D.L. 13-09-1991, n. 299 Art. 1 - [Applicazione dell' INVIM decennale per gli immobili posseduti al 31-10-1991] [1] Per gli immobili posseduti alla data del 31-10-1991 l' imposta di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 643, si applica, ancorche' non sia decorso il decennio, sull' incremento di valore verificatosi dalla data di acquisto determinata ai sensi dell' articolo 6 del predetto decreto, ovvero da quella di riferimento dell' ultima tassazione per decorso del tempo, alla data del 31-10-1991. [2] La disposizione del comma 1 non si applica per gli immobili acquistati successivamente al 31-12-1989 e per quelli per i quali il precedente decennio si e' compiuto tra il 1-1-1990 e il 30-6-1991. La stessa disposizione non si applica, altresi', per gli immobili esenti dall' imposta di cui all' articolo 3 del decreto n. 643 del 1972; tuttavia, per gli immobili indicati alle lettere c), e), f), e g) del secondo comma dell' articolo 25 del decreto n. 643 del 1972 la durata minima della destinazione, richiesta dal successivo terzo comma del medesimo articolo per usufruire della esenzione, e' computata proporzionalmente alla durata del periodo preso a base per la determinazione dell' incremento di valore e, per i fabbricati indicati alla lettera d), primo periodo, del secondo comma del predetto articolo 25, l' esenzione compete se le condizioni ivi previste si sono verificate per oltre la meta' del periodo di riferimento dell' incremento di valore e sussistono al 31-10-1991; per i soli fabbricati dati in locazione finanziaria l' esenzione di cui al secondo periodo della detta lettera d) compete anche se l' attivita' di locazione finanziaria non e' esclusiva ma prevalente [1]. [2-bis] La disposizione del comma 1 non si applica alle aree assoggettate a vincoli preordinati all' espropriazione ovvero a vincoli che comportino l' inedificabilita' [4]. [3] Per effetto di quanto disposto nel comma 1, i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del secondo periodo del primo comma dell' articolo 4 del decreto n. 643 del 1972 devono, dal 1o novembre al 20-12-1991 [2], presentare la dichiarazione prevista dal sesto comma dell' articolo 18 del predetto decreto; determinare l' imposta dovuta con le aliquote massime previste dall' articolo 15 dello stesso decreto ed effettuare in unica soluzione il relativo versamento diretto al concessionario del Servizio centrale della riscossione. Alla dichiarazione deve essere allegato un prospetto del calcolo di determinazione dell' imposta, con indicazione degli estremi del versamento; nel caso di dichiarazioni relative a piu' immobili siti nel territorio della circoscrizione del medesimo ufficio del registro, il versamento puo' essere effettuato cumulativamente per l' imposta dovuta sugli incrementi di valore riguardanti ciascun immobile e risultante da ciascun prospetto di calcolo. La dichiarazione puo' anche essere spedita per raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata all' ufficio postale. [4] L' ufficio del registro, salvo l' esercizio del potere di accertamento, verifica i versamenti eseguiti, liquida l' imposta dovuta sulla base dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo. Se l' ammontare dell' imposta liquidata dall' ufficio e' diverso da quello versato dal soggetto dichiarante, l' ufficio emette avviso di liquidazione che e' notificato al contribuente entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. [5] Per l' omesso o tardivo versamento della imposta la soprattassa si applica in misura pari al 30 per cento dell' ammontare dell' imposta non versata o tardivamente versata; la soprattassa e' ridotta al 10 per cento se il versamento viene eseguito entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza. [6] Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l' esecuzione del versamento di cui al comma 3. L' onere per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l' anno 1991. [7] Non si applicano le disposizioni di sospensione dei versamenti dei tributi previste da provvedimenti adottati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento a specifiche parti del territorio nazionale [3]. [8] Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972 n. 643, relative all' imposta per decorso del decennio. Tuttavia il valore finale al 31-10-1991 dei fabbricati iscritti in catasto non e' sottoposto a rettifica se e' dichiarato in misura non inferiore a quella che risulta applicando all' ammontare delle rendite catastali determinate, dall' amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze in data 20-1-1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7-2-1990, un moltiplicatore pari a cento per le unita' immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nel gruppo E e nella categoria C/1. La stessa disposizione si applica per la rettifica del valore finale dei fabbricati dichiarati per l' iscrizione nel catasto ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione prevista dal comma 3; in tal caso, l' ufficio tecnico erariale, entro quindici mesi dalla presentazione dell' istanza di attribuzione della rendita, invia all' ufficio del registro il certificato attestante l' avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita. Per la rettifica del valore finale dei terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, si ha riferimento al reddito dominicale risultante in catasto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, applicando il relativo moltiplicatore stabilito nel decreto del Ministro delle finanze in data 11-11-1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18-11-1989. Ai fini e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo, il termine del 1-1-1992 indicato nell' articolo 4, comma 4, primo periodo, della legge 29-12-1990, n. 405, e' anticipato al 1-10-1991. [8-bis] Per le unita' immobiliari destinate a civile abitazione e locate ad equo canone per almeno la meta' del periodo di riferimento dell' incremento di valore, l' imposta di cui al comma 1 e' ridotta all' 80 per cento [5]. [9] Il gettito derivante dalla applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e' di esclusiva spettanza dello Stato. [10] L' ultimo comma dell' articolo 12 della legge 27-7-1978, n. 392, e' soppresso. D.M. 14-12-1991 IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 33, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 604, concernente, fra l'altro, la revisione degli estimi delle unità immobiliari urbane, nonché la variazione delle unità di misura della consistenza e la revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni; Visti i decreti ministeriali 20 gennaio 1990, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, con i quali è stata disposta la revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano, e del catasto terreni; Visti gli articoli 28 e 29 del regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1d dicembre 1949, n. 1142; Visto il comma 4 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, relativo alla revisione degli estimi del catasto edilizio urbano; Visto l'art. 8 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, in materia di determinazione della base imponibile dei fabbricati e dei terreni iscritti in catasto, ai fini della liquidazione dell'INVIM straordinaria; Ritenuto che occorre provvedere al coordinamento con le nuove tariffe d'estimo dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 34 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; Decreta: 1. Il moltiplicatore di cento volte di cui all'art. 