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VADEMECUM DELLE LOCAZIONI

 

INTRODUZIONE

 

La disciplina delle locazioni attualmente vigente in Italia è data dalla risultante di tre distinte fonti: il Codice civile, la Legge 27 luglio 1978 n. 392 e la Legge 9 dicembre 1988 n. 431, le quali si integrano e  sovrappongono vicendevolmente.

È possibile individuare 3 grandi aree, 3 macro-ripartizioni della materia:

1) le locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, disciplinate essenzialmente dalla Legge n. 392;

2) le locazioni ad uso abitativo, regolate principalmente dalla Legge 431 e in second’ordine dalle disposizioni “superstiti” della Legge 392;

3) le locazioni ad uso abitativo c.d. “di lusso”, identificate nelle tipologie catastali A1, A8 e A9, interamente regolate dalla disciplina del Codice civile (art. 1571 e ss.)

In ogni caso è la normativa codicistica, relativa sia alla parte generale delle obbligazioni e dei contratti che al singolo contratto di locazione, facendo da sfondo alla materia, a stabilire i principi generali della disciplina, necessari ad integrare le lacune normative inevitabilmente presenti nelle due leggi speciali.

 

 

 

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO

FONTI

 

La materia è disciplinata dagli articoli 27-42 della Legge 27 luglio 1978 n. 392

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Locazioni e sublocazioni di immobili urbani adibiti ad attività industriali, commerciali, artigianali, professionali e di lavoro autonomo, di interesse turistico (campeggi, villaggi turistici, impianti sportivi e ricreativi, stabilimenti balneari e termali, rifugi alpini, ostelli della gioventù, uffici di assistenza turistica…) culturali, scolastiche, assistenziali, religiose, ricreative, sedi di partiti e sindacati; inoltre per i contratti stipulati dallo Stato o da enti pubblici territoriali in qualità di conduttori.

 

DURATA

 

La durata minima prevista ex lege è di 6 anni (9 se l’immobile è adibito ad attività alberghiera); qualsiasi clausola difforme è nulla e automaticamente sostituita, per eterointegrazione, dalla durata legale.

Il contratto può essere stipulato per un periodo più breve qualora l’attività da esercitare nell’immobile abbia carattere transitorio o stagionale (l’elemento della stagionalità o transitorietà deve essere espressamente enunciato).

Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione al locatore con lettera raccomandata, con un preavviso minimo di 6 mesi.

Secondo costante orientamento della Cassazione, i gravi motivi devono essere determinati da fatti oggettivi, estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, tali da rendere oltremodo gravosa la prosecuzione.

 

Inoltre è facoltà delle parti consentire nel contratto che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 6 mesi da comunicarsi con raccomandata.

 

FORMA

 

Vige il principio della libertà di forma, ma a determinati fini (ad esempio per la transitorietà) è necessaria la forma scritta ad probationem.

 

 

RINNOVO

 

In assenza di disdetta, il contratto si rinnova tacitamente in misura fissa di 6 anni (9 per immobili adibiti ad attività alberghiera), ma le parti possono convenire un periodo di rinnovo più lungo.

 

DISDETTA

 

Deve essere comunicata all’altra parte, per iscritto e a mezzo lettera raccomandata a pena di nullità, almeno 12 mesi prima della scadenza (18 se l’immobile è adibito ad attività alberghiera)

 

DINIEGO DI RINNOVAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE

 

Alla prima scadenza contrattuale, il locatore può esercitare la facoltà di diniego di rinnovazione per motivi tassativamente indicati:

- adibire l’immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;

- adibire l’immobile all’esercizio in proprio o da parte del coniuge o dei parenti fino al secondo grado in linea retta, di un’attività industriale, artigianale, commerciale, professionale o di interesse turistico;

- se il locatore è una pubblica amministrazione o un ente pubblico, per adibire l’immobile ad una attività tendente al conseguimento delle proprie finalità istituzionali;

 

- demolire l’immobile per ricostruirlo o ristrutturarlo integralmente (in questo caso la concessione edilizia è condizione per l’azione di rilascio).

