Titolo I
Principi generali
Articolo 1
Ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti
nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei
terzi.
Articolo 2
Potestà disciplinare
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni
adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener
conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche
circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare
l'infrazione.
Articolo 3
Volontarietà dell'azione
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri
e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione é il comportamento complessivo dell'incolpato.
Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la
sanzione deve essere unica.
Articolo 4
Attività all'estero e attività in Italia dello straniero
Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano
consentite dalle disposizioni in vigore, l'avvocato italiano é tenuto al
rispetto delle norme deontologiche interne nonché delle norme
deontologiche del paese in cui viene svolta l'attività.
Del pari l'avvocato straniero nell'esercizio dell'attività professionale
in Italia, quando questa sia consentita, é tenuto al rispetto delle norme
deontologiche italiane.
Articolo 5
Doveri di probità, dignità e decoro
L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri
di probità, dignità e decoro.
I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia
imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale,
salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II. L'avvocato é soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non
riguardanti l'attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione
professionale o compromettano l'immagine della classe forense.
III. L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non
può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso
procedimento.
Articolo 6
Doveri di lealtà e correttezza
L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà
e correttezza.
I. L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio
con mala fede o colpa grave.
Articolo 7
Dovere di fedeltà
E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività
professionale.
I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che
compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.
Articolo 8
Dovere di diligenza
L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
I. In particolare, il difensore può svolgere indagini difensive quando ciò
appaia necessario ai fini della difesa del proprio assistito,
indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di persona
sottoposta alle indagini, nonché dopo il formarsi del giudicato.
Articolo 9
Dovere di segretezza e riservatezza
E' dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell'avvocato
mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni
che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a
conoscenza in dipendenza del mandato.
I. L'avvocato é tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei
confronti degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale che per
l'attività stragiudiziale.
II. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che
si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia
accettato.
III. L'avvocato é tenuto a richiedere il rispetto del segreto
professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le
persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.
IV. Il difensore può fornire ai sostituti, collaboratori di studio,
consulenti ed investigatori privati gli atti processuali necessari per
l'espletamento dell'incarico, nonché le informazioni in suo possesso,
anche nell'ipotesi di intervenuta segretazione dell'atto.
V. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la
divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia
necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di
un reato di particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra
avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli
interessi dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente
necessario per il fine tutelato.
Articolo 10
Dovere di indipendenza
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di
conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da
pressioni o condizionamenti esterni.
I. L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria
sfera personale.
II. L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di
mediazione.
III. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato
che stabilisca con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto
terzi patti attinenti detta attività.
Articolo 11
Dovere di difesa
L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne
sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
I. L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia
possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un
difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intende richiedere un
compenso, che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma
di legge.
II. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di
prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito di
un compenso per la prestazione di tale attività.
Articolo 12
Dovere di competenza
L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter
svolgere con adeguata competenza.
I. L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanze impeditive alla
prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di
controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità della
integrazione della difesa con altro collega.
II. L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere
la competenza a svolgere quell'incarico.
Articolo 13
Dovere di aggiornamento professionale
E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare
riferimento ai settori nei quali é svolta l'attività.
Articolo 14
Dovere di verità
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di
fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del
magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere
vere.
I. L'avvocato é tenuto a non utilizzare intenzionalmente atti o documenti
falsi. In particolare il difensore non può assumere a verbale né
utilizzare prove o dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia
essere false.
II. L'avvocato é tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il
rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o
richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.
Articolo 15
Dovere di adempimento previdenziale e fiscale
L'avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a
suo carico, secondo le norme vigenti.
I. In particolare l'avvocato é tenuto a corrispondere regolarmente e
tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e all'ente
previdenziale.
Articolo 16
Dovere di evitare incompatibilità
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative
alla permanenza nell'albo e comunque, nel dubbio, richiedere il parere del
proprio consiglio dell'ordine.
I. Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione
all'albo in pendenza di cause di incompatibilità non dichiarate, ancorché
queste siano venute meno.
Articolo 17
Divieto di pubblicità
E' vietata qualsiasi forma di pubblicità dell'attività professionale.
I. E' consentita l'indicazione nei rapporti con terzi (carta da lettera,
rubriche professionali e telefoniche, repertori, banche dati forensi,
anche a diffusione internazionale) dei propri particolari rami di attività.
