Scelta del Debitore che, quando paga, ha facoltà di dichiarare quale debito intende soddisfare con quel Pagamento (ART. 1193).

·                           In Mancanza di Scelta del Debitore, una serie di Criteri Legali che si applicano in Progressione: se alcuni debiti sono scaduti e altri no, il Pagamento è imputato a quelli scaduti; fra più debiti scaduti, a quelli meno garantiti, ecc. (ART. 1193).

 

 

LA MORA DEL CREDITORE (dall’ART. 1206)

L’Adempimento del Debitore risulta impossibile se manca una certa Cooperazione del Creditore, che egli dà generalmente nel suo stesso interesse.

Però ci possono essere casi in cui il Creditore non cooperi per dimenticanza, trascuratezza, controinteresse (ad esempio, il Creditore non è più interessato alla Prestazione, e pensa che facendo in modo di non riceverla potrà più facilmente rifiutare di pagarla). In questi casi, l’Impossibilità di adempiere può Pregiudicare i Legittimi Interessi del Debitore, come l’interesse a mettersi in condizione di poter tranquillamente esigere la Controprestazione.

Il Creditore non ha un vero e proprio Obbligo di ricevere la Prestazione del Debitore (ad esempio, chi ha comprato il biglietto per un certo Concerto, non è Obbligato ad Assistervi).

Il Creditore ha un ONERE di Cooperare all’Adempimento del Debitore: non è Obbligato a farlo, ma se non lo fa perde il vantaggio della Prestazione, e inoltre può incorrere in ulteriori conseguenze svantaggiose come:

 

LA MORA DEL CREDITORE (ART. 1206): è la situazione del creditore che trascura ingiustificatamente di compiere quanto è necessario perché il debitore possa adempiere; o che ingiustificatamente rifiuta di ricevere l’adempimento offertogli dal debitore.

 

La Mora del Creditore presuppone che il suo rifiuto sia Ingiustificato: non c’è mora se il Creditore rifiuta la Prestazione per qualche buona ragione (merce scadente, inesatta, parziale).

 

L’OFFERTA DELLA PRESTAZIONE

Gli Effetti della Mora, non si produco automaticamente per il rifiuto o la mancata cooperazione del Creditore; ma solo se il Debitore compie un determinato Atto: (chiamata) Offerta della Prestazione al Creditore.

Per produrre la Mora del Creditore, l’Offerta deve essere:

·                           OFFERTA SOLENNE (o FORMALE): deve presentare tutti i requisiti indicati dall’ART 1208, e in particolare deve essere fatta attraverso un Pubblico Ufficiale (per esigenze di Certezza).

Le concrete Modalità con cui l’Offerta deve compiersi possono variare, se:

q       La Prestazione è consegnare denaro, titoli di credito o cose mobili al domicilio del Creditore, occorre che tali oggetti siano materialmente recati al domicilio del Creditore (ART. 1209 Offerta Reale).

q       La Prestazione è consegnare cose mobili in luogo diverso dal domicilio del Creditore, occorre notificare a costui un’Intimazione a riceverle (ART. 1209 Offerta per Intimazione).

q       La Prestazione è consegnare un Immobile, l’Offerta consiste nell’Intimazione al Creditore di Prenderne Possesso (ART. 1216).

 

 

 

·                           OFFERTA SECONDO GLI USI: è quella fatta nelle forme d’Uso, senza le formalità previste dalla legge per l’Offerta Solenne.

Il Valore e l’Efficacia dell’Offerta secondo gli Usi sono diversi:

q       Per le Prestazioni di FARE, l’Offerta secondo gli Usi consiste nell’Intimazione al Creditore di ricevere la Prestazione, o di compiere gli atti necessari a tal fine; è sufficiente a produrre la Mora del creditore (ART. 1217).

q       In Tutti gli altri CASI, l’Offerta secondo gli Usi non basta per mettere in Mora il Creditore; a tal fine occorre, in più,che il Debitore faccia il Deposito delle cose dovute, mettendole a disposizione del Creditore, e che il Deposito sia Accettato dal Creditore stesso o Convalidato dal Giudica (ART. 1214).