Per gli immobili adibiti ad attività alberghiera:

 ristrutturazione dell’immobile o apporto di migliorie tali da determinare il passaggio ad una categoria superiore;

 esercizio diretto dell’attività alberghiera da parte del locatore.

Il locatore deve dichiarare con lettera raccomandata la propria volontà di conseguire, al termine del contratto, la disponibilità del bene locato, almeno 12 mesi (18 se l’immobile è adibito ad attività alberghiera) prima della scadenza contrattuale.

 Nella comunicazione deve essere specificato a pena di nullità il motivo sul quale la disdetta è fondata.

 

INDENNITA’ PER LA PERDITA DELL’AVVIAMENTO

 

In caso di cessazione del rapporto di locazione, non dovuta a risoluzione per inadempimento, disdetta, recesso del conduttore o avvio di procedure concorsuali, il conduttore ha diritto ad un’indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto (21 se attività alberghiera); da tale indennità sono esclusi i rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività professionali, per attività di carattere transitorio e interni a stazioni ferroviari, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.

 

INDENNITA’ PER INDEBITA DISDETTA

 

Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell’immobile e che, nel termine di 6 mesi dall’avvenuta consegna, non abbia adibito l’immobile ad abitazione o ad esercizio di un’attività o non abbia completato i lavori di ricostruzione è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati ovvero al risarcimento del danno in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone percepito prima della risoluzione del contratto; inoltre il giudice può ordinare al locatore il pagamento di una somma tra 250 e 1000 Euro da devolvere al Comune ove è sito l’immobile.

 

 

SUBLOCAZIONE e cessione del contratto

 

Il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purchè venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.

 

DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO

 

Ai sensi degli artt. 38 e 38 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l’invito ad esercitare il diritto di prelazione.

Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore.

Qualora il proprietario non provveda alla notificazione o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall’atto di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile, l’avente diritto alla prelazione può, entro 6 mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l’immobile dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

 

DIRITTO DI PRELAZIONE IN CASO DI NUOVA LOCAZIONE

 

Ai sensi dell’art. 40 del medesimo testo normativo, alla scadenza del contratto il locatore che intenda locare a terzi l’immobile, deve comunicare le offerte al conduttore mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 60 gg prima della scadenza.

Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto di locazione dovuti a risoluzione per inadempimento o recesso del conduttore o ad una procedura concorsuale.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro 30 gg dalla ricezione della comunicazione, offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Conserva tale diritto anche se il contratto tra locatore e nuovo conduttore sia sciolto entro un anno.

 

SUCCESSIONE NEL CONTRATTO

 

In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che hanno diritto a continuare l’attività. In caso di separazione legale o consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il contratto di locazione si trasferisce al coniuge, anche se non conduttore, che continui nell’immobile la stessa attività già ivi esercitata assieme all’altro coniuge prima della separazione legale o consensuale ovvero prima dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se l’immobile è adibito all’uso di più professionisti, artigiani o commercianti e uno solo di essi è titolare del contratto, in caso di morte gli succedono nel contratto gli altri professionisti, artigiani o commercianti.

 

LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE

 

FONTI

 

La materia è disciplinata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dalle parti da essa non abrogate, della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

            Locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo con esclusione di:

contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (c.d. abitazioni “di lusso”) sempre che tali contratti non siano appartenenti al modello di tipo convenzionato;

alloggi di edilizia residenziale e pubblica (cui si applica la regolamentazione regionale e comunale);

alloggi locati per esclusive finalità turistiche;

contratti di locazione stipulati da enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio.

             A tali tipologie di contratti si applicano esclusivamente gli artt. 1571 e seguenti del Codice civile.

 

FORMA

 

Per la validità dei contratti stipulati a decorrere dal 30 dicembre 1998, è richiesta la FORMA SCRITTA  ad substantiam. Per gli altri rimane valido il principio di libertà nelle forme ma a determinati fini è necessaria comunque la forma scritta ad probationem.

 

 

 

 

 

CANONE

 

A differenza di quanto previsto dalla normativa previgente, la determinazione del canone è rimessa esclusivamente alla volontà delle parti; ratio della legge è infatti la liberalizzazione delle locazioni, aumentando gli spazi per l’autonomia privata.