II. E' consentita l'informazione agli assistiti e ai colleghi sulla
organizzazione dell'ufficio e sull'attività professionale svolta.
III. E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che
abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo
abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso,
ovvero vi sia consenso unanime dei suoi eredi.
IV. In ogni caso l'attività di informazione consentita deve essere
attuata in modo veritiero e nel rispetto dei doveri di dignità e decoro.
Articolo 18
Rapporti con la stampa
Nei rapporti con la stampa e con altri mezzi di diffusione l'avvocato
deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare
dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione
e di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti
concorrenziali verso i colleghi.
I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse
dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa, che
non siano coperte dal segreto di indagine.
II. Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso,
perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad
articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri
successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali;
intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo
fine di pubblicità personale.
Articolo 19
Divieto di accaparramento di clientela
E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere
ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo
di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.
I. L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro
soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale
corrispettivo per la prestazione di un cliente.
II. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di
prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per
ottenere difese o incarichi.
Articolo 20
Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve
evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in
giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei
colleghi che nei confronti dei giudici, delle controparti e dei terzi.
I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non
escludono l'infrazione della regola deontologica.
Articolo 21
Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli
inesistenti
L'iscrizione all'albo é requisito necessario ed essenziale per
l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e
consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.
I. Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in
mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di
titolo o in periodo di sospensione: dell'infrazione risponde anche il
collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività
irregolare.
Titolo II
Rapporti con i colleghi
Articolo 22
Rapporto di colleganza in genere
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un
comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
I. L'avvocato é tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di
informativa del collega.
II. L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato
ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta
della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia é obbligo
dell'avvocato informare appena possibile il consiglio dell'ordine delle
iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del
collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano
esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può
essere anche successiva.
III. L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il
collega. La registrazione, nel corso di una riunione, é consentita
soltanto con il consenso di tutti i presenti.
Articolo 23
Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo
In particolare nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la
propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in
quanto possibile il rapporto di colleganza.
I. L'avvocato é tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni
altra occasione di incontro con i colleghi.
II. L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversarie di
rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant'altro, quando siano
irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte
assistita.
III. L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio
assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del
collega avversario.
IV. Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato é tenuto a
comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega già nominato
d'ufficio il mandato ricevuto.
V. Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare con i
difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e
documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della
legge.
VI. Nei casi di difesa congiunta é dovere del difensore consultare il
proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo
del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della
effettiva condivisione della strategia processuale.
Articolo 24
Rapporti con il consiglio dell'ordine
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il consiglio dell'ordine di
appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle
finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità.
A tal fine ogni iscritto é tenuto a riferire al consiglio fatti a sua
conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della
giustizia che richiedano iniziative o interventi collegiali.
I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare la mancata risposta
dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di
osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur
potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella
formazione del proprio libero convincimento.
II. Tuttavia qualora il consiglio dell'ordine richieda all'iscritto
chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato
da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti
nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta
dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
III. L'avvocato chiamato a far parte del consiglio dell'ordine deve
adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse della
collettività professionale.
Articolo 25
Rapporti con i collaboratori dello studio
L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la
preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione
all'apporto ricevuto.
Articolo 26
Rapporti con i praticanti
L'avvocato é tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività
ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire
un'adeguata formazione.
I. L'avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro,
riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso
proporzionato all'apporto professionale ricevuto.
II. L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute
nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza
indulgere a motivi di favore o di amicizia.
III. E' responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai
praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
Articolo 27
Obbligo di corrispondere con il collega
L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che
sia assistita da altro legale.
I. Soltanto in casi particolari per richiedere determinati comportamenti o
intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze la
corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte,
sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.
II. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che
accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa é assistita da un
collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
Articolo 28
Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere
qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte
transattive scambiate con i colleghi.
I. E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia
stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca
attuazione.
II. E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri
l'adempimento delle prestazioni richieste.
III. L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza
riservata tra colleghi ma può, qualora venga meno il mandato
professionale, consegnarla al professionista che gli succede il quale é
tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
IV. L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di
dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega
avversario.
