SCORIE NUCLEARI, LA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA AI RADICALI

di Redazione
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La vicepresidente della Commissione europea, Loyola de Palacio, ha risposto a una interrogazione urgente presentata dal Presidente del deputati radicali al Parlamento europeo, Maurizio Turco, in merito alla vicenda dello stoccaggio delle scorie radioattive a Scanzano Jonico. Lo ha reso noto, in un comunicato stampa, Maurizio Bolognetti, segretario dei Radicali lucani. Ecco la risposta di Loyola de Palacio: “Per quanto concerne la proposta di costruire un deposito per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi nel comune di Scanzano Jonico (Italia), la legislazione europea prevede una serie di procedure da attuare prima della concessione dell'autorizzazione. La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati [1], modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 [2], prevede, tra l'altro, l'obbligo di effettuare una valutazione di impatto ambientale di tutti gli impianti destinati allo stoccaggio a lungo termine o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi o del combustibile nucleare irradiato. La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente [3] impone la valutazione, tra l'altro, di eventuali piani e programmi (elaborati da autorità pubbliche) relativi all'eliminazione dei rifiuti radioattivi. Gli Stati membri, tuttavia, hanno tempo fino al 21 luglio 2004 per recepire detta direttiva nella legislazione nazionale. In entrambi i casi è prevista l'informazione del pubblico "che deve disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere" prima della concessione dell'autorizzazione. Nella procedura di autorizzazione, occorre tenere conto dei risultati delle consultazioni con le parti interessate. La valutazione deve riguardare gli impatti sugli "esseri umani, la fauna e la flora", “il suolo, l'acqua, il clima ed il paesaggio” e i “beni materiali ed il patrimonio culturale”, nonché le interrelazioni tra i suddetti fattori. Occorre prendere in considerazione anche le eventuali alternative e le misure di attenuazione. Tra gli impatti da valutare sono compresi anche gli effetti delle radiazioni. Qualora venga concessa l'autorizzazione, saranno d'applicazione il trattato Euratom e la legislazione secondaria. Tutte le pratiche che riguardano i materiali radioattivi sono disciplinate dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Inoltre, l'articolo 37 del trattato Euratom prevede alcuni obblighi di informazione nel caso di smaltimento di residui radioattivi”.

16 dicembre 2003
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