LO STATUTO |
STATUTO
dellAssociazione di volontariato culturale RAABE
Art. 1)
Raabe è unAssociazione di volontariato culturale autonoma e pluralista che
opera nel campo della cultura, della socialità, della solidarietà, dei diritti, della
formazione, per la promozione umana e civile attraverso la forma associativa.La durata
dell'associazione è fissata sino al 31 dicembre 2010 salvo proroga che fosse deliberata
dallassemblea dei soci. L'associazione ha sede in via San Lorenzo da Brindisi, 10
00144 Roma.
SCOPO SOCIALE E MEZZI DI ATTUAZIONE
Art. 2)
Lattività dellassociazione non sarà rivolta solo a beneficio degli
associati, ma è intesa a perseguire anche fini propri di persone al di fuori
dellassociazione. L'associazione non ha fini di lucro, è organizzata su base
volontaria ed ha intenzione di essere riconosciuta come organizzazione di volontariato ed
essere registrata come tale, ai sensi della legge quadro nr. 266/1991 e delle leggi
regionali della Regione Lazio n. 29/1993 e n. 18/1996. Essa si prefigge di operare con
metodo interdisciplinare e in ambito locale, nazionale ed europeo per la diffusione della
cultura di base, per la crescita culturale della persona favorendo lacquisizione di
strumenti di percezione e di interpretazione delle diverse realtà artistiche e socio
culturali, proponendo lapprofondimento come metodo primario per lindagine
della realtà e di approccio critico alla situazione sociale e culturale attuale e
proponendo una consapevole e libera progettazione dei tempi di vita in sintonia con le
esigenze del singolo, mirando altresì alla riscoperta delle ragioni storiche ed etniche
della comunità.
L'associazione attiverà, favorirà e coordinerà ogni attività e iniziativa che sia
connessa allo scopo sociale perseguito anche intrattenendo rapporti con persone ed
organizzazioni in ambito locale, nazionale ed europeo, favorendo anche la diffusione di
manifestazioni artistiche di altri paesi europei ed incoraggiando una contaminazione tra
culture e arti diverse nello spirito di contribuire a creare un substrato culturale
comune.
Art. 3)
A tale scopo l'associazione:
a) intesse rapporti con altri operatori culturali e sociali italiani ed europei, al fine
di elaborare progetti comuni e di creare una rete di rapporti non occasionale che faciliti
linterscambio di esperienze maturate e una collaborazione costante e duratura.
b) organizza laboratori e seminari di studio, invitando a parteciparvi quelle persone, di
qualsiasi paese, che con la loro presenza ed insegnamento possono contribuire al
raggiungimento dei fini prefissi; c) promuovere la pubblicazione di studi, traduzioni e
documenti nel campo del proprio oggetto;
d) elabora e propone progetti e seminari per le scuole dellobbligo
e) propone performances che siano testimonianza del percorso scelto e non abbiano
finalità semplicemente spettacolari.
f) organizza soggiorni, visite guidate a città darte o dimportanza storica,
corsi di restauro per gruppi provenienti da scuole e associazioni culturali italiane e
straniere, stipulando convenzioni con scuole, associazioni ed enti locali.
Art. 4)
L'associazione potrà altresì concedere la propria collaborazione, sia con analoghe
Associazioni che cooperando con altri Enti (pubblici o privati) internazionali, italiani o
stranieri per l'attuazione e sviluppo di ogni iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento
delle finalità sopra esposte.
SOCI, AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE
Art. 5)
Possono rivestire la qualità di soci: persone fisiche e giuridiche, Enti pubblici e
privati, italiani e stranieri di sentimenti democratici che siano interessati
allattività dellassociazione.
Art. 6)
I membri dellassociazione si distinguono in Soci fondatori, ordinari e associati.
Tutti i soci e associati hanno diritto di partecipazione e di voto allAssemblea.
Solo i soci fondatori e i soci ordinari possono far parte del Comitato Direttivo.
