La questione sulle riserve per

l'immissione in ruolo

 

In tutte le regioni sono uscite le graduatorie definitive e molti colleghi stanno facendo i calcoli per vedere se rientrano fra i docenti da immettere in ruolo e fra questi vi sono anche quelli che si sono visti attribuire il diritto alla riserva. Al dire il vero, su questo ultimo aspetto non c'è stata uniformità da parte delle commissioni nelle diverse regioni e alcune hanno ritenuto opportuno dare il diritto alla riserva solo a chi, fra i vari documenti, ha presentato l'iscrizione nelle liste di massima occupazione (collocamento obbligatorio per i disabili). In un articolo pubblicato nel numero 6/2004 di Professione i.r. intitolato proprio "Concorso IdR. La questione delle riserve", il prof. Ernesto Soccavo ha avuto modo di chiarire quali docenti avevano diritto di usufruire della riserva.
Come si sa, le riserve nelle assunzioni si applicano alle seguenti categorie: DISABILI (legge 68/99 art. 1 comma 1) e AD ORFANI CONIUGI DI DECEDUTI PER CAUSA DI GUERRA, FIGLI D'INVALIDI DI GUERRA (legge 68/99 art. 18 comma 2). Qui noi ci occuperemo dei disabili e riporteremo in maniera sintetica e chiara le varie percentuali dei riservisti da immettere in ruolo così come prevede la legge del 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili (pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 Marzo - Supplemento Ordinario) e la Circolare Ministeriale del Ministero del Lavoro n. 248 del 7 Novembre 2000.
Le categorie di disabili che hanno diritto alla riserva:
a) persone in età lavorativa affetta da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
b) persone invalide del lavoro con un grado d'invalidità superiore al 33%, accertata dall'INAIL;
c) persone non vedenti o sordomute (legge n. 381/70 e legge 382/70);
d) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alla tabella annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 915/78).
Quelli di cui alla lettera "a" devono essere iscritti negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio; quelli di cui la lettera "b" bastano le certificazioni rilasciate dall'INAIL (vedi in proposito Circolare Ministeriale del Ministero del Lavoro n. 66 del 10 Luglio 2001); quelli di cui alla lettera "c" valgono le certificazioni delle Commissioni mediche ospedaliere degli Ospedali Militari.
Per l'immissione in ruolo le percentuali da tener presente per i disabili sono:
Ø in misura del 7% dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato se hanno più di 50 dipendenti.
Ø se gli occupati sono da 36 a 50 i lavoratori da assumere sono 2,;
Ø se gli occupati sono da 15 a 35 viene assunto un solo lavoratore (legge 68/99 art. 3 comma 1). Questo è quello che afferma l'art. 3 comma 1, ma per il momento non sappiamo ancora come gli USR si regoleranno poiché a noi risulta che questi applicano sempre la percentuale del 7% dei posti senza tenere presente la distinzione di cui fa espressamente l'art. 3 comma 1.
Pertanto il numero dei posti da destinare alle riserve va calcolato nel seguente modo: N (Organico) x 7:100 = A (numero di posti riservati ai disabili).
La circolare ministeriale n. 248 del 7 Novembre 2000 per le percentuali dei riservisti fa riferimento al "Calcolo a livello provinciale", poiché tiene presente le altre classi d'insegnamento. Per quanto riguarda l'idr, invece, bisogna fare il "calcolo a livello diocesano" perché non bisogna mai dimenticare che fra i titoli indispensabili che danno accesso all'insegnamento vi è anche l'idoneità da parte dell'ordinario diocesano (cf. DPR 751/1985 punto 4; Codice Diritto Canonico 804 § 2 e 805). Ora, facciamo l'esempio di calcolo per riservisti in una Diocesi dove devono essere immessi in ruolo nella prima trance 36 (cioè il 60% del 70%). Se l'USR si regolerà tenendo presente l'art. 3 comma 1 della legge 68/99, in questo caso, dovrà immettere in ruolo un solo riservista, ma se applicherà la percentuale del 7% dei posti dovrà immettere in ruolo due se non tre riservisti, poiché dovrà applicare la seguente formula: (36 x 7:100= 2,52). Ho scritto "due se non tre riservisti", perché la legge 68/99 art. 4 comma 2 afferma: "nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità".
Per le altre categorie sopra menzionati, si applica, invece, la percentuale del 1% dei posti:
Ø orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero deceduti in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
Ø coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati con riconoscimento ai sensi della legge 763/81.
Per chi usufruisce della riserva perché appartenente a queste ultime categorie la loro immissione in ruolo scatta solo se nella diocesi di appartenenza vengono immessi in ruolo più di cento docenti, altrimenti non scatta la possibilità del riservista. In una Diocesi dove devono essere immessi in ruolo nella prima trance 36: (36 x 1:100= 0,36) nessun posto sarà beneficiato dai riservisti perché nel computo le frazioni percentuali non sono superiori allo 0,50.
Ai fini del raggiungimento della quota di riserva non sono da comprendere gli appartenenti alle categorie protette che si siano classificati tra i vincitori del concorso per merito proprio e che quindi non si sono avvalsi della qualità di disabile (cf., per riferimento, Consiglio di Stato, Ad. pl., 1 Luglio 1993, n. 7). Di conseguenza un riservista che si trova in posizione utile per essere immesso in ruolo non usufruirà della riserva, questa sarà applicata ad un riservista con non entra per merito.
Resta fermo in ogni caso, nelle distinte fasi di assegnazione delle sedi, il diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, per i soggetti di cui all'art. 21 della legge n. 104/92 (Circolare Ministeriale n. 248 del 7 Novembre 2000). Sulla scelta della sede ci soffermeremo nel prossimo contributo.