R.D. 30-03-1942, n. 318 CAPO I Disposizioni di attuazione Art. 3 1. Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, con i quali si dispongono fondazioni [14] o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire [600, 786], è obbligato a farne denunzia al prefetto entro trenta giorni. 2. La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell'atto, il testo letterale concernente la liberalità, l'indicazione degli eredi e della loro residenza. 3. Il prefetto è autorizzato a promuovere, nei modi e nei casi stabiliti dalla legge, gli atti conservativi che reputa necessari per l'esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei terzi. 4. Può anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessità, la nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 6 L'acquisto di beni immobili in seguito a subastazione effettuata a carico di un debitore della persona giuridica non è soggetto alla necessità dell'autorizzazione [17]. Tuttavia entro trenta giorni dall'acquisto i rappresentanti della persona giuridica devono darne comunicazione al prefetto. R.D. 30-03-1942, n. 318 CAPO I Disposizioni di attuazione SEZIONE III Disposizioni relative al libro III Art. 56 1. Il provvedimento dell'autorità amministrativa con il quale si dispone che si proceda all'espropriazione a norma dell'articolo 838 del codice è dato con decreto motivato del ministro competente. Il decreto deve contenere la designazione precisa del bene soggetto a espropriazione e deve essere notificato all'interessato, il quale può impugnarlo con ricorso al consiglio di Stato. 2. Si osservano nell'espropriazione, in quanto applicabili, le norme della legge generale sull'espropriazione per pubblica utilità. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 61 1. Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. 2. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 62 La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'articolo 1117 del codice. 2. Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'articolo 1136 del codice stesso. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 63 1. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea [1123 ], l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. 2. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo [1292], al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. 3. In caso di mora [1219 ] nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 64 1. Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell'articolo 1129 e dall'ultimo comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore medesimo. 2. Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 65 1. Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 80 del codice di procedura civile. 2. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 66 1. L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. 2. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. 3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 67 1. Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante. 2. Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente. 3. L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. 4. Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 68 1. Per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il regolamento di condominio [1138 ] deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini. 2. I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. 3. Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 69 I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 70 Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 71 Il registro indicato dal quarto comma dell'articolo 1129 e dal terzo comma dell'articolo 1138 del codice è tenuto presso l'associazione professionale [1] dei proprietari di fabbricati. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 72 I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69. R.D. 30-03-1942, n. 318 CAPO I Disposizioni di attuazione SEZIONE IV Disposizioni relative al libro IV Art. 73 1. Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli articoli 1209, primo comma, 1212 e 1214 del codice, sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario. 2. Le offerte per intimazione, previste dagli articoli 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 73 bis [1] 1. I provvedimenti previsti negli articoli 1211, 1514, primo comma, 1515, terzo comma, e 1841 del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 74 1. Il processo verbale dell'offerta reale deve essere redatto in conformità delle disposizioni dell'articolo 126 del codice di procedura civile e deve in particolare contenere la specificazione dell'oggetto dell'offerta e le dichiarazioni del creditore. 2. Quando l'offerta è accettata, il pubblico ufficiale esegue il pagamento e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione dalle garanzie. 3. Se il creditore non è presente all'offerta, il processo verbale deve essergli notificato nelle forme prescritte per la citazione. 4. L'intimazione prescritta dall'articolo 1212, numero 1, del codice, può essere fatta con lo stesso atto di notificazione del verbale dell'offerta. In ogni caso tra l'intimazione e il deposito deve trascorrere un termine non minore di giorni tre. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 75 L'atto di intimazione, nei casi previsti dagli articoli 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, del codice, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna delle cose mobili o al rilascio dell'immobile a favore del creditore, con rispetto di un intervallo non minore di giorni tre. 2. La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare l'offerta sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'atto di intimazione, con tutte le altre indicazioni prescritte dal primo comma dell'articolo precedente, e da tale giorno decorrono gli effetti della mora. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 83 1. Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma dell'articolo 1515 del codice, o alle operazioni di compra a norma del successivo articolo 1516 [2797 ]: 1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse; 2) i mediatori in merci iscritti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, [1], per le merci e le derrate. 2. La vendita all'incanto deve essere annunziata con le forme di una pubblicità commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita. 3. Il verbale d'incanto è depositato nella cancelleria della pretura del luogo in cui si è proceduto alla vendita. 4. Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono essere documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio esemplare, uno dei quali è consegnato alla parte richiedente e l'altro, vistato da questa, è conservato dalla persona che ha eseguito l'incarico. 5. Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa approvata, è stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l'incarico è stato eseguito. R.D. 30-03-1942, n. 318 CAPO I Disposizioni di attuazione SEZIONE VI Disposizioni relative al libro VI Art. 113 1. Il reclamo menzionato nell'articolo 2888 del codice si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero. 2. Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte d'appello. 3. Il tribunale o la corte può ordinare che la domanda di cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 113 bis [1] 1. Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell'articolo 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte può avvalersi del procedimento stabilito nell'articolo 745 del codice di procedura civile. 2. Dello stesso procedimento la parte può avvalersi per il ritardo nel rilascio di certificati o di copie. 3. Il pubblico ministero comunica al ministero di grazia e giustizia e al ministero delle finanze la decisione adottata. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 113 ter [1] 1. Il reclamo previsto nell'articolo 2674-bis del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalità, davanti al tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilità. 2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate. 3. Contro il provvedimento del tribunale è consentito reclamo alla corte d'appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilità, anche al conservatore. 4. A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo. 5. Quando il reclamo non è proposto o è rigettato definitivamente, la formalità perde ogni effetto. R.D. 30-03-1942, n. 318 CAPO II Disposizioni transitorie SEZIONE III Disposizioni relative al libro III Art. 150 Per l'acquisto dei frutti al termine dell'usufrutto, se questo ha avuto inizio anteriormente al 28 ottobre 1941, si osserva il disposto dell'articolo 480 del codice del 1865. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 152 Il diritto di ritenzione ammesso dagli articoli 1006 e 1011 del codice spetta all'usufruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza di anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre 1941. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 153 La disposizione dell'articolo 1023 del codice si applica anche ai diritti di uso e di abitazione costituiti prima del 28 ottobre 1941. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 154 Se l'interclusione del fondo si è verificata per effetto di vendita anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non è tenuto a dare il passaggio senza indennità [1054 ]. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 155 1. Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi [1138 ] si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941. 2. Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'articolo 1138 del codice e nell'articolo 72 di queste disposizioni. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 156 1. I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono conservare tale forma di amministrazione. 2. Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 157 Per i diritti spettanti al possessore, all'usufruttuario o all'enfiteuta a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto è stabilito dall'articolo 152 di queste disposizioni. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 158 1. Il termine per l'usucapione delle servitù discontinue apparenti [1061 ] comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941. 2. La disposizione dell'articolo 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servitù non si è compiuta prima del 28 ottobre 1941. R.D. 30-03-1942, n. 318 CAPO II Disposizioni transitorie SEZIONE IV Disposizioni relative al libro IV Art. 159 Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo l'entrata in vigore del codice si determina in conformità dell'articolo 1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 160 Le disposizioni del codice relative alla mora del creditore [1206 ss. ], all'inadempimento e alla mora del debitore [1218 ss. ] si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell'entrata in vigore del codice stesso, se l'offerta di pagamento sia stata compiuta ovvero l'inadempimento o la mora si sia verificato posteriormente. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 161 1. I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, producono, da questa data, interessi di pieno diritto [1282 ], anche se tale effetto non si verificava secondo le disposizioni del codice del 1865. 2. Gli interessi legali che si maturano dopo la data predetta devono essere computati al saggio stabilito dall'articolo 1284 del nuovo codice. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 162 La disposizione dell'articolo 1283 del codice si applica anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, quando gli interessi sono dovuti per almeno sei mesi. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 163 Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva [1384 ] anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 164 Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 1385 del codice si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, e anche se a tale data sia stato già iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 165 Gli effetti dell'annullamento [1445 ] o della risoluzione [1458 ] dei contratti rispetto ai terzi sono regolati dalle disposizioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata proposta anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 166 Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente all'entrata in vigore del codice, la rescissione a causa di lesione [1448 ] è regolata dalle disposizioni del codice del 1865. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 167 Le disposizioni dell'articolo 1462 del codice si applicano anche se la clausola ivi prevista sia inserita in un contratto stipulato prima del giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, quando l'eccezione del debitore sia opposta dopo o, se proposta prima, il relativo giudizio sia ancora pendente alla data predetta. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 168 Le disposizioni relative agli effetti dell'eccessiva onerosità sopravvenuta [1467 ss. ] si applicano anche per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del codice se le circostanze e gli avvenimenti da cui deriva l'eccessiva onerosità si siano verificati dopo. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 169 Le disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto mutamento nelle condizioni patrimoniali del debitore [1461 ] si applicano anche quando si tratti di contratti anteriori all'entrata in vigore del codice, se il mutamento si avveri posteriormente. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 171 Le disposizioni degli articoli 1478, 1479 e 1480 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era stato domandato in giudizio l'annullamento. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 172 Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla [1495-1497 ], si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice, purché la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 176 Le disposizioni degli articoli 1525 e 1526 del codice si applicano ai contratti conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso e anche se la risoluzione per inadempimento sia stata giudizialmente domandata e il giudizio sia tuttora pendente alla data suddetta. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 180 1. I rapporti di locazione in corso al giorno dell'entrata in vigore del nuovo codice sono regolati dal codice del 1865. 2. Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le disposizioni del nuovo codice dichiarate inderogabili, o che siano comunque di ordine pubblico, e tutte le altre che regolano fatti o situazioni non previste specificamente dalla legge anteriore. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 181 Le disposizioni degli articoli 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice si applicano anche per i contratti anteriori, se l'opera o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'entrata in vigore del codice stesso. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 184 Le cause di estinzione del mandato [1722 ] sono regolate dal codice se si verificano dopo l'entrata in vigore di questo, anche se si tratta di mandato conferito anteriormente. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 185 La disposizione del secondo comma dell'articolo 1815 del codice si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 187 1. Le disposizioni degli articoli 1888, secondo e terzo comma, 1889, 1902, 1903, secondo comma, 1930 e 1931 del codice si applicano anche ai contratti in corso. 2. Si applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni degli articoli 1897, 1898 e 1926, quando le modificazioni del rischio da esse previste si verificano dopo l'entrata in vigore del codice, la disposizione del secondo comma dell'articolo 1899, se la proroga tacita non è già avvenuta anteriormente all'entrata in vigore medesima, le disposizioni dell'articolo 1901 relativamente ai premi che scadono dopo l'entrata in vigore medesima, le disposizioni degli articoli 1914, secondo comma, e 1915, secondo comma, per i sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore medesima. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 188 1. Le disposizioni dell'articolo 1921 del codice si applicano alle dichiarazioni di revoca posteriori all'entrata in vigore di esso, anche se il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente. 2. Qualora i fatti che producono la decadenza del beneficiario o che autorizzano la revoca del beneficio si siano verificati dopo l'entrata in vigore predetta, si applicano le disposizioni dell'articolo 1922 del codice, anche se il contratto di assicurazione sia anteriore. R.D. 30-03-1942, n. 318 CAPO II Disposizioni transitorie SEZIONE V Disposizioni relative al libro V Art. 195 Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del titolo II del libro V del codice e quelle contenute nelle sezioni II, III, IV e V del capo II dello stesso titolo si applicano anche ai rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore del codice, salvo quanto è stabilito negli articoli seguenti. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 196 Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice, che devono ancora durare per un periodo superiore a quello indicato dall'ultimo comma dell'articolo 2097 del codice stesso [1], il prestatore di lavoro può recedere dal contratto, decorso il quinquennio o il decennio dal giorno suddetto. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 197 Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall'articolo 2113 del codice, che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all'entrata in vigore del codice, sono impugnabili a norma dell'articolo medesimo, e il termine per l'impugnazione decorre dalla data predetta. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 200 1. Le disposizioni del codice, relative alla tenuta delle scritture contabili [2214 ss. ] e alla redazione del bilancio [2423 ss.] per gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale [2195] e per le società soggette a registrazione [2200], entreranno in vigore il 1° gennaio 1943. 