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Tutte le trascrizioni contenute su questo sito sono lavoro proprio dell'autore e rappresentano la sua interpretazione della canzone presa in considerazione.
Resta inteso che i files presenti nel sito sono qui disponibili SOLO per studio privato, scolastico o per opere di ricerca.
Un uso diverso da questi infatti può considerarsi illegale e perseguibile ai fini civili. In tal caso l'autore declina ogni responsabilità diretta o verso terzi.
Inoltre si specifica che l'attività svolta dall'autore nel presente sito è puramente hobbystica, e non persegue fini di lucro.

Come da Legge n. 159 del 22 Maggio 1993, si stabilisce quindi che il presente sito e la sua attività non costituiscono abuso verso la Legge n. 633 del 22 Aprile 1941.
Viene di seguito riportato il testo di Legge a cui si fa riferimento:

Legge 22 maggio 1993, n. 159 (in Gazz. Uff., 27 maggio, n. 122). Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell'art. 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 1 - 1. Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 Aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni, è punito con una sanzione amministrativa da lire un milione fino a lire tre milioni e, in casi di particolare gravità, con una sanzione amministrativa fino a lire dieci milioni.

2. Non è considerata a fini di lucro l'utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attività didattica, di studio e di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi per le attività musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, nè l'utilizzazione per altre manifestazioni pubbliche di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato.

Art. 2 - 1. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'Art. 1 e dalle leggi 29 Luglio 1981, n. 406, e 20 Luglio 1985, n. 400, sono versati all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

Art. 3 - 1. Gli articoli 177, 178 e 179, nonché l'ultimo comma dell'Art. 172 della citata legge 22 Aprile 1941, n. 633, sono abrogati.

2. Gli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 Aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, approvato con Regio Decreto 18 Maggio 1942, n. 1369, sono abrogati.