Art. 7)
Chi intende diventare socio deve presentare domanda al Comitato Direttivo. Sulla domanda
di ammissione di nuovi soci decide, esclusivamente ed insindacabilmente, il Comitato
Direttivo.
Art. 8)
Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall'associazione con comunicazione scritta
al Comitato Direttivo. ed avrà effetto con lo scadere del mese in corso.
Art. 9)
L'assemblea dell'associazione può invece decidere, in ogni tempo e a suo insindacabile
giudizio, l'esclusione di uno o più soci che tengano comportamenti non conformi allo
spirito ed alle finalità dell'associazione.
Art. 10)
I soci che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di
appartenere all'associazione, e loro aventi causa, non possono chiedere la restituzione
dei contributi versati, ne hanno alcun diritto sul fondo comune integrante il patrimonio
dell'associazione.
QUOTA DI ASSOCIAZIONE E CONTRIBUTI VOLONTARI
Art. 11)
La quota di associazione è annualmente determinata dal Comitato Direttivo. Oltre alla
quota di associazione obbligatoria è consentito ai soci di offrire contributi annuali
superiori.
ORGANI SOCIALI
Art. 12)
Gli organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Comitato Direttivo;
d) la Presidenza;
e) il Tesoriere
A) L'ASSEMBLEA
Art 13) Lassemblea dei soci è lorgano collegiale formato da tutti
i soci e associati e decide sugli aspetti più importanti che riguardano la vita
dellassociazione.
La convocazione delle assemblee è demandata al Presidente che notificherà ai soci luogo,
data e ordine del giorno dell'assemblea almeno sette giorni prima di quello fissato per
l'adunanza; l'avviso di convocazione sarà comunicato con mezzi ritenuti idonei dal
Presidente. Lo stesso avviso potrà prevedere anche il luogo e la data di seconda
convocazione per l'ipotesi che l'assemblea finisse deserta in prima.
Le assemblee saranno tenute a Roma o in altra località indicata con l'avviso di
convocazione.
Art. 14)
Hanno diritto di intervenire alla assemblea tutti i soci e associati in regola con il
pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà farsi rappresentare da altro
socio, conferendogli una delega scritta.
Art. 15)
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Art. 16)
L'assemblea è presieduta dal Presidente della associazione e, in sua assenza, da altra
persona nominata dall'assemblea fra i soci o i componenti del Comitato Direttivo.
L'assemblea designa anche un segretario che sottoscrive, con il Presidente dell'assemblea,
il verbale delle deliberazioni.
Art. 17)
L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno per procedere alla
nomina del Comitato Direttivo, per approvare il rendiconto finanziario e lo stato
patrimoniale, nonché per deliberare su ogni altro argomento di carattere generale o di
gestione ordinaria posto all'ordine del giorno dalla Presidenza o dal Comitato Direttivo.
Art. 18)
L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita se vi sono presenti o
rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto a voto e delibera a maggioranza
assoluta dei soci presenti o rappresentati. In seconda convocazione lassemblea è
regolarmente costituita in presenza di un terzo dei soci e delibera a maggioranza assoluta
dei soci o dei rappresentati.
Art. 19)
L'assemblea può deliberare, a maggioranza assoluta, la modifica dello statuto sociale, la
modifica dello scopo sociale, lo scioglimento anticipato o la proroga dell'associazione,
come ogni altra modifica dello statuto, solo in presenza almeno della metà più uno dei
soci e associati.
B) IL COMITATO DIRETTIVO
Art. 20)
Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri nominati
dall'assemblea ordinaria fra i soci fondatori o ordinari che abbiano particolari
competenze e benemerenze nel campo di attività dell'associazione.
Art. 21)
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione, nominato nel proprio
seno dal Comitato stesso.
Art. 22)
Il Comitato Direttivo dura in carica un biennio i suoi membri possono essere rieletti. La
carica di membro del Comitato Direttivo è gratuita
Art. 23)
Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, anche per rinunzia, un membro, il Comitato
Direttivo provvede alla sua sostituzione. Il membro del Comitato così nominato resta in
carica sino alla prossima assemblea. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti il
Comitato Direttivo, l'intero Comitato decade e il Presidente, anche se dimissionario,
dovrà convocare l'assemblea per la nomina delle nuove cariche sociali.
