PREAMBOLO
Il Partito della Rifondazione
Comunista è libera organizzazione politica della classe operaia, delle
lavoratrici e dei lavoratori, delle donne e degli uomini, dei giovani, degli
intellettuali, dei cittadini tutti, che si uniscono per concorrere alla
trasformazione della società capitalista al fine di realizzare la liberazione
del lavoro delle donne e degli uomini attraverso la costituzione di una società
comunista. Per realizzare questo fine il PRC si ispira alle ragioni fondative
del socialismo ed al pensiero di Carlo Marx.
Si propone di innovare la tradizione del movimento operaio, quella delle
comuniste e dei comunisti in tutto il novecento a partire dalla Rivoluzione
d'Ottobre fino alla contestazione del biennio 68 -'69 e al suo interno, quella
italiana che muovendo dalla resistenza antifascista ha saputo pur costruire
importanti esperienze di lotta, di partecipazione e di democrazia di massa.
I comunisti lottano perché‚ in Italia, in Europa, nel mondo avanzino e si
affermino le istanze di libertà dei popoli, di giustizia sociale, di pace e di
solidarietà internazionali; si impegnano per la salvaguardia della natura e
dell'ambiente; perseguono il superamento del capitalismo come condizione per
costruire una società democratica e socialista di donne e di uomini liberi ed
uguali, nella piena valorizzazione della differenza di genere, dei percorsi
politici di emancipazione e di libertà delle donne, nonché in difesa della piena
espressione dell'identità e dell'orientamento sessuali; avversano attivamente
l'antisemitismo e ogni forma di razzismo, di discriminazione, di sfruttamento.
Il Partito della Rifondazione Comunista rigetta così ogni concezione autoritaria
e burocratica, stalinista o d'altra matrice, del socialismo e ogni concezione e
ogni pratica di relazioni od organizzativa interna al partito di stampo
gerarchico e plebiscitario.
E' consapevole dell'autonomia e della politicità degli organismi e delle
associazioni della sinistra alternativa e dei movimenti anticapitalistici: con i
quali quindi collabora e si confronta alla pari, ed ai quali partecipano i
propri militanti in modalità democratica e non settaria.
Il Partito della Rifondazione Comunista agisce per la reciproca solidarietà e la
collaborazione tra le forze politiche e i movimenti anticapitalistici di tutto
il mondo e coopera alle iniziative che tendono a raccoglierli e a costituirli in
schieramento contro la globalizzazione capitalistica. E in sede, specificamente,
di Unione Europea esso agisce per la costruzione di relazioni strutturate
permanenti tra i partiti della sinistra antagonista, comunisti e d'altra
matrice, e per l'associazione a questa costruzione dei movimenti e delle
associazioni della sinistra della società civile.
E' in questa generale prospettiva che il Partito della Rifondazione Comunista
propone al complesso delle culture e dei soggetti critici e anticapitalistici
gli obiettivi di un nuovo partito comunista di massa, di un nuovo movimento
operaio e di un nuovo schieramento politico di alternativa.
I - L'ADESIONE AL PARTITO
Art. 1
Possono iscriversi al partito coloro che hanno compiuto il quattordicesimo anno
di età e che, indipendentemente dalla etnia, dalla nazionalità, e dalla
confessione od opinione religiosa, ne condividono il programma e i valori
fondativi.
Art. 2
La domanda di prima iscrizione è rivolta al direttivo del circolo territoriale
del Comune o quartiere di residenza o al circolo di lavoro o di studio ove si
svolge la propria attività.
Qualora la compagna/il compagno intenda iscriversi sul proprio territorio e tale
organizzazione non esista, la domanda di iscrizione deve essere rivolta alla
segreteria della federazione.
Il rifiuto di prima iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto
all’interessato/a. Contro il rifiuto è ammesso il ricorso agli organismi di
garanzia. La compagna/il compagno iscritta/o ha diritto a ricevere la tessera
per gli anni successivi alla prima iscrizione; in tal caso la consegna della
tessera è atto dovuto.
L’atto di iscrizione si perfeziona in ogni caso con il regolare pagamento della
tessera al circolo. Il segretario/a del circolo deve firmare la tessera e
curarne la consegna. Il segretario/a del circolo è altresì responsabile del
corretto invio dei tagliandi di controllo e delle quote del tesseramento
spettanti alle diverse istanze.
Art. 2 bis
Non è ammessa la contemporanea iscrizione al Partito e ad altra organizzazione
partitica. È fatta eccezione per le/gli straniere/i residenti in Italia e per
le/gli italiane/i residenti all'estero purché l'iscrizione si riferisca ad altro
partito comunista o progressista col quale il Partito della Rifondazione
Comunista abbia rapporti ufficialmente stabiliti.
L'iscrizione al partito è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni
segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza o i cui princìpi
ispiratori contraddicano i valori e le scelte del partito.
II - LA VITA DEMOCRATICA DEL PARTITO
Art. 3
L'intera vita interna del Partito della Rifondazione Comunista e l'intero
tessuto delle sue relazioni interne sono orientati alla libertà e alla
democrazia; con ciò anche tendendo ad anticipare e a sperimentare la
quotidianità e la qualità totalmente democratiche delle relazioni in quella
società socialista futura per la quale il partito si batte.
I tempi della vita interna di partito e della sua iniziativa debbono tenere
conto delle disponibilità reali delle/degli iscritte/i e, in modo particolare,
delle donne, dei lavoratori dipendenti e delle persone anziane.
Il Partito della Rifondazione Comunista incoraggia e sostiene la costituzione al
proprio interno, in forma indipendente, di luoghi tematici e la partecipazione
ad essi di persone non iscritte al partito.
Il Partito della Rifondazione Comunista appoggia la costituzione, al proprio
interno o in forma indipendente, di associazioni, riviste e altri luoghi e modi
di ricerca teorico-politica e, più in generale, la libera organizzazione interna
o indipendente di attività e luoghi di ricerca, che uniscano iscritte/i al
partito e non.
Ogni iscritta/o al Partito della Rifondazione Comunista ha il diritto di
partecipare alle attività, alla discussione e ai meccanismi decisionali di
partito con piena libertà di fare proposte di discussione e di lavoro. E'
inoltre suo diritto che queste proposte vengano prese in esame e abbiano una
risposta.
Ogni iscritta/o ha il diritto nelle sedi di partito di sostenere le proprie
opinioni e di formulare critiche ad ogni istanza di partito.
Ogni iscritta/o ha il diritto di esprimere anche esternamente le proprie
opinioni politiche.
Ogni iscritta/o ha il diritto di elettorato attivo e passivo secondo le norme
del presente Statuto.
Ogni iscritta/o ha il diritto di essere informata/o delle discussioni e delle
decisioni da parte delle varie istanze organizzate del partito e delle critiche
rivoltele/rivoltegli.
Art. 4
Le/gli iscritte/i al Partito della Rifondazione Comunista sono tenuti a
contribuire alla realizzazione delle proposte e delle iniziative del partito, a
promuoverne la crescita, a prendere parte alla sua vita interna e ad avere in
essa comportamenti democratici e solidali, a contribuire al suo finanziamento, a
diffonderne la stampa, a votarne le liste elettorali.
