LO STATUTO

STATUTO dell’Associazione di volontariato culturale RAABE

Art. 1)
Raabe è un’Associazione di volontariato culturale autonoma e pluralista che opera nel campo della cultura, della socialità, della solidarietà, dei diritti, della formazione, per la promozione umana e civile attraverso la forma associativa.La durata dell'associazione è fissata sino al 31 dicembre 2010 salvo proroga che fosse deliberata dall’assemblea dei soci. L'associazione ha sede in via San Lorenzo da Brindisi, 10 – 00144 Roma. 

SCOPO SOCIALE E MEZZI DI ATTUAZIONE 
Art. 2)
L’attività dell’associazione non sarà rivolta solo a beneficio degli associati, ma è intesa a perseguire anche fini propri di persone al di fuori dell’associazione. L'associazione non ha fini di lucro, è organizzata su base volontaria ed ha intenzione di essere riconosciuta come organizzazione di volontariato ed essere registrata come tale, ai sensi della legge quadro nr. 266/1991 e delle leggi regionali della Regione Lazio n. 29/1993 e n. 18/1996. Essa si prefigge di operare con metodo interdisciplinare e in ambito locale, nazionale ed europeo per la diffusione della cultura di base, per la crescita culturale della persona favorendo l’acquisizione di strumenti di percezione e di interpretazione delle diverse realtà artistiche e socio culturali, proponendo l’approfondimento come metodo primario per l’indagine della realtà e di approccio critico alla situazione sociale e culturale attuale e proponendo una consapevole e libera progettazione dei tempi di vita in sintonia con le esigenze del singolo, mirando altresì alla riscoperta delle ragioni storiche ed etniche della comunità.
L'associazione attiverà, favorirà e coordinerà ogni attività e iniziativa che sia connessa allo scopo sociale perseguito anche intrattenendo rapporti con persone ed organizzazioni in ambito locale, nazionale ed europeo, favorendo anche la diffusione di manifestazioni artistiche di altri paesi europei ed incoraggiando una contaminazione tra culture e arti diverse nello spirito di contribuire a creare un substrato culturale comune. 

Art. 3)
A tale scopo l'associazione:
a) intesse rapporti con altri operatori culturali e sociali italiani ed europei, al fine di elaborare progetti comuni e di creare una rete di rapporti non occasionale che faciliti l’interscambio di esperienze maturate e una collaborazione costante e duratura.
b) organizza laboratori e seminari di studio, invitando a parteciparvi quelle persone, di qualsiasi paese, che con la loro presenza ed insegnamento possono contribuire al raggiungimento dei fini prefissi; c) promuovere la pubblicazione di studi, traduzioni e documenti nel campo del proprio oggetto;
d) elabora e propone progetti e seminari per le scuole dell’obbligo
e) propone performances che siano testimonianza del percorso scelto e non abbiano finalità semplicemente spettacolari.
f) organizza soggiorni, visite guidate a città d’arte o d’importanza storica, corsi di restauro per gruppi provenienti da scuole e associazioni culturali italiane e straniere, stipulando convenzioni con scuole, associazioni ed enti locali.

Art. 4)
L'associazione potrà altresì concedere la propria collaborazione, sia con analoghe Associazioni che cooperando con altri Enti (pubblici o privati) internazionali, italiani o stranieri per l'attuazione e sviluppo di ogni iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento delle finalità sopra esposte. 

SOCI, AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE 
Art. 5)
Possono rivestire la qualità di soci: persone fisiche e giuridiche, Enti pubblici e privati, italiani e stranieri di sentimenti democratici che siano interessati all’attività dell’associazione.

Art. 6)
I membri dell’associazione si distinguono in Soci fondatori, ordinari e associati. Tutti i soci e associati hanno diritto di partecipazione e di voto all’Assemblea. Solo i soci fondatori e i soci ordinari possono far parte del Comitato Direttivo. 

Art. 7)
Chi intende diventare socio deve presentare domanda al Comitato Direttivo. Sulla domanda di ammissione di nuovi soci decide, esclusivamente ed insindacabilmente, il Comitato Direttivo.

Art. 8)
Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall'associazione con comunicazione scritta al Comitato Direttivo. ed avrà effetto con lo scadere del mese in corso.

Art. 9)
L'assemblea dell'associazione può invece decidere, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, l'esclusione di uno o più soci che tengano comportamenti non conformi allo spirito ed alle finalità dell'associazione.

Art. 10)
I soci che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, e loro aventi causa, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, ne hanno alcun diritto sul fondo comune integrante il patrimonio dell'associazione. 

QUOTA DI ASSOCIAZIONE E CONTRIBUTI VOLONTARI
Art. 11)
La quota di associazione è annualmente determinata dal Comitato Direttivo. Oltre alla quota di associazione obbligatoria è consentito ai soci di offrire contributi annuali superiori. 

ORGANI SOCIALI 
Art. 12)
Gli organi dell'associazione sono:

a) l'assemblea dei soci;
b) il Comitato Direttivo;
d) la Presidenza;
e) il Tesoriere

A) L'ASSEMBLEA

Art 13) L’assemblea dei soci è l’organo collegiale formato da tutti i soci e associati e decide sugli aspetti più importanti che riguardano la vita dell’associazione.
La convocazione delle assemblee è demandata al Presidente che notificherà ai soci luogo, data e ordine del giorno dell'assemblea almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso di convocazione sarà comunicato con mezzi ritenuti idonei dal Presidente. Lo stesso avviso potrà prevedere anche il luogo e la data di seconda convocazione per l'ipotesi che l'assemblea finisse deserta in prima.
Le assemblee saranno tenute a Roma o in altra località indicata con l'avviso di convocazione.