È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato; tale vizio peraltro comporta solamente la nullità della singola clausola e non quella dell’intero contratto.

È importante sottolineare come, se il contratto di locazione stipulato sotto il vigore della Legge 27 luglio 1978, n. 392 prevedeva un canone superiore a quello equo, la riconduzione ad equo canone va effettuata fino alla data dell’automatica rinnovazione dopo l’entrata in vigore della nuova legge (purchè il termine ultimo della disdetta scada dopo l’entrata in vigore di quest’ultima), in quanto da tale data il contratto viene disciplinato dalla nuova normativa, la quale prevede la libera determinazione del canone, e fa venire meno, con efficacia ex tunc, il conflitto tra autodeterminazione pattizia ed eterodeterminazione normativa del canone (Confronta Trib. Milano 4.4.2000 e Trib Palermo 20.2.2001).

 

 

DURATA

 

La durata minima prevista ex lege è di 4 anni ; qualsiasi clausola difforme i tal senso è nulla e automaticamente sostituita, per eterointegrazione, dalla durata legale.

A determinate condizioni è possibile stipulare contratti di locazione di durata inferiore per soddisfare particolari esigenze di natura transitoria delle parti; tale transitorietà deve risultare dal contratto.

 Ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro 5 marzo 1999, detti contratti possono avere una durata minima di 1 mese ed una durata massima di 18 mesi.

 Nei comuni sedi di corsi di laurea (in Liguria sono Genova, Imperia e Savona) possono inoltre essere stipulati, sulla base di contratti tipo definiti da accordi locali, contratti della durata compresa tra 6 mesi e 3 anni, finalizzati a soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari residenti in comuni diversi.

Le parti possono inoltre stipulare contratti di locazione di durata più breve (i c.d. 3+2), sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale.

 

RINNOVO

 

In assenza di disdetta, al termine della prima scadenza i contratti si rinnovano tacitamente in misura fissa di 4 anni, ma le parti possono convenire un periodo di rinnovo più lungo.

I contratti di locazione stipulati prima del 30 dicembre 1998 che si rinnovino tacitamente seguono la disciplina della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

 

DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL LOCATORE

 

Alla prima scadenza contrattuale, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo dandone comunicazione al conduttore, per iscritto e a pena di nullità, con lettera raccomandata da inviare (fa fede il timbro postale) con preavviso di almeno 6 mesi per una serie di motivi TASSATIVAMENTE indicati:

destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei figli o parenti entro il secondo grado;

quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, assistenziali, cooperative, culturali o di culto intenda destinare l’immobile ad attività dirette a perseguire tali finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo di cui abbia la disponibilità;

quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune

quando l’edificio debba essere ricostruito o ristrutturato o sopraelevato e la permanenza del conduttore sia di ostacolo ai lavori;

quando il conduttore non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo;

quando il locatore voglia vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione (la dottrina ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale in quanto la diversità di trattamento tra il proprietario di 2 immobili ed il proprietario di più di 2 immobili non sarebbe razionalmente giustificabile ai sensi del II comma dell’art. 3 della Costituzione).

Nella comunicazione scritta, il locatore deve espressamente specificare a pena di nullità, il motivo sul quale la disdetta è fondata.

 

DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONDUTTORE

 

Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione al locatore, mediante raccomandata da inviare con preavviso minimo di 6 mesi.

È facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa comunque recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, con preavviso minimo di 6 mesi.

 

INDENNITA’ PER INDEBITA DISDETTA

 

Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ovvero non lo adibisca nel termine di 12 mesi agli usi per il quale ha esercitato tale facoltà, il conduttore ha diritto ad un risarcimento non inferiore a 36 mensilità dell’ultimo canone corrisposto.

 

ULTERIORI RINNOVI

 

Alla scadenza del contratto rinnovato, ciascuna delle parti può comunicare la propria intenzione di rinnovare ulteriormente il contratto, anche a condizioni differenti,  oppure di rinunciare a tale rinnovo, con lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza.

La parte interpellata deve rispondere, sempre con raccomandata, entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

In mancanza di risposta o di accordo il contratto scadrà alla data convenuta.