Sono inoltre tenuti ad appoggiare gli organismi e le associazioni della sinistra
alternativa, i movimenti critici e anticapitalistici, a contribuire allo
sviluppo delle organizzazioni sindacali di classe, delle associazioni
democratiche e dei movimenti di massa.
Il Partito della Rifondazione Comunista combatte ogni attitudine in seno a
gruppi dirigenti, apparati e rappresentanze istituzionali, a costituirsi in ceti
separati e alla ricerca di ruoli di prestigio e di privilegi materiali. Sta ad
essi in primo luogo la promozione e la difesa, nel partito, di rapporti di
democrazia, di solidarietà, di lealtà e di eguaglianza. Debbono essere loro
assegnate responsabilità definite e i modi di esercizio di queste responsabilità
e i risultati ottenuti debbono essere verificati.
Le/i compagne/i eletti in ruoli di rappresentanza pubblica hanno un particolare
dovere di responsabilità democratica nei confronti del partito in relazione agli
obblighi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.
Le/gli iscritte/i devono, in ottemperanza all'art. 5 del Decreto legislativo n.
460/97, non trasmettere ad altri la quota tessera e le sottoscrizioni al
partito, escludendone la rivalutabilità.
Art. 5
Ogni istanza di partito promuove, in raccordo con le istanze superiori, le
iniziative ritenute più idonee a perseguire gli obiettivi politici del partito a
livello locale, nazionale ed internazionale nel rispetto della linea politica
definita dal congresso nazionale e dai congressi federali nonché delle decisioni
assunte dal comitato politico nazionale nell'intervallo fra due congressi
nazionali.
Art. 6
Gli organismi dirigenti ed esecutivi sono eletti secondo le norme stabilite
dallo Statuto.
La funzione dirigente si esprime nel:
a) promuovere la partecipazione democratica e l'attività politica di tutte/i
le/gli iscritte/i;
b) stimolare l'approfondimento teorico e culturale, anche attraverso l'attività
di formazione;
c) assicurare la circolazione delle informazioni;
d) garantire la libera espressione di tutte le opinioni;
e) lavorare costantemente per l'unità del partito attraverso il dibattito
democratico e l'azione solidale di tutti i militanti;
f) organizzare l'attività politica in modo da favorire la più ampia
partecipazione;
g) proporre decisioni operative e far sì che le decisioni assunte trovino
concreta applicazione;
h) riferire periodicamente alle/agli iscritte/i circa l'attuazione delle
decisioni assunte;
i) contribuire a superare gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale
che limitano la possibilità di partecipazione di tutte/i le/gli iscritte/i.
Non possono esercitare la funzione dirigente i compagni che non abbiano
tempestivamente rinnovato, senza giustificato motivo, la tessera per l'anno in
corso.
Art. 7
Il libero dibattito e la pluralità delle posizioni rappresentano l'essenza della
vita democratica del partito che è impegnato nei suoi organismi alla ricerca
costante della sintesi.
Art. 8
Il partito è un corpo politico unitario con una pratica politica ed una
direzione unitarie.
Ciò avviene anche attraverso una pluralità delle posizioni che possono
esprimersi liberamente e in modo trasparente attraverso diverse forme di
aggregazioni o tendenze, sia in fase congressuale sia nel corso di dibattiti su
questioni di grande rilevanza politica.
Gli organi di stampa del partito mettono a disposizione del dibattito interno
uno spazio adeguato.
Non è consentita la formazione di correnti o frazioni permanentemente
organizzate.
Art. 9
Su questioni di particolare rilievo politico gli organismi dirigenti possono
promuovere forme di consultazione, anche referendaria, di tutte/i le/gli
iscritte/i secondo norme e modalità stabilite di volta in volta.
Art. 10
L’ordine del giorno con il quale è convocato l’organismo dirigente e l’assemblea
di circolo deve inderogabilmente contenere l’esplicitazione , con distinta e
dettagliata indicazione, delle materie sulle quali si effettueranno votazioni.
Ciò costituisce principio inderogabile per quelle materie riservate allo
specifico organismo dirigente o assemblea di circolo.
Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze del partito deve essere sancito dal
voto e verbalizzato insieme all'esito della votazione a pena di nullità.
L'esito della votazione deve essere immediatamente proclamato.
III - L'ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO
Art. 11
L'organizzazione del partito si articola in circoli, federazioni e comitati
regionali.
Art. 12
Il circolo è l'istanza fondamentale del partito.
Il circolo è: territoriale (comunale, sub-comunale ed intercomunale), di lavoro
o di studio; può inoltre essere costituito un circolo di più luoghi di lavoro o
di studio omogenei tra di loro.
Si possono costituire collettivi e forum riconosciuti dal circolo ove non
esistano ragioni per un rifiuto motivato.
Le assemblee degli iscritti e delle iscritte del circolo sono di norma aperte.
Art. 13
L'iniziativa per la costituzione dei circoli è assunta dal comitato politico
federale.
Possono assumere l'iniziativa anche almeno 20 iscritte/i che risiedono nel
medesimo ambito territoriale o 10 iscritte/i che operano nel medesimo ambito di
lavoro o di studio.
Art. 14
La costituzione dei circoli è, in ogni caso, sempre deliberata dal comitato
politico federale.
Non può farsi luogo alla costituzione dei circoli di ambito territoriale con
meno di 20 iscritte/i e di luogo di lavoro o di studio con meno di 10
iscritte/i, salvo i circoli delle federazioni estere.
I circoli di uno stesso comune, di una stessa circoscrizione o municipio o zona,
possono costituire coordinamenti (cittadini, circoscrizionali, municipali o
zonali) anche tematici, secondo le modalità stabilite dalla Federazione.
Nei circoli intercomunali e nei luoghi di lavoro si possono costituire nuclei di
iscritti per operare su temi specifici locali o aziendali. Tali nuclei non
costituiscono sede decisionale e operano in collegamento con il comitato
direttivo del circolo.
Il comitato politico federale può, altresì, autorizzare deroghe motivate al
principio di iscrizione territoriale di singoli iscritti in particolare per
sperimentare circoli su scala territoriale ampia che agiscano sul tema del
lavoro, della precarietà, dello studio-lavoro, dell'immigrazione.
Il rinvio o il divieto di costituzione di un circolo deve essere motivato a
maggioranza qualificata.
Art. 15
Organo fondamentale del circolo è l'assemblea delle/degli iscritte/i.
L'assemblea del circolo approva il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il
piano di lavoro proposto dal direttivo. L'assemblea del circolo si riunisce
almeno ogni due mesi su iniziativa della/del segretaria/o o del comitato
direttivo del circolo.
Può essere convocata dalla segreteria della federazione oppure su richiesta
motivata di un quinto delle/degli iscritte/i.
Quando vi è richiesta di convocazione dell’assemblea da parte di un quinto degli
iscritti, la segretaria/il segretario del circolo deve provvedere alla
convocazione entro 5 giorni e la riunione deve tenersi non oltre 30 giorni. In
mancanza provvede il collegio di garanzia.