Art. 14)
Hanno diritto di intervenire alla assemblea tutti i soci e associati in regola con il pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà farsi rappresentare da altro socio, conferendogli una delega scritta.

Art. 15)
Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 16)
L'assemblea è presieduta dal Presidente della associazione e, in sua assenza, da altra persona nominata dall'assemblea fra i soci o i componenti del Comitato Direttivo. L'assemblea designa anche un segretario che sottoscrive, con il Presidente dell'assemblea, il verbale delle deliberazioni.

Art. 17)
L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno per procedere alla nomina del Comitato Direttivo, per approvare il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, nonché per deliberare su ogni altro argomento di carattere generale o di gestione ordinaria posto all'ordine del giorno dalla Presidenza o dal Comitato Direttivo.

Art. 18)
L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita se vi sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto a voto e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita in presenza di un terzo dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei soci o dei rappresentati.

Art. 19)
L'assemblea può deliberare, a maggioranza assoluta, la modifica dello statuto sociale, la modifica dello scopo sociale, lo scioglimento anticipato o la proroga dell'associazione, come ogni altra modifica dello statuto, solo in presenza almeno della metà più uno dei soci e associati.  

B) IL COMITATO DIRETTIVO 
Art. 20)
Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri nominati dall'assemblea ordinaria fra i soci fondatori o ordinari che abbiano particolari competenze e benemerenze nel campo di attività dell'associazione.  

Art. 21)
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione, nominato nel proprio seno dal Comitato stesso.  

Art. 22)
Il Comitato Direttivo dura in carica un biennio i suoi membri possono essere rieletti. La carica di membro del Comitato Direttivo è gratuita 

Art. 23)
Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, anche per rinunzia, un membro, il Comitato Direttivo provvede alla sua sostituzione. Il membro del Comitato così nominato resta in carica sino alla prossima assemblea. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo, l'intero Comitato decade e il Presidente, anche se dimissionario, dovrà convocare l'assemblea per la nomina delle nuove cariche sociali.  

Art. 24)
Il comitato Direttivo si raduna anche fuori della sede sociale e viene convocato dal Presidente.
Le riunioni del Comitato Direttivo sono validamente costituite con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri. Le delibere del Comitato sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.  
Art. 25)

Il comitato Direttivo è investito di ogni potere per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione. In particolare spetta al Comitato Direttivo: a) di stabilire le iniziative da assumere e promuovere per la migliore attuazione dello scopo sociale;
b) di adottare tutte le più opportune delibere per l'utilizzazione e conservazione del fondo comune, periodicamente determinandone la consistenza;
c) di sottoporre annualmente all'assemblea il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, accompagnati dalla relazione illustrativa;
d) di accettare i contributi volontari offerti dai soci;
e) di accettare lasciti e liberalità di terzi;
f) di deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;  

C) PRESIDENTE 
Art. 26)
Il presidente dell'associazione è eletto dall’Assemblea dei soci.

Art. 27)
Il Presidente dura in carica un biennio e può essere rieletto. La carica è gratuita.

Art. 28)

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Comitato Direttivo. E' demandata al Presidente la direzione e sorveglianza sull'attività dell'associazione e sull'osservanza dei principi consacrati dallo statuto.  

Art. 29)
Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell'associazione di fronte alla autorità giudiziaria e amministrativa ed ai terzi in genere con facoltà di conferire procure, deleghe e mandati anche a persone estranee all'associazione e con facoltà anche di riscuotere elargizioni, contributi e somme da chiunque per qualsiasi titolo, rilasciando valida quietanza di quanto incasserà. 

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 
Art. 30)
Le entrate dell'associazione sono costituite:
- dalle quote d'associazione;
- dai contributi volontari dei soci, accettati dal Comitato Direttivo; dai lasciti, donazioni, liberalità e contributi disposti dai terzi ed accettati dall'associazione
- dalle quote di frequenza a sostegno delle attività dell’associazione
- da proventi di attività e/o produttive con carattere di marginalità
rispetto a quelle di istituto
Al riguardo si precisa che:
le attività stesse sono svolte dai volontari in tale loro qualità;i proventi relativi sono totalmente impiegati per i fini istituzionali dell’associazione;
le attività in questione non sono organizzate in forma imprenditoriale essendo, invece, occasionali e non concorrenziali sul mercato;
le attività in questione sono comunque esercitate in conformità con il decreto del Ministro delle Finanze del 25.5.1995, adottato di concerto con il Ministro della Famiglia e la Solidarietà sociale.
Non esiste alcun rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di contenuto patrimoniale tra l’associazione e i volontari impiegati. A questi è dovuto soltanto il rimborso delle spese per l’attività prestata in quanto tali.  

Art. 31)
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il Comitato Direttivo dovrà redigere annualmente il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, distintamente considerando, oltre ai beni di competenza del fondo comune purché di proprietà dell'associazione, anche i beni concessi in uso e godimento all'associazione dai soci o da terzi.

Art. 32)
Rendiconto finanziario e stato patrimoniale, accompagnati dalla relazione annuale del Comitato Direttivo, dovranno essere sottoposti all'assemblea dei soci per l'esame e per l'approvazione entro il primo semestre dell'anno successivo. 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 
Art. 33)
In caso di scioglimento dell’associazione le eventuali attività residuate alla liquidazione saranno devolute secondo deliberazione dell'assemblea ordinaria. 

Art. 34)
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del comitato direttivo. 

Art. 35)
Per tutto quanto non previsto, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.


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