L’ADEMPIMENTO
25/11/1999
L’Adempimento è l’attività consistente nell’eseguire la
prestazione che forma oggetto dell’Obbligazione.
Con l’adempimento, l’Obbligazione si estingue,
perché l’interesse del Creditore è realizzato.
Il Debitore può chiedere al Creditore di rilasciargli la QUIETANZA,
cioè la Dichiarazione Scritta con cui il Creditore Riconosce di avere Ricevuto
da lui una determinata Prestazione, riferita a un determinato credito.
Finalità dell’ordinamento Giuridico è che il
Rapporto Obbligatorio, attraverso il quale le parti sono Obbligate
reciprocamente ad eseguire una Prestazione avente un contenuto Patrimoniale,
venga adempiuto tranquillamente, regolarmente, e senza contrasto, perché rientra
nel fine di Politica Economica dello Stato a che si costituisca il maggiore
numero di rapporti Obbligatori, in virtù dei quali più persone, possono
eseguire una moltitudine di Prestazioni, e dovendo avere la Prestazione un
carattere Patrimoniale, cioè suscettibile di Valutazione Economica, significa
che + Rapporti Obbligatori si adempiono, + Rapporti Obbligatori si
estinguono, + circola la Moneta; quindi per un fine Produttivo, perché si produce
un trasferimento di Ricchezza.
Mentre il Rapporto Giuridico di natura Reale può sorgere
da un Contratto, quando esso è un modo di acquisto a titolo Derivativo; il Rapporto
Giuridico Obbligatorio deve sorgere dal Contratto, da Atto Illecito, o
da altro Fatto o Atto idoneo a produrlo.
Possiamo dire, quindi, che il contratto è il Volano
dell’Economia, perché tramite esso si acquista la proprietà, si trasferiscono
beni o servizi.
C ART. 1176
La Norma Generale dell’adempimento è data dall’ART.
1176: nell’Adempiere le Obbligazioni il Debitore (solo il Debitore i quanto è
lui il Titolare della Posizione Soggettiva Passiva: Obbligato), deve essere la
DILIGENZA del BUON PADRE DI FAMIGLIA, quindi il Debitore non solo si deve
comportare “Secondo Correttezza (ART: 1175)”, ma anche secondo la Diligenza del
Buon Padre di Famiglia.
Cos’è questa Diligenza del Buon Padre di Famiglia ?
Normalmente si dice che la Diligenza del Buon Padre di
Famiglia è la Diligenza dell’Uomo Medio, dell’Uomo OCULATO, che realizza il
Rapporto Obbligatorio secondo questa regola di comportamento (cioè in maniera
oculata).
Quindi significa Dovere di comportamento da parte
del Debitore, secondo le regole della Persona Media, Oculata, non
spendacciona. Perché il Debitore nell’Adempiere la sua Obbligazione deve
comportarsi secondo questo mezzo di valutazione: cioè fare il possibile e
l’impossibile per realizzare l’Interesse del Creditore.
Si dice che normalmente, questa Diligenza del Buon Padre
di famiglia, individua non solo il “Come” l’Obbligazione deve essere
eseguita, ma anche “Come” deve essere prestata questa Diligenza: cioè
prestata in quanto destinata a realizzare l’Interesse del Ceditore.
Il SECONDO COMMA, fa una Specifica sulla Diligenza,
valutata a seconda della Natura dell’Attività Professionale: un
conto è se il Debitore deve restituire una somma di denaro avuta in prestito;
un’altra cosa è la situazione del Medico, dell’Ingegnere, del Professionista
che abbia assunto l’incarico di eseguire una Prestazione.
ES: Rapporto Obbligatorio in cui il Debitore deve
consegnare la merce, la sua Diligenza è limitata alla Diligenza della Persona
Media, della Persona oculata, deve consegnare la merce alle scadenze pattuite e
basta.
Però se il Debitore è un Professionista, il suo Obbligo di
Comportamento va al di là della Diligenza del Buon Padre di Famiglia, perché la
sua diligenza va ancorata alla sua professione, alla sua attività esercitata.
