PRESUPPOSTI DELL’ARRESTO E DEL FERMO
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Art.382 c.p.p. - STATO DI FLAGRANZA
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1.
E’ in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di
commettere un reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito
dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero
è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia
commesso il reato immediatamente prima.
2.
Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non
è cessata la permanenza.
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Artt. 380 e 381 cpp - REATI PER CUI E’
AMMESSO L’arresto
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Art. 380 Arresto obbligatorio in flagranza
1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo,
consumato o tentato (art. 56 cp) per il quale la legge stabilisce la pena
dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni e nel massimo a venti anni.
2.
Anche fuori dai casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è
colto in flagranza di uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:
a)
Delitti contro la personalità dello stato previsti nel
Titolo I del libro II del Codice Penale (241 e ss.) per i quali è
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque
anni o nel massimo a dieci anni;
b)
Delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’art.
419 cp;
c)
Delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel titolo
VI del Libro II del codice penale (art. 422 e ss.) per i quali è
stabilita una pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni
o nel massimo a dieci;
d)
Delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’articolo 600,
delitto di prostituzione minorile previsto dall’art. 600-bis, primo
comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’art. 600-ter,
commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’art. 600-quinquies
del codice penale;
e)
Delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante
prevista dall’articolo 4 della Legge 8 agosto 1977, n° 533
(furto di armi, munizioni o esplosivi), o taluna delle circostanze
aggravanti previste dall’articolo 625 comma 1 numeri 1,2 prima
ipotesi, e 4 seconda ipotesi del codice penale;
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f)
delitto di rapina previsto dall’articolo 628 del codice
penale e di estorsione previsto dall’articolo 629 del codice
penale;
g)
delitto di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa
in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al
pubblico di armi da guerra o tipo guerra o di parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine, nonché di più
armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art.2 comma
terzo della legge 18 aprile 1975 n°110 (bersaglio da sala, a gas, aria
compressa, lanciarazzi, o armi non atte a recare offesa alla persona),
h)
delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a
norma dell'articolo
73 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre
1990, n.
309, salvo che ricorra la
circostanza prevista
dal comma 5 del medesimo articolo;
i)
delitti commessi
per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
costituzionale per i
quali la legge stabilisce la pena della
reclusione non
inferiore nel minimo a
cinque anni o nel massimo a dieci anni [379];
l)
delitti di
promozione, costituzione,
direzione e organizzazione delle
associazioni segrete previste dall'articolo 1 della
legge 25 gennaio 1982
n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1
della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle
associazioni, dei
movimenti o
dei gruppi previsti
dagli articoli 1
e 2 della legge
20 giugno
1952 n.
645, delle
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.
l-bis) delitti di
partecipazione, promozione, direzione organizzazione
della associazione
di tipo
mafioso prevista
dall'articolo 416-bis del codice penale;
m)
delitti di
promozione, direzione,
costituzione e organizzazione
della associazione
per delinquere
prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione è diretta alla
commissione di
più delitti fra
quelli previsti dal comma 1
o dalle lettere
a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.
3.
Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto
in flagranza va eseguito se la querela viene proposta, anche con
dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia
giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di
rimettere la querela l’arrestato è posto immediatamente in libertà.
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Art. 381 cpp –
Arresto facoltativo in flagranza
1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di
arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo,
consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione superiore nel massimo a tre anni, ovvero di un delitto
colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni.
2.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì
facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti
delitti:
a)
Peculato mediante profitto dell’errore altrui previsto
dall’articolo 316 c.p.;
b)
(omissis)
c)
Violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale prevista
dall’articolo 336 comma 2 del c.p.
d)
Commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze
alimentari nocive, previsti dagli articoli 443 e 444 del cp;
e)
Corruzione di minorenne prevista dall’articolo 609-quinquies
del cp
f)
Lesioni personali prevista dall’art. 582 del c.p.
g)
Furto previsto dall’articolo 624 cp;
h)
Danneggiamento aggravato a norma dell’articolo 635 comma 2
del cp
i)
Truffa prevista dall’articolo 640 cp;
l)
Appropriazione indebita prevista dall’articolo 646 cp
m)
Alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge del 18
aprile 1975 n°110
3.
Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto
in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta anche con
dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia
giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di
rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.
4.
Nelle ipotesi previste dal presente articolo, si procede
all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla
gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta
dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto;
4-bis.Non è consentito l’arresto della persona richiesta di fornire
informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati
concernenti il contenuto delle informazioni, o il rifiuto di fornirle.
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Art.
384 c.p.p. – FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO
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1.
Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono
specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga,
il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata
di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o
della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel
massimo a sei anni, ovvero di un delitto concernente
le armi da guerra e gli esplosivi
2.
Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il PM abbia assunto la
direzione delle indagini, gli ufficiali e agenti di PG procedono al
fermo di propria iniziativa
3.
La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria
iniziativa qualora sia successivamente individuato l’indiziato, ovvero
sopravvengano specifici elementi che rendano fondato il pericolo che
l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione
di urgenza, attendere il provvedimento del Pubblico Ministero
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Art. 385
c.p.p. – DIVIETO DI ARRESTO O DI FERMO
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1.
L’arresto o il fermo non è consentito quando tenuto conto delle
circostanze del fatto appare che questo è stato compiuto nell’adempimento
di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima
ovvero in presenza di una causa di non punibilità.
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ADEMPIMENTI
DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
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IMMEDIATAMENTE
– Art. 386 c.p.p. e 387 c.p.p
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- Danno notizia dell’avvenuto arresto o fermo al
PM del luogo in cui tale arresto o fermo è stato eseguito;
- Avvertono l’arrestato o il fermato della facoltà
di nominare un difensore di fiducia;
- Informano il difensore di fiducia nominato
dall’arrestato/fermato ovvero il difensore d’ufficio nominato dal
PM a norma dell’articolo 97 c.p.p.
- Informano, con il consenso
dell’arrestato/fermato i famigliari dello stesso.
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Entro 24 ore
dall’arresto o dal fermo – Art. 386 c.p.p.
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- Pone l’arrestato/fermato a disposizione del PM
(art. 386 c.p.p. comma 3) mediante conduzione nella casa circondariale
o mandamentale del luogo dove l’arreso o il fermo sono stati
eseguiti (comma 4);
- Trasmette il verbale d’arresto/fermo, SALVO CHE
il PM autorizzi una dilazione maggiore (art. 386 c.p.p. comma 3); il
verbale di arresto/fermo deve contenere eventuale nomina del
difensore di fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora
e del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito e l’enunciazione
delle ragioni che lo hanno determinato.
- L’arresto o il fermo divengono INEFFICACI
se non vengono osservati i termini previsti dal comma 3 dell’art 386
c.p.p. (art. 386 c.p.p. comma 7)
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LIBERAZIONE IMMEDIATA - art. 389 comma 2
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2. La liberazione è
altresì disposta prima dell’intervento del PM dallo stesso Ufficiale di
Polizia giudiziaria che ne informa subito il PM del luogo ove l’arresto
o il fermo è stato eseguito.
(casi: errore di persona,
arresto o fermo divenuto inefficace per inosservanza dei termini previsti
per la messa a disposizione del PM e della trasmissione del verbale).
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ADEMPIMENTI
DEL PUBBLICO MINISTERO
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INTERROGATORIO – Art. 388 c.p.p.
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1.
Il PM può procedere all’interrogatorio dell’arrestato o
del fermato dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia o in
mancanza al difensore d’ufficio.
2.
Durante l’interrogatorio, osservate le forme previste
dall’articolo 64, il PM informa l’arrestato o il fermato del fatto per
cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento,
comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne
pregiudizio per le indagini, le fonti.
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LIBERAZIONE
IMMEDIATA – Art. 389 c.p.p. comma 1
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Se risulta evidente che
l’arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori
dai casi previsti dalla legge, o se la misura dell’arresto o del
fermo è divenuta inefficace a norma degli art. 386 comma 7 e 390 comma
3, il PM dispone con decreto motivato che l’arrestato o il fermato
sia posto immediatamente in libertà.
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LIBERAZIONE
DELL’ARRESTATO O DEL FERMATO
Art. 121
disp. att
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1.
Oltre che nei casi previsti all’art. 389 del codice, il pubblico
ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato o il fermato sia
posto immediatamente in libertà, quando ritiene di non dover richiedere
l’applicazione di misure coercitive.
2.
Nel caso di liberazione prevista dal comma 1, il giudice, nel
fissare udienza di convalida ne dà avviso senza ritardo, anche alla
persona liberata.
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RICHIESTA DI CONVALIDA DELL’ARRESTO O DEL FERMO
Art. 390
c.p.p.
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1.
Entro 48 ore dall’arresto o dal fermo il PM,
qualora non debba ordinare l’immediata liberazione dell’arrestato o
del fermato, deve richiedere la convalida al GIP competente in relazione
al luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito.
2.
(vedi adempimenti del GIP infra)
3.
L’arresto o il fermo diviene INEFFICACE se il PM non
osserva le prescrizioni del comma 1.
3-bis. Se non ritiene di comparire, il PM trasmette al giudice per
l’udienza di convalida le richieste in ordine alla libertà personale
con gli elementi su cui le stesse si fondano.
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IMPUGNAZIONE ORDINANZA DEL GIP
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Þ
Il PM può proporre impugnazione tramite ricorso per
Cassazione avverso l’ordinanza che decide sulla convalida (art 391 comma
4 u.p.)
