I VARI TIPI DI NORME GIURIDICHE PRESENTI NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO

(gerarchia delle fonti del diritto oggettivo)

1 - COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI 2 - REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA 3 - LEGGI FORMALI (emanate dal Parlamento) E LEGGI MATERIALI (emanate dal Governo)

4 - LEGGI REGIONALI

5 - REGOLAMENTI 6 - CONSUETUDINI

 

Le norme giuridiche suindicate, presenti all’interno del nostro ordinamento giuridico, non hanno tutte le stesse caratteristiche, ma anzi sono diverse ed hanno efficacia e portata differenziata. Tali norme giuridiche sono tra di loro in ordine gerarchico, nel senso che le prime hanno maggiore importanza, mentre le altre hanno un peso (efficacia) minore.

1° posto Costituzione e leggi costituzionali: tali norme possono modificare tutte le altre norme di grado inferiore, ma non possono essere modificate da queste.
2°posto Regolamenti dell’Unione europea, che sono vere e proprie leggi emanate dall’U.E. immediatamente efficaci in tutti i Paesi dell’Unione e, quindi vincolanti per i loro cittadini.
3° posto Leggi formali e Leggi materiali, che non possono modificare la costituzione e le leggi costituzionali mentre hanno il potere di modificare le norme di grado inferiore.
4° posto Leggi Regionali, ovvero le leggi emanate dalle singole Regioni; tali norme hanno efficacia soltanto all’interno del territorio delle Regioni stesse.
5° posto Regolamenti, ovvero norme giuridiche di grado inferiore alle leggi, che servono a rendere più facilmente applicabili le leggi stesse.
6° posto Consuetudini, le quali sono norme giuridiche non scritte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CONSUETUDINE

La consuetudine è un comportamento ripetuto nel tempo da parte di una certa collettività con la convinzione di assolvere a un obbligo giuridico. Essa è, quindi, una norma giuridica non scritta, che, trovandosi all’ultimo posto della scala gerarchica delle norme giuridiche, per essere efficace dovrà rispettare tutte le altre norme giuridiche di grado superiore. Da un’attenta interpretazione di quanto appena esposto risulta che:

La consuetudine non è una norma scritta, ma un comando implicito (non espresso con parole o scritti) risultante dai comportamenti di una collettività.

Tale comportamento deve essere ripetuto nel tempo, cioè deve ripetersi per diversi anni.

I cittadini devono considerare il comportamento previsto dalla consuetudine come obbligatorio e, dunque, sono tenuti ad adeguarsi.

 

Va infine aggiunto che in considerazione del fatto che la norma si trova all’ultimo posto della scala gerarchica non potrà mai essere contrastante con una norma giuridica di grado superiore; di conseguenza non sarà mai ammessa la consuetudine “contra legem” cioè contrastante con una norma scritta di grado superiore (e, quindi, scritta).

La consuetudine, invece, è ammessa, cioè vale come norma giuridica quando:

 

  • viene richiamata da una norma giuridica di grado superiore (cd. consuetudine “secundum legem”).

  • regolamenta una materia nono regolata da alcuna norma scritta (cd. consuetudine “praeter legem”).