La questione sulle riserve per
l'immissione in ruolo
In tutte le regioni sono uscite le graduatorie
definitive e molti colleghi stanno facendo i calcoli per vedere se rientrano fra
i docenti da immettere in ruolo e fra questi vi sono anche quelli che si sono
visti attribuire il diritto alla riserva. Al dire il vero, su questo ultimo
aspetto non c'è stata uniformità da parte delle commissioni nelle diverse
regioni e alcune hanno ritenuto opportuno dare il diritto alla riserva solo a
chi, fra i vari documenti, ha presentato l'iscrizione nelle liste di massima
occupazione (collocamento obbligatorio per i disabili). In un articolo
pubblicato nel numero 6/2004 di Professione i.r. intitolato proprio "Concorso IdR. La questione delle riserve", il prof. Ernesto Soccavo ha avuto modo di
chiarire quali docenti avevano diritto di usufruire della riserva.
Come si sa, le riserve nelle assunzioni si applicano alle seguenti categorie:
DISABILI (legge 68/99 art. 1 comma 1) e AD ORFANI CONIUGI DI DECEDUTI PER CAUSA
DI GUERRA, FIGLI D'INVALIDI DI GUERRA (legge 68/99 art. 18 comma 2). Qui noi ci
occuperemo dei disabili e riporteremo in maniera sintetica e chiara le varie
percentuali dei riservisti da immettere in ruolo così come prevede la legge del
12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili (pubblicata
dalla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 Marzo - Supplemento Ordinario) e la
Circolare Ministeriale del Ministero del Lavoro n. 248 del 7 Novembre 2000.
Le categorie di disabili che hanno diritto alla riserva:
a) persone in età lavorativa affetta da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportano una riduzione
della capacità lavorativa superiore al 45%;
b) persone invalide del lavoro con un grado d'invalidità superiore al 33%,
accertata dall'INAIL;
c) persone non vedenti o sordomute (legge n. 381/70 e legge 382/70);
d) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per
servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alla
tabella annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR
915/78).
Quelli di cui alla lettera "a" devono essere iscritti negli appositi elenchi del
collocamento obbligatorio; quelli di cui la lettera "b" bastano le
certificazioni rilasciate dall'INAIL (vedi in proposito Circolare Ministeriale
del Ministero del Lavoro n. 66 del 10 Luglio 2001); quelli di cui alla lettera
"c" valgono le certificazioni delle Commissioni mediche ospedaliere degli
Ospedali Militari.
Per l'immissione in ruolo le percentuali da tener presente
per i disabili sono:
Ø in misura del 7% dei posti da calcolare sul numero
degli occupati a tempo indeterminato se hanno più di 50 dipendenti.
Ø se gli occupati sono da 36 a 50 i lavoratori da
assumere sono 2,;
Ø se gli occupati sono da 15 a 35 viene assunto un
solo lavoratore (legge 68/99 art. 3 comma 1). Questo è quello che afferma l'art.
3 comma 1, ma per il momento non sappiamo ancora come gli USR si regoleranno
poiché a noi risulta che questi applicano sempre la percentuale del 7% dei posti
senza tenere presente la distinzione di cui fa espressamente l'art. 3 comma 1.
Pertanto il numero dei posti da destinare alle riserve va calcolato nel seguente
modo: N (Organico) x 7:100 = A (numero di posti riservati ai disabili).
La circolare ministeriale n. 248 del 7 Novembre 2000 per le percentuali dei
riservisti fa riferimento al "Calcolo a livello provinciale", poiché tiene
presente le altre classi d'insegnamento. Per quanto riguarda l'idr, invece,
bisogna fare il "calcolo a livello diocesano" perché non bisogna mai dimenticare
che fra i titoli indispensabili che danno accesso all'insegnamento vi è anche
l'idoneità da parte dell'ordinario diocesano (cf. DPR 751/1985 punto 4; Codice
Diritto Canonico 804 § 2 e 805). Ora, facciamo l'esempio di calcolo per
riservisti in una Diocesi dove devono essere immessi in ruolo nella prima trance
36 (cioè il 60% del 70%). Se l'USR si regolerà tenendo presente l'art. 3 comma 1
della legge 68/99, in questo caso, dovrà immettere in ruolo un solo riservista,
ma se applicherà la percentuale del 7% dei posti dovrà immettere in ruolo due se
non tre riservisti, poiché dovrà applicare la seguente formula: (36 x 7:100=
2,52). Ho scritto "due se non tre riservisti", perché la legge 68/99 art. 4
comma 2 afferma: "nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono
considerate unità".
Per le altre categorie sopra menzionati, si applica, invece, la percentuale del
1% dei posti:
Ø orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa
di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero deceduti in conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
Ø coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani
rimpatriati con riconoscimento ai sensi della legge 763/81.
Per chi usufruisce della riserva perché appartenente a queste ultime categorie
la loro immissione in ruolo scatta solo se nella diocesi di appartenenza vengono
immessi in ruolo più di cento docenti, altrimenti non scatta la possibilità del
riservista. In una Diocesi dove devono essere immessi in ruolo nella prima
trance 36: (36 x 1:100= 0,36) nessun posto sarà beneficiato dai riservisti
perché nel computo le frazioni percentuali non sono superiori allo 0,50.
Ai fini del raggiungimento della quota di riserva non sono da comprendere gli
appartenenti alle categorie protette che si siano classificati tra i vincitori
del concorso per merito proprio e che quindi non si sono avvalsi della qualità
di disabile (cf., per riferimento, Consiglio di Stato, Ad. pl., 1 Luglio 1993,
n. 7). Di conseguenza un riservista che si trova in posizione utile per essere
immesso in ruolo non usufruirà della riserva, questa sarà applicata ad un
riservista con non entra per merito.
Resta fermo in ogni caso, nelle distinte fasi di assegnazione delle sedi, il
diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, per i soggetti di cui
all'art. 21 della legge n. 104/92 (Circolare Ministeriale n. 248 del 7 Novembre
2000). Sulla scelta della sede ci soffermeremo nel prossimo contributo.
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