LE PERSONE GIURIDICHE

COME SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO (artt. 11, 12 c.c.) 

Nella realtà sociale può verificarsi che alcune persone fisiche intendano raggiungere delle finalità che da soli non riescono a perseguire per insufficienza di mezzi economici, di tempo, di conoscenze etc.

In tali ipotesi, le persone fisiche che hanno una finalità comune (di tipo economico, culturale, religioso, sociale in generale etc.) possono decidere di cooperare, mettendo in comune dei beni e chiedendo allo Stato un riconoscimento dell’organismo collettivo da loro creato.

Nel momento in cui lo Stato concede detto riconoscimento, nasce un nuovo soggetto del diritto con una propria capacità giuridica e dunque una propria soggettività completamente distinta da quella delle persone giuridiche che la compongono.  

La persona giuridica (fictio iuris = finzione del diritto) è un soggetto del diritto, ma con una propria personalità (soggettività) giuridica del tutto distinta da quella delle persone fisiche che la compongono

Elementi costitutivi della persona giuridica sono dunque:

 

La persona giuridica, in conclusione, è un organismo collettivo riconosciuto dallo Stato.

Tra le varie classificazioni nell’ambito delle persone giuridiche la più importante è quella tra persone giuridiche pubbliche e private.

 

> Le persone giuridiche pubbliche (es. Stato, Regione, Provincia, INPS etc.) perseguono finalità pubbliche ed hanno quindi una propria strutturazione interna adatta a tale scopo.

> Le persone giuridiche private (es. associazioni, società, S.p.A., S.R.L. etc.) perseguono finalità e interessi privati e dunque, hanno una loro organizzazione interna adatta a tali scopi.

Per operare concretamente nella realtà la persona giuridica si avvale di ORGANI, ovvero di strumenti tramite i quali forma ed esprime la propria volontà (ad es. il Parlamento è un organo della persona giuridica Stato; l’assemblea dei soci è un organo della S.p.A.).

PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE