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1.                                   Il diritto al mantenimento ex art. 147 Cod. Civ.

L’articolo 147 del cc. nell’ambito delle disposizioni concernenti il matrimonio si cura di prevedere una serie di obblighi imposti ai genitori nei confronti dei figli. Più precisamente si stabilisce che il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. La sedes materiae è quantomeno infelice, in quanto si colloca all’interno del Titolo IV “Del matrimonio”, quasi che gli obblighi verso i figli nascano dal vincolo matrimoniale e non invece, più propriamente, dalla filiazione, ma la legislazione successiva (soprattutto in tema di divorzio) e l’interpretazione giurisprudenziale non sembrano porre in dubbio che la norma di cui all’art. 147 sia riferita ai genitori “naturali”[1], siano essi sposati, divorziati o semplici conviventi more uxorio. Conseguenza diretta di questa impostazione è il fatto che l’obbligo di prestare quanto necessario al mantenimento sorge automaticamente dalla filiazione, e non a seguito della domanda da parte dell’interessato, come accade nell’ipotesi di assegno alimentare[2].

L’obbligo del genitore trova il suo corrispettivo in un diritto assolutamente personale del figlio: tale diritto, che per molti versi può essere accostato al diritto agli alimenti, ha tuttavia, rispetto a questi una sfera di azione molto più ampia, in quanto prescinde da qualsiasi situazione di bisogno del figlio e si commisura in proporzione alle sostanze[3] dei genitori. Tale diritto non viene meno con la maggiore età, ma anzi si protrae fino a che il beneficiario non sia in grado di provvedere alle proprie esigenze, con un’appropriata collocazione in seno al corpo sociale.

Esistono tuttavia dei casi in cui il diritto al mantenimento viene meno, e precisamente:

§                     Quando il figlio non sia in grado di provvedere alle proprie esigenze per colpa;

§                     Quando il figlio non si ponga in condizione o rifiuti di procurarsi un proprio reddito, mediante l’espletamento di attività lavorativa;

§                     Quando il figlio viva in altri nuclei famigliari o comunitari, o abbia raggiunto un’età tale da far presumere la sua capacità di provvedere a sé stesso[4].

In relazione a quanto detto, tuttavia, la giurisprudenza fornisce solo dei criteri di massima e non pone dei punti fermi, ribadendo anzi che il giudice dovrà valutare il caso concreto e non dare un giudizio in astratto sulla permanenza o meno di un obbligo di mantenimento. Ciò è molto importante soprattutto ai fini alla definizione di “capacità di provvedere alle proprie esigenze”, ossia della raggiunta indipendenza economica che giustifica il venir meno dell’obbligo di mantenimento. In genere, infatti, la giurisprudenza afferma che nel caso in cui il beneficiario raggiunga l’indipendenza economica, anche per un limitato periodo di tempo, il suo diritto al mantenimento viene meno e non torna a rivivere con la ricaduta nella dipendenza da altri: in tal caso, infatti, sussistendone i presupposti, il soggetto potrà richiedere la corresponsione degli alimenti, ma non più del mantenimento. Ciò detto l’interpretazione della norma rischia di cader facile preda di un affrettato rigorismo o di un condiscendente lassismo: parte della dottrina (Tamburino, “La filiazione” in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale – UTET) sembra legare la sussistenza dell’obbligo di mantenimento alla convivenza con i genitori (nella specie con il genitore affidatario), altri autori legano invece l’obbligo alla non percezione di reddito del beneficiario (sempre che non dovuta a colpa), la quale tuttavia cade nel momento in cui questi svolga un’attività lavorativa seppur precaria.