Art. 24)
Il comitato Direttivo si raduna anche fuori della sede sociale e viene convocato dal
Presidente.
Le riunioni del Comitato Direttivo sono validamente costituite con la presenza di almeno
la maggioranza dei suoi membri. Le delibere del Comitato sono adottate a maggioranza; in
caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 25)
Il comitato Direttivo è investito di ogni potere per l'ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'associazione. In particolare spetta al Comitato Direttivo: a) di
stabilire le iniziative da assumere e promuovere per la migliore attuazione dello scopo
sociale;
b) di adottare tutte le più opportune delibere per l'utilizzazione e conservazione del
fondo comune, periodicamente determinandone la consistenza;
c) di sottoporre annualmente all'assemblea il rendiconto finanziario e lo stato
patrimoniale, accompagnati dalla relazione illustrativa;
d) di accettare i contributi volontari offerti dai soci;
e) di accettare lasciti e liberalità di terzi;
f) di deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;
C) PRESIDENTE
Art. 26)
Il presidente dell'associazione è eletto dallAssemblea dei soci.
Art. 27)
Il Presidente dura in carica un biennio e può essere rieletto. La carica è gratuita.
Art. 28)
Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Comitato Direttivo. E' demandata al
Presidente la direzione e sorveglianza sull'attività dell'associazione e sull'osservanza
dei principi consacrati dallo statuto.
Art. 29)
Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell'associazione di fronte alla autorità
giudiziaria e amministrativa ed ai terzi in genere con facoltà di conferire procure,
deleghe e mandati anche a persone estranee all'associazione e con facoltà anche di
riscuotere elargizioni, contributi e somme da chiunque per qualsiasi titolo, rilasciando
valida quietanza di quanto incasserà.
GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Art. 30)
Le entrate dell'associazione sono costituite:
- dalle quote d'associazione;
- dai contributi volontari dei soci, accettati dal Comitato Direttivo; dai lasciti,
donazioni, liberalità e contributi disposti dai terzi ed accettati dall'associazione
- dalle quote di frequenza a sostegno delle attività dellassociazione
- da proventi di attività e/o produttive con carattere di marginalità
rispetto a quelle di istituto
Al riguardo si precisa che:
le attività stesse sono svolte dai volontari in tale loro qualità;i proventi relativi
sono totalmente impiegati per i fini istituzionali dellassociazione;
le attività in questione non sono organizzate in forma imprenditoriale essendo, invece,
occasionali e non concorrenziali sul mercato;
le attività in questione sono comunque esercitate in conformità con il decreto del
Ministro delle Finanze del 25.5.1995, adottato di concerto con il Ministro della Famiglia
e la Solidarietà sociale.
Non esiste alcun rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di contenuto patrimoniale tra
lassociazione e i volontari impiegati. A questi è dovuto soltanto il rimborso delle
spese per lattività prestata in quanto tali.
Art. 31)
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il Comitato Direttivo dovrà redigere annualmente il rendiconto finanziario e lo stato
patrimoniale, distintamente considerando, oltre ai beni di competenza del fondo comune
purché di proprietà dell'associazione, anche i beni concessi in uso e godimento
all'associazione dai soci o da terzi.
Art. 32)
Rendiconto finanziario e stato patrimoniale, accompagnati dalla relazione annuale del
Comitato Direttivo, dovranno essere sottoposti all'assemblea dei soci per l'esame e per
l'approvazione entro il primo semestre dell'anno successivo.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 33)
In caso di scioglimento dellassociazione le eventuali attività residuate alla
liquidazione saranno devolute secondo deliberazione dell'assemblea ordinaria.
Art. 34)
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere
eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del comitato
direttivo.
Art. 35)
Per tutto quanto non previsto, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia. |