Benefici della 104 per i familiari(LEGGE N. 104/92 ART. 33)
☞ I permessi lavorativi per i genitoriEntro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione ASL prevista dalla Legge 104/1992, la lavoratrice madre o in alternativa il padre lavoratore, hanno diritto: a. Prolungamento (in quanto ha già usufruito dei 6 mesi di congedo parentale) fino ai tre anni di età dell’astensione facoltativa per maternità/paternità con diritto per tutto il periodo alla indennità pari al 30% della retribuzione (dal nono o dal decimo mese in poi a seconda che i mesi di astensione obbligatoria siano stati 3 o 4 dopo la nascita del bambino); Il prolungamento dell'assenza facoltativa è coperto da contribuzione figurativa utile ai fini dell'anzianità di servizio. b. Permessi retribuiti fino a tre anni di età di vita del bambino rapportati all’orario di lavoro (Legge 104/92, art. 33 cc. 1 e 2): 2 ore di permesso al giorno per orari pari o superiori a 6 ore di lavoro, 1 ora al di sotto delle 6 ore di lavoro. I due benefici sono fra loro alternativi. Le due ore di permesso giornaliero sono retribuite e sono computate ai fini dell'anzianità di servizio, ma sono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. In caso di prestazione di lavoro fino alle sei ore giornaliere può essere concessa una sola ora di permesso. Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la madre, o in alternativa il padre, hanno diritto, non più alle due ore di permesso, ma ai tre giorni di permesso mensile. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell’ambito del mese (decreto legislativo 26.3.2001, n. 151 art. 42). I tre giorni, però, non sono cumulabili con quelli dei mesi successivi e non sono assoggettabili alla disciplina del recupero. Possono essere presi, invece, da entrambi i genitori alternativamente: la circolare INPS n. 133/2000 specifica che l'alternatività si riferisce al numero complessivo di giorni mensili (che restano tre) ma possono essere fruiti nell’ambito dello stesso mese da entrambi i genitori (per es. 2 giorni il padre e un giorno la madre; e il giorno preso dalla madre può essere coincidente con uno dei due giorni preso dal padre). La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro. E' importante sottolineare, che le norme degli ultimi anni hanno precisato: i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto. Ad esempio, quindi, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo (art. 20 Legge 53/00). Dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai tre giorni, questi permessi lavorativi sono retribuiti (Legge 423, 27/10/93) e coperti da contributi figurativi (art. 19, comma 1, punto a, Legge 53/00). Non è richiesta la convivenza (requisito già escluso dalla circolare INPS 80/1995) tra genitori e figli maggiorenni con handicap purché si assicuri un’assistenza continua ed esclusiva (art. 42 comma 3 del Testo unico).
Continuità dell’assistenza (circolare INPS 133/2000; art. 20 Legge 53/2000; Decreto Legislativo 26/3/2001 n. 151 art. 42) Consiste nell’effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso. La continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche temporale. La Circolare 128/2003 ha individuato in circa un’ora di percorrenza il tempo massimo di lontananza che può individuare un’assistenza quotidiana “continua”. In casi superiori occorrerà la rigorosa prova dall’interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell’effettiva assistenza che si può fornire in casi di tale lontananza (circolare 128/2003).
Esclusività dell’assistenza (circolare INPS 133/2000; Decreto Legislativo 26/3/2001 n. 151 art. 42) Va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l’unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti… soggetti non lavoratori in grado di assisterlo. L’interessato, qualora non si tratti di coniuge o genitore, dovrà inoltre, certificare mediante dichiarazione personale sotto propria responsabilità, redatta ai sensi della legge n. 15/68, che non vi siano nell’ordine altri conviventi, parenti o affini dello stesso grado nelle condizioni di prestare assistenza continuativa alla persona handicappata o di essere, pertanto, l’unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro nel nucleo familiare in questione si avvalga, o si sia avvalso in passato della precedente relativa all’art. 33 per il medesimo soggetto handicappato: pertanto il richiedente… dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti del nucleo familiare, redatta ai sensi della legge 15/68. Importante: tutti i riposi e i permessi previsti dalla legge 104 possono essere cumulati con il congedo per malattia del figlio e con il congedo parentale ordinario (testo unico art. 42 comma 4). Rispetto alla questione della frazionabilità dei tre giorni di permesso, le indicazioni sono diverse a seconda dell’ente previdenziale di riferimento: L’INPS consente di frazionare i tre giorni di permesso al massimo in mezze giornate (Circolare INPS 211/1996); L'INPDAP, l'istituto che assicura gran parte dei dipendenti pubblici, al contrario, ammette anche il frazionamento in ore per un massimo di 18 ore mensili (Circolare INPDAP 34/2000).
Lavoro notturno (Art. 53, Decreto Legislativo n. 151/2001, che riprende il testo dell’art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b), della legge 9 dicembre 1977 n. 903). Non sono obbligati a prestare lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/92. Inoltre, è vietato adibire al lavoro notturno tutte le lavoratrici dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni o in alternativa il lavoratore padre convivente e ancora, la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai 12 anni. |