La giurisprudenza tanto di merito quanto di legittimità sembra prevalentemente orientata in un senso “rigorista”, ritenendo che l’aver svolto attività lavorativa dimostri di per sé la potenziale produzione di reddito e quindi la possibilità di acquisire una indipendenza economica. Tuttavia una riflessione attenta allo sviluppo del diritto del lavoro negli ultimi anni potrebbe portare il Supremo Collegio a ripensamenti sul punto. In effetti l’obiettivo principale che si prefiggono i giudici nelle sentenze infra citate è quello di evitare una sorta di parassitismo dei figli nei confronti dei genitori, stimolandoli nella ricerca e nella conservazione dell’attività lavorativa; tale indirizzo, certamente condivisibile nei fini che si prefigge, deve tuttavia essere armonizzato da un lato con una revisione della normativa in tema di diritto del lavoro, dall’altra con la realtà imperfetta del “nuovo” mercato del lavoro: in sostanza il legislatore ha consentito e consente ampie possibilità di impiego ad interim della forza lavoro, ma, in questa fase, tale innovazione legislativa non ha ancora avuto sul mercato l’effetto di creare quel sistema dinamico che è presupposto dalla flessibilità. Il lavoratore “interinale”, in sostanza si trova all’interno di un sistema che non gli consente ancora di passare agevolmente da un impiego all’altro senza (o quasi senza) soluzione di continuità, al punto che la precarietà dell’impiego si accompagna anche ad una precarietà del reddito[5]. C’è dunque da chiedersi se, e fino a quale punto una flessibilità (imperfetta) possa portare a ritenere che il lavoratore, per il solo fatto di svolgere un’attività lavorativa, sia autosufficiente dal punto di vista economico o, come si legge in alcune massime sia in grado di trovare una “collocazione appropriata” nel corpo sociale. In questo senso mi pare interessante l’affermazione della Corte d’Appello di Roma quando ritiene che: “L'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio anche dopo la maggiore età di quest'ultimo, obbligo perdurante fino a quando il figlio acquisisca l'idoneità ad inserirsi nel mondo del lavoro, così   conseguendo  l'indipendenza  economica,  viene  meno allorché  il  figlio sia stato avviato ad un'attività lavorativa tale da  consentirgli  una  concreta  prospettiva  di autonomia economica”; nel caso di specie la corte romana nega il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne “scarsamente motivato” a dedicarsi ad un’attività economica in grado di garantirgli l’indipendenza economica, ma sembra non escludere a priori la possibilità di una persistenza del mantenimento laddove l’attività lavorativa non sia tale da consentirgli una concreta prospettiva di autonomia economica: il che è comprensibile in quanto, applicando con rigore il diverso principio secondo cui qualsiasi attività lavorativa svolta è di per sé idonea ad interrompere la dipendenza economica del beneficiario del mantenimento, si giungerebbe all’eccesso opposto[6].

In tutti i casi sopraesposti, l’onere della prova della causa che esclude il diritto al mantenimento è ad esclusivo carico del genitore che nega il persistere delle condizioni che lo giustificano; tuttavia la giurisprudenza sembrerebbe molto più rigorosa nel caso di divorzio, quando afferma che nel caso in cui il coniuge divorziato intenda ottenere un contributo dall’altro genitore deve provare che persiste il bisogno di mantenimento del figlio (così Cass. 10 aprile 1987 n° 3570).

 

2.                                   Il divorzio in relazione all’articolo 147 Cod. Civ.

Come si accennava poco sopra, il diritto al mantenimento sopravvive alle sorti del matrimonio e può anzi essere oggetto di particolari statuizioni nella sentenza di separazione o divorzio. Di norma è infatti il giudice che, pronunciando lo scioglimento del matrimonio, dispone anche un assegno di mantenimento per il figlio, che talora è inglobato nell’assegno post-matrimoniale dovuto al coniuge affidatario. L’assegno di mantenimento versato al coniuge affidatario non è che la continuazione in diversa forma dell’obbligo gravante su entrambi i genitori di mantenere, educare ed istruire i figli e, naturalmente, non cessa con la maggiore età, ma solo in presenza di una causa che ne faccia venire meno i presupposti come si è visto al punto 1).

La particolare natura dell’assegno di mantenimento, totalmente svincolata a mio modo di vedere dalla giustificazione dell’assegno divorzile (assistenziale, risarcitoria e compensativa), mi pare confermata dall’espressa previsione dell’art. 6 L.D. che richiama direttamente gli obblighi di cui agli artt. 147 e 148 c.c.; da ciò si desume che l’assegno in questione ha sorti diverse rispetto a quelle dell’assegno dovuto al coniuge, dovendo commisurarsi alle concrete esigenze dei figli, oltre che alle sostanze e agli eventuali nuovi carichi famigliari del coniuge-debitore.

La palmare differenza si avverte soprattutto nel caso in cui nella sentenza di divorzio non sia prevista la corresponsione dell’assegno di mantenimento: in tal caso la giurisprudenza ammette la possibilità di richiederlo in un momento successivo, sia nel caso in cui si versi in corso di causa (in tal senso la Cassazione ha affermato che la domanda può essere proposta anche per la prima volta in appello), sia nel caso in cui, al contrario, sia intervenuta sentenza definitiva. Il coniuge divorziato ha dunque la possibilità di richiedere al giudice, e contro l’altro coniuge non affidatario, la corresponsione di un assegno di mantenimento anche laddove questo non fosse stato previsto nella sentenza definitiva di divorzio (Cass. 9 aprile 1983, n.2514). Il presupposto di questa pronuncia, come più in generale dell’art. 9 sta nel rilievo che le disposizioni personali e patrimoniali contenute nel divorzio sono date sic stantibus rebus, e pertanto suscettibili di variazione nel tempo per adeguare le iniziali previsioni alla situazione di fatto sopravvenuta, qualora siano sensibilmente difformi.