Art. 16
Ogni circolo è diretto da un comitato direttivo e da una/un segretaria/o. Può
essere costituita anche una segreteria ove ciò si renda necessario.
Ai componenti la segreteria vengono attribuiti incarichi specifici.
Il comitato direttivo è eletto dal congresso del circolo.
Segretaria/o, tesoriera/e e la segreteria sono eletti dal comitato direttivo nel
proprio seno a maggioranza di voti.
Art. 17
La federazione è costituita di norma su base provinciale.
Possono essere costituite federazioni in ambito subprovinciale o
interprovinciale.
Alla costituzione delle federazioni provvede la direzione nazionale, assieme
alla segreteria regionale di competenza.
Art. 18
Nei paesi di emigrazione italiana possono essere costituite federazioni del Prc
sulla base delle norme del presente Statuto.
Si costituisce un coordinamento delle federazioni in Europa.
Le organizzazioni del Prc all'estero sviluppano e articolano rapporti di
collaborazione con le formazioni politiche locali orientate analogamente al Prc
e con le forze politiche e sociali che organizzano e costruiscono rapporti con
gli emigranti all'estero.
Art. 19
Su argomenti di particolare interesse la federazione può dar vita a consulte e
commissioni aperte, anche, ad apporti esterni al partito.
Nelle aree in cui è presente il fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria le
federazioni promuovono l'istituzione di appositi gruppi di lavoro.
Nelle realtà territoriali in cui siano presenti minoranze etniche le federazioni
promuovono sedi di partecipazione e meccanismi di rappresentanza riservati
alle/agli iscritte/i appartenenti a tali minoranze.
Art. 20
Nelle regioni con più federazioni si costituisce un comitato politico regionale
eletto dal congresso regionale.
IV - FORUM PERMANENTE DELLE DONNE
Art. 21
Il Forum delle donne del Partito della Rifondazione Comunista, luogo di incontro
di percorsi diversi, è sede comune di elaborazione e costruzione della politica
di genere.
Le donne che scelgono di parteciparvi decidono autonomamente i modi e le forme
di funzionamento.
Il Forum concorre alla formazione degli orientamenti e delle scelte del Partito
della Rifondazione Comunista.
V - GIOVANI COMUNISTE E COMUNISTI
Art. 22
Fanno parte dell'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i le iscritte e gli
iscritti del Partito della Rifondazione Comunista che non abbiano ancora
compiuto 30 anni e che, volontariamente, aderiscono al partito mediante la
tessera dei Giovani comunisti. Tale organizzazione è comunque interna al partito
a tutti gli effetti.
Le/i Giovani comuniste/i godono degli stessi diritti e degli stessi doveri di
tutte/i le/gli iscritte/i al Prc. L'iscrizione al partito deve essere effettuata
presso il circolo di competenza.
L'organizzazione delle/dei Giovani comuniste/i promuove iniziative e campagne,
costruisce un intervento territoriale e tematico nelle istanze di movimento,
favorisce la creazione di strutture di movimento (collettivi studenteschi,
comitati per il lavoro ecc.) aperte alle/ai non iscritte/i, promuove, nei
circoli del partito, la discussione e l'iniziativa politica sulle tematiche che
caratterizzano lo specifico giovanile.
L'assetto organizzativo delle/dei Giovani comuniste/i si struttura sui livelli
organizzativi del partito.
Il coordinamento nazionale delle/dei giovani comuniste/i decide a maggioranza
qualificata dei due terzi, con il concorso degli organismi Giovani Comunisti
delle realtà coinvolte, sperimentazioni sul piano dell’assetto organizzativo
diverse dai livelli organizzativi del partito.
A livello di federazione, l'assemblea delle/dei Giovani comuniste/i iscritte/i
nella federazione medesima, è l'istanza di base delle/dei Giovani comuniste/i.
Tale assemblea elegge un coordinamento che al suo interno elegge una/un
coordinatrice/tore.
A livello nazionale, ogni tre anni viene convocata dalla direzione nazionale la
conferenza nazionale delle/dei Giovani comuniste/i costituita dalle/dai
delegate/i elette/i su base federale tra le/i Giovani comuniste/i.
I delegati di ciascuna federazione provvedono, in una riunione comune,
all'elezione di un coordinamento regionale con compiti di coordinamento
esecutivo tra le diverse federazioni della Regione. Il coordinamento regionale
elegge tra i suoi componenti una/un coordinatrice/ore regionale.
La conferenza nazionale elegge il coordinamento nazionale e ne determina il
numero delle / i componenti.
La/Il coordinatrice/ore nazionale è eletto dal coordinamento nazionale delle/dei
Giovani comuniste/i.
L'organizzazione dei/delle Giovani comunisti/e si dà un proprio regolamento
interno approvato dalla conferenza nazionale.
La/Il coordinatrice/ore provinciale fa parte di diritto del comitato politico
federale.
La/Il coordinatrice/ore regionale fa parte di diritto del comitato politico
regionale.
La /Il coordinatrice/ore nazionale fa parte di diritto del comitato politico
nazionale.
VI - CONFERENZA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
Art. 23
Le lavoratrici ed i lavoratori comunisti si riuniscono, di norma ogni anno, in
conferenza a livello nazionale sulle tematiche ed i problemi attinenti il mondo
del lavoro.
La conferenza è convocata dal comitato politico nazionale e si articola in
conferenze a livello regionale e federale.
La conferenza nazionale elegge, al termine della sua sessione, la consulta delle
lavoratrici e dei lavoratori comunisti che costituisce un organismo consultivo
sulle tematiche del lavoro per tutti gli organismi di direzione del partito.
Il comitato politico federale può convocare una conferenza a livello locale ogni
volta che ne ravvisi la necessità.
VI bis - CONFERENZA SULLE POLITICHE MIGRATORIE
Art. 23 bis
Di norma ogni anno, il partito terrà una Conferenza nazionale sulle tematiche e
i problemi inerenti le politiche migratorie, i diritti sociali e di cittadinanza
delle/dei migranti.
La conferenza è convocata dal Comitato politico nazionale, è aperta alla
partecipazione dell'associazionismo dei migranti e dell'antirazzismo e può
articolarsi in conferenze a livello regionale e federale.
Il comitato politico federale può convocare una conferenza a livello locale ogni
volta ne ravvisi la necessità.
VII - CONFERENZA NAZIONALE DELLE DONNE COMUNISTE
Art. 24
Le donne comuniste si riuniscono, di norma ogni anno, in conferenza a livello
nazionale sulle tematiche ed i problemi attinenti le politiche di genere.
La conferenza è convocata dal comitato politico nazionale e si articola a
livello regionale e federale su iniziativa dei competenti comitati politici.
VIII - I CONGRESSI
Art. 25
Il congresso è, per ogni istanza del partito, il massimo organo deliberativo.
Il congresso nazionale definisce la linea politica ed il programma del partito
nel suo complesso.
I congressi di federazione e di circolo vi contribuiscono definendo, nel
contempo, il programma d'iniziativa politica delle rispettive organizzazioni.
Il congresso regionale definisce il programma d'iniziativa del partito a livello
regionale.