Articolo 29
Notizie riguardanti il collega
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale
del collega avversario, e così l'utilizzazione di notizie relative alla
sua persona, é tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale
attinenza con i fatti di causa.
I. L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi
sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla sua
condotta e su suoi presunti errori o incapacità.
II. L'avvocato non può formulare giudizi sullo stato della causa, salvo
che il collega incaricato della stessa vi consenta.
Articolo 30
Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di
esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a
retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
Articolo 31
Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa
L'avvocato é tenuto a dare tempestive istruzioni al collega
corrispondente. Quest'ultimo, del pari, é tenuto a dare tempestivamente
al collega informazioni dettagliate sull'attività svolta e da svolgere.
I. L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere
preventivamente comunicata e consentita.
II. E' fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente
una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che ha
affidato l'incarico.
III. L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi
nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte,
informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.
Articolo 32
Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo
transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa
giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione sia
giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.
Articolo 33
Sostituzione del collega nell'attività di difesa
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per
revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la
propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per
l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste
per le prestazioni svolte.
I. L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel
mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore
tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
Articolo 34
Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati
Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i
collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente
responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.
I. Nel caso di associazione professionale é disciplinarmente responsabile
soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici
commessi.
Titolo III
Rapporti con la parte assistita
Articolo 35
Rapporto di fiducia
Il rapporto con la parte assistita é fondato sulla fiducia.
I. L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro
avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda
tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio
interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della
parte assistita.
II. L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo
stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o
commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto
professionale.
Articolo 36
Autonomia del rapporto
L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte
assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e
nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.
I. L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente
gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti
o colpiti da nullità.
Articolo 37
Conflitto di interessi
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività
professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un
proprio assistito.
I. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di
un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni
fornite da altro assistito ovvero quando la conoscenza degli affari di una
parte avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito ovvero quando lo
svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato
nello svolgimento di un nuovo incarico.
II. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in
controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza
in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi.
Articolo 38
Inadempimento del mandato
Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o
negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non
scusabile e rilevante trascuratezza della parte assistita.
I. Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e
sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività
processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità
procedente ovvero incaricare della difesa un collega il quale, ove
accetti, é responsabile dell'adempimento dell'incarico.
Articolo 39
Astensione della udienze
L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze
proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del
codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.
I. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla
astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.
II. Non é consentito aderire i dissociarsi dalla proclamata astensione a
seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca
all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o
a proprie specifiche attività così come l'avvocato che se ne dissoci non
può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie
attività professionali.
Articolo 40
Obbligo di informazione
L'avvocato é tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito
all'atto dell'incarico delle caratteristiche e della importanza della
controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le
ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato é tenuto altresì ad informare
il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo
reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.
I. Se richiesto é obbligo dell'avvocato informare la parte assistita
sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili
del processo.
II. E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità
del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni,
decadenze o altri effetti pregiudizievoli.
III. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il
contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato.
Articolo 41
Gestione di denaro altrui
L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione
del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati
affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita ed ha l'obbligo di
renderne sollecitamente conto.
I. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo
strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.
II. In caso di deposito fiduciario l'avvocato é obbligato a chiedere
istruzioni scritte e ad attenervisi.
Articolo 42
Restituzione di documenti
L'avvocato é in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla
parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento
del mandato quando questa ne faccia richiesta.
I. L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il
consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini
della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.
Articolo 43
Richiesta di pagamento
Di norma l'avvocato richiede alla parte assistita l'anticipazione delle
spese e il versamento di adeguati acconti sull'onorario nel corso del
rapporto e il giusto compenso al compimento dell'incarico.
I. L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati
all'attività svolta e comunque eccessivi.
II. L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già
indicato in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto
formale riserva.
III. L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti
o all'adempimento di particolari prestazioni il versamento alla parte
assistita delle somme riscosse per conto di questa.
IV. E' consentito all'avvocato concordare onorari forfetari in caso di
prestazioni continuative di consulenza ed assistenza purché siano
proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili
di legge.
Articolo 44
Compensazione
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute
dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone
avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di
pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte
assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico
della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia
ancora ricevute dalla parte assistita ovvero quando abbia già formulato
una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
I. Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione
l'avvocato é tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte
assistita le somme riscosse per conto di questa.