La Diligenza di Coloro che Esercitano una Professione è
una diligenza più pregnante, più elevato, perché deriva dall’esercizio di una
attività professionale.
Questa regola di Obbligo Comportamentale secondo regola
Professionale, può essere estesa anche alle nuove Professioni come la
Professione del Promotore Finanziario; o anche all’esercizio di attività Professionali
NON-PROTETTE.
Nel nostro Ordinamento le Professioni liberali o
intellettuali si distinguono in:
·
Professioni Liberali Protette: sono quelle per
il cui esercizio è necessario preventivamente l’iscrizione all’ALBO.
·
Professioni Liberali Non Protette: sono quelle
Professioni il cui esercizio è libero, per questo non sono protette dall’Ordinamento.
L’utente è tutelato, quando l’Ordinamento Giuridico
instaura un Albo, la cui iscrizione è necessaria per esercitare una
Professione.
CARATTERISTICHE PER L’ADEMPIMENTO (ARTT.
1180-81-84-88-89-90-91)
·
L’ADEMPIMENTO DELL’INCAPACE DI AGIRE: (CIMPORTANTE)
q
Fatto dal Debitore Incapace di Agire è un ADEMPIMENTO
REGOLARE ED EFFICACE: il Debitore non può chiedere la cancellazione dei
suoi effetti, cioè la restituzione di quanto da lui pagato, invocando la
propria incapacità (ART. 1191).
Questo è dovuto al fatto che
l’Adempimento non è un Atto di Autonomia, bensì un Comportamento
Obbligato; quindi, l’Adempimento delle Obbligazioni Naturali fatte da un
Incapace, può essere impugnato, con la possibilità di ripetere la Prestazione
eseguita, in quanto quell’Adempimento non è un Atto Legalmente dovuto, bensì
una scelta spontanea del soggetto.
q
Fatto a un Creditore Incapace di Agire, è un ADEMPIMENTO
INEFFICACE, che Non Libera il Debitore.
La ricezione
dell’Adempimento è un Atto di Autonomia perché implica valutazioni e
decisioni del soggetto; e secondo l’ART. 1190, il pagamento fatto al
creditore incapace non libera il Debitore; si può liberare solo se “prova che
ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace”. Questo significa
che il Debitore deve provare che la Prestazione ricevuta dal creditore
Incapace è rimasta integra fino alla presa di controllo del Rappresentante
Legale o fino al recupero della Capacità di Intendere e di Volere, nel caso
dell’Incapacità Naturale.
Se non ci riesce, deve
pagare una seconda volta.
·
ADEMPIMENTO DEL TERZO: si distingue il caso in
cui:
q La
Prestazione, anziché essere eseguita personalmente dal debitore, è
eseguita per conto del Debitore da un suo Collaboratore, prevista all’ART.
1228, ma è esclusa solo quando la Prestazione risulta
INFUNGIBILE, e cioè richiede l’intervento personale del Debitore, come nel
caso dell’Attore, che deve adempiere personalmente quando recita.
q
La Prestazione può essere eseguita da un terzo, che
non opera come collaboratore del debitore. Le ragioni possono essere di
natura affettiva come il Padre che Paga il Debito del Figlio; per interessi
propri come il socio di maggioranza che paga i debiti della sua società, per
evitare che fallisca.
L’Adempimento del TERZO è
EFFICACE, ed Estingue l’Obbligazione, anche se il creditore vi si
Oppone.
Il Creditore può rifiutare
l’Adempimento del Terzo solo se:
q
Ha Interesse che la Prestazione sia eseguita
Personalmente dal Debitore, ad esempio perché Infungibile (ART. 1180).
q
Anche il Debitore si Oppone all’Adempimento del
Terzo (ART. 1180). La semplice Opposizione del Debitore non basta a
precludere l’adempimento del terzo, se il creditore lo accetta.
