Diritti per i lavoratori diversamente abili
(LEGGE N. 104/92 ART. 21
E 33)
Nel 1992 il Parlamento italiano approvò la legge n. 104 (nota
come legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti della
persone handicappate), con validità in tutta la penisola è composta da 44
articoli che possono cosi riassumersi:
- Integrazione sociale e assistenza;
- Prevenzione e diagnosi precoce (programmazione sanitaria);
- Cura e riabilitazione (prestazioni socio-sanitarie);
- Inserimento ed integrazione sociale;
- Assistenza sociale e sanitaria a domicilio, servizi di aiuto personale;
- Diritto all'informazione e diritto allo studio, servizi educativi, sportivi,
di tempo libero e sociali;
- Integrazione nel mondo del lavoro;
- Fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato;
- Organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia, servizi
residenziali;
- Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche;
- Esercizio del diritto di voto;
- Protesi e ausili tecnici;
Nel caso in cui vi sia un riconoscimento di stato di handicap in condizione di
gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/92) sono previsti i seguenti interventi:
- Comunità-alloggio e centri socioriabilitativi;
- Soggiorno all'estero per cure;
- Diritto all'educazione e all'istruzione nelle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado e nelle istituzioni universitarie, assegnazione di docenti
specializzati (insegnanti di sostegno);
- Agevolazioni lavorative (art 33): prolungamento fino a tre anni del periodo
di astensione facoltativa dal lavoro per i genitori, permessi giornalieri o
mensili, diritto alla scelta della sede o possibilità di rifiutare il
trasferimento.
Nel presente contributo cercheremo di evidenziare, in modo particolare, solo i
due articoli che permettono ai docenti in servizio di usufruire di alcuni
benefici: l'art. 21 [Precedenza assegnazione di sede] e l'art. 33
[Agevolazioni]. Siamo coscienti che il presente contributo non sarà esaustivo e
ne vuole esserlo, ma è nostro scopo iniziare a parlarne affinché si prenda
maggiormente coscienza e conoscenza.
In primo luogo ci soffermiamo sui benefici che può usufruire lo stesso
handicappato (oggi diversamente abile) maggiorenne e lavoratore; prossimamente
vedremo le agevolazioni a favore delle persone che prestano assistenza alle
persone handicappate e pubblicheremo, inoltre, uno schema riassuntivo dei
benefici posti a tutela delle persone handicappate e di chi presta loro
assistenza.
Anche se nell'art. 21 non è specificato, perché si parla solo di "persona
handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi", bisogna dire
che non basta, la persona disabile lavoratrice può usufruire dei permessi di cui
ai commi 2 e 3 dell'art 33 solo se si trova in "situazione (o connotazione) di
gravità" (art. 3 comma 3° della legge 104/92; Circ. INPS n. 133 del 17 luglio
2000: Benefici a favore delle persone handicappate). È necessario, comunque, che
nella documentazione rilasciata dalla commissione medica dell'ASL di
appartenenza (art. 1 della legge 295/90) sia esplicitato in modo chiaro ed
inequivocabile che l'handicap rivesta connotazione di gravità; non è sufficiente
l'indicazione che l'invalidità sia superiore ai 2/3. Ottenuto il riconoscimento,
per beneficiare dei permessi, serve specifica domanda da inoltrare all'INPS e al
datore di lavoro, da rinnovare annualmente.
Riportiamo dei seguito in modo sintetico, i benefici che può usufruire la
persona handicappata che lavora e che riveste situazione di connotazione di
gravità:
a) due ore (o un'ora) di permesso giornaliero retribuito (cf. art. 33 comma 2 e
6; a norma dell'art. 3 D.L 324/93 convertito in legge 423/93, tale permesso deve
essere retribuito);
b) tre giorni di permesso mensile retribuito (cf. art. 33 comma 2 e 6).
I permessi lavorativi sono coperti da contributi figurativi, cioè quei
versamenti utili al raggiungimento del diritto alla pensione.
Inoltre, l'articolo 19, lettera c) della legge 53/00 stabilisce che al comma 6
dell'art. 33 della 104/92, dopo le parole "può usufruire", è inserita il
vocabolo "alternativamente". Quindi, la persona handicappata che lavora può
beneficiare, alternativamente, o dei permessi "ad ore" o dei permessi "a
giorni".
Peraltro, mentre si ribadisce, in linea generale, che il tipo di permesso
richiesto (a giorni od ad ore), può essere senz'altro cambiato da un mese
all'altro previa semplice modifica della domanda a suo tempo avanzata, e non, in
linea di massima, nell'ambito del singolo mese di calendario, si precisa che la
variazione può essere eccezionalmente consentita, anche nell'ambito di ciascun
mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili
all'atto della richiesta di permessi, esigenze che, peraltro, devono essere
opportunamente documentate dal lavoratore (Circ. INPS n. 133 del 17 luglio 2000:
Benefici a favore delle persone handicappate).
E' importante sottolineare che la fruizione di questi permessi non deve essere
supportata da nessuna motivazione o giustificazione da presentarsi al datore di
lavoro.
C'è da precisare, inoltre, che i 3 giorni retribuiti non sono computati nei
limiti di permessi retribuiti, non riducono le ferie fiscale (art. 21 comma 6,
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro). Detto permesso non può essere
considerato assenza per malattia e quindi, non può essere assoggettato ad alcuna
verifica medico-fiscale, né ai sensi dell'art. 21 comma 6, CCNL del comparto
scuola, sottoscritto il 4-08-1995 ed è computato nel limite dei permessi
retribuiti. Inoltre, tali giorni sono fruibili anche in maniera continuativa (Circ.
