Legge
regionale 15
Brevi considerazioni in merito alla
legge regionale 15 del 15 maggio 2008 relativa alle
"Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale"
di Matteo Gaddi
La Regione Lombardia accelera sulle
grandi opere, in spregio alla democrazia, alle esigenze delle comunità
locali, alle ragioni di un territorio, quello lombardo, sempre oggetto di
trasformazioni devastanti. La Regione Lombardia accelera sulle grandi
opere grazie ad una legge regionale specifica, la n. 15, approvata dal
Consiglio Regionale il 15 maggio scorso e subito definita come la la
"norma ad oc per TEM, Brebemi e Pedemontana".
Questa legge
trae legittimità da diverse fonti normative.
gli articoli 117 e 118 della
Costituzione (articoli modificati con la legge costituzionale n. 3 del
2001 - approvata da un Governo di centro sinistra);
l'articolo 161 del Codice degli Appalti Pubblici che riconosce, nel caso
di opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il
preminente interesse nazionale, specifici poteri alle regioni da
determinarsi con legge regionale;
l'articolo 1, comma 979 della legge n. 296/2007 (Finanziaria 2007 -
approvata da un Governo di centro sinistra) che istituisce la società
Concessioni Autostrade Lombarde Spa.
Il piglio della legge emerge con evidenza già all'articolo 1 (comma),
laddove si precisa che in assenza di intesa generale o di singole intese
specifiche "la Regione sussistendo la necessità di procedere con
urgenza alla realizzazione delle infrastrutture strategiche di particolare
rilevanza per il territorio lombardo, può intervenire applicando il
titolo III della presente legge". Il titolo III della L.R. 15/2008
disciplina la procedura regionale.
Nel caso in cui tra Regioni e Organi statali non vengano sottoscritte
intese generali o specifiche, o nel caos in cui decorrano i termini
temporali stabiliti, diventa centrale il ruolo del Presidente della
Regione. Il Presidente, infatti, "taglia" i tempi trasmettendo
direttamente al CIPE il progetto preliminare o definitivo ed in questi
casi i pareri espressi dalla Regione assumono un valore decisivo: il
parere regionale, acquisendo il valore di cui al comma 4 dell'articolo 165
del Codice Appalti, riassumerebbe in sé le valutazioni delle
amministrazioni interessate; assumendo il valore di cui al comma 4
dell'articolo 166 del medesimo Codice sostituirebbe la Conferenza di
Servizi ed infine - addirittura - acquisendo il valore di cui al comma 5
dell'articolo 183 del Codice, assorbirebbe la pronuncia di valutazione
sulla compatibilità ambientale dell'opera !
Riassumendo, il
Presidente della Regione Lombardia, trasmettendo direttamente al CIPE il
progetto corredato di pareri regionali, assorbirebbe in questi ultimi:
-le valutazioni che dovrebbero
esprimere le amministrazioni competenti;
-la procedura di Conferenza dei Servizi;
-la pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera.
Nel caso in cui il CIPE non provveda
entro i termini (trenta giorni) ad approvare il progetto preliminare o
definitivo, il Presidente della Regione, dopo averne segnalato l'inerzia
al Governo, può compiere tutti gli atti necessari all'approvazione del
progetto. Acquisendo il valore degli articoli 165 e 166 del Codice
Appalti, l'approvazione del progetto da parte del Presidente della
Repubblica assorbe in sé l'approvazione del "Progetto preliminare -
Procedura di valutazione di Impatto Ambientale" e del "Progetto
definitivo - Pubblica utilità dell'opera". Una particolare
rilevanza, nell'ambito della L.R. 15, assume l'articolo 8 che disciplina
la società Concessioni Autostrade Lombarde Spa (CAL).
CAL è partecipata dalla Regione Lombardia attraverso Infrastrutture
Lombarde Spa ed esercita le funzioni di soggetto concedente e
aggiudicatore di tre opere: Pedemontana, Brescia - Bergamo Milano e
Tangenziali Esterne di Milano.
A Cal, inoltre, la legge regionale
attribuisce l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativi
comprese le autorizzazioni relative al compimento di ricerche
archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica di siti inquinati. Un
potere enorme, quindi, quello che viene conferito a Cal e, di fatto,
sottratto al livello istituzionale regionale attraverso questa vera e
propria esternalizzazione di funzioni. Sul piano della concertazione
istituzionale lo strumento prediletto da parte della Regione Lombardia
continua ad essere l'Accordo di Programma (articolo 9) con al centro,
ovviamente la Regione stessa nella figura del suo Presidente (o al massimo
Assessore delegato). Compete infatti al Presidente (o Assessore da esso
delegato) convocare l'assemblea dei sindaci coinvolti dall'intervento
infrastrutturale al fine di procedere alla nomina dei rappresentanti dei
comuni nel comitato per l'Accordo di Programma.
