Agevolazione Iva al 4% sull'auto acquistata dal disabile
Continuiamo a vedere i benefici previsti dalla legge-quadro (104/92) riguardanti l’acquisto di un veicolo da parte di un diversamente abile o di un suo familiare. Nel presente articolo analizzeremo le agevolazioni Iva al 4% per l’acquisto dell’auto, nel prossimo l’esenzione permanente dal pagamento della tassa di circolazione.
Le agevolazioni Iva al 4% Il disabile, o chi lo ha a carico, ha diritto all’Iva al 4%, anziché al 20%, all’acquisto di una nuova autovetture. L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni effettuate nei loro confronti). Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli, anche se specificamente destinati al trasporto di disabili, intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati. L’agevolazione è riconosciuta una sola volta nel corso del quadriennio (Legge 27/12/1997 n. 449, Titolo I, Capo I, art. 8, comma 3, pubblicata sul S.O. n. 255/L della G.U. 30/12/1997 n. 302), decorrenti dalla data di acquisto, salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pubblico registro automobilistico (d’ora in poi Pra). L’Iva agevolata si applica ai motoveicoli e agli autoveicoli, nuovi o usati, con limiti di cilindrata: fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel (legge 21 novembre 2000, n. 342, all'art. 50). A norma dell'art. 27 comma 2 della legge‑quadro sull'handicap (104/92), l'agevolazione spetta anche se il veicolo adattato sia stato prodotto in serie. Spetta inoltre anche se al momento dell'acquisto l'invalido non sia provvisto di patente speciale; in tal caso è però necessario che egli consegua la patente entro un anno dalla data dell'acquisto; in caso contrario egli è tenuto a versare entro i successivi tre mesi la differenza tra l'IVA calcolata con l'aliquota normale e quella ridotta già pagata (104/92, art. 27, comma 3). L’aliquota del 4 per cento si applica anche agli acquisti e importazioni successivi di un veicolo, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o dell'importazione precedente. La condizione non opera nel caso che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suddetto sia stato radiato dal Pra per perdita di possesso (distruzione, demolizione, furto o esportazione all'estero). Con decreto del Ministro del tesoro 16 maggio 1986 (in G.U. n. 113 del 17 maggio 1986) sono stati stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per poter fruire dell'agevolazione. In base a tale decreto l'interessato deve presentare al concessionario dell'autoveicolo o all'ufficio doganale all’atto dell’acquisto: a. una fotocopia della patente di guida speciale; b. un certificato della competente commissione medica ASL, attestante le ridotte o impedite capacità motorie (o fotocopia del certificato rilasciato all'atto del conseguimento o del rinnovo della patente); c. una dichiarazione attestante che negli ultimi quattro anni precedenti egli non ha mai usufruito dell'agevolazione.
Gli obblighi dell’impresa Il concessionario che vende veicoli con applicazione dell’aliquota agevolata deve: • emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale; • comunicare all’ufficio Iva (all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente) nella cui circoscrizione risiede l’acquirente, la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici dell’acquirente stesso. La comunicazione va eseguita entro il termine di trenta giorni dalla data della vendita o della importazione.
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
& LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, n°104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate & LEGGE 27/12/1997 n. 449 Titolo I, Capo I, art. 8, comma 3 & LEGGE 21 novembre 2000, n. 342, all'art. 50 & DeCRETO Ministero del TESOro 16 maggio 1986 |