Art. 26
Ogni iscritta/o che partecipa al congresso ha diritto di esprimere, nel
dibattito, opinioni e proposte, presentare ordini del giorno, illustrarli,
chiedere che siano messi in votazione e che vengano trasmessi al congresso di
istanza superiore.
Art. 27
Il congresso di circolo è costituito dall'assemblea generale delle iscritte e
degli iscritti.
Viene convocato dal comitato direttivo di circolo di norma in corrispondenza con
la convocazione del congresso di federazione. Può essere convocato in via
straordinaria e per decisione motivata dal comitato politico federale nonché
sempre dal comitato politico federale medesimo, su richiesta motivata di un
terzo delle/degli iscritte/i.
Elegge il comitato direttivo ed il collegio di garanzia stabilendone anche la
composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso di
federazione.
Art. 28
Il congresso di federazione è costituito dall'assemblea delle/dei delegate/i dei
circoli elette/i proporzionalmente alle/agli iscritte/i ed è convocato dal
comitato politico federale di norma in corrispondenza con la convocazione del
congresso nazionale.
Può essere convocato in via straordinaria su decisione motivata della direzione
nazionale o su richiesta motivata di almeno un terzo delle/degli iscritte/i alla
federazione ovvero per decisione del comitato politico federale a maggioranza
dei componenti.
Il congresso di federazione elegge il comitato politico federale ed il collegio
di garanzia stabilendone anche la composizione numerica; elegge altresì le/i
delegate/i al congresso nazionale e al congresso regionale.
Art. 28 bis
Per lo svolgimento dei congressi straordinari di circolo, di federazione e
regionali si applicano le norme usate per lo svolgimento dell'ultimo congresso
ordinario, per quanto applicabili. Per le questioni relative allo svolgimento
dei congressi straordinari, contro le decisioni della commissione per il
congresso può proporsi ricorso di appello rispettivamente al collegio federale
di garanzia per i congressi di circolo e al collegio nazionale di garanzia per i
congressi regionali e di federazione.
Art. 28 ter
Il congresso regionale è costituito dall'assemblea dei delegati eletti dai
congressi delle federazioni in ogni regione ed è convocato dal comitato politico
regionale entro tre mesi dallo svolgimento del congresso nazionale.
Può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata dalla direzione
nazionale o su richiesta di una o più federazioni che rappresentino almeno un
terzo degli iscritti della regione ovvero per decisione del comitato politico
regionale a maggioranza dei componenti.
Il congresso regionale elegge il comitato politico regionale ed il collegio
regionale di garanzia.
I segretari di federazione fanno parte di diritto del comitato politico
regionale.
Art. 29
Il congresso nazionale è costituito dalle/dai delegate/i elette/i dai congressi
di federazione proporzionalmente alle/agli iscritte/i.
È convocato dal comitato politico nazionale almeno ogni tre anni.
Può essere convocato in via straordinaria su deliberazione del comitato politico
nazionale o su richiesta motivata di comitati politici federali, con voto a
maggioranza dei componenti che rappresentino almeno un terzo di tutte/i le/gli
iscritte/i al partito. Con l'atto di convocazione si stabiliscono, anche, le
norme per lo svolgimento dei congressi ad ogni livello.
Il congresso nazionale elegge il comitato politico nazionale ed elegge il
collegio nazionale di garanzia.
L'elezione deve avvenire in modo tale che vi sia la percentuale del sessanta per
cento di rappresentanza territoriale.
Il congresso nazionale esamina le proposte di carattere statutario e decide su
di esse.
Art. 30
Per l'elezione delle/dei delegate/i ai congressi federali e nazionali e per
l'elezione degli organismi dirigenti occorre fare in modo che vi siano
rappresentanze tendenzialmente paritarie dei sessi, presenze adeguate di
lavoratrici e lavoratori e di giovani.
In presenza di documenti alternativi la designazione delle/dei delegate/i dovrà
essere proporzionale ai consensi ottenuti dai diversi documenti.
IX- LE CONFERENZE
Art. 31
Per esaminare lo stato dell'organizzazione o specifici problemi politici,
possono essere convocate conferenze di circolo, cittadine, zonali, di
federazione, regionali e nazionali.
Vengono indette per ogni singola istanza, dai rispettivi organismi dirigenti che
stabiliscono gli obiettivi politici e le modalità di svolgimento e di
partecipazione.
Le conferenze non sono sostitutive dei congressi e non possono eleggere o
modificare gli organismi dirigenti. Possono essere anche aperte a realtà esterne
al partito.
Art. 32
Le conferenze regionali sono costituite, proporzionalmente al numero delle/degli
iscritte/i, dalle/dai delegate/i elette/i dai comitati politici federali della
regione.
Vengono convocate, obbligatoriamente, in occasione delle elezioni regionali.
Possono essere convocate per decisione del comitato politico regionale ovvero su
richiesta di federazioni che rappresentino almeno un terzo delle/degli
iscritte/i su scala regionale.
X- GLI ORGANISMI DIRIGENTI
Art. 33
Nell'intervallo tra due congressi la direzione politica del partito spetta,
nell'ambito di propria competenza, al comitato direttivo di circolo, al comitato
politico federale, al comitato politico regionale e al comitato politico
nazionale.
Tali organismi possono articolarsi in commissioni e dotarsi di un proprio
regolamento interno.
Le loro riunioni sono convocate dalla/dal segretaria/o sentito l'organo
esecutivo corrispondente o su richiesta di un terzo delle/dei loro componenti.
Il segretario deve provvedere alla convocazione, quando vi è richiesta di un
terzo dei componenti, entro cinque giorni. In mancanza, provvede il collegio di
garanzia competente.
Delle convocazioni degli organismi è data notizia a quelli superiori.
Il comitato politico nazionale è convocato dalla direzione .
Art. 34
Il comitato direttivo di circolo dirige l'attività politica del partito a
livello locale, propone all'assemblea il bilancio preventivo e consuntivo ed è
eletto dal congresso con le procedure di cui al successivo art. 43.
Esso elegge al suo interno, a maggioranza di voti la/il segretaria/o e il/la
tesoriere/a e, ove si renda necessario, una segreteria.
Qualora si elegga una segreteria, ai componenti vengono attribuiti con
l'elezione incarichi specifici.
Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente del
direttivo di circolo, l'assemblea degli iscritti provvede alla sostituzione
nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica.
I componenti il comitato direttivo dopo tre assenze consecutive non
giustificate, verificate dai verbali di presenza dal collegio di garanzia, sono
dichiarati decaduti dallo stesso.
Il comitato direttivo del circolo indica al gruppo del consiglio comunale la
proposta per la/il capogruppo. Nel caso di più circoli nello stesso comune,
l'indicazione avviene nella riunione congiunta dei comitati direttivi.
Art. 35
Il comitato politico federale decide gli indirizzi politici della federazione,
approva le candidature per le liste elettorali di pertinenza federale, il
bilancio consuntivo e preventivo, dirige e coordina l'attività dei circoli e
delle altre istanze nell'ambito territoriale di competenza.
Esso si riunisce almeno ogni due mesi.
Ne fanno parte di diritto le/i segretarie/i dei circoli delle federazioni con
meno di duemila iscritti.