Min. Funz. Pubbl. 26.6.1992, prot. 90543/7/488). Il periodo è valido ad ogni
effetto, escluse ferie e 13.ma mensilità.
c) in caso di part time ad orario inferiore alle 6 ore giornaliere il permesso è
di una sola ora (Circolare Ministero per la Funzione Pubblica n. 90543/7/448 del
26 giugno 1992).
d) la persona handicappata (anche non in condizioni di gravità) con un grado di
invalidità superiore ai due terzi, ha diritto a scegliere, ove possibile, la
sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (art. 21 comma 1) e non può
essere trasferita in altra sede senza il suo consenso (art. 33 comma 6). È bene
precisare, che la scelta della sede può usufruirla solo chi beneficia dell'art.
21 e non chi beneficia dell'art. 33, come ultimamente (28 luglio 2004) a
ribadito il MIUR nel rispondere al quesito "Nomine a tempo indeterminato e
determinato: applicazione della legge 104/92". (v.
allegato)
La Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 28 del 1993
precisa che la locuzione "ove possibile", in merito al diritto di scelta della
sede di lavoro, è da intendersi nel senso che il datore di lavoro può frapporre
un rifiuto solo per motivate esigenze di organizzazione aziendale. Il diritto di
non essere trasferito senza esplicito consenso ad altra sede costituisce,
invece, un diritto incondizionato, nel senso che non è soggetto a verifica di
compatibilità con le esigenze organizzative e produttive dell'impresa.
- il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio può
valere, soltanto, nell'ambito della medesima amministrazione o ente di
appartenenza (Circ. Min. Funz. Pubbl. 26.6.1992, prot. 90543/7/488); non è
possibile invocare la Legge n. 104 per essere trasferiti da una ASL ad un'altra
o da un Comune ad un altro;
- il diritto al trasferimento nella sede più vicina al proprio domicilio può
valere solo nel caso in cui esista il posto vacante nella sede di destinazione
richiesta (Parere del Consiglio di Stato n. 1813 del 10 dicembre 1996);
- nel caso in cui il Concorso sia stato bandito per una determinata
circoscrizione territoriale, il posto presso diversa circoscrizione non può
considerarsi disponibile per i vincitori del Concorso e, quindi, di massima non
può essere utilizzato per le esigenze di tutela soddisfatte dalla Legge n.
104/92 (Parere del Consiglio di Stato n° 1813 del 10 dicembre 1996).
Se il lavoratore handicappato convive con un'altra persona handicappata, che
assiste, può fruire cumulativamente dei benefici spettanti in qualità di
lavoratore portatore di handicap e di familiare convivente di persona
handicappata (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 20, 30/10/95, Circolare
Ministero del Lavoro n. 59, 30/4/96 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96). L'art.
22 della stessa legge afferma che ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e
privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
A decorrere dal 2002 ai lavoratori con invalidità superiore al 74% viene
riconosciuta, su richiesta dell'interessato, per ogni anno di lavoro svolto il
beneficio di due mesi di contribuzione, utile ai soli fini del diritto alla
pensione e dell'anzianità contributiva (art. 80, comma 3, legge n. 388,
23/12/00).
L'INPDAP ha emanato una Circolare informativa sull'argomento, la n. 75,
27/12/01, riguardante i dipendenti pubblici, nella quale specifica che i
contributi figurativi incidono non solo per il raggiungimento del diritto alla
quiescienza ma anche sull'ammontare della pensione.
Infine, è utile ricordare che per gli idr (almeno allo stato attuale), anche se
in condizione previste dell'art. 21, non è possibile far valere il beneficio
della scelta della sede, perché l'Intesa del 1985 fra Ministero della Pubblica
Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana prevede che sia l'ordinario
diocesano a designare la sede per l'idr.
Bisogna dire, però, che l'art. 21 della 104/92 è chiaro: "La persona
handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni
iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla
legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice
di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi
disponibili". Gli Idr sono o no lavoratori italiani come tutti gli altri? Non
sono un giurista, ma credo che si potrà aprire un contenzioso nel momento in cui
un idr beneficiario dell'art. 21 e vincitore del concorso di religione vorrà far
valere questo diritto. Una questione da studiare.
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Riferimenti Legislativi
-
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate", pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992;
- Decreto Legislativo 324/93 convertito in legge 423/93;
- Circolare INPS n. 133 del 17 luglio 2000: Benefici a favore delle persone
handicappate;
- Circolare Ministero per la Funzione Pubblica n. 90543/7/448 del 26 giugno
1992;
- Parere Consiglio di Stato n. 1813 del 10 dicembre 1996;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Comparto "scuola" (1994-1997)
(firmato il 4 agosto 1995 e pubblicato nel Suppl. ord. n. 109 alla G.U. n. 207
del 5 settembre 1995);
- Intesa fra Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale
Italiana del 1985.
Elenchiamo alcuni siti in riferimento che possono essere consultati:
http://www.handylex.org
http://www.superabile.it/superabile/homepage/default.htm
http://www.disabili.com
http://www.consumatorionline.it/open.inc.php?id=96&loc=disabili