Dato che l’Adempimento del
Terzo, a differenza di quello del Debitore, non è un Atto dovuto, bensì una
libera scelta di chi lo fa, per compierlo efficacemente occorre la Capacità di
Agire.
L’Adempimento del Terzo può
dare luogo al fenomeno del PAGAMENTO PER SURROGAZIONE: si verifica
quando il Terzo, che ha pagato (o ha fornito il denaro per pagare) un debito
altrui, subentra in luogo del Creditore, oramai Soddisfatto, nel suo
diritto verso il Debitore; in questo modo cambia il Soggetto Attivo (il
Creditore) del Rapporto obbligatorio, il quale rimane inalterato nelle sue
caratteristiche oggettive.
La SURROGAZIONE del Terzo
– cioè il suo ingresso nel rapporto quale nuovo Creditore, in sostituzione del
vecchio – può avvenire con:
q La
SURROGAZIONE VOLONTARIA: si produce per iniziativa delle parti del Rapporto
Obbligatorio, e può avvenire:
Ø
Per Volontà del Creditore, il quale ricevendo il
pagamento del Terzo, lo surroga contestualmente ed espressamente nel proprio
diritto (ART. 1201);
Ø
Per Volontà del Debitore, il quale, prendendo a
mutuo il denaro necessario per pagare il Creditore, surroga il mutamento nel
diritto del Creditore stesso (ART. 1202).
q La
SURROGAZIONE LEGALE: si produce automaticamente quando ricorre uno dei casi
elencati dall’ART. 1203.
·
C
ADEMPIMENTO AL TERZO: secondo l’ART. 1188, può anche succedere che
l’Adempimento sia fatto a una persona Diversa dal Creditore, ad esempio, quando
il Creditore stesso indica un terzo come abilitato a ricevere il pagamento,
invitando il debitore ad adempiere nelle mani di questo (gli acquisti in un
negozio, di regola non si pagano al titolare, ma al suo dipendente addetto alla
cassa).
Come, in certi casi, sempre per
l’ART. 1188, l’adempimento deve essere fatto a un Terzo, e se fatto
direttamente al creditore rischierebbe di essere Inefficace e di non liberare
il debitore: cioè quando il creditore è incapace, conviene pagare al suo
rappresentante.
Comunque come regola generale, dettata
nell’interesse del Creditore, è che il Pagamento a un Terzo Estraneo Non
Libera il Debitore, e il Creditore conserva il diritto di ricevere da lui la
Prestazione. Però, in alcuni casi, nell’interesse del Debitore, il
Debitore è Liberato se:
q Il
Creditore Ratifica il Pagamento fatto al Terzo, o comunque ne approfitta (ART.
1188).
Es: se, ad esempio, si
presenta un soggetto seppur non-estraneo alla sfera del Creditore,un incaricato
di fatto, un Procuratore di fatto, un commesso, il segretario o la segreteria
di uno studio Professionale, che si presenta presso il magazzino a riscuotere
il pagamento, e il Debitore paga a questo soggetto non legittimato, perché per
essere legittimato deve esibire, deve avere la Procura fatta dal Creditore;
allora il Debitore non è costretto ad esigere un doppio pagamento se:
Ø
Il Creditore RATIFICA il pagamento, cioè lo fa
proprio: sana questa situazione di Anomalia attraverso un Comportamento
espresso, cioè attraverso una comunicazione formale con cui fa proprio
l’operato del Soggetto non legittimato, che si è presentato a riscuotere il
pagamento;
Ø
Ne APPROFITTA: cioè significa che il Creditore
da questo pagamento fatto ad un soggetto non legittimato, non comunica niente,
e quindi ha sanato di fatto la posizione di Anomalia.
q
C
Se si tratta di PAGAMENTO AL CREDITORE APPARENTE(o all’Apparente
Rappresentante del Creditore), cioè fatto a una persona che, in base a
circostanze univoche, appariva legittimata a riceverlo, sempre che il debitore
fosse in Buona fede (ART. 1189):
se il cliente di un negozio
paga l’acquisto nelle mani di una persona che sta dietro al banco e ha tutta
l’aria di un commesso, non può essere obbligato a pagare una seconda volta, in
special modo quando si scopre che è un intruso.
