Benefici della 104 per i familiari

(LEGGE N. 104/92 ART. 33)

 

 Nel presente contributo cercheremo di riportare i benefici dei familiari di persone con disabilità. Ripetiamo che non è nostra intenzione essere esaustivi, ma è nostro scopo iniziare a parlarne affinché si prenda maggiormente coscienza e conoscenza. Non andremo ad esaminare i tanti casi dove è possibile usufruire i benefici da parte dei familiari di persone con disabilità, ma cercheremo di riportare quelli più comuni.

L’articolo 33 della Legge 104/1992, prevede la concessione dei permessi lavorativi a favore dei lavoratori che assistono un familiare con handicap. Ultimamente la Legge 53/2000, agli artt. 19 e 20, ha introdotto modificazioni di rilievo alla disciplina posta all’art. 33 della legge 104/92. È opportuno sottolineare che la condizione principale per accedere ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92). Non basta, quindi, la certificazione di handicap (art. 3 comma 1 legge 104/92), ma è necessario che la commissione medica abbia accertato la connotazione gravità. Riconoscimento che, si badi, non sempre è direttamente collegato al grado d’invalidità riconosciuto: Infatti la legge 104/92 art. 4 comma 1 stabilisce che a decretare lo stato di gravità sia la commissione prevista dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (commissione deputata al riconoscimento dell’invalidità civile), integrata da un operatore sociale e da uno specialista della patologia di cui il disabile è portatore. La commissione medica deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla domanda (Legge n. 423/93 art. 3-bis,).

La Legge 289/2002 all’art. 94 comma 3 ha disposto che per i soggetti affetti da Sindrome di Down la situazione di gravità può essere certificata anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del “cariotipo”. Inoltre i soggetti con questo handicap sono esenti da successive visite e controlli (Circolare INPS 128/2003).

Il riconoscimento produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata espressamente una validità decorrente dalla data della domanda. In seguito è sufficiente presentare annualmente una dichiarazione di responsabilità, in cui è indicato che da parte della ASL di appartenenza non si è proceduto a rettifiche o non è stato revocato o modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap (Circolare INPS n. 80, 24/3/95).

Altra condizione è che il diversamente abile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (legge 104/92 art. 33 comma 1).

L’INPS ha emesso un parere in data 28.01.2003 con il quale precisa, che con ricovero a tempo pieno si intende un ricovero in una struttura adibita all’accoglimento degli handicappati, in cui il disabile trascorre tutta la giornata o gran parte di essa. Il rientro a casa del disabile, se pure  elle ore serali, non esclude il concetto di ricovero a tempo pieno. Inoltre è stato precisato che il ricovero presso una qualunque struttura ospedaliera (anche se non legato, direttamente o indirettamente all’handicap) è da intendersi effettuato presso “istituti specializzati”.

In generale, dunque, hanno diritto ai permessi lavorativi, con diverse modalità, criteri e condizioni: la madre lavoratrice, o - in alternativa - il lavoratore padre entro i primi tre anni di vita del bambino; la madre lavoratrice, o - in alternativa - il lavoratore padre dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile; i parenti o gli affini che assistono la persona disabile ed il lavoratore disabile. I permessi spettano anche nel caso in cui i genitori siano adottivi o affidatari in quest'ultimo caso solo nell'ipotesi di disabili minorenni.