In mancanza di comunicazioni tra le parti, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

   

CONTRATTI “CONVENZIONATI”

 

I contratti stipulati con questa procedura non possono avere durata inferiore ai 3 anni (ad eccezione di quelli per esigenze transitorie o per studenti universitari).

Alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per 2 anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore con le stesse modalità e negli stessi casi del tipo quadriennale, alla regolamentazione del quale si rinvia per tutti i rimanenti aspetti della disciplina.

Per questo tipo di contratti sono anche previste agevolazioni e incentivi consistenti nella riduzione dell’aliquota dell’ICI e del reddito imponibile.

Per quanto riguarda la derogabilità delle determinazioni prese in sede di accordi locali, la dottrina sostiene che le uniche clausole sicuramente inderogabili siano quelle relative all’ammontare del canone, mentre per le altre si dovrà procedere di volta in volta ad un’indagine tendente ad accertare se il modello contrattuale convenzionato venga o meno “snaturato” dagli accordi tra le parti.

 

DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO

 

In caso di alienazione dell’immobile o di nuova locazione, il conduttore è titolare del diritto di prelazione (e di riscatto) da esercitarsi rispettivamente ai sensi degli artt. 38 e 39 e dell’art. 40 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

 

RESIDUA APPLICABILITA’ DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392

 

L’art. 14 della Legge 9 dicembre 1998, n. 413 procede all’abrogazione espressa della quasi totalità degli articoli relativi alle locazioni ad uso abitativo contenuti nella legislazione previgente. Solamente alcune prescrizioni sono dunque “sopravvissute” alla vis abrogativa della nuova disciplina:

l’inadempimento del conduttore decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista costituisce motivo di risoluzione del contratto;

in caso di morte del conduttore gli succedono ex lege nel contratto il coniuge, gli eredi, i parenti e affini con lui conviventi, la convivente more uxorio, il coniuge separato, divorziato o in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo;

nullità della clausola risolutiva del contratto in caso di alienazione dell’immobile locato;

le spese di registrazione rimangono a carico di conduttore e locatore in parti uguali;

le spese di pulizia, di funzionamento e ordinaria manutenzione dell’ascensore, dell’acqua, dell’energia elettrica e degli altri servizi comuni sono a carico del conduttore, salvo patto contrario;

il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità e produce interessi legali che vanno corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno

il conduttore ha diritto di voto, al posto del proprietario, nelle delibere dell’assemblea dei condomini relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e condizionamento d’aria; può intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alle modificazioni degli altri servizi comuni.

 

SUBLOCAZIONE e cessione del contratto

 

La sublocazione totale dell’immobile e la cessione del contratto senza il consenso del locatore sono vietate

La sublocazione parziale è consentita previa comunicazione al locatore, mediante raccomandata, della persona del subconduttore, della durata  e dell’indicazione dei vani oggetto della sublocazione.

 

LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO ABITAZIONE  C.D. “DI LUSSO”

 

FONTI

 

Questo tipo di contratti di locazione è regolato esclusivamente dagli artt. 1571 e seguenti del Codice civile (titolo VI, capo III del libro IV).

 

Ambito di applicazione

La disciplina in questione si applica ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 o a quelli inclusio nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (sono le abitazioni c.d. “di lusso” quali palazzi, ville…).

La normativa in esame si applica inoltre ai contratti di locazione stipulati per esclusive finalità turistiche ed ai contratti stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio.

 

DURATA

 

Questo tipo di locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo, viene ricondotta per eterointegrazione alla durata massima legale.

Se si tratta di case senza arredamento, quando le parti non hanno determinato la durata della locazione, questa s’intende convenuta per un anno.

 

FORMA

 

Anche per questo tipo di contratto di locazione è richiesta la forma scritta ad substantiam.

 

SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

 

Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore.

 

Altre obbligazioni

 

Il Codice civile pone poi tutta una serie di obbligazioni relative ai rapporti tra locatore e conduttore le quali si sostanziano in singole concretizzazioni del principio generale della buona fede contrattuale di cui all’art. 1375, modello di comportamento cui devono sempre ispirarsi le parti durante l’esecuzione del contratto.