MODALITA’ DELL’ADEMPIMENTO
L’Adempimento deve rispettare alcune Modalità, cioè:
·
L’Aspetto QUANTITATIVO: la Prestazione deve
essere eseguita integralmente, anche quando la Prestazione è divisibile; N.B:
se il Debitore offre un pagamento Parziale, il Creditore, se vuole, può
accettarlo come acconto; ma è anche libero di Rifiutarlo (ART. 1181). La regola
non vale in materia di Cambiali e Assegno: qui il Creditore non può rifiutare
pagamenti parziali.
·
L’Aspetto QUALITATIVO: il Debitore è Tenuto ad
Eseguire proprio la Prestazione che Forma Oggetto di Obbligazione, e non può
liberarsi offrendo una Prestazione diversa, anche se di valore uguale o maggiore,
salvo per quanto riguarda la Dazione.
·
C
La Prestazione Va Eseguita nel TEMPO e nel LUOGO Stabiliti per l’Adempimento.
Una Prestazione eseguita senza l’Osservanza di qualcuna di
queste Modalità, non dà luogo a un regolare Adempimento, bensì ad un Inadempimento.
Il problema dell’Esattezza della Prestazione si presenta
concretamente come problema di RESPONSABILITA’ PER L’INADEMPIMENTO
DELL’OBBLIGAZIONE. Si cerca di capire chi è il responsabile tra il Creditore e
il Debitore dell’Inadempimento dell’obbligazione.
C
IL TEMPO (art. 1183)
Il tempo dell’Adempimento viene disciplinato dall’ART.
1183, da un punto di vista generale si individua il principio per cui vi è
una Immediata esigibilità della Prestazione, da parte del Creditore, se non è
previsto altrimenti: cioè in mancanza di una diversa pattuizione, la
Prestazione è Immediatamente esigibile da parte del Creditore.
Normalmente il Tempo dell’Adempimento è fissato,
altrimenti la Prestazione a cui è tenuto il Debitore sarebbe sempre Gravosa
(quindi contro le Regole della Correttezza ART. 1175); questo per ristabilire
la parità.
DAZIONE IN PAGAMENTO
Con la Dazione in Pagamento (o Prestazione in luogo
dell’Adempimento) il Debitore Eccezionalmente si Libera dall’Obbligazione
Eseguendo una Prestazione Diversa da quella Formante Oggetto della sua
Obbligazione.
Secondo l’ART. 1197, l’effetto liberatorio si
produce solo a due condizioni:
·
Che il Creditore Accetti di Ricevere la
Prestazione Diversa al posto di quella dovuta (essendo peraltro libero di
rifiutarla).
·
Che la Diversa Prestazione sia Effettivamente
Eseguita.
Se la diversa prestazione consiste nel trasferimento della
proprietà o di altro diritto, il Debitore deve al Creditore le stesse garanzie
che il venditore deve al compratore circa l’Integrità di quanto trasferito
(ART. 1197).
C
IL TERMINE DELL’ADEMPIMENTO
Quanto al tempo, se il Titolo dell’Obbligazione:
·
Fissa il Termine: la Prestazione va eseguita in
tale termine.
·
Non Indica alcun Termine: la regola è che
l’Adempimento può essere richiesto Immediatamente, tranne che l’Adempimento
immediato sia escluso dalla natura della Prestazione: in tal caso, o le parti
concordano fra loro il termine, o questo è fissato dal Giudice (ART. 1183).
In mancanza di diversa indicazione del Titolo o della
legge, il termine si considera a Favore del Debitore (ART. 1184).
Quindi il Termine può avere un valore diverso a seconda
dell’interesse a cui è funzionale:
·
Se il Termine è stabilito a Favore del Debitore:
il Debitore non può adempiere oltre quel termine, ma non è tenuto ad adempiere
prima.
Però anche in questo caso il
Debitore incorre nella Decadenza del Termine se diventa Insolvente o fa venire
meno le Garanzie che aveva dato: allora il Creditore può esigere l’adempimento
Immediato (ART. 1186).
·
Se il Termine è stabilito a Favore del Creditore:
il Creditore può esigere il pagamento prima della scadenza (ART. 1185),
mentre il Debitore non può liberarsi offrendo l’adempimento anticipato (che il
Creditore ha facoltà di rifiutare).
·
Se il Termine è stabilito a Favore di Entrambi:
sia il Debitore che il Creditore hanno diritto che la Prestazione sia eseguita
non prima della scadenza del Termine, e possono rifiutare un adempimento
anticipato.
Il COMPUTO DEL TERMINE dell’Adempimento si fa con
gli stessi criteri dettati per calcolare il termine della Prescrizione (ART.
1187).
Fino alla scadenza del Termine (che non sia a Favore del
Creditore), il credito non è Esigibile: lo diventa solo alla scadenza.
C
LUOGO DELL’ADEMPIMENTO (ART. 1182)
Quanto al Luogo dell’Adempimento, secondo l’ART.
1182, valgono le eventuali indicazioni del Titolo, sono le parti che
individuano il luogo dove la Prestazione va eseguita, perché le parti sono
libere di determinare il luogo dell’Adempimento; in mancanza di tali
indicazioni, valgono i criteri fissati dalla legge nell’ART. 1182:
Il Criterio Generale è che l’Obbligazione si adempie al
Domicilio del Debitore, però subisce delle Deroghe per:
·
L’Obbligazione di consegnare una Cosa Certa e
Determinata, che si adempie nel luogo in cui la cosa si trovava alla
nascita dell’Obbligazione.
·
L’Obbligazione di Pagare una Somma di Denaro,
che si adempie presso il Domicilio del Creditore.
&
Il rapporto Obbligatorio sorge attraverso dei fatti o atti specificatamente
indicati, cioè secondo un fattore OGGETTIVO: cioè il Rapporto Obbligatorio deve
avere un Contenuto caratterizzato dalla Patrimonialità, perché la Prestazione
si sostanzia in una somma di denaro, che è il Criterio Economico con cui viene
valutato il contenuto della Prestazione.
Però il Comportamento delle parti nell’esecuzione del
Rapporto Obbligatorio, individua un aspetto Soggettivo, perché dicendo che il
Rapporto Obbligatorio deve essere eseguito dal Debitore e dal Ceditore secondo
le regole della Correttezza, si individua un elemento soggettivo, che riguarda
i soggetti.
L’IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO (ART. 1193)
L’Imputazione del Pagamento è l’Individuazione del
Debito a cui si riferisce un determinato pagamento; questo nel caso il Debitore
ha verso il Creditore più debiti dello stesso genere, e il pagamento non
basta a estinguerli tutti, per cui è importante definire a quali debiti il
Pagamento vada riferito, in modo da sapere quali debiti sono estinti e quali
sopravvivono.
I Criteri per l’Imputazione sono:
·
La Scelta del Debitore che, quando paga, ha facoltà
di dichiarare quale debito intende soddisfare con quel Pagamento (ART.
1193).
·
In Mancanza di Scelta del Debitore, una serie di
Criteri Legali che si applicano in Progressione: se alcuni debiti sono scaduti
e altri no, il Pagamento è imputato a quelli scaduti; fra più debiti scaduti, a
quelli meno garantiti, ecc. (ART. 1193).
LA MORA DEL
CREDITORE (dall’ART. 1206)
L’Adempimento del Debitore risulta impossibile se manca
una certa Cooperazione del Creditore, che egli dà generalmente nel suo stesso
interesse.
Però ci possono essere casi in cui il Creditore non
cooperi per dimenticanza, trascuratezza, controinteresse (ad esempio, il
Creditore non è più interessato alla Prestazione, e pensa che facendo in modo
di non riceverla potrà più facilmente rifiutare di pagarla). In questi casi,
l’Impossibilità di adempiere può Pregiudicare i Legittimi Interessi del
Debitore, come l’interesse a mettersi in condizione di poter tranquillamente
esigere la Controprestazione.
