Provveditorato agli Studi di Bari


Prot.n.814 - Div.I sez.AA.GG.   

Bari, 18.10.1999

                                                            

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA

 OGGETTO : INFORTUNI ALUNNI - ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

             Con nota n.10585 del 14.12.1998, diramata a tutte le istituzioni scolastiche, questo Ufficio ha sinteticamente descritti gli adempimenti che il capo d'istituto è tenuto ad assolvere nel caso di infortunio occorso a un alunno.

            Il notevole numero di segnalazioni di infortuni che pervengono abitualmente non consente tempestivi interventi, da parte di questo Ufficio, tesi a evidenziare di volta in volta eventuali adempimenti trascurati o incompleti, da cui potrebbero derivare responsabilità rilevanti.

            Per quanto sopra, si richiamano nuovamente, le attività obbligatorie nell'ipotesi di infortunio che coinvolga un alunno, con l'invito ad attenervisi puntualmente. (Gli stessi obblighi, ovviamente, saranno osservati nel caso di infortunio che si verifichi nei confronti di personale docente o ATA)

            1. Acquisizione di tutti gli elementi informativi, quali dichiarazioni spontanee di alunni o testimonianze scritte di persone che hanno assistito all'accaduto.

            2. Annotazione sul registro degli infortuni (art. 4, comma 5, lettera o) D.L. n.626/1994) di tutte le circostanze relative all'infortunio in caso di assenza di almeno un giorno.

            3. Denunzia all'I.N.A.I.L., (D.P.R. 30.6.1965 n.1124), nei casi di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ove l'infortunio comporti un 'assenza prognosticata per più di tre giorni (compreso quello dell'evento), da inoltrare entro il termine di due giorni da quello in cui si è avuta notizia dell'infortunio stesso. A tal fine, deve essere compilato l'apposito modello predisposto dll'I.N.A.I.L., che può essere anche utilizzato ai fini della denunzia, di cui al punto successivo, all'Autorità di Pubblica Sicurezza (la mancata  denunzia è punibile con una sanzione pecuniaria amministrativa).

            4. Denunzia all'Autorità di pubblica sicurezza (Commissariato di pubblica sicurezza o Stazione dei Carabinieri) ove l'infortunio comporti inabilità per più di tre giorni, da inviare entro il termine perentorio di due giorni.

            5. Denunzia alla Società assicuratrice.  Ove sia notificata una citazione in giudizio per il risarcimento del danno, il capo d'istituto invierà  all'Avvocatura dello Stato, con la massima tempestività :

¨       l'originale dell'atto di citazione

¨       tutta la documentazione sull'infortunio esistente agli atti

¨       copia della polizza di assicurazione stipulata dalla scuola a copertura dei rischi di infortunio unitamente alla documentazione attestante i regolari versamenti periodici delle annualità di premio riferibili all'infortunato

¨       una relazione scritta contenente i dati informativi fondamentali e ogni aspetto della vicenda utile alla difesa in giudizio della scuola

¨       contestualmente il capo d 'istituto richiederà l'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato.

Copia del rapporto sarà inviato a questo Ufficio, che dovrà essere informato di ogni ulteriore sviluppo del caso.


 Con l'occasione, si evidenzia che l'Amministrazione risponde del danno subito dall'alunno in ogni caso di violazione, con dolo o colpa (anche lieve) degli obblighi di vigilanza e di predisposizione di ogni cautela che assicuri condizioni di sicurezza.

In caso di condanna al risarcimento del danno, l'Amministrazione è tenuta a inviare un dettagliato rapporto alla Procura regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza circa l'esistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità per danno erariale nei confronti del presunto responsabile (quest'ultimo può essere condannato dal magistrato contabile  a  rifondere le somme liquidate dall'Amministrazione limitatamente ai casi di dolo o colpa grave).

Nel caso di condanna, pertanto, l'Amministrazione notifica al presunto responsabile atto di costituzione in mora, con l'invito a rimborsare spontaneamente le somme dalla stessa liquidate, al fine di evitare il giudizio di responsabilità patrimoniale davanti alla Corte dei Conti e la conseguente lievitazione delle somme, gravate da interessi moratori, accessori e altre spese di giustizia.

 

 

 

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI

(G. IMBRICI)