Per le federazioni oltre i duemila iscritti la componente territoriale non potrà
essere inferiore al 60%, ma l'intero comitato politico federale verrà eletto dai
delegati al congresso.
La sostituzione delle/dei segretarie/i di circolo determina, automaticamente, la
loro sostituzione nel comitato politico federale.
Le/i componenti del comitato politico federale, dopo tre assenze consecutive non
giustificate, sono dichiarati decadute/i dal comitato politico federale stesso
sulla base di una verifica effettuata dal collegio federale di garanzia.
Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente
eletto dal congresso di federazione, il comitato politico federale provvede alla
sua sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti nella prima seduta
utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti
congressuali.
Il comitato politico federale elegge, fra i suoi membri, la/il segretaria/o, la
segreteria, il tesoriere e, qualora lo ritenga necessario, la/il presidente ed
il comitato direttivo.
Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi
specifici.
La/Il segretaria/o e la/il presidente del comitato politico federale fanno parte
di diritto del comitato direttivo.
Qualora non venga eletto il comitato direttivo, i medesimi entrano di diritto
nella segreteria.
Il comitato politico federale costituisce nel proprio seno commissioni di lavoro
con funzioni di istruttoria e di proposta, designandone le/i componenti e
nominando le/i responsabili.
Possono far parte delle commissioni anche non componenti del comitato politico
federale.
Il comitato politico federale discute, annualmente, un rapporto sull'attività
delle/degli elette/i nelle liste del partito e di coloro che rivestono cariche
pubbliche alle quali sono state/i designate/i dal partito.
Il comitato politico federale indica al gruppo del comune capoluogo e della
provincia la proposta per la/il capogruppo.
Nel caso di più federazioni nella stessa provincia, l'indicazione avviene nella
riunione congiunta dei comitati politici federali.
Art. 36
Il comitato direttivo, laddove viene eletto, agisce su mandato del comitato
politico federale e risponde ad esso del suo operato.
In conformità agli orientamenti fissati, il comitato direttivo assicura la
continuità dell'attività politica ed organizzativa del partito, ne dirige il
lavoro e lo coordina con quello dei gruppi nelle assemblee elettive.
Formula proposte al comitato politico federale ed in particolare sulle seguenti
questioni:
- scelte politiche di collocazione rispetto al governo degli enti locali nel
territorio di competenza della federazione;
- piano di lavoro della federazione;
- questioni sorte ai livelli inferiori che abbiano rilievo politico generale per
il territorio della federazione;
- costituzione di nuovi circoli;
- costituzione di coordinamenti comunali, zonali, circoscrizionali o di
municipio, in nessun caso sostitutivi di organismi di direzione politica della
federazione.
Art. 37
Il comitato politico regionale coordina l'attività delle organizzazioni di
partito nella regione, ne promuove il rafforzamento e lo sviluppo, cura
l'attività formativa, determina e dirige la politica regionale sulla base di una
piattaforma politica concernente la dimensione regionale, definisce le liste per
le elezioni regionali, decide le scelte politiche e di collocazione rispetto al
governo regionale ed orienta, sul piano politico ed organizzativo, le attività
delle federazioni.
Il comitato politico regionale elegge, fra i suoi membri, una/un segretaria/o,
una/un tesoriera/e e una segreteria.
Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi
specifici.
La carica di segretaria/o regionale è incompatibile con quella di segretaria/o
di federazione.
Il comitato politico regionale indica al gruppo del consiglio regionale la
proposta per la/il capogruppo.
Il comitato politico regionale si riunisce almeno ogni due mesi.
Le/i componenti del comitato politico regionale, dopo tre assenze consecutive
non giustificate, sono dichiarate/i decadute/i dal comitato politico regionale
medesimo sulla base di una verifica dei verbali di presenza effettuata dal
collegio regionale di garanzia.
Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente
eletto dal congresso regionale, il comitato politico regionale provvede alla sua
sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti nella prima seduta utile
successiva alla cessazione dalla carica.
Art. 38
Il comitato politico nazionale è il massimo organismo del partito.
Esso determina gli indirizzi fondamentali e gli obiettivi dell'attività
complessiva del partito, ne verifica l'attuazione e ne risponde collegialmente
al congresso nazionale.
Le/i componenti del comitato politico nazionale rappresentano il partito a
livello nazionale ed operano in collegamento con le federazioni di appartenenza
senza vincolo di mandato.
E' convocato dalla direzione con lettera del segretario nazionale o, in via
straordinaria, su richiesta di un terzo delle/dei suoi componenti.
Le/i componenti del comitato politico nazionale, dopo tre assenze consecutive
non giustificate, sono dichiarate/i decadute/i dal comitato politico nazionale
stesso sulla base di una verifica dei verbali di presenza effettuata dal
collegio nazionale di garanzia.
Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di una/o delle/dei suoi
componenti eletta/o dal congresso nazionale, il comitato politico nazionale
provvede alla loro sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti,
nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto
degli esiti congressuali.
Il comitato politico nazionale si riunisce almeno ogni tre mesi.
Il comitato politico nazionale elegge, nel suo seno, la/il segretaria/o del
partito, la/il tesoriera/e nazionale, la segreteria, la direzione nazionale.
Approva in via definitiva le liste per il Parlamento italiano ed europeo e
avanza la proposta ai gruppi parlamentari per l’elezione dei capigruppo al
Parlamento italiano ed europeo
Fanno parte di diritto del comitato politico nazionale: il presidente del
collegio nazionale di garanzia, i presidenti dei gruppi parlamentari , (e) il
coordinatore nazionale dei giovani comunisti.
Su proposta della segreteria nazionale e sulla base delle funzioni svolte,
nomina un esecutivo nazionale che, in conformità con gli orientamenti fissati
dal Comitato Politico nazionale medesimo, provvede ad assicurare lo svolgimento
delle campagne e iniziative politiche decise dal partito, ne dirige e verifica
il lavoro, lo coordina con i livelli istituzionali.
L’esecutivo nazionale è convocato dalla segreteria nazionale.
Il comitato politico nazionale elegge al suo interno un/una presidente.
Art. 39
La direzione nazionale è composta da un numero di membri stabilito dal comitato
politico nazionale.
Ne fa parte di diritto la/il segretaria/o del partito.
La direzione nazionale opera su mandato del comitato politico nazionale e
risponde ad esso.
In conformità agli orientamenti fissati dal comitato politico nazionale,
provvede ad esaminare le problematiche inerenti la vita del partito e delle sue
relazioni esterne, discute gli orientamenti politici, esprime il parere sulla
composizione delle liste per il parlamento italiano e quello europeo e sulla
proposta di indicazione per i capigruppo al parlamento italiano ed europeo.
Art. 40
La segreteria nazionale è organo con funzioni operative.
A ciascun componente sono assegnati con l'elezione incarichi specifici.
Ne fa parte di diritto la/il segretaria/o.
Alla segreteria nazionale compete, anche, di convocare la direzione nazionale e
l’esecutivo , di definirne l'ordine del giorno e di istruirne i lavori.
Art. 41
La/il segretaria/o nazionale presiede i lavori della direzione nazionale e
coordina quelli della segreteria. Rappresenta il partito.