Il Creditore non ha un vero e proprio Obbligo di
ricevere la Prestazione del Debitore (ad esempio, chi ha comprato il
biglietto per un certo Concerto, non è Obbligato ad Assistervi).
Il Creditore ha un ONERE di Cooperare
all’Adempimento del Debitore: non è Obbligato a farlo, ma se non lo fa perde
il vantaggio della Prestazione, e inoltre può incorrere in ulteriori
conseguenze svantaggiose come:
LA MORA DEL CREDITORE (ART. 1206): è la situazione
del creditore che trascura ingiustificatamente di compiere quanto è necessario
perché il debitore possa adempiere; o che ingiustificatamente rifiuta di
ricevere l’adempimento offertogli dal debitore.
La Mora del Creditore presuppone che il suo rifiuto sia
Ingiustificato: non c’è mora se il Creditore rifiuta la Prestazione per qualche
buona ragione (merce scadente, inesatta, parziale).
L’OFFERTA DELLA PRESTAZIONE
Gli Effetti della Mora, non si produco automaticamente
per il rifiuto o la mancata cooperazione del Creditore; ma solo se il
Debitore compie un determinato Atto: (chiamata) Offerta della Prestazione al
Creditore.
Per produrre la Mora del Creditore, l’Offerta deve essere:
·
OFFERTA SOLENNE (o FORMALE): deve presentare
tutti i requisiti indicati dall’ART 1208, e in particolare deve
essere fatta attraverso un Pubblico Ufficiale (per esigenze di Certezza).
Le concrete Modalità con cui
l’Offerta deve compiersi possono variare, se:
q
La Prestazione è consegnare denaro, titoli di
credito o cose mobili al domicilio del Creditore, occorre che tali oggetti
siano materialmente recati al domicilio del Creditore (ART. 1209 Offerta
Reale).
q
La Prestazione è consegnare cose mobili in luogo
diverso dal domicilio del Creditore, occorre notificare a costui un’Intimazione
a riceverle (ART. 1209 Offerta per Intimazione).
q La
Prestazione è consegnare un Immobile, l’Offerta consiste nell’Intimazione
al Creditore di Prenderne Possesso (ART. 1216).
·
OFFERTA SECONDO GLI USI: è quella fatta nelle
forme d’Uso, senza le formalità previste dalla legge per l’Offerta Solenne.
Il Valore e l’Efficacia
dell’Offerta secondo gli Usi sono diversi:
q
Per le Prestazioni di FARE, l’Offerta secondo
gli Usi consiste nell’Intimazione al Creditore di ricevere la Prestazione, o di
compiere gli atti necessari a tal fine; è sufficiente a produrre la Mora del
creditore (ART. 1217).
q In
Tutti gli altri CASI, l’Offerta secondo gli Usi non basta per mettere in
Mora il Creditore; a tal fine occorre, in più,che il Debitore faccia il
Deposito delle cose dovute, mettendole a disposizione del Creditore, e che il
Deposito sia Accettato dal Creditore stesso o Convalidato dal Giudica (ART.
1214).
Il Debitore può avere interesse a fare il Deposito delle
cose che il Creditore abbia rifiutato anche nel caso di Offerta Solenne: in tal
caso non serve a determinare gli effetti della Mora, bensì a determinare la
Liberazione del Debitore dall’Obbligazione (ART. 1210).
GLI EFFETTI DELLA MORA DEL CREDITORE – ART. 1027 -
Gli Effetti della Mora al Debitore sono:
·
Il Debitore non risponde dei Danni causati dal
mancato adempimento, il quale non imputabile a lui ma al Creditore, che si è autodanneggiato.
·
Se è il Debitore a subire Danni o Sopportare spese
a causa del mancato adempimento, egli può chiedere il Risarcimento al Creditore
(ART. 1207).
