Repubblica
Italiana
Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia
Centro
Servizi Amministrativi per la Provincia di Bari
Ufficio Relazioni con il Pubblico
via
Redavid 178/b - Bari
CRITERI DA APPLICARSI NELLA VALUTAZIONE DELLE
DOMANDE DI MOBILITA’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DI OGNI ORDINE E GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2004/2005.
NORME COMUNI A
TUTTI GLI ORDINI E GRADI DI SCUOLA
- L’art. 2 comma 2 del C.C.N.I. sottoscritto in data 27 gennaio 2004 prevede che può produrre domanda di trasferimento in ambito provinciale anche il personale assunto con decorrenza giuridica 1/9/2002 o precedente ed in ambito interprovinciale quello assunto con decorrenza giuridico 1/9/2001 o precedente.
- Al fine di consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale e per di talune categorie, i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per il seguente personale:
- personale scolastico che conclude i corsi di conversione professionale;
- docenti che concludono i corsi di sostegno.
Il termine improrogabile per la presentazione delle domande di mobilità per tale personale è fissato a 10 giorni prima delle date previste dall’art. 2 dell’O.M. 9/2004 per le comunicazioni al C.E.D. delle domande stesse.
- Non è più preclusa per un biennio la mobilità territoriale provinciale di I e II fase ai docenti trasferiti a domanda sulla prima preferenza espressa in modo puntuale, per la mancata riproposizione dell’art. 54 - comma 1 – lettera B del C.C.N.I. sottoscritto in data 31.8.1999.
- La valutazione del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero, mentre nella mobilità d’ufficio e per l’individuazione del soprannumero viene effettuate nel seguente modo: i primi 4 anni sono valutati per intero – il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due terzi).
- Il punteggio attribuito dalla lettera D – allegato D – tabella A – titolo I (Anzianità di servizio) viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari e, per la scuola elementare, domanda di trasferimento tra i posti (comune e lingua) dell’organico funzionale dello stesso circolo; la richiesta nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Tale punteggio, una volta acquisito, si perde nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria. Tale punteggio va anche attribuito ai fini della graduatoria di circolo o d’istituto per la determinazione della soprannumerarietà.
PRECEDENZE
Per quanto riguarda le precedenze previste dall’art.33, commi 5 e 7 della legge 104/92, il C.C.N.I. sulla mobilità prevede il riconoscimento di tale beneficio esclusivamente nei seguenti casi:
- assistenza al coniuge ed al figlio in situazione di handicap;
- assistenza del figlio unico al genitore handicappato in situazione di gravità.
Ai sensi
dell’art. 7 - punto V del C.C.N.I viene estesa la precedenza prevista ai
genitori, inclusi i genitori adottivi, di portatori di handicap, anche a
chi ne esercita la tutela legale.
PER LE ALTRE PRECEDENZE SI FA RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL’ART.7 DEL C.C.N.I. DEL 27/1/2004.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN CARTA
SEMPLICE E LA STESSA – CHE DEVE ESSERE CONTESTUALE ALLA DOMANDA DI MOBILITA’ –
POTRA’ ESSERE AUTOCERTIFICATA FATTA ECCEZIONE PER:
·
Certificazione medica
·
Certificazione relativa ai benefici previsti dalla legge
10.3.87 n° 100
·
Certificazione rilasciata dalle commissioni mediche ex art. 4 legge 104/92
·
Per
le persone bisognose di cure continuative, nelle certificazioni deve necessariamente risultare
l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia
stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalla competente A.S.L.
·
L’autocertificazione relativa al possesso del titolo di
specializzazione polivalente deve contenere
tutti gli elementi specificati nel D.M. n° 287/99. In sostituzione si potrà
produrre il relativo certificato.
1.
Si evidenzia, inoltre, la precisazione operata alla
lettera B Titolo III All. D secondo cui i 12 punti vengono attribuiti per il
superamento di un pubblico
concorso per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza ai ruoli di
livello pari o superiore a quello di appartenenza in scuole materne,
elementari, secondarie di I grado e secondarie di II grado e artistica. La nota (1) chiarisce una volta per tutte
che i ruoli sono 4 (materna, elementare, media e secondo grado) e quindi non
vale il concorso della scuola materna se si è nella scuola elementare, come non
vale quello della media se si è nel secondo grado.
Relativamente
all’istruzione
secondaria di 2° grado, il punteggio in parola spetta a tutte le classi di
concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è
conseguita l’idoneità nei soli concorsi ordinari per esami e titoli banditi con DD.DD.GG.
31/3/99 e 1/4/99.
2. Il
punteggio per la continuità
del servizio, se richiesto ma senza che sia stata resa la
dichiarazione di cui all’allegato “F”, va attribuito solo ove possa evincersi
dai documenti allegati o dall’allegato “D”. Per i trasferiti d’ufficio va
compilata la seconda parte dell’allegato “F”.
La
continuità va riferita alla stessa tipologia di posto (l’attività di sostegno non è
fungibile con quella di posto comune; l’attività prestata in corso serale o per
lavoratori non è fungibile con l’insegnamento diurno prestato nella stessa
scuola).
Il punteggio per la continuità viene riconosciuto
anche al personale titolare sui posti della dotazione organica di sostegno
(DOS) nella scuola secondaria di secondo grado, dopo il triennio, se rimane in
servizio sempre nella stessa scuola. Ai docenti, quindi, che richiedono la
conferma sempre nella stessa scuola
dopo 3 anni spettano 6 punti per la continuità, con le previste aggiunte per gli ulteriori anni successivi.
Tale innovazione non agisce retroattivamente e
quindi il triennio per maturare questo punteggio decorre dal corrente anno
scolastico 2003/2004.
Per la Scuola Elementare , il trasferimento tra i posti di organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità del servizio.
La continuità didattica, legata alla scuola/circolo di ex titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non in quella di mobilità professionale.
a) indicare,
quale prima
preferenza, la scuola di titolarità o la preferenza sintetica
comprensiva di tale scuola;
b) riportare
nell’apposita casella del modulo-domanda la denominazione della scuola o
istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario;
c) allegare
dichiarazione di cui all’allegata “F” per il personale docente ed allegato ”E”
per il personale ATA , o dichiarazione specifica, purchè si faccia esplicito
riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio e all’anno
in cui è avvenuto il trasferimento.
La
continuità del servizio maturata nella scuola o nell’istituto di precedente
titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario dell’art.7
punto II) e IV) del C.C.N.I. (alle
condizioni in esso previste) che, a seguito del trasferimento d’ufficio sia attualmente
su posti DOP.
C O N T E N Z I O S O
Per
quanto riguarda le procedure relative al contenzioso sulla mobilità, si fa
rinvio all’art. 12 del C.C.D.N. del 27.01.2004.