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Ascensori: aspetti giuridici

L'articolo 1117 del codice civile cita l'ascensore tra le parti comuni dell'edificio, salvo disposizione contraria di un titolo.

Quindi se non risulta diversamente da un titolo (per es. il regolamento di condominio contrattuale) anche i negozi del piano terra di un condominio dotato di ascensore sono proprietari pro quota dell'ascensore e sono tenuti a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria.

Per quanto riguarda le spese di manutenzione ordinaria e ricostruzione invece, gli ascensori vengono equiparati alle scale e si deve applicare l'articolo 1124 del codice civile. I negozi al piano terra con accesso diretto dalla strada e che non sono serviti dell'ascensore sono quindi esonerati dal pagamento delle spese di manutenzione (sempre che il regolamento di condominio non stabilisca diversamente).

Se invece l'ascensore viene installato successivamente alla costruzione dell' edificio non sarà di proprietà comune, ma apparterà a coloro che hanno contribuito alle spese di installazione e che lo usano.

La ripartizione delle spese:

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