·
Il Debitore non Deve gli Interessi o i Frutti
della cosa da consegnare, che abbia mancato di percepire (ART. 1207).
·
Per quanto riguarda i Rapporti Obbligatori con
Prestazioni Corrispettive: se durante la Mora la Prestazione diventa
Impossibile per Causa Non Imputabile al Debitore, questi Non solo è Liberato
dall’Obbligazione, che si estingue, ma in più Conserva il Diritto alla
Controprestazione che il Creditore Debba a sua volta eseguire in suo favore (ART.
1207).
Questi Effetti si producono dal giorno dell’Offerta
Solenne, fatta con le Formalità di Legge (ART. 1207).
Se l’Offerta è secondo gli Usi, si producono solo
dal giorno del deposito.
In tutti gli altri casi di Offerta Non Formale, gli
Effetti della Mora non si producono. Ma solo in un caso: l’Esonero del
Debitore dalla Responsabilità per i danni derivati dal mancato adempimento
(ART. 1220).
ES: Il Debitore vende al Creditore di prodotti, che il
Creditore fa in modo di non farsi consegnare come stabilito, per cui il
Debitore lo mette in mora; successivamente un ordine dell’Autorità mette quei
prodotti fuori commercio, vietandone la circolazione; a questo punto la
Prestazione del Debitore è diventata Impossibile e la sua Obbligazione si
estingue; normalmente si estinguerebbe anche la Controprestazione del Creditore
di pagare al Debitore il prezzo dei prodotti; ma siccome il Creditore era in Mora
al momento in cui si è verificata l’Impossibilità, egli resta Obbligato a
pagare il Prezzo al Debitore.
LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE: IL PRINCIPIO NOMINALISTICO
– ART. 1277 -
Le Obbligazioni Pecuniarie sono quelle in cui la
Prestazione consiste nel Pagare una Somma di Denaro.
Un problema che si lega alle Obbligazioni Pecuniarie è il
Fenomeno dell’Inflazione e della Progressiva Perdita di valore reale (Potere
d’Acquisto) della Moneta.
Si applica il Principio Nominalistico per cui: <<
i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al
tempo del pagamento e per il suo valore Nominale>> (ART. 1277).
Quindi alla scadenza dell’Obbligazione, il Debitore deve
pagare la stessa somma di denaro che era stata pattuita, per esempio, con una Compravendita;
anche se questa somma ha un potere di acquisto inferiore a quello che la stessa
somma aveva quando è nata.
C’è un’importante eccezione, stabilita dalla legge per una
Determinata Categoria di Debiti Pecuniari: i Debiti per le Retribuzioni dei
lavori Dipendenti: nel condannare il Datore di Lavoro al Pagamento, il Giudice
deve Rivalutare Automaticamente le Somme relative, sulla base degli Indici
ISTAT (ART. 429 C.p.C.)
Al di fuori di siffatta specifica previsione legale, il
Superamento del Principio Nominalistico può realizzarsi per Accordo fra
le Parti, che nel Titolo da cui nasce l’Obbligazione Pecuniaria possono
inserire vari meccanismi di Rivalutazione della Somma dovuta:
·
Come la CLAUSOLA-ORO:stabilendo che alla
scadenza il debitore pagherà una somma corrispondente al valore che una certa
quantità di Oro avrà a quella data.
·
Oppure una somma espressa in Moneta Straniera:
in tal caso il Debitore si libera pagando la corrispondente quantità di lire
italiane, calcolata <<al corso del cambio nel giorno della
scadenza>> ART. 1278.
Per quanto riguarda le Obbligazioni Pecuniarie i debiti
possono essere:
·
Di VALUTA: cioè Obbligazioni che nascono avendo
per oggetto, fin dal principio, una somma di denaro precisamente determinata; e
si applica il Principio Nominalistico.