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'art. 34, quinto comma, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e all'art. 12, primo comma, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, si applica all'ammontare delle rendite catastali determinate sulla base delle nuove tariffe d'estimo recate dal decreto ministeriale 27 settembre 1991, nella stessa misura per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con le esclusioni di quelle classificate nelle categorie A/10 e C/1, alle quali si applica, rispettivamente, nella misura pari a cinquanta ed a trentaquattro. 2. Per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E si applica all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari, rispettivamente, a cinquanta ed a trentaquattro. 3. Per i terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, continua ad applicarsi all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto il moltiplicatore pari a settantacinque. 4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. D.Lgs. 30-12-1992, n. 504 Art. 18 - Disposizioni transitorie [1] Per l' anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene stabilita l' aliquota dell' imposta comunale sugli immobili ai sensi del comma 1 dell' articolo 6, deve essere adottata entro il 28-2-1993. Il versamento a saldo dell' imposta dovuta per l' anno 1993 deve essere effettuato dal 1o al 15 dicembre di tale anno. [2] Entro il 30-4-1993 ciascun comune e' tenuto a comunicare al concessionario di cui all' articolo 10, comma 3, la misura dell' aliquota dell' imposta comunale sugli immobili vigente sul proprio territorio per l' anno 1993, nonche' la somma corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull' incremento di valore degli immobili. Sulla base di detta comunicazione il concessionario procede alla rideterminazione, ove occorra, dell' importo delle riscossioni dell' imposta comunale sugli immobili calcolandolo sulla base dell' aliquota minima del 4 per mille e procede al versamento ad apposito capitolo dell' entrata statale dell' importo risultante dalla differenza tra l' ammontare delle riscossioni cosi' rideterminate e l' ammontare corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull' incremento di valore degli immobili, nonche' al versamento a favore del comune del residuo importo delle riscossioni. Le predette operazioni sono effettuate sulla prima rata di cui al comma 2 dell' articolo 10 e sul saldo di cui al comma 1 del presente articolo, computando la perdita per INVIM per meta' sulla detta prima rata e per l' altra meta' sul saldo. Le somme rivenienti dalle ulteriori riscossioni, sempre relative all' imposta comunale sugli immobili dovuta per l' anno 1993 e calcolate sulla base dell' aliquota del 4 per mille, sono anch' esse versate dal concessionario all' entrata statale previa deduzione della quota parte della perdita per INVIM che non e' stata detratta nelle precedenti operazioni. In assenza della comunicazione da parte del comune il concessionario procede al versamento all' entrata statale dell' intero ammontare delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per l' anno 1993. La commissione spettante al concessionario ai sensi del comma 3 del predetto articolo 10 e' a carico dell' ente a favore del quale le somme sono devolute. Al relativo onere per il bilancio dello Stato, valutato in lire 90 miliardi per il 1993, si provvede a carico del capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l' anno finanziario medesimo. [3] Per l' imposta comunale sugli immobili dovuta per l' anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l' accertamento, l' irrogazione delle sanzioni e degli interessi, la riscossione delle somme conseguentemente dovute sono effettuati dagli uffici dell' Amministrazione finanziaria dello Stato a norma delle disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui redditi; per tale anno 1993 i predetti uffici provvedono altresi' agli adempimenti previsti nel terzo periodo del comma 1 dell' articolo 11, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell' articolo 5. Le somme riscosse per effetto di quanto disposto dal presente comma sono di spettanza dell' erario dello Stato e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria; se per l' anno 1993 e' stata stabilita dal comune un' aliquota superiore a quella minima del 4 per mille, le dette somme sono calcolate sulla base dell' aliquota minima e la parte eccedente e' devoluta in favore del comune che ha stabilito un' aliquota superiore a quella minima. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell' interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' per l' acquisizione da parte degli uffici dell' Amministrazione finanziaria e del Ministero dell' interno dei dati ed elementi utili per l' esercizio di detta attivita', anche ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali per il 1994. Con lo stesso decreto sono, altresi', stabilite le modalita' per l' effettuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti. [4] Con decreti del Ministro delle finanze [1], di concerto con i Ministri del tesoro e dell' interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i termini e le modalita' per l' attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, secondo periodo. [5] Per l' anno 1993, ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi dell' articolo 5, comma 2, si applica un moltiplicatore pari a cento per le unita' immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella categoria C/1; resta fermo quanto disposto dal terzo periodo del comma 1 dell' articolo 2 del decreto-legge 24-11-1992, n. 455. [6] Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano. L. 24-12-1993, n. 560 Art. 1 1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale. 2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresì: a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, n. 3), delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; b) agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992; c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilità degli Enti medesimi; d) abrogata [3] 2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, adibiti ad uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modifiche [1] 3. Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. 