Diritti per i lavoratori diversamente abili

(LEGGE N. 104/92 ART. 21 E 33)

 

Nel 1992 il Parlamento italiano approvò la legge n. 104 (nota come legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti della persone handicappate), con validità in tutta la penisola è composta da 44 articoli che possono cosi riassumersi:
-  Integrazione sociale e assistenza;
-  Prevenzione e diagnosi precoce (programmazione sanitaria);
-  Cura e riabilitazione (prestazioni socio-sanitarie);
-  Inserimento ed integrazione sociale; 
-  Assistenza sociale e sanitaria a domicilio, servizi di aiuto personale; 
-  Diritto all'informazione e diritto allo studio, servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
-  Integrazione nel mondo del lavoro;
-  Fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato;
-  Organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia, servizi residenziali;
-  Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche;
-  Esercizio del diritto di voto;
-  Protesi e ausili tecnici;
Nel caso in cui vi sia un riconoscimento di stato di handicap in condizione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/92) sono previsti i seguenti interventi:
-  Comunità-alloggio e centri socioriabilitativi; 
-  Soggiorno all'estero per cure;
-  Diritto all'educazione e all'istruzione nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie, assegnazione di docenti specializzati (insegnanti di sostegno);
-  Agevolazioni lavorative (art 33): prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro per i genitori, permessi giornalieri o mensili, diritto alla scelta della sede o possibilità di rifiutare il trasferimento.
Nel presente contributo cercheremo di evidenziare, in modo particolare, solo i due articoli che permettono ai docenti in servizio di usufruire di alcuni benefici: l'art. 21 [Precedenza assegnazione di sede] e l'art. 33 [Agevolazioni]. Siamo coscienti che il presente contributo non sarà esaustivo e ne vuole esserlo, ma è nostro scopo iniziare a parlarne affinché si prenda maggiormente coscienza e conoscenza.
In primo luogo ci soffermiamo sui benefici che può usufruire lo stesso handicappato (oggi diversamente abile) maggiorenne e lavoratore; prossimamente vedremo le agevolazioni a favore delle persone che prestano assistenza alle persone handicappate e pubblicheremo, inoltre, uno schema riassuntivo dei benefici posti a tutela delle persone handicappate e di chi presta loro assistenza.
Anche se nell'art. 21 non è specificato, perché si parla solo di "persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi", bisogna dire che non basta, la persona disabile lavoratrice può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell'art 33 solo se si trova in "situazione (o connotazione) di gravità" (art. 3 comma 3° della legge 104/92; Circ. INPS n. 133 del 17 luglio 2000: Benefici a favore delle persone handicappate). È necessario, comunque, che nella documentazione rilasciata dalla commissione medica dell'ASL di appartenenza (art. 1 della legge 295/90) sia esplicitato in modo chiaro ed inequivocabile che l'handicap rivesta connotazione di gravità; non è sufficiente l'indicazione che l'invalidità sia superiore ai 2/3. Ottenuto il riconoscimento, per beneficiare dei permessi, serve specifica domanda da inoltrare all'INPS e al datore di lavoro, da rinnovare annualmente.
Riportiamo dei seguito in modo sintetico, i benefici che può usufruire la persona handicappata che lavora e che riveste situazione di connotazione di gravità:
a) due ore (o un'ora) di permesso giornaliero retribuito (cf. art. 33 comma 2 e 6; a norma dell'art. 3 D.L 324/93 convertito in legge 423/93, tale permesso deve essere retribuito);
b) tre giorni di permesso mensile retribuito (cf. art. 33 comma 2 e 6).
I permessi lavorativi sono coperti da contributi figurativi, cioè quei versamenti utili al raggiungimento del diritto alla pensione.
Inoltre, l'articolo 19, lettera c) della legge 53/00 stabilisce che al comma 6 dell'art. 33 della 104/92, dopo le parole "può usufruire", è inserita il vocabolo "alternativamente". Quindi, la persona handicappata che lavora può beneficiare, alternativamente, o dei permessi "ad ore" o dei permessi "a giorni".      
Peraltro, mentre si ribadisce, in linea generale, che il tipo di permesso richiesto (a giorni od ad ore), può essere senz'altro cambiato da un mese all'altro previa semplice modifica della domanda a suo tempo avanzata, e non, in linea di massima, nell'ambito del singolo mese di calendario, si precisa che la variazione può essere eccezionalmente consentita, anche nell'ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili all'atto della richiesta di permessi, esigenze che, peraltro, devono essere opportunamente documentate dal lavoratore (Circ. INPS n. 133 del 17 luglio 2000: Benefici a favore delle persone handicappate).
E' importante sottolineare che la fruizione di questi permessi non deve essere supportata da nessuna motivazione o giustificazione da presentarsi al datore di lavoro.
