D.Lgs. 30-12-1992, n. 504 Art. 13 - Rimborsi [1] Il contribuente puo' richiedere al comune al quale e' stata versata l' imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell' articolo 14. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all' imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall' ultimo acquisto per atto tra vivi dell' area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilita'. [2] Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili. D.Lgs. 30-12-1992, n. 504 Art. 17 - Disposizioni finali [1] L' imposta comunale sugli immobili non e' deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi. [2] (comma abrogato) [1] [3] Dall' imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle cooperative edilizie a proprieta' indivisa si detraggono lire 270 mila [2], per ognuna delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, rapportate al periodo durante il quale sussiste la detta destinazione; la detrazione compete fino alla concorrenza dell' imposta relativa al reddito dell' unita' immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo. [4] Sono esclusi dall' imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonche' i redditi agrari di cui all' articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n. 917, e successive modificazioni. [5] Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 1-1-1993 ovvero, per i soggetti all' imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l' anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo alla detta data. Commi da 6 a 8 (omissis). D.Lgs. 30-12-1992, n. 504 Art. 18 - Disposizioni transitorie [1] Per l' anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene stabilita l' aliquota dell' imposta comunale sugli immobili ai sensi del comma 1 dell' articolo 6, deve essere adottata entro il 28-2-1993. Il versamento a saldo dell' imposta dovuta per l' anno 1993 deve essere effettuato dal 1o al 15 dicembre di tale anno. [2] Entro il 30-4-1993 ciascun comune e' tenuto a comunicare al concessionario di cui all' articolo 10, comma 3, la misura dell' aliquota dell' imposta comunale sugli immobili vigente sul proprio territorio per l' anno 1993, nonche' la somma corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull' incremento di valore degli immobili. Sulla base di detta comunicazione il concessionario procede alla rideterminazione, ove occorra, dell' importo delle riscossioni dell' imposta comunale sugli immobili calcolandolo sulla base dell' aliquota minima del 4 per mille e procede al versamento ad apposito capitolo dell' entrata statale dell' importo risultante dalla differenza tra l' ammontare delle riscossioni cosi' rideterminate e l' ammontare corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull' incremento di valore degli immobili, nonche' al versamento a favore del comune del residuo importo delle riscossioni. Le predette operazioni sono effettuate sulla prima rata di cui al comma 2 dell' articolo 10 e sul saldo di cui al comma 1 del presente articolo, computando la perdita per INVIM per meta' sulla detta prima rata e per l' altra meta' sul saldo. Le somme rivenienti dalle ulteriori riscossioni, sempre relative all' imposta comunale sugli immobili dovuta per l' anno 1993 e calcolate sulla base dell' aliquota del 4 per mille, sono anch' esse versate dal concessionario all' entrata statale previa deduzione della quota parte della perdita per INVIM che non e' stata detratta nelle precedenti operazioni. In assenza della comunicazione da parte del comune il concessionario procede al versamento all' entrata statale dell' intero ammontare delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per l' anno 1993. La commissione spettante al concessionario ai sensi del comma 3 del predetto articolo 10 e' a carico dell' ente a favore del quale le somme sono devolute. Al relativo onere per il bilancio dello Stato, valutato in lire 90 miliardi per il 1993, si provvede a carico del capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l' anno finanziario medesimo. [3] Per l' imposta comunale sugli immobili dovuta per l' anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l' accertamento, l' irrogazione delle sanzioni e degli interessi, la riscossione delle somme conseguentemente dovute sono effettuati dagli uffici dell' Amministrazione finanziaria dello Stato a norma delle disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui redditi; per tale anno 1993 i predetti uffici provvedono altresi' agli adempimenti previsti nel terzo periodo del comma 1 dell' articolo 11, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell' articolo 5. Le somme riscosse per effetto di quanto disposto dal presente comma sono di spettanza dell' erario dello Stato e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria; se per l' anno 1993 e' stata stabilita dal comune un' aliquota superiore a quella minima del 4 per mille, le dette somme sono calcolate sulla base dell' aliquota minima e la parte eccedente e' devoluta in favore del comune che ha stabilito un' aliquota superiore a quella minima. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell' interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' per l' acquisizione da parte degli uffici dell' Amministrazione finanziaria e del Ministero dell' interno dei dati ed elementi utili per l' esercizio di detta attivita', anche ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali per il 1994. Con lo stesso decreto sono, altresi', stabilite le modalita' per l' effettuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti. [4] Con decreti del Ministro delle finanze [1], di concerto con i Ministri del tesoro e dell' interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i termini e le modalita' per l' attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, secondo periodo. [5] Per l' anno 1993, ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi dell' articolo 5, comma 2, si applica un moltiplicatore pari a cento per le unita' immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella categoria C/1; resta fermo quanto disposto dal terzo periodo del comma 1 dell' articolo 2 del decreto-legge 24-11-1992, n. 455. [6] Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano. D.L. 30-12-1993, n. 557 Art. 9 - Istituzione del catasto dei fabbricati Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di «catasto dei fabbricati». L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici. 2. Le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso decreto sono, altresì, determinati i modi e i termini di attuazione di ogni altra attività prevista dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12. 