 

PROFILI PROCESSUALI

 

Il procedimento di convalida di sfratto, regolato dagli articoli 657 e seguenti del Codice di Procedura civile, è strutturato come una forma speciale di procedimento di cognizione, tuttavia in esso risulta prevalente la funzione esecutiva.

Tale rito è alternativo a quello a cognizione piena delineato dall’art. 447 bis, nelle cui modalità comunque sfocia in caso di opposizione.

La competenza in materia locatizia è sempre del Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente per il luogo dove è sito l’immobile.

L’elencazione dei casi in cui si può ricorrere alla procedura in esame è tassativa e comprende l’ipotesi di precostituzione di un titolo futuro per il riconoscimento del diritto alla restituzione dell’immobile locato in correlazione con la futura o già intervenuta scadenza contrattuale (657 C.p.c.), oppure l’ipotesi del mancato pagamento del canone o degli oneri accessori (658 C.p.c.).

In quest’ultimo caso, ai sensi del principio generale espresso dall’art. 1455 C.c., l’inadempimento deve essere di non scarsa importanza; l’art. 5 della L. 392/1978 prevede per la risoluzione contrattuale un ritardo di oltre 20 giorni rispetto alle modalità di pagamento contrattualmente stabilite; è possibile richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo per i canoni non pagati.

L’art. 664 C.p.c. costituisce un modello eccezionale di condanna in futuro in quanto permette che sia emesso decreto ingiuntivo comprensivo di tutti i canoni fino all’esecuzione dello sfratto

Risultano quindi escluse dall’utilizzo di questo strumento processuale tutte le controversie relative alle vicende risolutive del contratto per impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità, nullità, annullabilità, esercizio del diniego di rinnovazione alla prima scadenza (mentre è consentito per quelle successive), affitto di azienda, locazioni mobiliari, comodati, contratti atipici e misti, godimento dell’immobile sulla base di un diritto reale e occupazione sine titulo; in tutti questi casi sarà necessario il procedimento a cognizione piena.

L’atto introduttivo è un atto complesso comprendente l’intimazione di licenza o sfratto con la rituale citazione a comparire dinanzi al giudice per l’eventuale convalida dell’intimazione operata; la citazione deve contenere l’avvertimento che se l’intimato non compare o non si oppone, il giudice convaliderà la licenza o lo sfratto ai sensi degli artt. 660 (termini vari)-663.

L’intimante ottiene un titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile, l’ordinanza di convalida di sfratto, idonea ad acquisire l’efficacia di giudicato.

I presupposti di tale ordinanza sono la presenza del locatore (in mancanza della quale gli effetti dell’intimazione cessano)  e la mancanza di eccezioni o di difese da parte del conduttore. Se il conduttore non compare, la formula esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data di apposizione.

In caso di opposizione da parte dell’intimato avviene la trasformazione in giudizio a cognizione piena, ma se non viene allegata una prova scritta, il giudice può emettere ordinanza non impugnabile di rilascio; se il convenuto nega la propria morosità e contesta l’ammontare della somma pretesa il giudice può disporre il pagamento della somma non contestata con termine non superiore a 20 giorni.

 L’art. 665 disciplina il caso dell’opposizione non fondata su prova scritta: l’ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva ivi prevista non ha natura decisoria (è un provvedimento anticipatorio di condanna) e quindi non è impugnabile con nessuno strumento, l’unico procedimento ammesso è quello di correzione

L’art. 55 della L. 392/1978 prevede un sub-procedimento attraverso il quale si stabiliscono modalità e termini entro i quali è consentito al conduttore evitare la convalida: le due ipotesi prevedono la possibilità di sanare la morosità banco iudicis ovvero di ottenere l’assegnazione di un termine, detto termine di grazia, di regola non superiore a 90 giorni e graduato in funzione dell’ammontare (il pagamento dopo la scadenza è irrilevante e l’ordinanza di convalida viene emessa nella successiva udienza di verifica) con il solo limite che al conduttore non è possibile sanare la morosità in sede giudiziale per più di 3 volte nel corso di un quadriennio.

Il giudice, assieme alla convalida, provvede alla fissazione del termine per l’esecuzione, non superiore a 6 mesi ma ampliabile dal giudice fino a 12 tenendo conto delle concrete condizioni.

