Esenzione permanente dal pagamento della tassa di circolazione

 

Chi ha diritto all'esonero

Hanno diritto all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica:

ü      I titolari di patente B speciale, con ridotte o impedite capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida per veicoli a cui siano state apportate le modifiche prescritte dalla commissione medica provinciale per le patenti speciali e riportate sulla patente di guida.

ü      Le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche per veicoli senza alcun adattamento.

ü      Le persone con deficit psichico a cui sia stato riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche per veicoli senza alcun adattamento.

ü      Le persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi e sordomute per veicoli non adattati. Si precisa che per non vedenti ai fini delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di un veicolo, si intendono coloro che sono affetti da cecità assoluta, da cecità parziale o da grave ipovisione; mentre per quanto riguarda le persone definite sordomute, sono tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

ü      I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti con grave disabilità motoria che necessitano di particolari adattamenti al veicolo per la guida o per essere trasportati per veicoli adattati per la guida o per il trasporto.

ü      I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti ciechi assoluti, ciechi parziali, ipovendenti gravi o sordomuti per veicoli senza alcun adattamento.

ü      I familiari che hanno fiscalmente a carico minorenni o adulti con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche per veicoli senza alcun adattamento.

ü      I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti con deficit psichico a cui sia stato riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche per veicoli senza alcun adattamento. Nel caso di minorenni non è ammesso l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica se l'interessato ha diritto all'indennità di frequenza anche se e stata riconosciuta una condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92.

 

Veicoli “con e senza” adattamenti

Gli adattamenti di guida, compreso il cambio automatico, che danno diritto all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica sono solo quelli prescritti dalla commissione medica provinciale per le patenti speciali e riportati sulla patente.

L'esonero dal pagamento della tassa automobilistica spetta anche per i veicoli non adattati purché destinati al trasporto di persone disabili appartenenti ad una delle seguenti categorie:

ü      persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità;

ü      persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi o sordomute;

ü      persone con deficit intellettivo o psichico riconosciute handicappate in situazione di gravità e con il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento.

 

Come fare per ottenere l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica

Per ottenere l'esenzione gli interessati devono consegnare oppure spedire a mezzo posta, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, agli uffici regionali del Settore Tributi (Direzione generale dell’entrate o Sezione staccata di tale Direzione), la richiesta predisposta sull'apposito modulo. Effettuata l'istruttoria dell'istanza, Il Settore Tributi provvederà a darne comunicazione dell'esito (positivo o negativo) al richiedente. Nel caso di istanza tempestivamente inoltrata, ma non accolta, il richiedente è tenuto al pagamento della tassa, ma non è tenuto a corrispondere gli interessi e le sanzioni previste nel caso di ritardato pagamento.

 

I documenti da allegare alla domanda:

Per quanto concerne la esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche occorrerà presentare agli uffici competenti (sopra citati) i documenti qui riportati:

- fotocopia del certificato di handicap o di invalidità da cui risulti la disabilità motoria;

- fotocopia della patente speciale;

- fotocopia del libretto di circolazione sul quale siano riportati gli adattamenti prescritti;

- eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile.

 

Persona disabile, con disabilità motoria con necessità di adattamenti per il trasporto:

- fotocopia del certificato di handicap o di invalidità da cui risulti la disabilità motoria;

- fotocopia del libretto di circolazione sul quale siano riportati gli adattamenti;

- eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile.

 

Persona disabile, con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetta da pluriamputazioni:

- fotocopia del certificato di handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente alla deambulazione;

- fotocopia del libretto di circolazione;

- eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile.

 

Persona cieca assoluta, cieca parziale, ipovendenti gravi o sordomuta:

- fotocopia del certificato della commissione medico-legale competente da cui risulti la condizione di non vedente o sordomuto;

- fotocopia del libretto di circolazione;

- eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile.

 

Persona con disabilità intellettiva o psichica

- fotocopia certificato di invalidità da cui risulti il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento;

- fotocopia certificato di handicap da cui risulti il riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92;

- fotocopia del libretto di circolazione;

- eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile.

Gli uffici finanziari sono stati invitati dal ministero ad informare gli interessati sia in presenza di accoglimento della richiesta di esenzione, sia in presenza di diniego; in questo caso si avranno 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per mettersi in regola, procedendo al pagamento delle tasse e dei relativi interessi del 5% annuo, senza incorrere in sanzioni. La procedura per il riconoscimento del diritto alle esenzioni spetta per un solo veicolo, va fatta una sola volta e deve considerarsi valida fino al permanere dei relativi requisiti.

 

Allego tabella riassuntiva con tutti i dettagli: