Ricerche giuridiche

CODICE DI PROCEDURA PENALE

 

TITOLO VI

 

ARRESTO IN FLAGRANZA e FERMO

 

PRESUPPOSTI DELL’ARRESTO E DEL FERMO

 

Art.382 c.p.p. - STATO DI FLAGRANZA

 

1.      E’ in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere un reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

2.      Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.

 

Artt. 380 e 381 cpp - REATI PER CUI E’ AMMESSO L’arresto

 

Art. 380 Arresto obbligatorio in flagranza

1.      Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato (art. 56 cp) per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2.      Anche fuori dai casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

a)      Delitti contro la personalità dello stato previsti nel Titolo I del libro II del Codice Penale (241 e ss.) per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b)      Delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’art. 419 cp;

c)      Delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel titolo VI del Libro II del codice penale (art. 422 e ss.) per i quali è stabilita una pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci;

d)      Delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall’art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’art. 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’art. 600-quinquies del codice penale;

e)      Delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della Legge 8 agosto 1977, n° 533 (furto di armi, munizioni o esplosivi), o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625 comma 1 numeri 1,2 prima ipotesi, e 4 seconda ipotesi del codice penale;

 

f)        delitto di rapina previsto dall’articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’articolo 629 del codice penale;

g)      delitto di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o di parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più  armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art.2 comma terzo della legge 18 aprile 1975 n°110 (bersaglio da sala, a gas, aria compressa, lanciarazzi, o armi non atte a recare offesa alla persona),

h)      delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a  norma  dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309, salvo che ricorra  la  circostanza  prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

i)        delitti  commessi  per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine  costituzionale  per i quali la legge stabilisce la pena della  reclusione  non  inferiore  nel minimo a  cinque anni o nel massimo a dieci anni [379];

l)        delitti   di   promozione,   costituzione,   direzione e organizzazione  delle  associazioni segrete previste dall'articolo 1 della  legge  25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle  associazioni,  dei  movimenti  o  dei gruppi  previsti dagli articoli   1   e  2  della  legge  20  giugno  1952  n.  645,  delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

   l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione organizzazione   della   associazione   di   tipo  mafioso  prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;

m)    delitti   di   promozione,   direzione,   costituzione   e organizzazione    della   associazione   per   delinquere   prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta  alla  commissione  di  più  delitti fra quelli previsti dal comma  1  o  dalle  lettere  a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

3.      Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza va eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela l’arrestato è posto immediatamente in libertà.

Art. 381 cpp – Arresto facoltativo in flagranza

1.            Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2.            Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a)      Peculato mediante profitto dell’errore altrui previsto dall’articolo 316 c.p.;

b)      (omissis)

c)      Violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 comma 2 del c.p.

d)      Commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive, previsti dagli articoli 443 e 444 del cp;

e)      Corruzione di minorenne prevista dall’articolo 609-quinquies del cp

f)        Lesioni personali prevista dall’art. 582 del c.p.

g)      Furto previsto dall’articolo 624 cp;

h)      Danneggiamento aggravato a norma dell’articolo 635 comma 2 del cp

i)        Truffa prevista dall’articolo 640 cp;

l)        Appropriazione indebita prevista dall’articolo 646 cp

m)    Alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge del 18 aprile 1975 n°110

3.      Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.

4.      Nelle ipotesi previste dal presente articolo, si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto;

4-bis.Non è consentito l’arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni, o il rifiuto di fornirle.

 

Art. 384 c.p.p. – FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO

1.      Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero di un delitto concernente  le armi da guerra e gli esplosivi

2.      Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il PM abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e agenti di PG procedono al fermo di propria iniziativa

3.      La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l’indiziato, ovvero sopravvengano specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del Pubblico Ministero

 

 

Art. 385 c.p.p. – DIVIETO DI ARRESTO O DI FERMO

 

1.      L’arresto o il fermo non è consentito quando tenuto conto delle circostanze del fatto appare che questo è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità.