3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni: a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali; b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna; c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati; d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali [3]. 3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo [4]. 4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è stato dichiarato asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti. 5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati. 6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. 7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione è esente dall'imposta di registro. 8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'articolo 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e il termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1995 [1]. Le stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al comma 3. 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995 [2], con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. 10. Per le finalità di cui al comma 1, e per consentire le semplificazioni procedurali necessarie al continuo ed automatico aggiornamento del sistema catastale, con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono stabiliti nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni, nonché per la produzione e l'aggiornamento della cartografia catastale. Con lo stesso provvedimento vengono, altresì, definiti gli interventi edilizi sul patrimonio censito privi di rilevanza censuaria, ai fini delle denunce di variazione catastale. Le operazioni di revisione generale degli estimi dei terreni di cui al decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, devono tener conto dei nuovi criteri previsti dall'articolo 2, comma 1-sexies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, nonché di quelli fissati con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. 11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di classamento previste dall'articolo 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono applicare le modalità previste dal comma 22 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le revisioni del classamento delle unità immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1° gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al «metro quadrato» di superficie catastale. La suddetta superficie è definita con il decreto del Ministero delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. 12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed ipotecari, la completa automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché la verifica ed il controllo dei dati acquisiti, è istituito un sistema di collegamento con interscambio informativo tra l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la professione notarile. Con apposito regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le modalità di attuazione, accesso ed adeguamento delle banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare con apposito decreto del Ministro delle finanze, il conservatore può rifiutare, ai sensi dell'articolo 2674 del codice civile, di ricevere note e titoli e di eseguire la trascrizione di atti tra vivi contenenti dati identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali, non conformi a quelli acquisiti al sistema alla data di redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti, altresì, nuovi criteri per la definizione delle modalità, dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e dal catasto con apparecchiature elettroniche. 13. Nel regolamento deve, altresì, essere previsto che, a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di cui al comma 12, i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione e alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento del sistema catastale e della pubblicità immobiliare e possono fornire direttamente agli interessati i servizi di consultazione e certificazione delle informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse ipotecarie vigenti per la consultazione è aumentata del 20 per cento e al comune spetta una quota pari ad un terzo dell'importo complessivo dovuto. Qualora si renda necessario richiedere che negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione vengano dichiarati dati ulteriori relativi agli immobili, nonché alla loro conformità con le rappresentazioni grafiche in catasto, le relative modalità e tempi sono stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali è prevista per i privati anche la facoltà di fornire tali dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 14. (omissis). L. 23-12-1996, n. 662 Art. 3 - Disposizioni in materia di entrata commi 1 - 47 (Omissis) 48. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta. commi 49 - 51 (Omissis) 52. Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano: a) per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996; b) per quanto riguarda le altre imposte, agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dal 1o gennaio 1997. commi 53 - 98 (Omissis) 99. I beni immobili ed i diritti reali immobiliari appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, possono essere alienati dall'Amministrazione finanziaria quando il loro valore di stima, determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, non superi i 300 milioni di lire, a trattativa privata ovvero, per importi superiori, mediante asta pubblica e, qualora quest'ultima vada deserta, mediante trattativa privata. Allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, nel caso di vendita a trattativa privata, l'Amministrazione finanziaria deve informare della determinazione di vendere e delle relative condizioni il comune dove il bene è situato. L'esercizio del diritto da parte del comune deve avvenire entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Nel caso si proceda mediante asta pubblica i quindici giorni decorrono dall'avvenuta aggiudicazione. [1]. 