4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge. 5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore. 6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario. 7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi. 8. Per le finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto. 9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte nell'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni. 10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione. 11. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo. 12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità: a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione; b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata. 13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale. di tesoreria dello Stato, per le finalità di cui al comma 5. 14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti. 15. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica. 16. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 15 può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. A tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità. 17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 16, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda. 18. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 16 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interesse pari al tasso legale. 19. Nel caso di cui al comma 17, si ricorre all'asta con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 18. 20. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione. 21. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita egli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti. 22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM). 23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori (GESCAL), nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, della assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, purché detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991. 24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231 [2]. 25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali. 26. Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. 27. E' fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data. Decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 643 Istituzione dell' imposta comunale sull' incremento di valore degli immobili - invim (G.U. 11-11-1972, n. 292, suppl. ord. ) Preambolo Art. 1 - Ambito di applicazione Art. 2 - Applicazione dell' imposta Art. 3 - Applicazione dell' imposta per decorso del decennio Art. 4 - Soggetti passivi Art. 5 - Obblighi dei notai e degli altri pubblici ufficiali Art. 6 - Imponibile Art. 7 - Usufrutto Art. 8 - Enfiteusi Art. 9 - Superficie Art. 10 - Incrementi naturali Art. 11 - Maggiorazione del valore iniziale Art. 12 - Spese di acquisto Art. 13 - Spese di costruzione ed incrementative Art. 14 - Detrazioni ( soppresso) Art. 15 - Aliquote Art. 16 - Determinazione delle aliquote Art. 17 - Ufficio competente all' accertamento e alla riscossione Art. 18 - Dichiarazione Art. 19 - Accertamento e riscossione dell' imposta Art. 20 - Rettifica delle dichiarazioni Art. 21 - Imposta complementare Art. 22 - Partecipazione del comune all' accertamento Art. 23 - Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione Art. 24 - Soprattassa per infedele dichiarazione ( abrogato) Art. 25 - Esenzioni e riduzioni Art. 26 - Solidarieta' Art. 27 - Intrasferibilita' dell' imposta Art. 28 - Privilegi Art. 29 - Devoluzione e rimborso dell' imposta Art. 30 - Delegazioni Art. 31 - Disposizioni varie Art. 32 - Norme transitorie e finali Art. 33 - [Entrata in vigore] D.L. 14-03-1988, n. 70 Art. 12 1. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e del quinto comma dell'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della nuda proprietà, nonché ai trasferimenti ed alle costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi, dichiarati ai sensi dell'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Il contribuente è tenuto a dichiarare nell'atto e nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Alla domanda di voltura, prevista dall'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, deve essere allegata specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale nella quale dovranno essere indicati oltre che gli estremi dell'atto o della dichiarazione di successione cui si riferisce anche quelli relativi all'individuazione catastale dell'immobile così come riportati nell'atto medesimo; la domanda non può essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve essere rilasciata ricevuta in duplice esemplare, che il contribuente è tenuto a produrre al competente Ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di successione; l'Ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta produzione. In caso di mancato presentazione della ricevuta nei termini, l'Ufficio procede ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell'art. 26, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637. 2. Gli Uffici Tecnici Erariali, entro dieci mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda di voltura, sono tenuti ad inviare all'Ufficio del registro, presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita. 2-bis. Per le unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che il contribuente dichiari nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. [1] 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle successioni aperte da tale data. 3bis. Agli effetti dell'INVIM non è sottoposto a rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in misura non superiore, per i terreni, a 60 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di riferimento del valore iniziale, né è sottoposto a rettifica il valore della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non superiore a quella determinata sulla suddetta base agli effetti dell'imposta di registro e dell'imposta di successione. La disposizione si applica anche con riferimento ai presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sempreché l'accertamento del valore iniziale non risulti già definito alla suddetta data. 3ter. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, è aggiunto il seguente: «1bis. Le disposizioni previste dall'art. 8 si applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio 1986, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato, entro il 30 giugno 1986, in misura inferiore a quella risultante dalla applicazione del suddetto art. 8, i contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di apertura della successione o di registrazione dell'atto relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate anteriormente al 1° gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della pubblicazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. A tal fine deve essere presentata all'Ufficio del registro, entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa». 3quater. La disposizione del comma 3ter è applicabile sempreché l'accertamento non sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.