Non vi è dubbio che tale revisione, per quanto riguarda la specifica posta dell’assegno di mantenimento, sia indipendente dalla maggiore età dei figli e sopporti come unici limiti, quelli posti dalla giurisprudenza alla sopravvivenza dell’obbligo di mantenimento.

 

3.                  La giurisprudenza

A.                 MATRIMONIO                                        1998   72 GIUR CASS

  Coniugi (diritti, doveri): mantenimento dei figli

Il  principio  generale  di  tutela  della prole, desumibile da varie norme  dell'ordinamento  (art. 30 cost., art. 147, 148, 155, comma 4, c.c.,  art. 6, l. n. 898 del 1970, come modificato dalla l. n. 74 del 1987)  che  porta  ad  assimilare  la  posizione  del figlio divenuto maggiorenne,  ma tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori, a quella  del  figlio  minore, e che impone di ravvisare la protrazione dell'obbligo   di   mantenimento,   oltre  che  di  educazione  e  di istruzione,  fino  al momento in cui il figlio stesso abbia raggiunto una  propria  indipendenza  economica,  ovvero versi in colpa per non  essersi  messo  in  condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi  un  reddito  mediante  l'esercizio  di un'idonea attività lavorativa,  o per avere detta attività ingiustificatamente rifiutato comporta  che  il coniuge separato o divorziato è legittimato (in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio maggiorenne, che trova   il   suo   fondamento   nella   titolarità   del  diritto  al mantenimento)  ad  ottenere  "iure  proprio"  dall'altro  coniuge  un contributo  per  il  mantenimento  del  figlio  maggiorenne  con esso convivente e che non sia ancora in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento.

Ente giudicante: Cass. civ., sez. I, 8 settembre 1998, n. 8868

 

B.                 MATRIMONIO                                        1997  148 GIUR CASS

  Divorzio: (assegno di mantenimento dei figli)

Il  diritto  del coniuge divorziato di ottenere dall'altro coniuge un assegno  per  il  mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere    quando    quest'ultimo,    ancorché   allo   stato   non autosufficiente  economicamente,  abbia in passato espletato attività lavorativa,   così   dimostrando  il  raggiungimento  di  un'adeguata capacità  e  determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento  da parte del genitore, atteso che non può avere rilievo il   successivo  abbandono  dell'attività  lavorativa  da  parte  del figlio,  trattandosi  di  una  scelta  che, se determina l'effetto di renderlo  privo  di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo  di  mantenimento  i  cui  presupposti erano già venuti meno, ferma  restando,  ovviamente,  l'obbligazione  alimentare, fondata su presupposti  affatto  diversi  e azionabile direttamente dal figlio e non dal genitore convivente.

Ente giudicante: Cass. civ., sez. I, 5 agosto 1997, n. 7195

 

C.                 MATRIMONIO                                        1996  136 GIUR CAPP

  Divorzio: (assegno di mantenimento dei figli)

Se  in  via  generale  va riconosciuta la legittimazione del genitore (separato   o   divorziato),   con   il  quale  il  figlio,  divenuto maggiorenne,  continui  a  convivere,  a  richiedere  "iure  proprio" all'altro  genitore  il contributo relativo al suo mantenimento, tale legittimazione  più  non sussiste nell'ipotesi in cui il figlio, dopo aver  raggiunto  la indipendenza economica, successivamente la perda; in  tal caso, il figlio, sempre che l'evento non abbia determinato la perdita  dell'indipendenza  economica  non  sia a lui imputabile, può agire  personalmente,  e  non  quindi  per  il  tramite  di  un terzo (genitore   convivente),   al  fine,  però,  di  reclamare  solo  gli alimenti.

Ente giudicante

App. Roma, 29 maggio 1995

 

D.                 MATRIMONIO                                        1996  137 GIUR CAPP

  Divorzio: (assegno di mantenimento dei figli)