C'è da precisare, inoltre, che i 3 giorni retribuiti non sono computati nei limiti di permessi retribuiti, non riducono le ferie fiscale (art. 21 comma 6, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro). Detto permesso non può essere considerato assenza per malattia e quindi, non può essere assoggettato ad alcuna verifica medico-fiscale, né ai sensi dell'art. 21 comma 6, CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 4-08-1995 ed è computato nel limite dei permessi retribuiti. Inoltre, tali giorni sono fruibili anche in maniera continuativa (Circ. Min. Funz. Pubbl. 26.6.1992, prot. 90543/7/488). Il periodo è valido ad ogni effetto, escluse ferie e 13.ma mensilità.  
c) in caso di part time ad orario inferiore alle 6 ore giornaliere il permesso è di una sola ora (Circolare Ministero per la Funzione Pubblica n. 90543/7/448 del 26 giugno 1992). 
d) la persona handicappata (anche non in condizioni di gravità) con un grado di invalidità superiore ai due terzi, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (art. 21 comma 1) e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso (art. 33 comma 6). È bene precisare, che la scelta della sede può usufruirla solo chi beneficia dell'art. 21 e non chi beneficia dell'art. 33, come ultimamente (28 luglio 2004) a ribadito il MIUR nel rispondere al quesito "Nomine a tempo indeterminato e determinato: applicazione della legge 104/92". (v. allegato)
La Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 28 del 1993 precisa che la locuzione "ove possibile", in merito al diritto di scelta della sede di lavoro, è da intendersi nel senso che il datore di lavoro può frapporre un rifiuto solo per motivate esigenze di organizzazione aziendale. Il diritto di non essere trasferito senza esplicito consenso ad altra sede costituisce, invece, un diritto incondizionato, nel senso che non è soggetto a verifica di compatibilità con le esigenze organizzative e produttive dell'impresa.
- il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio può valere, soltanto, nell'ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza (Circ. Min. Funz. Pubbl. 26.6.1992, prot. 90543/7/488); non è possibile invocare la Legge n. 104 per essere trasferiti da una ASL ad un'altra o da un Comune ad un altro;
- il diritto al trasferimento nella sede più vicina al proprio domicilio può valere solo nel caso in cui esista il posto vacante nella sede di destinazione richiesta (Parere del Consiglio di Stato n. 1813 del 10 dicembre 1996);
- nel caso in cui il Concorso sia stato bandito per una determinata circoscrizione territoriale, il posto presso diversa circoscrizione non può considerarsi disponibile per i vincitori del Concorso e, quindi, di massima non può essere utilizzato per le esigenze di tutela soddisfatte dalla Legge n. 104/92 (Parere del Consiglio di Stato n° 1813 del 10 dicembre 1996).
Se il lavoratore handicappato convive con un'altra persona handicappata, che assiste, può fruire cumulativamente dei benefici spettanti in qualità di lavoratore portatore di handicap e di familiare convivente di persona handicappata (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 20, 30/10/95, Circolare Ministero del Lavoro n. 59, 30/4/96 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96). L'art. 22 della stessa legge afferma che ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
A decorrere dal 2002 ai lavoratori con invalidità superiore al 74% viene riconosciuta, su richiesta dell'interessato, per ogni anno di lavoro svolto il beneficio di due mesi di contribuzione, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva (art. 80, comma 3, legge n. 388, 23/12/00).
L'INPDAP ha emanato una Circolare informativa sull'argomento, la n. 75, 27/12/01, riguardante i dipendenti pubblici, nella quale specifica che i contributi figurativi incidono non solo per il raggiungimento del diritto alla quiescienza ma anche sull'ammontare della pensione.
Infine, è utile ricordare che per gli idr (almeno allo stato attuale), anche se in condizione previste dell'art. 21, non è possibile far valere il beneficio della scelta della sede, perché l'Intesa del 1985 fra Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana prevede che sia l'ordinario diocesano a designare la sede per l'idr.
Bisogna dire, però, che l'art. 21 della 104/92 è chiaro: "La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili". Gli Idr sono o no lavoratori italiani come tutti gli altri? Non sono un giurista, ma credo che si potrà aprire un contenzioso nel momento in cui un idr beneficiario dell'art. 21 e vincitore del concorso di religione vorrà far valere questo diritto. Una questione da studiare.
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Riferimenti Legislativi

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992;
- Decreto Legislativo 324/93 convertito in legge 423/93;
- Circolare INPS n. 133 del 17 luglio 2000: Benefici a favore delle persone handicappate;
- Circolare Ministero per la Funzione Pubblica n. 90543/7/448 del 26 giugno 1992;
- Parere Consiglio di Stato n. 1813 del 10 dicembre 1996;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Comparto "scuola" (1994-1997) (firmato il 4 agosto 1995 e pubblicato nel Suppl. ord. n. 109 alla G.U. n. 207 del 5 settembre 1995);
- Intesa fra Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana del 1985.

 

Elenchiamo alcuni siti in riferimento che possono essere consultati:
http://www.handylex.org
http://www.superabile.it/superabile/homepage/default.htm
http://www.disabili.com
http://www.consumatorionline.it/open.inc.php?id=96&loc=disabili