Art. 42
L'elezione della/del segretaria/o e quella della/del tesoriera/e, a tutti i
livelli, è fatta a scrutinio segreto.
Il comitato politico federale e il comitato politico regionale, qualora lo
ritengano necessario, procedono alla elezione del presidente.
La seduta di votazione è valida se vi partecipa la maggioranza delle/degli
aventi diritto.
Risulta eletta/o alle rispettive cariche la/il candidata/o che riporti la
maggioranza dei voti.
Nel caso in cui, in prima convocazione, non si raggiunga il numero richiesto per
la validità della seduta, si procede ad una seconda convocazione non prima di
sette giorni e non oltre quindici giorni.
La seduta in seconda convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo
delle/degli aventi diritto.
Viene eletta/o chi ottiene la maggioranza dei voti.
Art. 43
Il Partito riconosce la democrazia di genere come elemento costitutivo del
percorso della rifondazione.
Al fine di promuovere la presenza paritaria, occorre assicurare che la presenza
di un sesso rispetto all'altro non sia inferiore al 40%, e tendenzialmente
raggiunga il 50%. Ciò deve valere, laddove possibile, anche per gli organismi
dirigenti e di garanzia dei circoli.
In caso di più liste, collegate a documenti congressuali o sottoscritti da
almeno il 20% degli aventi diritto al voto, il numero degli eletti verrà
calcolato proporzionalmente ai consensi ottenuti dalle liste medesime.
Il voto per l'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia è segreto.
Art. 43 bis
Occorre assicurare che in tutti gli organismi esecutivi siano presenti entrambi
i sessi.
Art. 44
La segreteria di federazione o regionale viene eletta a scrutinio segreto, su
lista bloccata, a maggioranza dei voti del comitato politico di federazione o
del comitato politico regionale.
La proposta viene avanzata dal segretario di federazione o regionale.
È possibile proporre alla votazione una lista alternativa, ove sia avanzata
richiesta in tal senso da parte del 20% almeno dei membri del comitato politico
federale o del comitato politico regionale.
Risulta eletta la lista che ottiene più voti.
Art. 45
Per tutti gli altri incarichi di partito e per la designazione a cariche
pubbliche si procede con deliberazioni degli organismi competenti, assunte a
maggioranza di voti e con voto palese.
Va evitata la concentrazione di più incarichi di partito e istituzionali su
singoli/e compagni/e.
Le segreterie ad ogni grado devono essere, di norma, costituite in maggioranza
da compagni/e non impegnati/e a livello istituzionale di pari livello.
Sono incompatibili gli incarichi istituzionali di carattere esecutivo con i
compiti esecutivi a livello di partito, salvo motivata deroga adottata a
maggioranza dei/delle componenti dell'organo eligente.
Art. 46
Le sedute degli organismi dirigenti e degli organismi di garanzia, ad ogni
livello, sono valide in prima convocazione, se è presente la maggioranza
delle/dei componenti. In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque
sia il numero delle/dei presenti, esse devono essere convocate non prima di
sette giorni e non dopo quindici giorni.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Art. 47
La/Il direttora/e di Liberazione, degli altri organi di informazione e le/i
responsabili dei settori di lavoro sono eletti dalla direzione nazionale su
proposta di candidature formulate dalla/dal segretaria/o nazionale.
Art. 48
L'assunzione delle/dei funzionarie/i di partito è a tempo determinato ed è
decisa dalle segreterie e deve essere comunicata agli organismi di direzione.
Nei comitati politici delle federazioni la presenza delle/dei funzionarie/i non
può essere superiore a un decimo delle/dei componenti.
Negli organi di direzione politica nazionale la presenza delle/dei funzionarie/i
di partito non può essere superiore al trenta per cento.
Art. 49
La cooptazione di nuove/i componenti negli organismi dirigenti è consentita solo
eccezionalmente ed è deliberata a maggioranza assoluta delle/dei componenti
l'organismo deliberante.
Le cooptazioni non possono, comunque, risultare superiori al dieci per cento
della composizione originaria dell'organismo per il quale sono proposte.
XI - GLI ORGANISMI DI GARANZIA
Art. 50
Il collegio di garanzia è eletto nei circoli, nelle federazioni, a livello
regionale e nazionale.
Esso è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a
cinque a livello di circolo, non inferiore a cinque e non superiore a undici a
livello federale e regionale e non inferiore a ventuno e non superiore a
venticinque a livello nazionale.
È eletto con le procedure di cui al precedente art. 43.
Ogni collegio elegge, nel proprio seno, una/un presidente che fa parte di
diritto del rispettivo organismo dirigente.
Il collegio nazionale di garanzia elegge, al proprio interno, una presidenza
composta dal presidente, da due vicepresidenti e quattro membri.
Il collegio nazionale di garanzia si dà un proprio regolamento interno.
È compito del collegio di garanzia, nell'ambito di competenza:
- esaminare le questioni attinenti i diritti e i doveri delle/dei singoli
iscritti;
- garantire il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e
l'attuazione dello Statuto;
- adottare misure disciplinari nei casi di violazione dello Statuto;
- formulare proposte per il superamento di conflitti tra gli organismi dirigenti
e adottare misure per risolverle;
- esprimere parere sull'interpretazione delle norme statutarie;
- esprimere parere sulla proposta di scioglimento degli organismi dirigenti di
cui all'art. 53;
- verificare i bilanci ed i conti consuntivi. A questo fine il collegio
nazionale di garanzia elegge tra i suoi membri un collegio dei revisori dei
conti composto da tre persone di cui una/un presidente.
I collegi federali e regionali di garanzia ed il collegio nazionale esercitano,
altresì, la vigilanza sulla attività finanziaria e patrimoniale delle
corrispondenti istanze di partito.
La funzione di tesoriere, ad ogni livello, è incompatibile con la carica di
revisore dei conti.
Le/i componenti dei collegi di garanzia partecipano alla riunioni del comitato
politico corrispondente senza diritto di voto.
Il collegio federale di garanzia è istanza di appello rispetto ai collegi di
circolo. Quello nazionale è istanza di appello rispetto ai collegi federali e
regionali.
Le istanze superiori possono intervenire anche in funzione sostitutiva in caso
di carenza o di inerzia dei livelli inferiori.
Il collegio federale di garanzia è competente, in prima istanza, per le
questioni disciplinari relative alle/ai componenti degli organismi di
federazione e per le/gli elette/i nei consigli comunali e provinciale. Il
collegio regionale di garanzia, in prima istanza, per quelle relative alle/ai
componenti delle/degli organismi regionali e le/i consigliere/i e deputate/i
regionali. Il collegio nazionale di garanzia per quelle relative alle/ai
componenti degli organismi nazionali e alle/ai compagne/i investite/i di mandato
parlamentare nazionale o europeo.
Il collegio nazionale di garanzia ha il compito di assicurare l'interpretazione
corretta e uniforme dello statuto e dei regolamenti nazionali, nonché di
giudicare sulla conformità allo statuto di questi ultimi.
Art. 50 bis
Le sanzioni del collegio nazionale di garanzia sono definitive e vincolanti per
gli iscritti al partito.
Il rifiuto o la non osservanza di tali sanzioni determina la perdita
dell'iscrizione al partito.
Per l'esecuzione dei provvedimenti emanati il collegio nazionale di garanzia può
incaricare gli organismi dirigenti locali che sono tenuti a provvedere, ovvero,
può nominare, di volta in volta, un "commissario ad acta".
Art. 51
In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, delle/dei membri dei
collegi di garanzia, provvede alla sostituzione rispettivamente l'assemblea di
circolo, il comitato politico federale, il comitato politico regionale ed il
comitato politico nazionale in seduta congiunta con il rispettivo collegio di
garanzia.
Art. 52
Il ricorso a misure disciplinari va considerato come rimedio a situazioni non
altrimenti risolvibili e, in ogni caso, è escluso per il dissenso politico,
comunque espresso, nello svolgimento della vita democratica del partito, così
come previsto dallo Statuto.
Le sanzioni disciplinari per le/gli iscritte/i al partito sono:
- il richiamo formale;
- la sospensione da incarichi direttivi;
- la sospensione dal partito;
- l'allontanamento dal partito.
La sospensione da incarichi direttivi è adottata in caso di gravi violazioni
dello Statuto.
La sospensione dal partito è adottata nel caso di violazioni gravi e ripetute
dello Statuto, ovvero, di comportamenti lesivi della immagine pubblica del
partito.
Le misure disciplinari della sospensione dagli incarichi direttivi e della
sospensione dal partito sono comminate per un periodo minimo di un mese e per
periodo massimo di un anno.
Nei casi di particolare gravità, le misure sospensive di cui al comma precedente
e l'allontanamento dal partito possono essere eseguite, in via provvisoria,
anche in pendenza di ricorso, alla condizione che la relativa decisione sia
assunta dal collegio di garanzia con la maggioranza dei componenti ed
immediatamente comunicata al collegio nazionale di garanzia.
Il collegio nazionale di garanzia può annullare il provvedimento di provvisoria
esecuzione.
L'allontanamento dal partito è adottato nel caso di grave pregiudizio
all'organizzazione del partito.
Le sanzioni sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza delle/dei
componenti dell'organismo e comunicate per iscritto all'interessata/o ed
all'organismo dirigente di livello corrispondente.
Il provvedimento che irroga una sanzione deve essere motivato e adottato con il
voto favorevole della maggioranza dei componenti.
Esso è comunicato per iscritto all'interessato e all'organismo dirigente di
livello corrispondente.
E' sottoscritto dal presidente del collegio.
Contro il provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso
all'organismo di appello, entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
Il ricorso presentato oltre il termine è inammissibile.
Gli iscritti che siano stati allontanati dal partito non possono essere
re-iscritti prima di due anni dal provvedimento di allontanamento e, in ogni
caso, sulla re-iscrizione deve esprimersi il circolo nel quale era
precedentemente iscritto.
Art. 53
Nel caso si determinino situazioni gravi di mancato rispetto delle regole di
democrazia, di inadempienza statutaria, di dissesto finanziario o di grave
pregiudizio all'immagine esterna del partito, gli organi di direzione nazionale
e federale, con il parere favorevole dei corrispondenti collegi di garanzia,
possono sciogliere gli organismi delle istanze immediatamente inferiori e
convocarne il congresso straordinario.
La gestione delle istanze di cui sopra è affidata, temporaneamente, ad una/un
compagna/o con i compiti di commissaria/o straordinaria/o.
Art. 54
L'iscritta/o sottoposta/o a procedimento disciplinare deve essere posta/o a
conoscenza dei fatti che gli vengono addebitati ed ascoltata/o dall'organo che
esamina il suo caso.
Egli ha diritto di essere sentita/o, di produrre memorie, documenti e quant'altro
ritenga opportuno per la sua difesa.
I collegi di garanzia ad ogni livello si pronunciano nel termine di due mesi.
Questo termine è elevato a tre mesi per il collegio nazionale di garanzia.
Art. 55
La sospensione cautelativa dall'attività di partito può essere decisa, come
misura temporanea, nel caso di pendenza di indagini giudiziarie. Non costituisce
sanzione disciplinare e non può essere stabilita per più di sei mesi,
prorogabile di eguale periodo in caso di necessità.
La deliberazione è assunta dagli organismi di garanzia che ne fissano le
modalità.
L’autosospensione volontaria dal partito o dai suoi organismi è consentita
esclusivamente nel caso in cui la/ il compagna/o sia coinvolta/o in indagini
giudiziarie; in tutti gli altri casi l’autosospensione equivale alle dimissioni
dagli incarichi di partito.
XII - LE CARICHE PUBBLICHE ED ELETTIVE
Art. 56
Tutte le candidature a cariche pubbliche ed elettive di iscritte/i al partito
sono sottoposte al parere del circolo di appartenenza della/del candidata/o.
La/il candidata/o non può svolgere la campagna elettorale in modo contrario
all'impostazione stabilita dal partito.
Le/gli elette/i debbono:
- conformarsi rigorosamente agli orientamenti del partito ed al regolamento del
Gruppo nell'esercizio del loro mandato;
- versare al partito una quota dell'indennità di carica ed ogni emolumento
percepito in forza del loro mandato sulla base del regolamento approvato dalla
direzione nazionale.
Art. 57
Le cariche nelle assemblee elettive regionali, nazionali ed europee non sono
cumulabili, ad eccezione della/del segretaria/o nazionale del partito.
Nel rispetto del vincolo di maggioranza sulle alleanze e le scelte politiche
approvate dagli organismi dirigenti, nelle cariche elettive vanno valorizzate le
pluralità delle esperienze e delle soggettività interne al Partito e di quelle
esterne che collaborano con esso.
Non può essere ricandidato, fatto salvo/a il/la segretario/a nazionale, chi ha
ricoperto i seguenti incarichi istituzionali per un numero di anni equivalenti a
due mandati interi: parlamentare europeo, deputata/o, senatrice/ore,
consigliere/a, deputata/o, assessore regionale.
Con voto della maggioranza dei suoi componenti, l’organismo deputato ad
approvare le liste può stabilire eccezioni al precedente vincolo.
Art. 58
Le candidature nei consigli comunali e circoscrizionali vengono discusse nei
circoli interessati all'elezione.
Le candidature per le elezioni provinciali avvengono nei comitati politici
federali.
In ogni caso, la ratifica di tutte le liste spetta al comitato politico federale
competente territorialmente.
Spetta altresì ai comitati politici federali avanzare le candidature per i
consigli comunali del Comune capoluogo di Provincia, per i consigli regionali
limitatamente ai collegi elettorali di propria pertinenza, sulla base dei
criteri, delle indicazioni e degli orientamenti formulati dal comitato politico
regionale.
Il comitato politico regionale valutata la proposta nel suo complesso, provvede
all'approvazione definitiva delle candidature al consiglio regionale.
Art. 59
Per le candidature al Parlamento nazionale, i comitati politici federali, sulla
base delle indicazioni del comitato politico nazionale e del comitato politico
regionale, formulano le proposte per i collegi uninominali della circoscrizione
di appartenenza nonché quelle per la formazione delle liste della quota
proporzionale.