 

ADEMPIMENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

 
IMMEDIATAMENTE – Art. 386 c.p.p. e 387 c.p.p

 

  • Danno notizia dell’avvenuto arresto o fermo al PM del luogo in cui tale arresto o fermo è stato eseguito;
  • Avvertono l’arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
  • Informano il difensore di fiducia nominato dall’arrestato/fermato ovvero il difensore d’ufficio nominato dal PM a norma dell’articolo 97 c.p.p.
  • Informano, con il consenso dell’arrestato/fermato i famigliari dello stesso.
 
Entro 24 ore dall’arresto o dal fermo – Art. 386 c.p.p.

 

  • Pone l’arrestato/fermato a disposizione del PM (art. 386 c.p.p. comma 3) mediante conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arreso o il fermo sono stati eseguiti (comma 4);
  • Trasmette il verbale d’arresto/fermo, SALVO CHE il PM autorizzi una dilazione maggiore (art. 386 c.p.p. comma 3); il verbale di arresto/fermo deve contenere eventuale nomina del difensore di fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito e l’enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato.
  • L’arresto o il fermo divengono INEFFICACI se non vengono osservati i termini previsti dal comma 3 dell’art 386 c.p.p. (art. 386 c.p.p. comma 7)

 

 

LIBERAZIONE IMMEDIATA - art. 389 comma 2

 

2. La liberazione è altresì disposta prima dell’intervento del PM dallo stesso Ufficiale di Polizia giudiziaria che ne informa subito il PM del luogo ove l’arresto o il fermo è stato eseguito.

(casi: errore di persona, arresto o fermo divenuto inefficace per inosservanza dei termini previsti per la messa a disposizione del PM e della trasmissione del verbale).

 

 

 

ADEMPIMENTI DEL PUBBLICO MINISTERO

 

INTERROGATORIO – Art. 388 c.p.p.

 

1.      Il PM può procedere all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia o in mancanza al difensore d’ufficio.

2.      Durante l’interrogatorio, osservate le forme previste dall’articolo 64, il PM informa l’arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento, comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

 

LIBERAZIONE IMMEDIATA – Art. 389 c.p.p. comma 1

 

Se risulta evidente che l’arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, o se la misura dell’arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli art. 386 comma 7 e 390 comma 3, il PM dispone con decreto motivato che l’arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà.

 

 

 

LIBERAZIONE DELL’ARRESTATO O DEL FERMATO

Art. 121 disp. att

 

 

1.      Oltre che nei casi previsti all’art. 389 del codice, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà, quando ritiene di non dover richiedere l’applicazione di misure coercitive.

2.      Nel caso di liberazione prevista dal comma 1, il giudice, nel fissare udienza di convalida ne dà avviso senza ritardo, anche alla persona liberata.

 

 

 

 

RICHIESTA DI CONVALIDA DELL’ARRESTO O DEL FERMO

Art. 390 c.p.p.

 

1.      Entro 48 ore dall’arresto o dal fermo il PM, qualora non debba ordinare l’immediata liberazione dell’arrestato o del fermato, deve richiedere la convalida al GIP competente in relazione al luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito.

2.      (vedi adempimenti del GIP infra)

3.      L’arresto o il fermo diviene INEFFICACE se il PM non osserva le prescrizioni del comma 1.

3-bis. Se non ritiene di comparire, il PM trasmette al giudice per l’udienza di convalida le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano.

 

 

 

 

 

IMPUGNAZIONE ORDINANZA DEL GIP

 

Þ    Il PM può proporre impugnazione tramite ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza che decide sulla convalida (art 391 comma 4 u.p.)

Þ    Il termine di impugnazione comincia a decorrere dalla pronuncia in udienza se il PM è presente, ovvero dalla comunicazione dell’ordinanza.

 

 

 

ADEMPIMENTI DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

 

FISSAZIONE DELL’UDIENZA DI CONVALIDA

Art. 390 comma 2 c.p.p.

 

3.      Il giudice fissa l’udienza di convalida al più presto e comunque entro le 48 ore successive (alla richiesta di convalida) dandone avviso senza ritardo al PM e al difensore.