Quindi gli spazi di autorganizzazione per i comuni si riducono
all'inverosimile. E ancora, nel caso in cui il comitato per l'Accordo
debba assumere decisioni che comportino conseguenze di carattere
territoriale che coinvolgono un comune, il comitato è tenuto a convocare
nella riunione il rappresentante del comune interessato. Ovviamente i
poteri del comune convocato sono pressoché nulli e comunque superabili
dall'ampia gamma di poteri riconosciuti dagli articoli precedentemente
visti al Presidente della Giunta Regionale. Quanto siano predominanti i
poteri riconosciuti alla Regione rispetto agli Enti Locali territoriali lo
si desume dall'articolo che disciplina la procedura di progettazione e di
valutazione di impatto ambientale (articolo 3).
In sostanza la competenza all'approvazione del progetto preliminare e
dello studio di impatto ambientale viene attribuita per intero alla
Regione Lombardia. Il progetto, infatti, viene trasmesso dal soggetto
aggiudicatore alla Regione, ai Ministeri competenti e ai gestori delle
interferenze. Le valutazioni espresse dai Ministeri e delle
amministrazioni interessate devono essere trasmesse alla Regione. A quest'ultima
compete (comma 4) ad emettere la valutazione sulla compatibilità
ambientale dell'opera, mentre i Ministeri competenti si limitano a
comunicare alla Regione prescrizioni integrative alla VIA dell'opera. La
Regione per emettere la pronuncia di VIA si avvale di una Commissione
Speciale (comma 5) composta da dieci membri tutti nominati dalla Giunta
Regionale. Anche in questo caso i margini di una possibile autonomia di
giudizio della Commissione Via sono pressoché azzerati. Il progetto
preliminare con annessa pronuncia di compatibilità ambientale vengono
trasmessi al Ministero dei Trasporti e al CIPE i quali, in caso di mancato
rispetto dei termini (rispettivamente 20 e 30 giorni) perdono ogni
competenza a favore della Regione Lombardia in ordine all'approvazione del
progetto. Una volta approvato il progetto preliminare gli spazi di manovra
si riducono ulteriormente. Il progetto definitivo, infatti, viene
trasmesso dal soggetto aggiudicatore alla Regione e alle amministrazioni
interessate.
Le osservazioni presentate non devono comunque modificare la
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere nel rispetto
dei limiti di spesa e delle caratteristiche individuate in sede di
progetto preliminare. Compete ancora alla Regione Lombardia (articolo 4,
comma 4) valutare, al termine della conferenza di servizi, la compatibilità
delle proposte e delle richieste pervenute e formula la proposta di
approvazione del progetto definitivo. Anche in questo caso, qualora il
CIPE non rispetti i termini temporali ogni competenza all'approvazione
definitiva viene avocata dalla Regione Lombardia. In sintesi, tutto fa
perno attorno al ruolo della Regione Lombardia e dei suoi livelli
esecutivi (Presidente e Giunta con la scientifica esclusione del Consiglio
Regionale).
La legge regionale sulle infrastrutture, quindi, mutuando pienamente lo
spirito e le procedure della Legge Obiettivo voluta dall'ex Ministro
Lunardi, cancella gli spazi di partecipazione degli Enti Locali e della
società civile nella valutazione delle opere e dei loro impatti
ambientali e territoriali.
Ricapitolando per funzioni:
quando si parla di soggetto
aggiudicatore (cioè il presentatore dei progetti preliminare
e definitivo) ci si riferisce a CAL (v. articolo 8), partecipato dalla
Regione attraverso la controllata Infrastrutture Lombarde Spa;)
la Valutazione d'impatto Ambientale e la pronuncia di compatibilità
ambientale sono di competenza della Regione (vedi articolo 3);
l'approvazione dei progetti, in caso di mancato rispetto dei
ristretti termini temporali da parte dei Ministeri e del CIPE, viene
avocata dalla Regione Lombardia;
i limitatissimi spazi di partecipazione degli Enti Locali alle procedure
decisionali sono rigidamente controllati dalla Regione (vedi articolo 4).
Un meccanismo perfetto per
confermare:
il centralismo regionale a scapito
delle competenze di Comuni e Province;
l'accelerazione delle procedure decisionali senza consentire
adeguati margini di tempo per le valutazioni, l'espressione di pareri, la
presentazione di osservazioni ecc.;
la predeterminazione di tutte le caratteristiche dell'opera a
seguito dell'approvazione del solo progetto preliminare;
la concentrazione di poteri nei livelli esecutivi con la
marginalizzazione dell'assemblea elettiva (Consiglio);
l'estenalizzazione di competenze a favore di società esterne (CAL,
Infrastrutture Lombarde) sulle quali il Consiglio Regionale e gli Enti
Locali non esercitano nessun controllo.
Un meccanismo talmente perfetto da far
dire alla stessa legge regionale che le scelte compiute con la L.R. 15
devono essere estese anche ad altre opere infrastrutturali oltre a TEM,
Brebemi e Pedemontana. L'articolo 13, infatti, riconosce che la Lr 15 si
applica anche alle infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale di cui è riconosciuto il concorrente interesse regionale dalle
intese generali già sottoscritte tra Governo e Regione. E da ultimo, è
bene ricordare che la legittimazione giuridica a questa legge regionale
deriva da atti normativi approvati da Governi di Centro Sinistra: la
riforma costituzionale del 2001 e la norma specifica contenuta nella Legge
Finanziaria per il 2007.
Matteo Gaddi
Capogruppo PRC in
Comune di Mantova
Mantova, 5 giugno '08
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