Þ
Il termine di impugnazione comincia a decorrere dalla
pronuncia in udienza se il PM è presente, ovvero dalla comunicazione
dell’ordinanza.
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ADEMPIMENTI
DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
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FISSAZIONE DELL’UDIENZA DI CONVALIDA
Art. 390 comma 2
c.p.p.
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3.
Il giudice fissa l’udienza di convalida al più presto e comunque
entro le 48 ore successive (alla richiesta di convalida) dandone
avviso senza ritardo al PM e al difensore.
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UDIENZA DI CONVALIDA
Art.
391 c.p.p.
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Þ
Il GIP tiene l’udienza di convalida in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato o
del fermato; se il difensore di fiducia o d’ufficio non è stato
reperito, il GIP ne nomina uno a norma dell’art. 97 (art. 391 commi 1 e
2)
Þ
Se l’arrestato è stato nel frattempo liberato a norma
dell’articolo 121 disp. Att. comma 1, il GIP, nel fissare udienza di
convalida, ne dà avviso senza ritardo anche alla persona liberata.
Þ
La partecipazione del PM non è indispensabile, ma se
il PM ritiene di non comparire deve far pervenire al giudice le proprie
richieste in relazione alla libertà personale con gli elementi su cui le
stesse si fondano (art 391 comma 3 e art. 390 comma 3-bis)
Þ
Se il PM compare indica i motivi dell’arresto o del fermo
e illustra le richieste in ordine alla libertà personale (art. 391 comma
3)
Þ
Il giudice procede all’INTERROGATORIO (art. 64 c.p.p.)
dell’arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia
rifiutato di comparire
Þ
Dopo l’interrogatorio sente in ogni caso il difensore.
(art. 391 comma 3)
Þ
Quando risulta che l’arresto o il fermo è stato
legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli
articoli 386 comma 3, e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida
con ORDINANZA ricorribile per cassazione da parte del PM o
dell’arrestato/fermato (art 391 comma 4)
Þ
Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste
dall’articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste
dall’articolo 274, il GIP dispone una misura coercitiva a norma
dell’articolo 291; tuttavia, se si procede per i reati previsti
dall’art 381 comma 2 – vedi supra –
la misura cautelare è ammessa anche oltre
i limiti dell’articolo 280 (ergastolo o max + di 3 anni; custodia
cautelare in carcere solo se max + di 4 anni, salvo trasgressione a
precedente misura cautelare) (art. 391 comma 5)
Þ
Se non dispone la misura cautelare, con ordinanza il
GIP dispone l’immediata liberazione dell’arrestato o del fermato
(art.391 comma 6)
Þ
Fa comunicare l’ordinanza al PM e la fa notificare
all’arrestato o al fermato, se non sono comparsi
Þ
Pronuncia e deposita l’ordinanza entro 48 ore
successive al momento in cui l’arrestato è stato posto a sua
disposizione
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ADEMPIMENTI
DEL DIFENSORE
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Þ
Controlla il verbale d’arresto o di fermo e, se ne
ravvisa la mancata trasmissione al PM entro 24 ore, rileva la sopravvenuta
inefficacia dell’arresto o del fermo.
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Þ
Partecipa all’interrogatorio dell’arrestato o fermato
da parte del PM (art. 388 c.p.p).
Þ
Controlla il rispetto del termine di 48 ore per la
richiesta di convalida al GIP e, in caso di mancato rispetto, rileva la
sopravvenuta inefficacia dell’arresto o del fermo.
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Þ
Controlla il rispetto del termine di 48 ore dalla
richiesta per la fissazione dell’udienza di convalida e, in caso di
mancato rispetto, rileva la sopravvenuta inefficacia dell’arresto o del
fermo.
Þ
Partecipa necessariamente all’udienza di convalida
Þ
Viene sentito in ogni caso dal GIP dopo
l’interrogatorio del proprio assistito
Þ
Avverso l’ordinanza che dispone la convalida può
proporre ricorso per cassazione (N.B. il ricorso spetta all’arrestato o
al fermato); i termini decorrono dalla lettura del provvedimento in
udienza per le parti presenti, ovvero dalla sua comunicazione o
notificazione.
Þ
Controlla che l’ordinanza sia
pronunciata o depositata nelle 48 ORE SUCCESSIVE al momento in cui
l’arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice.
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Note
v
Le ordinanze che il GIP deve emettere sono due: con la
prima convalida l’arresto, con la seconda dispone, se del caso, sulle
misure cautelari richieste dal P.M.
v
La convalida dell’arresto NON costituisce un titolo
cautelare autonomo, salvo che non si proceda a Giudizio Direttissimo
(Cass. Sez Un. 1991, Simioli).
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