Articolo 45
Divieto di patto di quota lite
E' vietata la pattuizione diretta ad ottenere a titolo di corrispettivo
della prestazione professionale una percentuale del bene controverso
ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.
I. E' consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in
aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite purché
sia contenuti in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato
conseguito.
Articolo 46
Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso
L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte
assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa
rinuncia al mandato.
Articolo 47
Rinuncia al mandato
L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
I. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte
assistita un preavviso adeguato alle circostanze e deve informarla di
quanto é necessario fare per non pregiudicare la difesa.
II. Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla
nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge
l'avvocato non é responsabile per la mancata successiva assistenza, pur
essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero
pervenirgli.
III. In caso di irreperibilità l'avvocato deve comunicare la rinuncia al
mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo
anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento di tale
formalità l'avvocato é esonerato da ogni altra attività,
indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto
tale comunicazione.
Titolo IV
Rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi
Articolo 48
Minaccia di azioni alla controparte
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere
particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze
fallimentari, denunce o altre sanzioni, é consentita, quando tenda a
rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in
corso o da intraprendere; é deontologicamente scorretta, invece, tale
intimidazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate
o vessatorie.
I. Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel
proprio studio, prima di iniziare un giudizio, é opportuno precisare che
la controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia.
II. E' consentito l'addebito alla controparte di competenze e spese per
l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché a favore del proprio
assistito.
Articolo 49
Pluralità di azioni nei confronti della controparte
L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative
giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non
corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
Articolo 50
Richiesta di compenso professionale alla controparte
E' vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio
compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica
pattuizione, con l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso
previsto dalla legge.
I. In particolare é consentito all'avvocato chiedere alla controparte il
pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta
transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
Articolo 51
Assunzione di incarichi contro ex clienti
L'assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente é
ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l'oggetto
del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi
sia comunque possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente
acquisite.
I. La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione
all'intensità del rapporto clientelare.
Articolo 52
Rapporti con i testimoni
L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle
circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a
conseguire deposizioni compiacenti.
I. Resta ferma la facoltà di investigazione prevista dal codice di
procedura penale, nei modi e nei termini fissati dagli organi forensi.
II. In particolare il difensore che intenda convocare una persona
informata sui fatti deve procedere per mezzo di invito scritto, salvi i
casi di urgenza, e deve informare la persona che depone dell'importanza
civile e morale delle dichiarazioni che deve rendere. Il difensore deve
raccogliere tutte le dichiarazioni rese, utilizzando anche la
registrazione fonografica e audiovisiva, con il consenso espresso
dell'interessato.
Articolo 53
Rapporti con i magistrati
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al
rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.
I. Salvo casi particolari l'avvocato non può discutere del giudizio
civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza
del legale avversario.
II. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve
rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme
sull'incompatibilità.
III. L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia,
di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e
preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali
rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza
di terze persone.
Articolo 54
Rapporti con arbitri e consulenti tecnici
L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti
tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
Articolo 55
Arbitrato
L'avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i
doveri di indipendenza e imparzialità.
I. Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità
l'avvocato non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né
come arbitro nominato dalle parti né come presidente, quando abbia in
corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto
rapporti che possono pregiudicarne l'autonomia. In particolare
dell'esistenza di rapporti professionali con una delle parti l'arbitro
nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando
all'incarico ove ne venga richiesto.
II. In ogni caso l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di
fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con i difensori, che
possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso
delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
Articolo 56
Rapporti con i terzi
L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto
nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale
dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto
nell'esercizio della professione.
I. Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il
dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non
compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di
adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione.
Articolo 57
Elezioni forensi
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di
candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve
comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative
non consone alla dignità delle funzioni.
Articolo 58
La testimonianza dell'avvocato
Per quanto possibile l'avvocato deve astenersi dal deporre come
testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività
professionale e inerenti al mandato ricevuto.
I. L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria
parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
II. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà
rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
Articolo 59
Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei
confronti dei terzi
L'avvocato é tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle
obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
I. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della
professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità
o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità
dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali.
Titolo V
Disposizione finale
Articolo 60
Norma di chiusura
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono
esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito
di applicazione dei principi generali espressi.
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