100. I procedimenti di cui al comma 99, qualunque sia il valore dei beni da alienare, sono curati dagli uffici dell'amministrazione finanziaria della provincia ove i beni o, nell'ipotesi di vendita a lotti, la maggior parte di esse, sono situati. 101. I limiti di valore previsti per l'obbligo di richiesta del parere del Consiglio di Stato sono decuplicati relativamente alle alienazioni di cui al comma 99. 102. I contratti sono approvati e resi esecutivi, rispettivamente, dal direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze per importi superiori a 2.000 milioni di lire, dal direttore centrale del demanio per importi nel limite compreso tra 600 e 2.000 milioni di lire, dai direttori delle direzioni compartimentali del territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire. 103. Il prezzo di vendita degli immobili da porre a base del pubblico incanto o dell'eventuale trattativa privata viene determinato, entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta della perizia, a seguito di documentate indagini di mercato eseguite a livello locale e tenuto conto dei valori rilevati, all'attualità, dall'osservatorio del mercato dei valori immobiliari istituito presso il dipartimento del territorio. commi 104 - 108 (Omissis) 109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare, con le seguenti modalità: a) è garantito, nel caso di vendita frazionata, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto; b) è garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, tale limite è aumentato del venti per cento; c) il diritto di prelazione di cui alla lettera a) e la garanzia del rinnovo del contratto di locazione di cui alla lettera b) si applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle società privatizzate o di società da queste controllate; d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale; e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati; f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali è versato su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. commi 110 - 163 (Omissis) 164. All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la parola: "decuplo" è sostituita dalla seguente: "ventuplo". Il prospetto dei coefficienti allegato al predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, è sostituito dal prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dalla stessa data ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni si tiene conto del ventuplo dell'annualità e si applicano altresì i coefficienti previsti nel prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. Il valore del multiplo dell'annualità indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, nonché il prospetto dei coefficienti allegato a quest'ultimo sono variati, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al periodo precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione. (Omissis) D.L. 29-09-1997, n. 328 Art. 6 ter - Termini per la notifica degli avvisi di liquidazione relativi all'imposta comunale sugli immobili 1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995, nonché a quella dovuta per l'anno 1993 nei comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni per infrazioni di carattere formale sono fissati al 31 dicembre 1998. [1] D.M. 3 novembre 1997 Preambolo IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici; Visto l'art. 35, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che dispone l'obbligo per i concessionari di trasmettere al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati relativi alle somme riscosse secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale istituisce a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (ICI); Visto l'art. 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 504/1992, per effetto del quale l'imposta comunale sugli immobili deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile soggetto ad imposizione, ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario; Visto l'art. 10, comma 5, secondo periodo, del detto decreto legislativo n. 504/1992, per la parte relativa alla determinazione delle modalità di registrazione e di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze; Visto l'art. 7, comma 1, del decreto interministeriale 5 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993; Visto che, in attuazione del decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del successivo 14 ottobre, è stato costituito il consorzio tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione, denominato "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale"; Considerata l'opportunità di disciplinare, con il presente decreto, i termini e le modalità di trasmissione dei dati di riscossione relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1996 e 1997; Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani; decreta: D.M. 3 novembre 1997 Art. 1 1. I dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti, a titolo d'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per gli anni 1996 e 1997, ai sensi del comma 2, dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, devono essere trasmessi dai concessionari, anche tramite il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, ai comuni destinatari dei versamenti stessi, nonché al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ed al "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale". 