Legge 28-02-1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive [1] (G.U. n. 53 del 2-03-1985 ) CAPO I Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali Art. 1 - Legge-quadro Art. 2 - Sostituzione di norme Art. 3 - Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione Art. 4 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia Art. 5 - Opere di Amministrazioni statali Art. 6 - esponsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori Art. 7 - Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali Art. 8 - Determinazione delle variazioni essenziali Art. 9 - Interventi di ristrutturazione edilizia Art. 10 - Opere eseguite senza autorizzazione Art. 11 - Annullamento della concessione Art. 12 - Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione Art. 13 - Accertamento di conformità Art. 14 - Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici Art. 15 - Varianti in corso d'opera Art. 16 - Riscossione Art. 17 - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici Art. 18 - Lottizzazione Art. 19 - Confisca dei terreni Art. 20 - Sanzioni penali Art. 21 - Sanzioni a carico dei notai Art. 22 - Norme relative all'azione penale Art. 23 - Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici CAPO II Snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie Art. 24 - Strumenti per cui non è richiesta l'approvazione regionale Art. 25 - Semplificazione delle procedure Art. 26 - Opere interne Art. 27 - Demolizione di opere Art. 28 - Valore venale dell'immobile CAPO III Recupero urbanistico di insediamenti abusivi Art. 29 - Varianti agli strumenti urbanistici e poteri normativi delle regioni Art. 30 - Facoltà e obblighi dei comuni CAPO IV Opere sanabili. Soggetti legittimati. Conservazione dei rapporti sorti sulla base di decreti-legge non convertiti Art. 31 - Sanatoria delle opere abusive Art. 32 - Opere costruite su aree sottoposte a vincolo Art. 33 - Opere non suscettibili di sanatoria Art. 34 - Somma da corrispondere a titolo di oblazione Art. 35 - Procedimento per la sanatoria Art. 36 - Rateizzazione Art. 37 - Contributo di concessione Art. 38 - Effetti della oblazione e della concessione in sanatoria Art. 39 - Effetti del diniego di sanatoria Art. 40 - Mancata presentazione dell'istanza Art. 41 - Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilità dei beni Art. 42 - Prevalenza sulle leggi speciali Art. 43 - Procedimenti in corso Art. 44 - Sospensione dei procedimenti CAPO V Disposizioni finali Art. 45 - Aziende erogatrici di servizi pubblici Art. 46 - Benefici fiscali Art. 47 - Diritti dell'acquirente Art. 47 bis - Dichiarazioni dei rappresentanti Art. 48 - Disposizione transitoria Art. 49 - Sanatorie regionali Art. 50 - Variazioni di bilancio Art. 51 - Determinazione delle superfici Art. 52 - Iscrizione al catasto Tabella 1 - Tabella A *********************************************************************** Decreto legge 05-10-1993, n. 398 Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia [1] [2] (G.U. 05-10-1993, n. 234 ) Preambolo Art. 1 - Programmi di investimento 1993-1995 Art. 2 - Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania, Basilicata e del Belice Art. 3 - Imputazione delle spese di programmazione e progettazione Art. 4 - Procedure per il rilascio della concessione edilizia Art. 5 - Finanziamento delle opere di edilizia scolastica Art. 6 - Rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale Art. 7 - Edilizia sovvenzionata e agevolata Art. 7 bis - Pareri regionali su progetti di opera pubbliche Art. 8 - Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale Art. 9 - Nuovi contributi in materia edilizia Art. 10 - Contributi per l'edilizia residenziale pubblica Art. 11 - Programmi di recupero urbano Art. 12 - Procedure per i piani di difesa del suolo Art. 13 - Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente Art. 14 - A.N.A.S. Art. 15 - Disposizioni di attuazione Art. 16 - Entrata in vigore D.L. 05-10-1993, n. 398 Preambolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro; Emana il seguente decreto-legge: D.L. 05-10-1993, n. 398 Art. 2 - Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania, Basilicata e del Belice 1. In attuazione dell'art. 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 2. La disponibilità di cui al comma 1 è destinata: a) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nonché alla liquidazione dell'aggiornamento dei contributi concessi, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del medesimo testo unico, a condizione, in entrambi i casi, che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione dei contributi [2]; b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui all'art. 27 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76; c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonché all'esecuzione di opere di completamento indispensabili per le funzionalità delle infrastrutture realizzate. 3. [1]. 4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'art. 34, comma 3, lettera b), del medesimo testo unico. Il prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio nonché per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 e successive modificazioni [3]. 5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza. 6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni, è utilizzato esclusivamente per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato, nonché per le opere di urbanizzazione essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche, salvo restando l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE, nel rispetto delle priorità sancite dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32. In deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni interessate salvo quanto previsto all'inizio del presente comma di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche gravanti sul fondo di cui all'art. 3 del medesimo testo unico. Per le altre opere pubbliche il Ministro del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del CIPE, può autorizzare l'utilizzo delle risorse assegnate, sulla base di una verifica di congruità e funzionalità anche economica degli interventi effettuata da apposito comitato tecnico già previsto nella deliberazione del CIPE del 3 agosto 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1993, con vincolo di destinazione per il completamento di opere pubbliche in corso, per la esecuzione di nuove opere solo se riconosciute come funzionali al ripristino del patrimonio edilizio pubblico danneggiato dagli eventi sismici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici e con esclusione di affidamenti a mezzo di appalti concorso, trattativa privata o concessione e con divieto di esecuzione dei lavori in sub-appalto. I componenti del comitato tecnico di cui al precedente periodo sono individuati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica nel quale è fissato anche il relativo rimborso spese. Per ogni ulteriore necessità finanziaria per il ripristino di opere pubbliche programmate, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono, in deroga ad ogni diversa disposizione, con assoluta priorità, utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Resta fermo il divieto previsto dall'art. 34, comma 23, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, di assegnazione di nuovi fondi in favore dei comuni tuttora privi di strumenti urbanistici previsti ed approvati ai sensi del medesimo testo unico [4]. 