 

 

 

 

UDIENZA DI CONVALIDA

Art. 391 c.p.p.

 

Þ    Il GIP tiene l’udienza di convalida in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato o del fermato; se il difensore di fiducia o d’ufficio non è stato reperito, il GIP ne nomina uno a norma dell’art. 97 (art. 391 commi 1 e 2)

Þ    Se l’arrestato è stato nel frattempo liberato a norma dell’articolo 121 disp. Att. comma 1, il GIP, nel fissare udienza di convalida, ne dà avviso senza ritardo anche alla persona liberata.

Þ    La partecipazione del PM non è indispensabile, ma se il PM ritiene di non comparire deve far pervenire al giudice le proprie richieste in relazione alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano (art 391 comma 3 e art. 390 comma 3-bis)

Þ    Se il PM compare indica i motivi dell’arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale (art. 391 comma 3)

Þ    Il giudice procede all’INTERROGATORIO (art. 64 c.p.p.) dell’arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire

Þ    Dopo l’interrogatorio sente in ogni caso il difensore. (art. 391 comma 3)

Þ    Quando risulta che l’arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3, e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ORDINANZA ricorribile per cassazione da parte del PM o dell’arrestato/fermato (art 391 comma 4)

Þ    Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall’articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall’articolo 274, il GIP dispone una misura coercitiva a norma dell’articolo 291; tuttavia, se si procede per i reati previsti dall’art 381 comma 2 – vedi supra  la misura cautelare è ammessa anche oltre  i limiti dell’articolo 280 (ergastolo o max + di 3 anni; custodia cautelare in carcere solo se max + di 4 anni, salvo trasgressione a precedente misura cautelare) (art. 391 comma 5)

Þ    Se non dispone la misura cautelare, con ordinanza il GIP dispone l’immediata liberazione dell’arrestato o del fermato (art.391 comma 6)

Þ    Fa comunicare l’ordinanza al PM e la fa notificare all’arrestato o al fermato, se non sono comparsi

Þ    Pronuncia e deposita l’ordinanza entro 48 ore successive al momento in cui l’arrestato è stato posto a sua disposizione

ADEMPIMENTI DEL DIFENSORE

Þ    Controlla il verbale d’arresto o di fermo e, se ne ravvisa la mancata trasmissione al PM entro 24 ore, rileva la sopravvenuta inefficacia dell’arresto o del fermo.

Þ    Partecipa all’interrogatorio dell’arrestato o fermato da parte del PM (art. 388 c.p.p).

Þ    Controlla il rispetto del termine di 48 ore per la richiesta di convalida al GIP e, in caso di mancato rispetto, rileva la sopravvenuta inefficacia dell’arresto o del fermo.

Þ    Controlla il rispetto del termine di 48 ore dalla richiesta per la fissazione dell’udienza di convalida e, in caso di mancato rispetto, rileva la sopravvenuta inefficacia dell’arresto o del fermo.

Þ    Partecipa necessariamente all’udienza di convalida

Þ    Viene sentito in ogni caso dal GIP dopo l’interrogatorio del proprio assistito

Þ    Avverso l’ordinanza che dispone la convalida può proporre ricorso per cassazione (N.B. il ricorso spetta all’arrestato o al fermato); i termini decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza per le parti presenti, ovvero dalla sua comunicazione o notificazione.

Þ    Controlla che l’ordinanza sia  pronunciata o depositata nelle 48 ORE SUCCESSIVE al momento in cui l’arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice.

 

 

Note

 

v     Le ordinanze che il GIP deve emettere sono due: con la prima convalida l’arresto, con la seconda dispone, se del caso, sulle misure cautelari richieste dal P.M.

v     La convalida dell’arresto NON costituisce un titolo cautelare autonomo, salvo che non si proceda a Giudizio Direttissimo (Cass. Sez Un. 1991, Simioli).

 

 

 

 

 

 

 

 

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Aggiornato a giovedì 20 giugno 2002