2. La prima trasmissione ai comuni ed al "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale" deve essere effettuata entro il 28 febbraio 1998 e deve contenere i dati, distinti per annualità d'imposta e per contribuente, dei versamenti effettuati direttamente al concessionario entro il 31 dicembre 1997 o per i quali, entro la stessa data, sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento sul conto corrente postale. I dati relativi ai versamenti effettuati direttamente al concessionario o per i quali sia pervenuta comunicazione di accreditamento dopo il 31 dicembre 1997, ed entro ogni trimestre solare, devono essere trasmessi alla fine del mese successivo al trimestre interessato. I dati da registrare su supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 1 al presente decreto. 3. La fornitura dei dati al centro informativo del Dipartimento delle entrate viene effettuata dai concessionari, per il tramite del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, mediante collegamento telematico. I dati, distinti per annualità d'imposta e per comune, relativi ai versamenti di cui al primo periodo del comma 2, devono essere trasmessi entro il 28 febbraio 1998. I dati relativi ai versamenti effettuati direttamente al concessionario o per i quali sia pervenuta comunicazione di accreditamento dopo il 31 dicembre 1997, ed entro ogni semestre solare, devono essere trasmessi alla fine del mese successivo al semestre interessato. I dati da inviare e le caratteristiche tecniche dell'invio sono stabiliti nell'allegato 2 al presente decreto. 4. Ai comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 30.000 abitanti i dati di cui al comma 1 devono essere forniti su nastri magnetici a cartuccia; ai restanti comuni, su dischetti magnetici. In alternativa, il comune, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, può richiedere al concessionario l'invio dei dati su nastro magnetico a bobina oppure su supporto cartaceo. 5. I concessionari devono tenere a disposizione dell'amministrazione finanziaria dello Stato un duplicato dei supporti magnetici per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dell'originale al "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale". L. 27-12-1997, n. 449 TITOLO I Disposizioni in materia di entrata CAPO I Incentivi allo sviluppo e sostegno alle categorie svantaggiate Art. 1 - Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento. 2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo. 3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997, se dovuta. 4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo. 7. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. 8. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità di cui alla medesima lettera b). 9. I commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti: "40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento. 41. E' ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata allegando l'attestazione del versamento della prima rata medesima. 42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni". 10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa. 11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies) è inserito il seguente: "127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;". D.M. 18-02-1998, n. 41 Art. 1 1. I soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 41 per cento delle spese sostenute per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono tenuti a: a) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, al centro di servizio delle imposte dirette e indirette, individuato con decreto dirigenziale, mediante raccomandata, comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori redatta su apposito modello approvato con il medesimo decreto dirigenziale; copia della concessione, autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia; i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento; copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1997, se dovuta; nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, nonché la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori; b) comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori; c) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute negli anni 1998 e 1999 per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione; d) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi. 2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono effettuati entro quaranta giorni da questa ultima data. 3. Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L. 08-05-1998, n. 146 Art. 3 - (Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili). 1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, la riscossione anche coattiva, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi sono effettuati dai comuni ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Relativamente ai termini di liquidazione e accertamento continuano ad applicarsi le disposizioni previste per le imposte erariali sui redditi. 2. Per l'anno 1993, gli adempimenti previsti dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 504 del 1992, per i quali siano disponibili le informazioni utili alla loro identificazione catastale, sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le modalità per la trasmissione ai comuni dei dati riguardanti i predetti fabbricati, nonché di quelli concernenti le dichiarazioni presentate ed i relativi versamenti effettuati. 3. Le somme riscosse dai comuni per effetto del comma 1 sono di spettanza dei comuni stessi per la parte corrispondente all'aliquota eccedente il tre per mille. Ai rimborsi spettanti ai contribuenti provvedono i comuni medesimi, con diritto alla restituzione a carico dello Stato della parte corrispondente all'aliquota del quattro per mille. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. C.M. Ministero delle Finanze 13-02-1998, n. 49/E ICI (imposta comunale sugli immobili) - Deliberazioni in materia di aliquote - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Il comma 4 dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del successivo 23 dicembre) prevede che le deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) sono pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale. La disposizione inizia ad operare con riferimento alle deliberazioni di aliquota o di aliquote relative all'anno d'imposta 1998, anche se adottate antecedentemente al primo gennaio 1998. Effetti della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione in esame ha la mera funzione di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dal comune e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Essa, pertanto, non assume rilevanza giuridica. In particolare, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: a) non è condizione di esistenza, né è condizione di validità, né è requisito di operatività o di efficacia della deliberazione comunale; b) lascia invariati il valore, il contenuto e l'efficacia della deliberazione adottata; c) non è sostitutiva delle forme di pubblicazione delle deliberazioni comunali previste dall'ordinamento giuridico, quale l'affissione all'albo pretorio; d) non influisce sui momenti di decorrenza dei termini decadenziali per proporre eventuali impugnative per illegittimità della deliberazione adottata, continuando questi a rimanere ancorati alle date di esecuzione delle operazioni di pubblicità stabilite dall'ordinamento giuridico. Contenuto della disposizione. La norma si riferisce alle deliberazioni adottate dai comuni, in materia di aliquote, per un determinato anno di imposta (il primo, come sopra detto, è il 1998). Peraltro, in forza del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 (come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996) nelle deliberazioni concernenti le aliquote possono essere contenute anche determinazioni in materia di aumenti di detrazioni oppure di riduzioni di imposta. In tal caso, al fine di offrire al contribuente elementi più completi per la quantificazione del proprio debito di imposta, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale riguarderà non soltanto l'aliquota o le aliquote deliberate ma, altresì, le determinazioni assunte nella predetta materia di detrazioni o riduzioni. Modalità di comunicazione e pubblicazione. Stante la "lettera" e le finalità della norma, i comuni interessati comunicheranno soltanto i dati strettamente indispensabili per una corretta conoscenza del contenuto della deliberazione adottata. All'uopo, il comune invierà una lettera di richiesta di pubblicazione, redatta su carta intestata, possibilmente secondo il seguente facsimile. COMUNE di ......................... Prov. (sigla) ................... Prot. n. .......................... Data ............................ All'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - c/o Ministero grazia e giustizia - Via Arenula 70 - 00100 Roma Oggetto: ICI - Richiesta di pubblicazione di dispositivo di deliberazione concernente l'aliquota o le aliquote per l'anno di imposta........... Ai fini della pubblicazione prevista nel quarto comma dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, si allegano alla presente due copie conformi del dispositivo della deliberazione adottata da questo comune in materia di aliquota (oppure, di aliquote) I.C.I. (oppure, in materia di aliquota/e I.C.I. e di detrazioni o riduzioni). Timbro del comune ................................................ Firma (del sindaco, oppure del segretario comunale, oppure del funzionario responsabile) ........................................... Le due copie conformi (munite, cioè, dell'attestazione della loro conformità all'originale) da allegare alla predetta richiesta, devono riferirsi soltanto al dispositivo della deliberazione concernente l'aliquota o le aliquote ICI e, se comprese, le detrazioni o riduzioni di imposta; se il dispositivo riguarda anche materie estranee all'ICI, queste non vanno riportate e va annotata, al loro posto, la parola "Omissis". In testa alle due copie conformi va indicato il seguente titolo: "Estratto della deliberazione adottata dal comune di ............. (prov. ...................) in materia di aliquota ICI per l'anno di imposta .................". La lettera di richiesta, con i menzionati allegati, è trasmessa, in busta chiusa, al seguente indirizzo: "Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - Via Arenula 70 - c.a.p. 00100 Roma". Per le richieste pervenute entro il 30 aprile, il dispositivo della deliberazione comunicato, con l'indicazione del relativo comune e dell'anno di imposta, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale verso la fine della prima quindicina del mese di maggio; la pubblicazione sarà effettuata ordinando alfabeticamente i comuni. Per le richieste pervenute successivamente ed entro il 15 maggio, sarà effettuata una pubblicazione integrativa verso la fine del mese stesso. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è fatta gratuitamente. Adempimenti successivi. I comuni devono verificare l'esattezza dei dati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e, in caso di errori di stampa influenti sul contenuto dell'atto, segnalarli urgentemente al predetto Ufficio del Ministero di grazia e giustizia, il quale provvederà alla pubblicazione delle corrispondenti correzioni. In caso di modifiche intervenute sul dispositivo pubblicato, il comune interessato deve richiedere al menzionato Ufficio la ripubblicazione del dispositivo, così come è stato modificato, secondo le modalità già descritte. Avvertenze per i contribuenti. La mancata pubblicazione, di cui trattasi, nella Gazzetta Ufficiale, non significa che il comune non ha adottato alcuna deliberazione in materia di aliquote ICI, potendo ciò dipendere anche da altre cause, tra cui l'omissione di richiesta di pubblicazione. Le modalità operative di cui alla presente circolare sono state concertate con l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia. Le direzioni regionali delle entrate cureranno l'urgente diffusione della presente circolare presso i comuni compresi nelle proprie circoscrizioni. C.M. Ministero delle Finanze 14-12-1995, n. 318/E/2/1960/C Imposta comunale sugli immobili: aliquota