2. Fino a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente tenute a tutti gli effetti previsti dal codice in quanto siano regolarmente tenute secondo le leggi anteriori. 3. Fino all'attuazione delle disposizioni relative al registro delle imprese [disp. att. 99], la numerazione, la bollatura e la vidimazione dei libri contabili prescritte dal codice saranno eseguite dal cancelliere del tribunale o della pretura, o da un notaio secondo le leggi anteriori, e le relative richieste dovranno essere annotate nel registro dei libri di commercio istituito presso la cancelleria del tribunale a norma delle leggi anteriori. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 217 1. Le società cooperative in nome collettivo e quelle per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, sono soggette alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le società cooperative a responsabilità illimitata e per le società cooperative a responsabilità limitata, salvo quanto disposto dagli articoli 206 e segg. di queste disposizioni. 2. Le società cooperative in accomandita, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, che entro il 30 giugno 1945 [1] non abbiano provveduto a conformarsi al medesimo, devono essere poste in liquidazione. 3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi conservati in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del primo comma dell'articolo 41 del regio-decreto 4 novembre 1928, n. 2325. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 218 1. Le società commerciali [2195] e cooperative [2511 ], poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali prima dell'entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le leggi anteriori. 2. Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali dopo l'entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le nuove disposizioni. R.D. 30-03-1942, n. 318 CAPO II Disposizioni transitorie SEZIONE VI Disposizioni relative al libro VI Art. 224 Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione di un atto, eseguita in conformità delle leggi anteriori a effetti diversi da quelli stabiliti dal codice, produce gli effetti previsti dal codice stesso [2644 ss. ], a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di questo. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 225 Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell'omissione della trascrizione [2644 ss., 2652, 2653, 2655, 2843 ] o dell'annotazione non si applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 232 bis [1] A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni del conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 233 1. Le disposizioni del codice relative alle prove [2697 ss. ] si applicano anche nei giudizi pendenti, se non è stata pronunziata sentenza definitiva ancorché di primo grado. 2. La prova testimoniale [2721 ss. ] per gli atti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del codice rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non è da questo consentita, se essa poteva essere ammessa a norma del codice civile del 1865 o del codice di commercio del 1882. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 238 L'opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti è regolata dalle disposizioni del codice [2812 ], quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 239 Le disposizioni dell'articolo 2825 del codice si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo posteriormente. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 240 Le ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice conservano la loro efficacia per venti anni dall'entrata in vigore del codice stesso, a meno che per la cessazione di tale efficacia, secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine più breve [2847 ]. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 241 La disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 2855 del codice non si applica alle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice stesso. L'estensione degli effetti dell'iscrizione continua a essere regolata dalle leggi anteriori. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 242 Le disposizioni del codice, secondo le quali l'esercizio di determinate facoltà del terzo acquirente dell'immobile ipotecato è subordinato alla trascrizione del titolo [2858, 2866 ], non si applicano a coloro il cui acquisto è anteriore all'entrata in vigore del codice stesso, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell'effetto richiesta. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 243 Le disposizioni degli articoli 2872, secondo comma, e 2873, secondo e terzo comma, del codice si applicano anche alle ipoteche iscritte anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso. R.D. 30-03-1942, n. 318 CAPO III Disposizioni generali e finali Art. 253 Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicità, si eseguono con l'osservanza di dette leggi. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 254 I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni per decreto del Presidente della Repubblica, delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell'articolo 1524 del codice sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia. R.D. 30-03-1942, n. 318 Art. 256 Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice. Regio decreto 30-03-1942, n. 318 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (G.U. n. 91 del 17-04-1942, suppl. ord. ) CAPO I Disposizioni di attuazione Art. 3 Art. 6 Sezione III - Disposizioni relative al libro III Sezione IV - Disposizioni relative al libro IV Sezione VI - Disposizioni relative al libro VI CAPO II Disposizioni transitorie Sezione III - Disposizioni relative al libro III Sezione IV - Disposizioni relative al libro IV Sezione V - Disposizioni relative al libro V Sezione VI - Disposizioni relative al libro VI CAPO III Disposizioni generali e finali Art. 253 Art. 254 Art. 256