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L'amministratore

Vogliono introdurre l'albo degli amministratori di condominio.

Con la scusa di togliere dai piedi la miriade di amministratori "fai da te" incompetenti in materie condominiali e normative varie (secondo loro!), per fare largo agli amministratori professionisti dotati di timbro rotondo, ci sono stati e ci sono ancora diversi tentativi di "golpe" per cercare di introdurre il famigerato albo degli amministratori di condominio che dovrebbe garantire una gestione più professionale e competente del condominio (secondo loro!), ma anche più salata. Noi siamo contro perché nessun albo o certificazione può garantire l'onestà e la competenza di una figura professionale, anzi.

Se con la scusa di garantire una maggiore professionalità e correttezza nella gestione del condominio si invoca l'istituzione di un albo degli amministratori, a maggiore ragione si dovrebbe invocare un albo anche per gli amministratori comunali, regionali e nazionali. Questi ultimi gestiscono i soldi di noi contribuenti, cifre dell'ordine di diverse migliaia di miliardi. Chi ci garantisce della loro competenza, professionalità e onestà ? A questo punto perchè non invocare un albo anche per loro ? I recenti scandali messi in luce dai giornali renderebbero urgente e necessario tale albo. La legge è uguale per tutti o per alcuni è più uguale?

Perchè a nessuno viene in mente di istituire un albo per i nostri amministratori che stanno al governo? Loro hanno responsabilità ben più grosse degli amministratori di condominio.

Mentre si parla di abolizione degli ordini professionali e dei relativi albi, noi remiamo contro corrente.

Lasciamo perdere! Siamo in Italia ! Il paese del diritto e del rovescio.

Aspetti giuridici
(vedi articoli 1129 e seguenti del codice civile)

E' obbligatorio nominare un amministratore quando il numero dei condomini in un edificio è maggiore di quattro. Se il numero è uguale o minore di quattro la nomina di un amministratore è facoltativa.

Per la nomina di un amministratore occorre la maggioranza qualificata dall'art. 1136 cod. civ. con un numero di voti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio e contemporaneamente la maggioranza dei condomini intervenuti all'assemblea. Sono nulli gli articoli del regolamento di condominio che derogano all'art. 1136 del cod. civ.

Chi lo può fare. Tutti possono fare l'amministratore di condominio, sia un condomino che una persona esterna al condominio, gli unici vincoli possono venire dal regolamento di condominio. Non sono necessari particolari titoli di studio, anche un analfabeta può essere nominato ad amministrare un condominio.

Quanto costa un amministratore? Non ci sono vincoli particolari. L'aspirante amministratore propone il suo compenso e se l'assemblea è d'accordo lo può accettare o anche rifiutare.

Revoca. L'amministratore può essere revocato dall'autorità giudiziaria anche su ricorso di ciascun condomino nei seguenti casi:

  • se per due anni non ha reso il conto della sua gestione.
  • esistono fondati sospetti di gravi irregolarità (da dimostrare)
  • mancata convocazione dell'assemblea per informarla di citazioni e provvedimenti che abbiano un contenuto che esorbita dalle sue attribuzioni (per esempio un'azione giudiziaria).

Compiti. Le mansioni attribuite ad un amministratore sono:

  • curare l'osservanza del regolamento di condomino e farlo rispettare da tutti i condomini
  • eseguire le delibere dell'assemblea
  • disciplinare l'uso delle cose comuni
  • riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la munutenzione e il buon funzionamento degli impianti comuni
  • compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni dell'edificio.
  • rendere il conto della sua gestione annualmente.

L'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti al condominio e può agire in giudizio sia contro i condomini, sia contro i terzi. Può altresì essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio.

 

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