7. Il comma 1 dell'art. 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è sostituito dal seguente: "1. Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con propria disposizione il sindaco, tenendo conto della complessità e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni meteorologiche locali, nonché di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facoltà di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori" [3]. 8. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 [5]. 9. All'art. 15 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Per il recupero delle abitazioni di cui al comma 1, cedute in proprietà ai sensi dell'art. 1 della legge 30 marzo 1965, n. 225, le somme già assegnate possono essere utilizzate dai comuni, anche ai sensi dello stesso art. 8, primo comma, lettera d), della legge 14 maggio 1981, n. 219, se delegati dai proprietari". 10. Per consentire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 11. Alle funzioni statali attinenti all'istruttoria, alla definizione e alla liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice, sulla base di norme entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120, di conversione del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, provvedono i comuni interessati, con le modalità di cui all'articolo 13-bis del predetto decreto-legge n. 8 del 1987 [6]. 11-bis. Sono altresì trasferite ai comuni interessati le funzioni relative alle operazioni e alle procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonché degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice [7]. D.L. 05-10-1993, n. 398 Art. 4 - Procedure per il rilascio della concessione edilizia [modificato dall'art. 2 comma 60 legge 662/1996] 1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione. 2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti. 3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto. 4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia. 5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato. 7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537: a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) recinzioni, muri di cinta e cancellate; d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso [2]; f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni; g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia; h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato. 8. La facoltà di cui al comma 7 è data esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni: a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o della legge 18 maggio 1989, n. 183, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali [3]; b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati. 8-bis. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori [4]. 9. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori. 10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia. 11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato. 12. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 11, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. 13. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l'elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati. 15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione. 16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche. 17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento. 18. Le regioni adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento [5]. 19. Al comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati"; 20. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è sostituito dal seguente: "Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione". D.L. 05-10-1993, n. 398 Art. 6 - Rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale [articolo soppresso ] D.L. 05-10-1993, n. 398 Art. 7 - Edilizia sovvenzionata e agevolata 1. I commi 7 e 8 dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono sostituiti dai seguenti: "7. Il Presidente della Giunta regionale può promuovere una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino Ufficiale, al fine di accertare la fattibilità di tali interventi nelle aree. 8. Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino Ufficiale, il Presidente della Giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi, un commissario ad acta che provvede entro sessanta giorni. 8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione di soggetti attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni" [1]. 2. Il segretariato generale del CER comunica al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale già avviati, nonché gli eventuali ritardi nella programmazione e nella realizzazione degli interventi. 3. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 8-bis dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli interventi ricompresi nei programmi già approvati e i relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [1]. 4. Le regioni interessate da eventi sismici, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, riservano una quota non inferiore al 5 per cento fino alla completa eliminazione delle baracche o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito di eventi sismici o di altri eventi straordinari. Le regioni provvedono contemporaneamente alle assegnazioni dei nuovi alloggi, alla rimozione delle baracche e degli altri locali anzidetti. D.L. 05-10-1993, n. 398 Art. 7 bis - Pareri regionali su progetti di opera pubbliche [1] 1. La regione è tenuta ad esprimere entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta i pareri sui progetti di opere pubbliche sottoposti alla valutazione di organi regionali. Qualora la regione e i comitati tecnici regionali non ottemperino a tale obbligo, la commissione per il controllo sugli atti regionali provvede a nominare un commissario ad acta con il compito di sostituire gli organi regionali nel rilascio dei relativi pareri. D.L. 05-10-1993, n. 398 Art. 15 - Disposizioni di attuazione 1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto. D.L. 05-10-1993, n. 398 Art. 16 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. ********************************************************************* L. 23-12-1996, n. 662 Art. 2 - Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo. da 1 a 59 (omissis) 59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali. 60. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente: "Art. 4 - (Procedure per il rilascio della concessione edilizia)