L’ordinanza contiene la condanna alle spese ed il giudice pronuncia decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ma suscettibile di opposizione.

L’ordinanza non è appellabile ne ricorribile per cassazione; però diventa appellabile se ed in quanto emessa al di fuori dei casi previsti dalla legge, vizi procedimentali o violazioni della legge sostanziale, con riguardo alle condizioni dell’azione di convalida; il giudice dell’appello, in virtù dell’effetto devolutivo sarà investito del merito della controversia. Sono invece possibili la revocazione e l’opposizione di terzo nei casi previsti dall’art. 668 C.p.c..

L’attuazione del rilascio è condizionata alla corresponsione dell’indennità di avviamento; sono sempre possibili, qualora ne sussistano i presupposti e nel rispetto dei termini previsti,  rimedi dell’opposizione all’esecuzione e dell’opposizione agli atti esecutivi, rispettivamente avverso il diritto di promuovere l’esecuzione per inesistenza ed invalidità del titolo esecutivo ed avverso le irregolarità formali del titolo, del precetto e della notificazione.

Nel caso di immobili abitativi la procedura è regolata dagli articoli 6 e 7 della                 L. 431/1998 i quali pongono alcune specifiche disposizioni.

Il conduttore può chiedere 1 sola volta che sia nuovamente fissato il giorno dell’esecuzione entro un termine di 6 mesi, prolungabile fino a 18 in caso di ultrasessantacinquenni, più di 5 figli a carico, percepimento di indennità di disoccupazione o presenza di un portatore di handicap o di un malato terminale; esiste anche la possibilità di chiedere un termine per sanare l’eventuale morosità.

Invece le condizioni per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all’art. 7, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione dell’art. 24 della Costituzione in quanto la registrazione del contratto di locazione, la denuncia ai fini dell’applicazione dell’ICI e la dichiarazione ai fini dell’imposta sui redditi tendono al perseguimento di interessi estranei al soddisfacimento delle finalità processuali, risolvendosi in un impedimento di natura fiscale ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

 

L’art. 447 bis C.p.c. delinea il prototipo del processo locatizio rinviando agli artt. 414-441 in quanto applicabili.

Questo rito è previsto ogni volta che la parte non voglia o non possa utilizzare le forme del procedimento di convalida, inoltre si applica anche ad ogni domanda “geneticamente collegata” al contratto di locazione (anche se già scaduto), devono infatti considerarsi locatizie le cause relative all’accertamento, all’esecuzione ed alla risoluzione dei rapporti di locazione degli immobili urbani, come quelle consequenziali agli scioglimenti dei predetti rapporti, comprensive di tutte le questioni concernenti le obbligazioni principali ed accessorie che trovano origine nei relativi contratti.

La competenza è del Tribunale in composizione monocratica secondo il criterio del forum rei sitae ed è inderogabile (anche se la dottrina afferma che non è vietata la compromissione ad arbitri). Il mutamento del rito in quello ordinario avviene solo se l’estraneità alla materia locatizia si presenta nell’atto introduttivo.

Esistono alcune differenze con il rito ordinario: il giudice dispone di poteri officiosi nella fase istruttoria, il dispositivo della sentenza viene letto in udienza al termine della discussione finale, le allegazioni e le istanze istruttorie devono essere formulate congiuntamente nell’atto introduttivo (ricorso) il quale viene prima depositato e poi, previa fissazione dell’udienza entro 5 giorni, portato a conoscenza di quella che sarà la parte resistente, entro 10 giorni, ma tra la notificazione e l’udienza devono trascorrere almeno 30 giorni.

Non è ammissibile l’istanza di correzione per errori materiali, la giurisprudenza della Suprema Corte è infatti concorde nell’affermare che, stante la lettura del dispositivo in udienza, si possono emendare gli errori materiali solamente in sede di gravame (e rispettando i termini per esso previsti).

 

Dott. Patr. Alessandro Chirivì

STUDIO LEGALE FERRARI
Associazione Professionale
V.le Martiri della Libertà n.29
17031 ALBENGA

 

 

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Aggiornato a giovedì 23 maggio 2002