La lista definitiva delle/dei candidate/i è approvata dalla direzione nazionale;
le candidature difformi dalle proposte dei comitati politici federali devono
essere opportunamente motivate.
Per le candidature al Parlamento europeo, la direzione nazionale approva le
liste su proposta dei comitati politici regionali interessati alle singole
circoscrizioni.
XIII - L'AMMINISTRAZIONE DEL PARTITO
Art. 60
I mezzi finanziari del partito sono costituiti:
- dalle quote del tesseramento;
- dal finanziamento pubblico;
- da sottoscrizioni volontarie;
- dagli introiti delle feste e dalle altre iniziative politiche.
Ogni organizzazione di partito può promuovere sottoscrizioni informandone gli
organismi dirigenti di livello immediatamente superiore.
Il comitato politico nazionale, i comitati politici regionali ed i comitati
politici federali stabiliscono, per ogni entrata derivante dalle iniziative del
partito, le quote da ripartire fra le diverse istanze.
L'importo minimo della tessera è stabilito dalla direzione nazionale che fissa
l'ammontare delle quote e le percentuali spettanti alle diverse istanze di
partito.
I circoli, le federazioni e i comitati politici regionali hanno proprie distinte
amministrazioni finanziarie e patrimoniali.
Per ogni spesa deve essere indicata la relativa copertura.
La spesa va prioritariamente e prevalentemente impegnata a sostegno, sia sul
terreno dell'iniziativa che del profilo dell'apparato, del lavoro esterno di
partito, di massa o di movimento.
Di conseguenza, il partito tende a ridurre al minimo indispensabile i ruoli
d'apparato addetti a ruoli interni.
Viene inoltre data priorità al finanziamento delle organizzazioni decentrate del
partito.
Art. 61
La/il tesoriera/e ha la responsabilità delle attività amministrative,
finanziarie e patrimoniali dell'istanza presso la quale è nominato.
Ad essa/o è attribuita la rappresentanza legale, giudiziale verso terzi, sia
attiva che passiva, in materia amministrativa, finanziaria e patrimoniale.
La/il tesoriera/e ha la responsabilità del rendiconto annuale delle entrate e
delle spese della propria organizzazione.
Provvede altresì alla tenuta ed all'aggiornamento delle scritture e dei
documenti contabili ed all'inventario dei beni mobili, immobili e delle
partecipazioni.
La/il tesoriere nazionale è abilitato a riscuotere le somme spettanti al partito
in relazione agli adempimenti della legge sul finanziamento pubblico.
Nel caso di elezione di un nuovo/a tesoriere/a, il/la tesoriere/a uscente è
obbligato/a a redigere un rendiconto della sua gestione e consegnarlo al nuovo/a
tesoriere/a mediante apposito verbale.
Art. 62
I contributi delle/dei consigliere/i regionali, delle/dei deputate/i, delle/dei
senatrici/ori e delle/dei parlamentari europee/i, vengono versati
all'amministrazione del partito sulla base di un regolamento approvato dalla
direzione nazionale.
I contributi dei consiglieri provinciali, comunali, circoscrizionali o dei
rappresentanti designati dal partito a tutti i livelli, vengono versati alle
organizzazioni di competenza che ne fissano l'entità in sintonia con i criteri
fissati dal regolamento della direzione nazionale.
Il mancato rispetto di questa norma determina l'intervento del collegio di
garanzia e l'automatica esclusione da successive candidature.
I regolamenti, nazionale e locali, si atterranno al principio di fissare il
trattamento economico dei rappresentanti istituzionali, tenuto conto delle spese
e degli oneri collegati al mandato, nonché dei diritti acquisiti in materia
retributiva, in misura pari a quella dei funzionari di partito di livello
corrispondente.
Art. 63
Ciascuna organizzazione di partito deve redigere e approvare annualmente un
bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Il bilancio preventivo è predisposto entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il bilancio consuntivo si chiude alla data del 31 dicembre di ciascun anno, deve
essere redatto secondo il modello di bilancio approvato dalla direzione
nazionale e deve essere sottoposto all'approvazione entro il 31 marzo di ogni
anno insieme al bilancio preventivo. Al bilancio consuntivo è allegato
l'inventario dei beni mobili ed immobili.
I bilanci sono predisposti dalla/dal tesoriera/e, esaminati dal competente
collegio di garanzia e sottoposti all'approvazione dei rispettivi organismi
dirigenti.
Copia dei bilanci approvati deve essere trasmessa alle/ai tesoriere/i
dell'istanza superiore.
L'approvazione e la trasmissione dei bilanci alla tesoreria nazionale è
condizione necessaria all'erogazione dei contributi, a qualsiasi titolo, da
parte dell'amministrazione centrale del partito.
I bilanci nazionali sono esaminati ed approvati dalla direzione riunita con le/i
segretarie/i regionali e con le/i tesoriere/i regionali.
I bilanci devono essere resi pubblici e portati a conoscenza delle/degli
iscritte/i.
Il bilancio consuntivo nazionale è pubblicato integralmente sugli organi di
stampa del partito ed almeno su un quotidiano a diffusione nazionale.
In ottemperanza all'art. 5 del Decreto legislativo n. 460/97, si fa divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve
o capitale durante la vita del partito, salvo che non sia imposto per legge.
Il partito si obbliga a devolvere il suo patrimonio, in caso di scioglimento, ad
altra associazione od organizzazione politica avente le medesime finalità
politiche e ideali. In tal caso si dovrà sentire l'organismo di controllo di cui
all'art. 3, comma 190, della legge 662/96.
XIV - LA STAMPA ED I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA
Art. 64
La stampa del partito ed i mezzi di comunicazione di massa di cui il partito
dispone si ispirano agli orientamenti politici fissati dal comitato politico
nazionale.
Corrispondono alle esigenze del libero dibattito garantendo a tutte le opinioni
gli spazi adeguati ed una informazione pluralista.
XV - I SIMBOLI DEL PARTITO
Art. 65
La bandiera del partito è rossa e reca, in colore oro, la stella, la falce ed il
martello. Un nastro con i colori nazionali è legato all'asta della bandiera.
II simbolo del Partito è così descritto:
due cerchi eccentrici e tangenti internamente sulla destra. Il più grande a
fondo rosso, in secondo piano, riporta nella porzione di cerchio visibile a
sinistra, la scritta in bianco SINISTRA EUROPEA. Il secondo cerchio, in primo
piano, è più piccolo e interno al primo, con fondo bianco e riporta: falce,
martello e stella gialli sopra una bandiera rossa distesa ed inclinata a
sinistra sormontato dalla scritta in nero PARTITO COMUNISTA, nella parte
inferiore compare la scritta in nero RIFONDAZIONE. Le due scritte sono separate
da due settori circolari verde a sinistra e rosso a destra che, con il fondo
bianco, compongono i colori della bandiera nazionale.
Gli inni del partito sono: L'Internazionale, Bandiera Rossa, l'Inno dei
lavoratori.
Nei territori in cui vivono minoranze etniche, linguistiche e nazionali, il
simbolo e le scritte del partito devono essere plurilingue, così come gli atti
ufficiali ove possibile