ridotta In relazione a quesiti pervenuti, il Ministero delle finanze esprime l'avviso che l'aliquota ridotta, eventualmente deliberata dal comune per le abitazioni principali dei soggetti residenti, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), non si estende ai box, autorimesse, posti auto, soffitte, cantine, anche se destinati a servizio delle abitazioni principali medesime. Per tali fabbricati si applica, pertanto, l'aliquota ordinaria. Ciò nella considerazione che la casa di abitazione costituisce un fabbricato a sé stante (autonomo e separato rispetto agli altri fabbricati costituiti dal box, dall'autorimessa, dalla soffitta eccetera) e che le norme disciplinanti l'ICI fanno riferimento, sia agli effetti dell'aliquota ridotta che ai fini della detrazione, esclusivamente all'unità immobiliare-abitazione principale e non anche ad altri fabbricati ad essa pertinenziali. Una conferma indiretta della suesposta tesi si rinviene anche nella disciplina dell'agevolazione riconosciuta all'abitazione principale, ai fini delle imposte erariali sul reddito, con l'articolo 15 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, laddove, per poter ricomprendere i suddetti fabbricati pertinenziali nel beneficio della deduzione dell'importo di un milione di lire, lo si è stabilito espressamente, prevedendo anche particolari e imprescindibili condizioni di asservimento. Si può ammettere l'estensione dell'aliquota ridotta al box, autorimessa, posto auto, soffitta o cantina, qualora risulti che taluno di tali fabbricati sia accatastato insieme alla casa di abitazione, con conseguente attribuzione da parte del catasto di un unico ammontare di rendita catastale. Ciò in considerazione della unitarietà e inscindibilità della rendita comprendente in tal caso sia l'abitazione che una o più sue pertinenze. C.M. 26-11-1993, n. 35 Imposta comunale sugli immobili. Soggetti obbligati In relazione a quesiti posti da varie intendenze di finanza, la scrivente (nel ribadire che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non possono farsi rientrare nell'ambito di applicazione della norma di esenzione dall'Ici recata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 - in Cons. imm. 1993, pag. 196 - e che soggetto passivo, agli effetti di tale imposta, è lo Stato anche nel caso in cui gli alloggi ad esso appartenenti siano affidati in gestione agli istituti autonomi per le case popolari) esprime l'avviso che qualora siffatti alloggi siano concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili è non più lo Stato proprietario bensì l'assegnatario. Indubbiamente ci si trova, nella fattispecie, in presenza di un procedimento negoziale molto articolato caratterizzato, nelle sue fasi essenziali, dall'assegnazione dell'alloggio in locazione con pattuizione di futura vendita, dal pagamento rateale del canone in conto prezzo da parte dell'inquilino-promissario e, infine, dal perfezionamento dell'operazione con la stipulazione dell'atto che sancisce il trasferimento della proprietà dal locatore-promittente all'assegnatario. Pur non potendo, civilisticamente, essere qualificato diritto di proprietà quello radicato in capo all'assegnatario nel corso del periodo antecedente al pagamento dell'ultima rata di prezzo, tuttavia, sotto il profilo tributario, siffatto diritto può essere assimilato al diritto reale di abitazione; pertanto, degradando il diritto dello Stato a quello di nuda proprietà, soggetto obbligato al pagamento dell'Ici, quale titolare del predetto diritto reale di abitazione, è soltanto l'assegnatario fin dal momento della concessione in locazione con patto di futura vendita e riscatto ovvero fin dalla data di entrata in vigore dell'Ici, se successiva al detto momento. D'altro canto il complesso delle disposizioni fiscali vigenti, particolarmente in materia di imposte sui redditi, di Iva e di Invim, denota l'esistenza nel sistema del diritto tributario di un principio di carattere generale, giustificato dalle peculiari esigenze e finalità del sistema stesso, in forza del quale le locazioni con patto di futura vendita e riscatto e le vendite con riserva della proprietà vanno considerate, ai fini impositivi, come atti immediatamente traslativi del dominio. Ovviamente non sono interessati alla problematica in discorso gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione semplice, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto Ici, né quelli assegnati in proprietà con pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, verificandosi in tal caso immediatamente il trasferimento della proprietà piena. Quanto sopra esposto è utile per risolvere anche l'ulteriore, particolare fattispecie prospettata, concernente le abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge n. 1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnate a riscatto; anche in tal caso soggetto passivo Ici è l'assegnatario. Le intendenze di finanza terranno conto della posizione assunta con la presente circolare operando gli opportuni conguagli tra i versamenti in acconto ed a saldo dell'Ici 1993, con riferimento ai debiti e crediti di imposta per immobili ubicati sul territorio del medesimo comune. Delle somme che eventualmente dovessero risultare ancora a credito dello Stato sarà data comunicazione a questo Ministero, in attesa della emanazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 504/1992, del decreto interministeriale con il quale saranno stabilite, in via generale, le modalità per il rimborso della particolare Ici 1993 indebitamente versata. Le intendenze di finanza sono pregate di dare un cenno di ricevuta della presente circolare, la quale sarà anche pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. D.Lgs. 30-12-1992, n. 504 TITOLO I Imposte comunali CAPO I Imposta comunale sugli immobili Art. 1 - Istituzione dell' imposta - Presupposto [1] A decorrere dall' anno 1993 e' istituita l' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). [2] Presupposto dell' imposta e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l' attivita' dell' impresa.