·
Di VALORE: sono debiti Pecuniari, che si
adempiono pagando una somma di denaro: ma al momento in cui il debito nasce, la
somma non è determinata nel suo preciso ammontare, perché l’Obbligazione ha per
oggetto un Valore, che sarà tradotto in moneta solo al momento del Pagamento;
in questo caso non si applica il principio Nominalistico, in quanto il Debitore
è tenuto a ripagare la cosa al prezzo del valore corrente.
Un debito di Valore non ancora
tradotto in Moneta si dice non liquido; diventa liquido non appena sia tradotto
in una somma di denaro; e l’Operazione necessaria a tal fine si dice
Liquidazione del Debito. Per Effetto della Liquidazione, l’Oggetto del debito
si cristallizza in una quantità di Moneta precisamente determinata: il debito
di Valore si Converte in Debito di Valuta.
GLI INTERESSI
Il Denaro può produrre, nel tempo, altro Denaro: gli
interessi sono l’ulteriore denaro prodotto, nel tempo, da una somma di Denaro,
e quantificato in una percentuale della SOMMA CAPITALE.
Gli interessi si distinguono in:
·
INTERESSI CORRISPETTIVI: sono quelli prodotti DI
PIENO DIRITTO dai CREDITI LIQUIDI ED ESIGIBILI DI SOMME DENARO (ART. 1282).
Questi Interessi formano Oggetto di un’Obbligazione Accessoria che nasce a
carico del Debitore “di pieno diritto”, cioé Automaticamente, senza bisogno che
le parti l’abbiano prevista.
Alla base, quindi, vi è la
necessità che i crediti siano Liquidi ed Esigibili: in quanto il
presupposto è l’idea che il Denaro sia una Cosa Fruttifera; i Frutti civili da
esso prodotti sono appunto gli Interessi; e gli Interessi maturati nel tempo in
cui il Debitore trattiene la somma che dovrebbe già essere nelle mani del
Creditore sono frutti che vanno attribuiti al Creditore stesso, in quanto
idealmente titolare della cosa che li produce; per cui se il Credito non è
Esigibile, la somma relativa non può ancora considerarsi di pertinenza del
Creditore; se non è Liquido, manca il Necessario Riferimento su cui
calcolare gli Interessi.
A seconda della Fonte da cui
deriva la corrispondente Obbligazione, gli Interessi si distinguono in:
q
Interessi Legali: sono quelli che maturano
automaticamente, quando le parti non hanno previsto nulla al riguardo; si
calcolano in base al Tasso Legale che è il 10% su base annua (ART. 1284).
q Interessi
Convenzionali: sono quelli eventualmente stabiliti dalle parti del
rapporto, che può essere inferiore o superiore al tasso Legale; se il Tasso
Convenzionale è superiore a quello Legale, deve essere fissato per iscritto;
ove questa forma non sia rispettata, e nel caso in cui le parti nel prevedere
Interessi convenzionali non nel hanno stabilito il Tasso: si Applica il Tasso
Legale (ART. 1284).
·
INTERESSI MORATORI: quelli Dovuti dal Debitore
che sia in Ritardo nel Pagamento della Somma dovuta, e perciò risulti
Costituito in Mora. La loro funzione non è attribuire al Creditore i Frutti
prodotti da un’Entità Economica di sua Pertinenza, ma risarcire il Creditore
per il danno causatogli dal ritardo del Debitore.
L’ANATOCISMO
Il Fenomeno dell’Anatocismo o degli Interessi Composti
o della Capitalizzazione degli Interessi, si ha quando gli Interessi maturati
dalla Somma Capitale, producono a loro volta Interessi.
La Legge all’ART. 1283 limita la possibilità di
Anatocismo, per Tutelare il Debitore contro un eccessivo incremento del suo
Debito complessivo.
Gli Interessi producono ulteriori Interessi solo se:
·
Sono Interessi Scaduti (cioè è terminato il
periodo entro il quale dovevano essere regolati).
·
C’è un Atto Espressamente diretto a Ottenerli: o
una domanda Giudiziale del creditore, o una convenzione fra Debitore e
Creditore, successiva alla scadenza degli interessi base.