 L'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio anche dopo la maggiore  età  di  quest'ultimo,  obbligo perdurante fino a quando  il  figlio  acquisisca  l'idoneità ad inserirsi nel mondo del lavoro,   così   conseguendo  l'indipendenza  economica,  viene  meno allorché  il  figlio sia stato avviato ad un'attività lavorativa tale da  consentirgli  una  concreta  prospettiva  di autonomia economica, ovvero  allorché  il figlio sia stato messo in condizione di reperire un  lavoro  idoneo  alle  attitudini  del  figlio  stesso ed alle sue esigenze  economiche,  od anche allorché il figlio abbia ricevuto dai genitori   la   possibilità   di  conseguire  un  titolo  sufficiente all'esercizio  di  una attività lucrativa, se esso di fatto non abbia voluto  approfittarne,  ovvero  allorché  il  figlio  abbia raggiunto un'età  tale  da  far  presumere  il raggiungimento della capacità di provvedere a se stesso, salvo il caso di grave, inibente, minorazione fisica  o psichica, ovvero infine, allorché il figlio si sia inserito in  altri  nuclei  familiari o comunitari, in tal modo interrompendo, comunque,  il  suo legame e la sua dipendenza materiale e psicologica dalle  figure  parentali.  Non  ha  perciò diritto al mantenimento il figlio  maggiorenne  scarsamente  motivato o per nulla intenzionato a dedicarsi  ad  attività  remunerativa,  ovvero  il  figlio  dedito ad attività  sterili,  frutto  di scelte velleitarie, data la carenza di effettive,  adeguate  capacità,  o  di  valutazioni  della situazione occupazionale  del  settore  prescelto  dettate  da  aspirazioni  non conformi   a   realtà,   fermo   restando   che   la   valutazione  e qualificazione   delle   circostanze   che  giustificano  il  ricorso all'obbligo  di  mantenimento  dei genitori vanno effettuate caso per caso,  con  criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età  del  figlio  beneficiario,  allo scopo di impedirne forme di vero  e proprio parassitismo di giovani e non più giovani ai danni di genitori  sempre  più  anziani  (nella specie, la Corte ha escluso il diritto  al mantenimento per il figlio maggiorenne, convivente con la madre, il quale aveva rinunciato ad un lavoro retribuito consono alle sue  capacità per motivi ritenuti non adeguati, preferendo iscriversi all'università,  senza,  peraltro,  che  fosse  stato  dimostrato, in giudizio, il suo rendimento negli studi).

Ente giudicante: App. Roma, 29 maggio 1995

E.                  MATRIMONIO                                        1996  138 GIUR CASS

  Divorzio: (assegno di mantenimento dei figli)

Il coniuge obbligato a corrispondere l'assegno di mantenimento per il figlio  divenuto  maggiorenne  ha  l'onere di provare la sopravvenuta sufficienza economica del figlio stesso.

Ente giudicante Cass. civ., sez. I, 21 dicembre 1995, n. 13039

 



[1] In senso atecnico.

[2] E’ pur vero che in talune ipotesi (es. divorzio o separazione) l’obbligo a prestare l’assegno di mantenimento decorre dalla domanda: tali ipotesi attengono tuttavia a casi di scioglimento della stabile convivenza fra genitori e figli che motivano la necessità di dare una decorrenza più certa ad un diritto che, per quanto spettante al figlio, viene fra l’altro esercitato nella maggior parte dei casi dal coniuge affidatario. In questa evenienza, tuttavia, l’assegno non è che l’estrinsecazione in forma diversa di un obbligo preesistente la cui origine rimonta, per l’appunto, alla filiazione.

[3] Per sostanze si intende ex. Art 148 cod. civ. “la complessiva consistenza del patrimonio di ciascun coniuge, quale espressa da ogni forma di reddito, dagli utili derivanti da investimenti di capitali e dal valore degli immobili, I quali, anche se improduttivi, sono comunque suscettibili, oltre che di utilizzazione diretta, di essere diversamente impiegati o convertiti” (Cass. 16 ottobre 1991 n°10901; Cass. 494/81)

[4]salvo” aggiunge un’interessante sentenza della Corte d’appello di Roma “ il caso di grave, inibente, minorazione fisica  o psichica”. (App. Roma, 29 maggio 1995)

[5] In un sistema di flessibilità perfetta il lavoratore si trova ad essere impiegato a tempo determinato per brevi periodi in diverse attività, passando dall’una all’altra a seconda delle esigenze del mercato: c’è in questo senso una precarietà dell’impiego (oggi sono fattorino, domani lavoro alla catena di montaggio, dopodomani mi occupo di telemarketing ecc.), ma non una precarietà del reddito che pur provenendo da diverse fonti, si mantiene, nel complesso ad un livello tale da garantire la sussistenza del percettore.  In un sistema di flessibilità imperfetta, invece, la “precarietà” interessa anche il reddito, in quanto non è detto che al termine di un impiego interinale il lavoratore trovi in tempo ragionevole una nuova occupazione e quindi mantenga, nel complesso, un livello di reddito sufficiente a garantirgli autonomia economica.

[6] Si pensi ad esempio al figlio (minorenne o maggiorenne) che svolge saltuariamente il lavoro di cameriere o di PR per una discoteca.

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