Congedo retributivo di due anni per i genitori dei diversamente abili
Il secondo comma dell’art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria), ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53 al comma 2 dell'art. 4 e dell'art. 42 comma 5 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26.3.2001, n. 151 introducendo l'opportunità, per i genitori (in alternativa) - o, dopo la loro scomparsa, per uno dei fratelli conviventi - di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito e coperto da contribuzione figurativa. Per la fruizione di tale permesso è necessario che il genitore richiedente abbia titolo a fluire dei permessi previsti dall’articolo 33 della legge 104/92 per l’assistenza al figlio. (legge finanziaria per il 2004; art. 3 comma 106, Legge 24 dicembre 2003, n. 350), viene abolita, invece, la situazione di gravità per il disabile da almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 4 della legge 104/92, così come prevedevano il testo originale del decreto legislativo e la Circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001. Resta invece la condizione che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto. Il non ricovero a tempo pieno può essere documentato con atto notorio o con autocertificazione, salva per l’Amministrazione la possibilità di compiere eventuali verifiche. Il periodo di congedo retribuito può avere durata massima complessiva di due anni, anche frazionati, può essere fruito anche da entrambi i genitori nell’arco della vita lavorativa, ma in alternativa. Questo significa che i genitori possono “dividersi” i due anni, fruendo l’uno del periodo di congedo quando l’altro svolge attività lavorativa. Il congedo è quindi fruibile anche in maniera frazionata. In ogni caso: a) se il figlio è minorenne, il dipendente ha diritto al congedo anche se l’altro genitore non lavora; b) se il figlio è maggiorenne, il congedo viene riconosciuto a patto che il lavoratore dimostri di assistere l’handicappato in via continuativa ed esclusiva: quindi, se l’altro genitore non lavora il congedo non può essere dato. Esiste, però, un’eccezione: se il lavoratore convive con il disabile e dimostra che l’altro genitore, pur non lavorando, è impossibilitato a curare il figlio (ad esempio, per gravi problemi fisici personali), il congedo viene concesso. Lo stesso vale per i fratelli e sorelle (naturali o adottivi), nel caso di «decesso di entrambi i genitori» (Circolare INPS n. 64, del 15 marzo 2001, punto n. 2.b; Circolare INPDAP n. 2, del 10 gennaio 2002, punto a); ai fratelli viene però richiesta la situazione di gravità e la convivenza con il diversamente abile. Altri soggetti che hanno diritto a questo congedo sono gli affidatari. Al riguardo è utile richiamare i chiarimenti forniti dall’INPS nella circolare 138 del 10 luglio 2001. L’Istituto ricorda: Ø l’affidamento può riguardare soltanto soggetti minorenni (art. 2, legge 149/01); Ø l’affidamento è concesso per un periodo massimo di due anni, rinnovabile non oltre la maggiore età dell’affidato; Ø gli "affidatari" sono individuabili esclusivamente nei soggetti indicati nel provvedimento di affidamento da produrre a cura degli interessati alla Sede INPS competente. La Legge 388/00 (art. 80 comma 2) prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e coperti da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. La legge dispone, inoltre, che durante il periodo di congedo di un genitore l’altro non possa usufruire nello stesso mese dei tre giorni di permesso mensili o degli equivalenti permessi orari previsti dall’art. 33 della 104/92 (attestazione del datore di lavoro o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 12 febbraio 2000). La disposizione non prevede l'estensione ad altri parenti o affini (es. la moglie del disabile), né consente l'applicazione del beneficio a lavoratori diversi dai genitori nel caso questi siano anziani o impossibilitati fisicamente all'assistenza. In caso di più figli handicappati, fermo restando che non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del raddoppio del beneficio, sarà l’altro genitore, se non ha già usufruito dei due anni individuali concessigli per i motivi contemplati, ad utilizzare tutto o parte del congedo straordinario per l’altro figlio anch’esso con handicap grave. In caso di malattia o maternità il lavoratore può interrompere la fruizione del congedo straordinario e ripresentare successivamente una nuova domanda. La domanda per fruire del congedo in questione va compilata sugli appositi modelli predisposti dall’INPS (modello Hand.4 [congedi straordinari genitori] e modello Hand.5 [congedi straordinari fratelli] reperibili sul sito www.inps.it) e deve essere inoltrata all’INPS in duplice copia. La copia timbrata dall’INPS deve essere consegnata al datore di lavoro. Sarà comunicato soltanto l’esito negativo; mentre nel caso di esito positivo e di accoglimento della domanda, non è previsto alcun provvedimento esplicito di autorizzazione. Nella domanda va indicato con precisione il periodo di congedo e va allegata la dichiarazione dell’altro genitore di non aver fruito del beneficio. Va allegata anche la documentazione relativa al riconoscimento della gravità dell’handicap, a suo tempo rilasciata dalla commissione medica competente ASL. Il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data di presentazione della domanda, salvo decorrenza diversa fissata dal datore di lavoro. Il datore di lavoro è comunque, tenuto ad accogliere la domanda entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato. La disposizione sta a significare che, in presenza dei requisiti previsti della legge, il datore di lavoro non potrà mai addurre motivazioni di tipo tecnico, organizzativo o produttivo per negare o procrastinare la fruizione del congedo. È da ricordare che l’art. 42 “Riposi e permessi per i figli con handicap grave”, del decreto legislativo 151/2001 (che ormai è il Testo Unico della materia) comma 5, prevede la contribuzione figurativa per tutto il periodo di congedo, valida sia ai fini del diritto che della misura di tutte le prestazioni pensionistiche (Circolare INPS n. 85, del 26 aprile 2002, punto 1.3). L’accredito figurativo dei periodi di congedo avviene a richiesta degli interessati. Non ha diritto, invece, al concedo straordinario retribuito, chi ha genitori handicappati, in questo caso si può fruire delle legge 53/00 art. 4 “Congedi per eventi e cause particolari” comma 2 (Possibilità di chiedere per gravi e documentati motivi familiari un congedo non retribuito, continuo o frazionato, per un massimo di due anni, senza copertura previdenziale, ma con possibilità di riscatto o versamento volontario).
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
& LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, n°104, ARTICOLO 4 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate & La Legge 388 del 23 dicembre 2000 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) & LEGGE 8 MARZO 2000, n°53 Ha ampliato la sfera dei benefici previsti dall’articolo 33 legge 104/92 & TESTO UNICO 26.03.2001, n°151 Ha sistematizzato e armonizzato l’intera normativa sui riposi e i permessi per i genitori di figli con handicap grave. & decreto legislativo 26.3.2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 & Circolare INPS n. 64, del 15 marzo 2001 "Legge 23.12.2000, n. 388, all'art. 80, comma 2. Congedi per gravi e documentati motivi familiari. Indennizzabilità fino a due anni delle relative assenze ai genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli o sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti." & Circolare INPS n. 138 del 10 luglio 2001 "Benefici a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92." & Circolare INPS n. 85, del 26 aprile 2002 Criteri per l’accredito figurativo dei periodi di congedo straordinario in applicazione dell’art.42 del D.Lgs.151/200 ai familiari di soggetti con handicap in situazione di gravità. |