 

Il Debitore può avere interesse a fare il Deposito delle cose che il Creditore abbia rifiutato anche nel caso di Offerta Solenne: in tal caso non serve a determinare gli effetti della Mora, bensì a determinare la Liberazione del Debitore dall’Obbligazione (ART. 1210).

 

GLI EFFETTI DELLA MORA DEL CREDITORE – ART. 1027 -

Gli Effetti della Mora al Debitore sono:

·                           Il Debitore non risponde dei Danni causati dal mancato adempimento, il quale non imputabile a lui ma al Creditore, che si è autodanneggiato.

·                           Se è il Debitore a subire Danni o Sopportare spese a causa del mancato adempimento, egli può chiedere il Risarcimento al Creditore (ART. 1207).

·                           Il Debitore non Deve gli Interessi o i Frutti della cosa da consegnare, che abbia mancato di percepire (ART. 1207).

·                           Per quanto riguarda i Rapporti Obbligatori con Prestazioni Corrispettive: se durante la Mora la Prestazione diventa Impossibile per Causa Non Imputabile al Debitore, questi Non solo è Liberato dall’Obbligazione, che si estingue, ma in più Conserva il Diritto alla Controprestazione che il Creditore Debba a sua volta eseguire in suo favore (ART. 1207).

 

Questi Effetti si producono dal giorno dell’Offerta Solenne, fatta con le Formalità di Legge (ART. 1207).

Se l’Offerta è secondo gli Usi, si producono solo dal giorno del deposito.

In tutti gli altri casi di Offerta Non Formale, gli Effetti della Mora non si producono. Ma solo in un caso: l’Esonero del Debitore dalla Responsabilità per i danni derivati dal mancato adempimento (ART. 1220).

 

ES: Il Debitore vende al Creditore di prodotti, che il Creditore fa in modo di non farsi consegnare come stabilito, per cui il Debitore lo mette in mora; successivamente un ordine dell’Autorità mette quei prodotti fuori commercio, vietandone la circolazione; a questo punto la Prestazione del Debitore è diventata Impossibile e la sua Obbligazione si estingue; normalmente si estinguerebbe anche la Controprestazione del Creditore di pagare al Debitore il prezzo dei prodotti; ma siccome il Creditore era in Mora al momento in cui si è verificata l’Impossibilità, egli resta Obbligato a pagare il Prezzo al Debitore.

 

 

LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE: IL PRINCIPIO NOMINALISTICO – ART. 1277 -

Le Obbligazioni Pecuniarie sono quelle in cui la Prestazione consiste nel Pagare una Somma di Denaro.

Un problema che si lega alle Obbligazioni Pecuniarie è il Fenomeno dell’Inflazione e della Progressiva Perdita di valore reale (Potere d’Acquisto) della Moneta.

Si applica il Principio Nominalistico per cui: << i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore Nominale>> (ART. 1277).

Quindi alla scadenza dell’Obbligazione, il Debitore deve pagare la stessa somma di denaro che era stata pattuita, per esempio, con una Compravendita; anche se questa somma ha un potere di acquisto inferiore a quello che la stessa somma aveva quando è nata.

 

C’è un’importante eccezione, stabilita dalla legge per una Determinata Categoria di Debiti Pecuniari: i Debiti per le Retribuzioni dei lavori Dipendenti: nel condannare il Datore di Lavoro al Pagamento, il Giudice deve Rivalutare Automaticamente le Somme relative, sulla base degli Indici ISTAT (ART. 429 C.p.C.)

 

Al di fuori di siffatta specifica previsione legale, il Superamento del Principio Nominalistico può realizzarsi per Accordo fra le Parti, che nel Titolo da cui nasce l’Obbligazione Pecuniaria possono inserire vari meccanismi di Rivalutazione della Somma dovuta:

·                           Come la CLAUSOLA-ORO:stabilendo che alla scadenza il debitore pagherà una somma corrispondente al valore che una certa quantità di Oro avrà a quella data.

·                           Oppure una somma espressa in Moneta Straniera: in tal caso il Debitore si libera pagando la corrispondente quantità di lire italiane, calcolata <<al corso del cambio nel giorno della scadenza>> ART. 1278.

 

Per quanto riguarda le Obbligazioni Pecuniarie i debiti possono essere:

·                           Di VALUTA: cioè Obbligazioni che nascono avendo per oggetto, fin dal principio, una somma di denaro precisamente determinata; e si applica il Principio Nominalistico.

·                           Di VALORE: sono debiti Pecuniari, che si adempiono pagando una somma di denaro: ma al momento in cui il debito nasce, la somma non è determinata nel suo preciso ammontare, perché l’Obbligazione ha per oggetto un Valore, che sarà tradotto in moneta solo al momento del Pagamento; in questo caso non si applica il principio Nominalistico, in quanto il Debitore è tenuto a ripagare la cosa al prezzo del valore corrente.

Un debito di Valore non ancora tradotto in Moneta si dice non liquido; diventa liquido non appena sia tradotto in una somma di denaro; e l’Operazione necessaria a tal fine si dice Liquidazione del Debito. Per Effetto della Liquidazione, l’Oggetto del debito si cristallizza in una quantità di Moneta precisamente determinata: il debito di Valore si Converte in Debito di Valuta.

 

GLI INTERESSI

Il Denaro può produrre, nel tempo, altro Denaro: gli interessi sono l’ulteriore denaro prodotto, nel tempo, da una somma di Denaro, e quantificato in una percentuale della SOMMA CAPITALE.

Gli interessi si distinguono in:

·                           INTERESSI CORRISPETTIVI: sono quelli prodotti DI PIENO DIRITTO dai CREDITI LIQUIDI ED ESIGIBILI DI SOMME DENARO (ART. 1282). Questi Interessi formano Oggetto di un’Obbligazione Accessoria che nasce a carico del Debitore “di pieno diritto”, cioé Automaticamente, senza bisogno che le parti l’abbiano prevista.

Alla base, quindi, vi è la necessità che i crediti siano Liquidi ed Esigibili: in quanto il presupposto è l’idea che il Denaro sia una Cosa Fruttifera; i Frutti civili da esso prodotti sono appunto gli Interessi; e gli Interessi maturati nel tempo in cui il Debitore trattiene la somma che dovrebbe già essere nelle mani del Creditore sono frutti che vanno attribuiti al Creditore stesso, in quanto idealmente titolare della cosa che li produce; per cui se il Credito non è Esigibile, la somma relativa non può ancora considerarsi di pertinenza del Creditore; se non è Liquido, manca il Necessario Riferimento su cui calcolare gli Interessi.

A seconda della Fonte da cui deriva la corrispondente Obbligazione, gli Interessi si distinguono in:

q       Interessi Legali: sono quelli che maturano automaticamente, quando le parti non hanno previsto nulla al riguardo; si calcolano in base al Tasso Legale che è il 10% su base annua (ART. 1284).

q       Interessi Convenzionali: sono quelli eventualmente stabiliti dalle parti del rapporto, che può essere inferiore o superiore al tasso Legale; se il Tasso Convenzionale è superiore a quello Legale, deve essere fissato per iscritto; ove questa forma non sia rispettata, e nel caso in cui le parti nel prevedere Interessi convenzionali non nel hanno stabilito il Tasso: si Applica il Tasso Legale (ART. 1284).

·                           INTERESSI MORATORI: quelli Dovuti dal Debitore che sia in Ritardo nel Pagamento della Somma dovuta, e perciò risulti Costituito in Mora. La loro funzione non è attribuire al Creditore i Frutti prodotti da un’Entità Economica di sua Pertinenza, ma risarcire il Creditore per il danno causatogli dal ritardo del Debitore.

 

L’ANATOCISMO

Il Fenomeno dell’Anatocismo o degli Interessi Composti o della Capitalizzazione degli Interessi, si ha quando gli Interessi maturati dalla Somma Capitale, producono a loro volta Interessi.

La Legge all’ART. 1283 limita la possibilità di Anatocismo, per Tutelare il Debitore contro un eccessivo incremento del suo Debito complessivo.

Gli Interessi producono ulteriori Interessi solo se:

·                           Sono Interessi Scaduti (cioè è terminato il periodo entro il quale dovevano essere regolati).

·                           C’è un Atto Espressamente diretto a Ottenerli: o una domanda Giudiziale del creditore, o una convenzione fra Debitore e Creditore, successiva alla scadenza degli interessi base.